Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 7 aprile 2022
Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'istituzione di un apposito fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
Considerati la normativa nazionale, il diritto internazionale, gli impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia e' rappresentata (ONU, UE, NATO), da cui discende la necessita' di disporre di uno strumento militare che sia in grado di proteggere gli interessi nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza internazionale, attraverso l'impiego di assetti ad alta ed altissima prontezza operativa;
Tenuto conto del «Documento di pianificazione di lungo termine dello Strumento militare» che, per l'assolvimento delle missioni militari discendenti dai macro-scenari «ALPHA» (sicurezza degli spazi nazionali) e «BRAVO» (partecipazione ad Operazioni di coalizione di «reazione immediata»), richiede la disponibilita' permanente di Forze ad alta ed altissima prontezza operativa, valutate e certificate secondo standard predefiniti;
Tenuto conto che la generazione e l'approntamento degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa si basano su un'attivita' ciclica che prevede un periodo di approntamento ed un periodo di prontezza operativa (fase di «stand-by») e che gli stessi saranno in grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari di crisi, non solo per specifiche esigenze nazionali e a supporto dell'Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli assetti facenti parte dello European Battle Group (EUBG);
Valutati gli impegni nazionali e internazionali delle unita' della Difesa inserite nel bacino degli assetti ad alta e altissima prontezza;
Considerata la necessita' di definire le diverse finalita' d'impiego delle risorse, annualmente disponibili, di cui allo stato di previsione della spesa del Dicastero della difesa per il «Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa»;
Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 aprile 2022 sulla ripartizione tra le diverse finalita' d'impiego delle risorse attestate sul fondo, cosi' come previsto dall'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Decreta:

Art. 1
Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e' finalizzata a consentire di far fronte agli oneri di approntamento, addestramento, impiego e mantenimento del livello di prontezza delle unita' operative.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Finalita' d'impiego

1. Al fine di addestrare, approntare e mantenere gli standard operativi previsti per le unita' inserite nel bacino delle Forze ad alta ed altissima prontezza operativa, le risorse disponibili sono impiegate per le seguenti finalita':
a. acquisto e manutenzione mezzi, equipaggiamenti, materiali e similari;
b. carbolubrificanti;
c. sostegno logistico e spese per campi e manovre;
d. spese per missioni ordinarie in territorio nazionale ed estero.
 
Art. 3
Ripartizione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra le finalita' d'impiego individuate dal precedente art. 2 viene riportata nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. Le occorrenti variazioni di bilancio al «Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa», iscritto sul capitolo n. 1420 art. 1 dello stato di previsione del Ministero della difesa, saranno apportate con successivo decreto.
Roma, 7 aprile 2022

Il Ministro: Guerini

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 984