Gazzetta n. 112 del 14 maggio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2022 |
Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 29, lettera i), con cui sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti «gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117», ed in particolare l'art. 182; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Vista la decisione del Consiglio europeo del 14 dicembre 1987 concernente, le modalita' comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (87/600/EURATOM); Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 concernente «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 concernente «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 concernente «Organizzazione e funzionamento di sistema presso la Sala situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 concernente «Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche»; Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione del citato Piano nazionale di cui al menzionato decreto del 19 marzo 2010; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2395 dell'11 luglio del 2019 con il quale e' stato costituito il «Gruppo di lavoro per la revisione del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2910 dell'11 ottobre 2021, con il quale sono stati, da ultimo, prorogati al 10 dicembre 2021 i termini di validita' delle attivita' del citato gruppo di lavoro; Ravvisata la necessita' di individuare e disciplinare le misure necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati «oltre frontiera», ossia impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei, tali da richiedere azioni d'intervento a livello nazionale che non rientrino tra i presupposti per l'attivazione delle misure di difesa civile, di competenza del Ministero dell'interno; Considerata, altresi', l'esigenza di definire procedure per la gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, e definire altresi' il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza, con l'individuazione degli interventi prioritari da disporre, a livello nazionale, ai fini della massima riduzione degli effetti indotti sulla popolazione e sull'ambiente; Acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) con nota dell'11 marzo 2022; Acquisito, altresi', il parere della Conferenza unificata nella seduta del 10 marzo 2022; Sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1 Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari
1. E' adottato il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari di cui al comma 2, dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' del presente decreto. |
| Art. 2 Oneri
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 3 Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 e' abrogato. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1035 |
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