Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2022
Riconoscimento del Consorzio Olio di Roma IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Olio di Roma».


IL DIRIGENTE DELL PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 1261 della Commissione del 26 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 277 del 2 agosto 2021 con il quale e' stata registrata l'indicazione geografica protetta «Olio di Roma»;
Vista l'istanza presentata in data 17 settembre 2021 dal costituendo Consorzio Olio di Roma IGP con sede legale in Roma - via dei Cerchi n. 87 - intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Olio di Roma»;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 26 aprile 2022 (prot. Mipaaf n. 184070 del 26 aprile 2021 e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualita' S.p.a. a mezzo pec in data 11 febbraio 2022 (prot. Mipaaf n. 71365 del 15 febbraio 2022);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Olio di Roma IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Olio di Roma»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio Olio di Roma IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Olio di Roma» registrata con regolamento (UE) n. 1261 della Commissione del 26 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 277 del 2 agosto 2021.
 
Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio Olio di Roma IGP, con sede legale in Roma - via dei Cerchi n. 87 - e' conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Olio di Roma».
 
Art. 3

1. Il Consorzio Olio di Roma IGP non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 4

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformita' a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Olio di Roma» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera «grassi, olii» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
 
Art. 5

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Olio di Roma» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 10 maggio 2022

Il dirigente: Cafiero