Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 febbraio 2022
Modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, gli articoli 25 e seguenti, recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;
Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, nonche' la crescita di attivita' economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, con il quale le agevolazioni gia' previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 sono estese, in attuazione del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, alle nuove piccole imprese del territorio del cratere sismico aquilano;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2016, nonche' dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2017, con il quale, ai fini del riordino degli interventi previsti dai decreti 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, e' stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 29 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede alla revisione della disciplina attuativa dell'intervento in favore delle start-up innovative di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, nonche' il comma 4 del medesimo art. 29, che individua i criteri della predetta revisione, improntandola alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, da realizzare anche attraverso l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonche' all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, con il quale, in attuazione del citato art. 29, commi 3 e 4, sono apportate modifiche al decreto 24 settembre 2014 istitutivo del regime di aiuti;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 4444 del 23 giugno 2015, successivamente modificata dalle decisioni di esecuzione C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, C(2017) 8390 del 7 dicembre 2017 e C(2018) 9117 del 19 dicembre 2018;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Considerata l'esigenza di completare la revisione realizzata con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, con ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni del decreto 24 settembre 2014, al fine di incrementare l'efficacia degli interventi, con l'introduzione di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento nonche' all'evoluzione della disciplina degli strumenti finanziari nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei nel ciclo 2021/2027, anche tenuto conto delle risultanze della valutazione indipendente condotta nell'ambito del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020;
Ritenuto che tali obiettivi possano realizzarsi attraverso misure di sostegno alla capitalizzazione delle imprese beneficiarie, volte a favorire il consolidamento delle imprese nella fase successiva alla realizzazione dei piani di impresa agevolati, attraverso la conversione di una quota del finanziamento agevolato in forme partecipative, in presenza di investimenti nel capitale delle imprese agevolate attuati da parte di soggetti qualificati;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Ritenuto, pertanto, di dover adeguare i contenuti del menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 alla predetta nuova linea di intervento per il consolidamento delle imprese beneficiarie, provvedendo, ai sensi del precitato art. 29, comma 3, ad integrare con le necessarie disposizioni i contenuti della revisione gia' operata mediante il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 24 settembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
«i)-bis "equity": il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant);
i)-ter "quasi-equity": un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note;
i)-quater "investitori terzi": i soggetti, italiani o esteri, operanti nel mercato del venture capital, rientranti nelle seguenti categorie:
i. acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del venture capital, misurabile secondo indici quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare, almeno uno dei seguenti:
1) abbiano almeno venti tra start-up innovative o PMI innovative in portafoglio;
2) abbiano positivamente concluso almeno due programmi di accelerazione;
3) le imprese oggetto dei programmi di accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall'acceleratore o incubatore;
4) il valore del portafoglio dell'acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle societa' in portafoglio;
5) abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni di disinvestimento (exit);
ii. business angels che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonche' competenze, professionalita' e capacita' organizzative ed economiche adeguate per supportare l'operazione di investimento di cui all'art. 6-bis. A tal fine si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni di categoria italiane o estere costituisca indice del possesso da parte del business angel dei richiesti requisiti di competenza, professionalita' e capacita' organizzative;
iii. family offices che si qualifichino come investitori professionali o, altrimenti, che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonche' le competenze, professionalita' e capacita' organizzative ed economiche adeguate rispetto all'operazione di investimento di cui all'art. 6-bis. Costituisce indice presuntivo del possesso dei richiesti requisiti di competenze, professionalita' e capacita' organizzative ed economiche l'aver effettuato, in almeno uno dei due anni precedenti la presentazione dell'opportunita' di investimento di cui all'art. 6-bis, operazioni di investimento nel settore del venture capital e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche similari alle imprese beneficiarie ai sensi del presente decreto;
iv. gestori autorizzati di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di investimento;
b) all'art. 4, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le start-up innovative gia' destinatarie delle agevolazioni per i piani d'impresa previsti dall'art. 5, possono beneficiare, altresi', delle particolari condizioni disciplinate dall'art. 6-bis, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la necessita' del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti di cui ai commi 1 e 3.»;
c) dopo l'art. 6, e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis.
Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative

1. Le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dall'art. 6, possono richiedere, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22 del regolamento di esenzione e alle condizioni di cui al presente articolo, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 6 in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6. Ai fini del presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso;
b) essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;
c) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
d) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;
e) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie gia' versate all'impresa beneficiaria.
3. L'investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche, ai fini del comma 1, deve:
a) possedere le caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), d) ed e);
b) prevedere l'apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
c) essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento di cui all'art. 9.
4. Ai fini del comma 2, sono ammesse anche le quote di investimento dei privati attivate nell'ambito di interventi di fondi pubblici di co-investimento.
5. La richiesta di conversione delle agevolazioni puo' essere presentata dalle imprese di cui al comma 1 successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all'art. 6 e deve riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3, che l'impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera a).
6. Le richieste presentate a fronte di operazioni di investimento nel capitale di rischio gia' perfezionate devono intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate, il perfezionamento deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso, l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.
7. Il finanziamento agevolato e' convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% (cinquanta percento) delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto, ove concessa. La restante quota di finanziamento agevolato e' rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' indicate ai commi 1 e 3 dell'art. 6 e, in particolare, nel rispetto della durata del finanziamento agevolato inizialmente concesso.
8. L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi 5 (cinque) anni, potra' essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei 5 (cinque) anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.
9. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo e in merito alle modalita' di comunicazione da parte del Soggetto gestore dell'ammissione al beneficio in questione sono fornite con circolare adottata ai sensi dell'art. 5, comma 8.»;
d) all'art. 7, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Resta fermo che eventuali interventi modificativi del presente decreto recano in allegato l'elenco degli oneri rispettivamente introdotti o integrati.»;
e) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
e.1) al comma 2, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 6»;
e.2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 6-bis sono presentate al Soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse verificando i requisiti soggettivi di ammissibilita' di cui all'art. 5 e la conformita' dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui all'art. 6-bis.»;
e.3) al comma 3, le parole: «Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande di agevolazione e le richieste di cui al comma 2-bis, complete dei dati previsti dai rispettivi moduli di richiesta»;
e.4) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con le medesime modalita' sono fornite le disposizioni operative per la presentazione della documentazione comprovante l'intervenuto perfezionamento dell'investimento nel capitale di rischi di cui all'art. 6-bis, ove non gia' disponibile alla data di presentazione della richiesta di conversione.»;
f) all'art. 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 6-bis. I medesimi benefici sono, altresi', revocati qualora sia accertato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art. 6-bis.
1-ter. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al secondo periodo del comma 1-bis, sia riferita esclusivamente ai benefici di cui all'art. 6-bis, la revoca comporta la riconduzione alla forma del finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di rischio della start-up innovativa.».
 
Allegato
Elenco degli oneri informativi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Con circolare adottata ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono fornite le necessarie disposizioni operative per l'attuazione delle modifiche di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1. Le medesime disposizioni si applicano anche alle imprese che, alla predetta data di pubblicazione, siano state gia' ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 (ventiquattro) mesi.
3. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese introdotti dal presente decreto.
4. La misura di sostegno di cui al presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politihce agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 358