Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 20 maggio 2022, n. 51
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Avvertenza:
Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 67 del 21 marzo 2022.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 109.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: «testo unico delle accise approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;
al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, al secondo periodo, la parola: «derivanti» e' sostituita dalla seguente: «, derivanti»;
al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «gli esercenti dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti i depositi», le parole: «delle accise» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo» e le parole: «decreto-legge 29 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 26 ottobre»;
al comma 7, terzo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»;
al comma 9, alle parole: «per l'anno 2022», ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti). - 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, gia' previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma puo' contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonche' per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma puo' altresi' prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «a titolo gratuito da aziende private» sono sostituite dalle seguenti: «dai datori di lavoro privati», dopo le parole: «euro 200 per lavoratore» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».
Nel titolo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo). - 1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, e' prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione».
Alla rubrica del titolo I, le parole: «prezzi gasolio» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi di gasolio».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «Gestore del mercati» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «e gasivore» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas). - 1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, e' consentito il pieno utilizzo della capacita' tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacita' tecnica degli impianti e della capacita' tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione gia' contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non e' incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non e' subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
Art. 5-ter (Ricerca e formazione da parte dell'INPS). - 1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento".
Art. 5-quater (Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici). - 1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attivita' in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui e' constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale e' revocata ed e' rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia".
2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole da: «il valore ISEE» fino a: «29 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricita' e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017», le parole: «Autorita' di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di regolazione per energia,» e le parole: «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 1, comma 3»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalita' previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34»;
al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Bonus sociali per elettricita' e gas».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici). - 1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».
All'articolo 7:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «dai rispettivi ordinamenti proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi ordinamenti,»;
al comma 5, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21"»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «pianta organica del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «pianta organica del personale di ruolo», le parole: «nell'area funzionariale F3» sono sostituite dalle seguenti: «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» e le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2031» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ARERA»;
al terzo periodo, dopo le parole: «e indebitamento netto» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a euro»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di venti unita' di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio della CSEA medesima».
Nel titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28). - 1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "progetti autorizzati" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";
b) alla lettera a), la cifra: "15" e' sostituita dalla seguente: "20";
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento".
Art. 7-ter (Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni). - 1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita' nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere direttamente, anche mediante societa' da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.
Art. 7-quater (Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali".
Art. 7-quinquies (Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti" sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".
Art. 7-sexies (Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai numeri 1) e 2), le parole: "300 metri" sono sostituite dalle seguenti: "500 metri";
b) al numero 3), le parole: "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".
Art. 7-septies (Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica). - 1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1"».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «con sede in Italia» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso;
al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero» e le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli»;
al comma 3, le parole: «da parte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte delle imprese».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Misure di sostegno finanziario alle imprese). - 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
b) alla lettera p-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali"».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta» e le parole: «articolo 3 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del regolamento di cui al decreto»;
al secondo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
alla rubrica, la parola: «riconosciuto» e' sostituita dalla seguente: «riconosciuti».
All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dei criteri e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri e delle condizioni previsti», le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato» e dopo le parole: «da SACE S.p.A.» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A.» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso.
Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese). - 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attivita' di cui al comma 1.
Art. 10-quater (Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012). - 1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
Art. 10-quinquies (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica). - 1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta', il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";
b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";
c) al comma 48, secondo periodo, le parole: ", con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione" sono soppresse;
d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi.
Art. 10-sexies (Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria). - 1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione".
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata). - 1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020».
All'articolo 11:
al comma 1:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti:»;
al capoverso 11-sexies, le parole: «di cui ai codici» sono sostituite dalle seguenti: «ai codici»;
al comma 3, dopo le parole: «pari a 227,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 12:
al comma 2:
all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 0,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis (Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si da' luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente gia' pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarita' contributiva gia' emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.
2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12-ter (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). - 1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni".
2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo".
Art. 12-quater (Disposizioni in materia di lavoro sportivo). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
"5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo";
b) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3".
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.
Art. 12-quinquies (Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione). - 1. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".
Art. 12-sexies (Comunicazioni di avvio dell'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali). - 1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Con riferimento all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attivita' autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233," e le parole: "mediante SMS o posta elettronica" sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalita' informatiche".
Art. 12-septies (Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti). - 1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "centralinisti non vedenti", "centralinisti telefonici non vedenti", "centralinisti telefonici ciechi" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";
b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";
c) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";
d) all'articolo 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonche' l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilita' dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono"».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci). - 1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonche' nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorita' di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le modalita' di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
Art. 13-ter (Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attivita'). - 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:
"1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e' richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera"».
All'articolo 14:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 21 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 21 novembre 2005,»;
alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «stipulazione in caso di contratti» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione dei contratti» e dopo le parole: «il corrispettivo» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, la parola: «corrispettivo» e' sostituita dalle seguenti: «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».
All'articolo 15:
al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2,»;
alla rubrica, le parole: «Contributo pedaggi» sono sostituite dalla seguente: «Contributi».
All'articolo 16:
alla rubrica, le parole: «Esonero versamento» sono sostituite dalle seguenti: «Esonero dal versamento».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»;
al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.
Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet). - 1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformita' tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis e' indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non e' modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilita' a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonche' indicazione della tipologia e quantita' dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto e' indicata la struttura, tra quelle gia' esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attivita' di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.
Art. 17-quater (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente».
All'articolo 18:
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 19:
al comma 2, le parole: «nel settore agricolo, della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente:
"Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.
3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, l'AGEA ne da' comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attivita' di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate e' effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento e' effettuato dal produttore con le modalita' indicate nel provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.
3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori). - 1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102".
Art. 19-ter (Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare). - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: "produzione o trasformazione" sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresi' considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresi' ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte".
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina» e le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere»;
al comma 3:
alla lettera a), numero 1), le parole da: «n. 2115/2021» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021";»;
alla lettera a), numero 2), le parole: «"in fase di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione definitiva da parte»;
alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «procedure di competenza"» il segno d'interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
alla lettera b), capoverso 517, al secondo periodo, le parole: «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' alla verifica delle eventuali sovracompensazioni» e, al terzo periodo, la parola: «AGEA» e' sostituita dalle seguenti: «L'AGEA»;
alla lettera c), alle parole: «Nelle more» e' premessa la seguente numerazione: «518»;
alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere».
Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis (Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA). - 1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".
Art. 20-ter (Semplificazioni per le imprese agricole). - 1. Il comma 4-bis dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati. Conseguentemente, le contabilita' speciali n. 6253 e n. 6254 sono chiuse».
All'articolo 21:
al comma 2, primo periodo, la parola: «impiegato» e' sostituita dalle seguenti: «ed e' impiegato».
Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). - 1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonche' di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorita' di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.
2. Le Autorita' di bacino distrettuali procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche' alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonche' dell'implementazione della capacita' di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;
al comma 6, le parole: «fondo unico nazionale turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico nazionale per il turismo» e le parole: «n. 234."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234»;
alla rubrica, le parole: «per IMU in comparto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'IMU in favore del comparto del».
Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 22-bis (Misure di sostegno per il comparto teatrale). - 1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Art. 22-ter (Contributo straordinario all'ENIT). - 1. Per l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e' concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Art. 22-quater (Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico). - 1. A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Alla rubrica del capo III del titolo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».
All'articolo 23:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ad esito» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,», dopo le parole: «n. 4» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e dopo le parole: «medesimo articolo 29» il segno d'interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
alla lettera b), le parole: «La dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione» e dopo le parole: «120 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni»;
alla rubrica, dopo la parola: «Revisione» e' inserita la seguente: «dei».
Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis (Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). - 1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, e' riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «degli attivi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a)»;
alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione non sia» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia»;
alla lettera c):
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al terzo periodo, le parole: "indicate nel secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo periodo"»;
al numero 4), le parole: «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquirente, tale termine» e le parole: «alle parti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita' di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo"».
All'articolo 25:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";
0b) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate"»;
alla lettera a), le parole: «salvo che l'operazione sia gia' stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5»;
alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione sia gia' stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «ove possibile» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile» e le parole: «dell'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto,»;
al numero 2), dopo le parole: «all'Unione europea» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), dopo le parole: «contestualmente alla notifica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto"»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento"».
All'articolo 26:
al comma 1, capoverso Art. 2-quater, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalita' di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale».
All'articolo 27:
al comma 2:
alla lettera a), la parola: «partole» e' sostituita dalla seguente: «parole» e le parole: «e quello di cui all'articolo 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,»;
alla lettera b), all'alinea, dopo le parole: «e' inserito il seguente» il segno d'interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «:» e, al capoverso 2-bis, le parole: «n. 231."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 231";»;
al comma 4, le parole: «di euro 570.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 570.000».
All'articolo 28:
al comma 1, capoverso Art. 1-bis:
alla rubrica, le parole: «alle reti di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di comunicazione»;
al comma 1, le parole: «degli affari esteri della cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione»;
al comma 2, le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» sono sostituite dalla seguente: «descrizione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di cui al presente comma include altresi' l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi gia' adottati»;
al comma 3, quarto periodo, le parole: «prorogabile per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili per una sola volta»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»;
al quarto periodo, le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «Ministero per l'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per l'innovazione tecnologica» e le parole: «dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dell'Agenzia»;
al quarto periodo, dopo le parole: «il soggetto interessato comunica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, dopo le parole: «trasmette altresi'» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso;
al settimo periodo, le parole: «coordinamento dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento per l'esercizio»;
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1-bis» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «dal predetto gruppo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis»;
al comma 3, dopo le parole: «Il comma 10» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso;
alla rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «servizi di».
All'articolo 29:
al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza della crisi in Ucraina,» sono inserite le seguenti: «nonche' al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,»;
al comma 2, le parole: «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestivita' delle misure di cui ai commi 1 e 2:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e di prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalita' di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilita' e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti" sono soppresse»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1, e' adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresi' indicate, ferma restando la responsabilita' di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,»;
alla lettera b), dopo la parola: «(WAF)» il segno d'interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»;
al comma 5, le parole: «e, dopo il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e dopo il primo periodo» e le parole: «non sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette»;
al comma 6, capoverso 8-bis, dopo le parole: «attribuite all'Agenzia» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso.
Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Riassegnazione di somme allo stato di previsione del Ministero della difesa). - 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa"».
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «sono individuate» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso;
al comma 2, le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
al comma 5, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 31:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022,» e dopo le parole: «e' autorizzato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi,»;
alla lettera a), dopo le parole: «articolo 42 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le attivita' di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera a),»;
al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
«Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 31-ter (Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina). - 1. In considerazione della necessita' di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilita' ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del demanio puo' procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata";
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "beni immobili" sono inserite le seguenti: "e di beni mobili registrati";
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse puo' far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato";
f) al comma 9, le parole: ", senza diritto a recupero" sono soppresse;
g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-bis e 14";
h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio puo' esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonche' provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalita' e l'integrita' del bene oggetto di congelamento";
i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali e' accertata l'oggettiva impossibilita' di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per usi funzionali alle attivita' istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo della guardia di finanza";
m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei e' autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessita' e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilita' dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Art. 31-quater (Contributo straordinario per le fusioni di comuni). - 1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari".
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 32:
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, e' ridotta, in via eccezionale, a tre mesi».
Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Art. 32-bis (Misure per gli organi preposti all'attivita' di vigilanza e controllo ambientale). - 1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";
b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono inserite le seguenti: "e per il triennio 2022-2024".
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita', banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche".
Art. 32-ter (Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di interventi diversi). - 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonche' di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:
a) quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonche' per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 33:
al comma 1, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro», le parole: «con il progetto» sono soppresse e dopo le parole: «articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
al comma 2, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro».
All'articolo 34:
al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Le strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie», le parole: «libero professionali» sono sostituite dalla seguente: «libero-professionali» e le parole: «dall'articolo 11, del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 11 del decreto-legge» e l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e' proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale»;
alla rubrica, le parole: «qualifiche professionali sanitarie per medici» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».
All'articolo 35:
al comma 1:
alla lettera b):
al capoverso 7-bis, dopo le parole: «di cui al presente decreto» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso;
al capoverso 7-ter, le parole: «a partire» sono soppresse;
dopo il capoverso 7-ter e' aggiunto il seguente:
«7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter e' data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla lettera c), le parole: «4. L'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: «fino e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre»;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".
2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa). - 1. In considerazione dell'incremento delle attivita' richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attivita' di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonche' allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».
All'articolo 37:
al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a zero»;
al comma 5, le parole: «Autorita' di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di regolazione per energia»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia»;
al comma 6, le parole: «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni»;
al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»;
al comma 10, le parole: «personale della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali). - 1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Art. 37-ter (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia). - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 37-quater (Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo). - 1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonche' delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in sessanta giorni.
Art. 37-quinquies (Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni). - 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».
All'articolo 38:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36 e 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo, determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;
d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;
e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto».
La rubrica del titolo VI e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali, finanziarie e fiscali».
Dopo l'allegato A e' aggiunto il seguente:
«Allegato 1
(Articolo 38, comma 2-bis)
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico