Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2022
Termini, modalita' e procedure di erogazione di un importo a titolo di acconto agli organismi collettivi di difesa a fronte delle anticipazioni sostenute per conto degli associati per polizze assicurative agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per polizze sperimentali, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38» e, in particolare, il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», cosi' come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014, e il successivo decreto 24 luglio 2015, n. 15757, inerente le opportune disposizioni applicative;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
Considerato l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015, che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale puo' delegare l'organismo pagatore alla ricezione della stessa;
Considerato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura approvato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, come revisionato dal decreto 3 giugno 2020, n. 17750, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto, l'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e l'autorizzazione al pagamento;
Visto il decreto 8 luglio 2020, n. 25093, con il quale e' stata impegnata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 12.598.248,28 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti;
Visto il decreto 10 dicembre 2020, n. 9368557, con il quale e' stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 55.414,62 quale ulteriore anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti;
Visto il decreto 26 maggio 2021, n. 243859, con il quale e' stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 44.995.911,43 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2021 e precedenti;
Visto il decreto 4 agosto 2020, n. 9040815, recante modalita' attuative e invito a presentare proposte - Campagne assicurative 2018 e 2019 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi;
Visto il decreto 27 gennaio 2022, n. 38813, recante modalita' attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2020 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi;
Considerato che e' in corso di predisposizione l'avviso recante modalita' attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2021 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi;
Considerato che gli organismi collettivi di difesa, di cui al capo III del citato decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 14 dello stesso e nell'ambito delle proprie finalita' associative, hanno provveduto al pagamento integrale delle polizze in nome e per conto degli agricoltori ad essi associati per le campagne attivate;
Considerato che i sopracitati decreti 4 agosto 2020, n. 9040815 e 27 gennaio 2022, n. 38813, all'art. 5, comma 3, prevedono che in caso di polizza collettiva, «qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte del consorzio di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del contributo direttamente al consorzio interessato» e che il successivo comma 4 prevede inoltre che «I consorzi che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari»;
Tenuto conto che l'attuazione delle procedure ordinarie di erogazione degli aiuti agli agricoltori che hanno richiesto il rimborso delle polizze sottoscritte e inserite nel sistema integrato di gestione del rischio (SGR), istituito dall'art. 11 del citato decreto ministeriale n. 162/2015, sconta ritardi nella conclusione delle istruttorie relative alle annualita' antecedenti la campagna 2020;
Considerato che gli organismi collettivi di difesa hanno piu' volte manifestato difficolta' finanziarie connesse ai ritardi nei pagamenti dei contributi previsti ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 102/2004 sulle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, con particolare riferimento alle campagne assicurative 2017 e 2018, sulle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali per le campagne assicurative 2018 e 2019 e sulle polizze sperimentali a partire dalla campagna 2017 e che tali difficolta' potrebbero pregiudicare l'andamento delle campagne assicurative successive;
Considerata pertanto, l'opportunita' di attuare una procedura finalizzata all'erogazione di un acconto a favore degli organismi collettivi di difesa che hanno eseguito il pagamento delle polizze per conto degli agricoltori per le campagne assicurative a partire dal 2018 per le polizze sperimentali, dal 2019 relativamente alle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e, a partire dalla campagna 2020, per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali, la cui regolazione definitiva potra' avvenire sulla base dell'esito delle ordinarie attivita' istruttorie espletate ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 102/2004;
Tenuto conto che l'erogazione dell'acconto e' garantita dalle deleghe conferite dagli associati e gia' raccolte dagli organismi collettivi di difesa in relazione all'art. 5, comma 3 dei citati decreti 4 agosto 2020 e 27 gennaio 2022, e da apposita quietanza da parte delle compagnie assicurative, previa acquisizione a sistema SGR di tutte le polizze oggetto di domanda di acconto;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, limitatamente alla fattispecie di cui in oggetto, individua i termini, le modalita' e le procedure di erogazione di un importo a titolo di acconto agli organismi collettivi di difesa, commisurato al pagamento dei premi che i medesimi hanno sostenuto per conto dei propri associati, a fronte di polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e di polizze assicurative collettive sperimentali.
 
Allegato 1

Contenuti della domanda

a. Codice dell'organismo collettivo di difesa
b. Campagna di riferimento
c. Tipo di intervento (504 - Polizze sperimentali; 510 - Strutture aziendali; 511 - Smaltimento carcasse)
d. Numero polizza agevolata collettiva e relativi certificati
e. CUAA di ciascuna azienda aderente all'organismo collettivo di difesa
f. Importo totale del premio assicurativo pagato per i CUAA di cui alla lettera e) e importo incassato dai medesimi
g. Dichiarazione di esistenza dell'autorizzazione del socio aderente al pagamento dell'aiuto direttamente all'organismo collettivo di difesa
h. Dichiarazione che l'organismo collettivo di difesa ha sostenuto il pagamento della polizza collettiva nei confronti delle compagnie assicurative, con traccia delle operazioni effettuate (bonifico, ecc.)
i. Impegno a restituire le differenze negative tra gli aiuti concessi ai beneficiari e l'importo erogato ai sensi del presente decreto
j. Quietanza rilasciata dalla compagnia assicurativa
 
Art. 2

Determinazione dell'acconto

1. Gli organismi collettivi di difesa, a fronte della spesa di cui all'art. 1, possono ricevere un acconto fino al 40% (quarantapercento) dell'ammontare della spesa premi relativa alle polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, e fino al 50% (cinquantapercento) dell'ammontare della spesa premi relativa alle polizze assicurative collettive sperimentali.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' erogabile a partire dalla campagna 2018 per le polizze sperimentali, dalla campagna 2019 per le polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali e a partire dalla campagna 2020 per le polizze assicurative collettive agevolate a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali, in funzione delle assegnazioni per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa.
3. L'acconto di cui al comma 1 non e' erogabile per gli organismi collettivi che non siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che si trovino in stato di scioglimento e liquidazione per insolvenza o cessazione dell'attivita'.
4. La spesa premi di cui all'art. 1 deve essere inferiore o al massimo uguale alla spesa sostenuta dagli organismi collettivi di difesa per conto dei propri associati e non ancora rimborsata, a condizione che gli stessi siano in possesso di apposita delega rilasciata dai singoli associati per l'incasso del contributo pubblico.
5. Gli organismi collettivi di difesa devono preventivamente presentare a sistema tutte le polizze oggetto di domanda di acconto, ivi compresa la documentazione a comprova del pagamento del relativo premio alla compagnia assicurativa.
 
Art. 3

Modalita' di presentazione della domanda di acconto

1. Ai fini del pagamento degli importi di cui all'art. 2, gli organismi collettivi di difesa presentano domanda all'organismo pagatore AGEA a sistema SGR in ambito SIAN, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.
2. La domanda, i cui contenuti sono indicati nell'allegato 1, deve essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro i termini stabiliti per singola campagna assicurativa in apposite istruzioni operative dell'organismo pagatore AGEA, con le quali saranno stabilite ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande, ivi compreso i relativi modelli.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata apposita quietanza da parte delle compagnie assicurative interessate redatta secondo il modello definito dall'organismo pagatore AGEA.
 
Art. 4

Istruttoria delle domande ed erogazione dell'acconto

1. I controlli dei requisiti necessari per l'erogazione degli importi di cui all'art. 1 sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA; la verifica delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 3 e la validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda.
2. L'organismo pagatore AGEA, all'esito dei controlli, provvede all'erogazione degli importi determinati ai sensi del precedente art. 2; gli importi sono erogati agli organismi collettivi di difesa tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dagli stessi nella domanda di acconto.
 
Art. 5

Dotazione finanziaria e regolazione delle somme

1. Per l'attuazione del presente decreto, l'organismo pagatore AGEA utilizza le risorse assegnate per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al netto dell'importo presumibile di spesa per il pagamento degli aiuti a favore dei beneficiari che hanno sottoscritto polizze singole.
2. Le somme dovute ai singoli beneficiari aderenti agli organismi collettivi di difesa a chiusura delle istruttorie delle domande di aiuto presentate sono compensate con gli importi versati ai sensi dell'art. 4.
3. L'organismo collettivo di difesa e' tenuto alla restituzione all'organismo pagatore AGEA della eventuale differenza risultante tra gli importi ricevuti a titolo del presente decreto e le somme gia' compensate ai sensi del precedente comma 2.
4. Gli importi residui di cui al comma 3 possono essere compensati anche con somme dovute per annualita' diverse da quella oggetto dell'acconto.
5. L'organismo pagatore AGEA provvede a trasmettere periodicamente all'organismo collettivo di difesa il dettaglio degli importi di cui al comma 2 e, se del caso, al comma 3.
6. L'organismo pagatore AGEA provvede a trasmettere periodicamente al Mipaaf una rendicontazione degli acconti erogati sulle singole campagne.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 362