Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 29 marzo 2022, n. 49 |
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 102, comma 1, lettere a) e b), disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli ed esami, alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare, del concorso pubblico per esami e del concorso interno per titoli ed esami, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina sia del concorso pubblico per esami, sia del concorso interno per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalita' di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalita' di espletamento del concorso interno; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 dicembre 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 2835 del 17 marzo 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso e bandi del concorso pubblico
1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami. 2. Il bando di concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico individuato al comma 3, e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I bandi di concorso indicano il numero di posti attribuito a ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unita' di personale per ciascuno tra gli ambiti di seguito specificati, fermo restando il rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica: a) ambito bio-chimico; b) ambito energetico; c) ambito costruzioni e impianti. 4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 102, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita' intera piu' vicina. 5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» - Si riporta l'art. 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 170: «Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.» - Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 93. «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994 - supplemento ordinario n. 113. - Il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 153. - Il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 155. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009. - Il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante: «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali). - Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020. - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 173.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 103 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 103 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico; e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.» - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato 1 (articolo 3, comma 2) MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE PER AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito tecnico-scientifico previsto dal bando superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso per il medesimo ambito, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacita' logico-deduttive e analitiche e la conoscenza delle materie di seguito specificate distintamente per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico: a) ambito bio-chimico: elementi di chimica ed elementi di biologia; b) ambito energetico: elementi di fisica ed elementi di chimica; c) ambito costruzioni e impianti: elementi di matematica (algebra e geometria) ed elementi di fisica. 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche mediante procedure automatizzate. 5. E' ammesso a sostenere le prove di esame, per il singolo ambito professionale tecnico-scientifico, un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi) o frazione equivalente. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 6. Per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto dal bando, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 7 redigono, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un distinto elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Ciascun elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Note all'art. 2: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il comma 2-bis dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: «2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.» |
| Art. 3
Prove di esame del concorso pubblico
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3. 2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed afferenti al gruppo A. 3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo B. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico, anche sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti: a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). |
| Art. 4
Modalita' di accesso e bandi del concorso interno
1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico individuato al comma 3, e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 3. I bandi di concorso indicano il numero di posti attribuito a ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unita' di personale per ciascuno tra gli ambiti di seguito specificati, fermo restando il rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica: a) ambito bio-chimico; b) ambito energetico; c) ambito costruzioni e impianti. 4. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 102, commi 1, lettera b) e 3, e 106, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 106 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 106 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi dell'articolo 103, comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita', nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.» - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Prove di esame del concorso interno
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. 2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A e al gruppo B, nonche' sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti: a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). |
| Art. 6
Titoli
1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito professionale tecnico-scientifico valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i titoli di studio e le abilitazioni professionali, nonche' l'anzianita' di effettivo servizio secondo i punteggi di cui al comma 4. 2. I titoli di studio e le abilitazioni professionali ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 3,00 1. biotecnologie (classe L-02); 2. scienze biologiche (classe L-13); 3. scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe L-25); 4. scienze e tecnologie chimiche (classe L-27); 5. scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L-29); 6. scienze e tecnologie fisiche (classe L-30); 7. scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe L-32); 8. scienze geologiche (classe L-34); 9. laurea conseguita al termine di un corso di laurea in ingegneria o in architettura (tutte le classi); b) lauree diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50; c) lauree magistrali ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 4,00 1. biologia (classe LM-06); 2. biotecnologie agrarie (classe LM-07); 3. biotecnologie industriali (classe LM-08); 4. biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM-09); 5. fisica (classe LM-17); 6. scienze chimiche (classe LM-54); 7. scienze della natura (classe LM-60); 8. scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69); 9. scienze e tecnologie della chimica industriale (classe LM-71); 10. scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe LM-73); 11. scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74); 12. scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe LM-75); 13. scienze geofisiche (classe LM-79); 14. laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura (tutte le classi); d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 2,00; e) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree di cui alla lettera a): punti 0,30; f) master universitario di I livello diversi da quelli di cui alla lettera e): punti 0,15; g) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,50; h) master universitario di II livello diversi da quelli di cui alla lettera g): punti 0,25; i) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita', correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,75; l) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00; m) abilitazione professionale correlata al titolo di studio costituente requisito di partecipazione al concorso, oppure abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non e' cumulabile qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni. 3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. 4. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti, cumulabili fino a un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso. 5. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 6. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato. |
| Art. 7
Commissioni esaminatrici
1. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e individuati tra docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o tra professori universitari. Con il medesimo decreto e' nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Note all'art. 7: - Si riporta il comma 4 dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: «4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.» |
| Art. 8
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, distinta per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati sia nella prova scritta sia nella prova orale. L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 102, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 103 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.» - Per il testo dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 marzo 2022
Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2022 Interno, reg. n. 912
Note all'art. 9: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse. |
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