Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 29 marzo 2022
Disciplina delle procedure di accreditamento degli esaminatori ausiliari, reclutati tra esaminatori abilitati ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, nonche' disciplina degli adempimenti conseguenti all'esercizio di tale funzione e della determinazione ed erogazione del corrispettivo dovuto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 116 e 121;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», e successive modificazioni, ed in particolare l'allegato IV recante «Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida»;
Visto altresi' l'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi del quale sono fatti salvi di diritti acquisiti dal personale gia' abilitato, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, all'espletamento delle prove di cui all'art. 121 del Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», nonche' il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, recante Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2017) recante «Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del Codice della strada»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 12 aprile 2018, recante «Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida»;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» ed in particolare l'art. 19 e la tabella 3;
Visto l' art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», ai sensi del quale «Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986.»;
Considerato che il medesimo art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 dispone altresi' che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure di accreditamento di ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, che in servizio hanno svolto la funzione di esaminatori abilitati all'espletamento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'art. 116 del Codice della strada, quali esaminatori ausiliari per i servizi effettuati ai sensi dell'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Disciplina, inoltre, gli adempimenti conseguenti all'esercizio di tale funzione e la determinazione e l'erogazione del corrispettivo dovuto.
 
Art. 2

Accreditamento

1. Per essere adibiti alle funzioni di esaminatore ausiliario di cui all'art. 1, i soggetti ivi previsti devono trasmettere alla Direzione generale territoriale competente per uno specifico ufficio della motorizzazione civile o una specifica sezione per cui chiedono di operare, apposita istanza corredata di:
a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' intesa a comprovare:
i. di avere effettivamente svolto l'attivita' di esaminatore per almeno tre anni negli ultimi cinque anni;
ii. la data di collocamento in quiescenza e la qualifica funzionale all'atto del predetto collocamento;
iii. di non aver subito sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti alla cessazione dal servizio comportanti il licenziamento con o senza preavviso o la sospensione dal servizio;
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' intesa a comprovare la sussistenza/non sussistenza di conflitti di interesse e/o incompatibilita'; detta dichiarazione dovra' essere aggiornata con immediatezza ad ogni intervenuta variazione delle circostanze dichiarate;
c. dichiarazione sostitutiva di certificazione intesa a comprovare:
i. di non aver subito condanne definitive per reati compresi nei titoli I, II, III, V, VI, VII del libro II del codice penale;
ii. di non aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
d. dichiarazione di assunzione di responsabilita', con la quale il candidato alle funzioni di esaminatore ausiliario dichiara di essere consapevole di agire ed eseguire l'attivita' sotto la propria piena ed esclusiva responsabilita' civile, penale e contabile;
e. dichiarazione di disponibilita' a partecipare alle attivita' di cui all'art. 121, comma 5-bis, ultimo periodo del codice della strada, nelle forme e nei tempi disposti dall'amministrazione;
f. calendario di disponibilita' trimestrale;
g. copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali relativi all'esercizio della funzione di esaminatore dotata di massimale, per singolo sinistro, non inferiore ad euro 500.000. La copertura assicurativa deve intendersi riferita anche ai rischi per danni a persone e cose e per infortuni sul lavoro verso se' stessi e verso terzi nell'esercizio della funzione.
2. La Direzione generale territoriale, completata la fase istruttoria, redige ed aggiorna apposito elenco degli esaminatori ausiliari accreditati con indicazione degli uffici di riferimento e delle incompatibilita' dichiarate. Detto elenco e' reso disponibile al CED del Dipartimento della mobilita' sostenibile e a tutti gli uffici della motorizzazione e sezioni per i quali siano state presentate domande e che insistano nel proprio territorio di competenza.
3. Il responsabile di ciascun ufficio della motorizzazione o sezione inserisce i nominativi degli esaminatori ausiliari in apposito elenco tenuto presso l'ufficio stesso.
4. Il personale esaminatore ausiliario accreditato e' inserito, ad insindacabile giudizio del direttore o suo delegato, nel rispetto del calendario di disponibilita' dichiarato e secondo le necessita' dell'ufficio, nei turni operativi per lo svolgimento delle sedute di esame svolte ai sensi dell'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
5. Almeno quindici giorni prima della scadenza di ciascun trimestre di programmazione delle proprie disponibilita', l'esaminatore ausiliario comunica il proprio nuovo calendario per il trimestre successivo, inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC dell'ufficio della motorizzazione civile o sezione presso cui e' accreditato. Eventuali indisponibilita' rispetto al calendario di disponibilita' trasmesso devono essere comunicate, sempre via PEC all'ufficio della motorizzazione civile o sezione, almeno tre giorni prima dell'indisponibilita' sopravvenuta.
6. Gli esaminatori ausiliari conformano le proprie attivita' alle disposizioni ed alle procedure amministrative ed operative vigenti in materia, anche nei rapporti con gli uffici della motorizzazione civile o sezioni presso i quali sono accreditati, nonche' al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come integrato per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192.
 
Art. 3

Corrispettivo per le funzioni di esaminatore ausiliario

1. Il compenso per le attivita' dell'esaminatore ausiliario svolte ai sensi dell'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 19, e' sottoposto a preventiva validazione da parte dell'ufficio o sezione presso il quale e' accreditato, secondo i seguenti parametri:
a) indennita' oraria: riferita alla qualifica funzionale rivestita all'atto del pensionamento e al regime di prestazione lavorativa «in straordinario» e commisurata alle ore previste per il nastro operativo prenotato nella specifica seduta ed al tempo di viaggio;
b) rimborso chilometrico: pari ad un quinto del prezzo di un litro della benzina all'atto dell'incarico. A tal fine, la distanza chilometrica da considerarsi e' quella del percorso di andata e ritorno fra la sede dell'ufficio della motorizzazione civile o della sezione e la sede di svolgimento della seduta.
2. Il compenso, validato ai sensi del comma 1, e' corrisposto anticipatamente all'esaminatore ausiliario a cura del richiedente la seduta. L'esaminatore ne rilascia quietanza di avvenuta liquidazione prima dell'inizio delle operazioni d'esame.
 
Art. 4

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1378