Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 febbraio 2022 |
Modalita' per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario», ed in particolare l'art. 9; Visto il comma 2 del richiamato art. 9 secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le specifiche modalita' per il rilascio delle copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese, in formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, con autentica ed attestazione da parte del conservatore del registro delle imprese della provenienza dallo stesso registro e della conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento attuativo del registro delle imprese; Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Ritenuto di dover dare attuazione al menzionato art. 9 del decreto legislativo n. 183/2021;
Decreta:
Art. 1
Rilascio in formato digitale
1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, le Camere di commercio rilasciano le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico. 2. Salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti di cui al comma 1 sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. |
| Art. 2
Autentica ed attestazione
1. Le copie e gli estratti di cui all'art. 1 sono rilasciati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in conformita' alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate da AgID ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto: a) come copia informatica di documento analogico; b) come copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; c) come copia informatica di documento informatico; d) come duplicato informatico. 2. Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti di cui al comma 1 e' apposta, per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, la seguente dichiarazione: «Si rilascia copia integrale / per estratto del documento protocollato al Registro delle imprese con n. PRV/RI/PRA/anno/numero in data (gg/mm/aaaa), e se ne attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, la provenienza dal Registro delle imprese e la conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati». 3. Il documento informatico recante la copia o l'estratto di cui al comma 2 e' sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata da parte del conservatore del registro delle imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante invio al domicilio digitale da questi indicato al momento dell'istanza, ovvero consegna diretta su supporto informatico. |
| Art. 3
Invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 247 |
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