Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 marzo 2022 |
Determinazione del contributo annuale per l'utilizzo delle frequenze digitali 2020-2021. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» cosi' come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (di seguito «Codice»); Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292, S.O; Visto in particolare, l'art. 5, comma 8 del suddetto decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207 che recita: «Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003»; Visto l'art. 42, comma 6 del citato decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che dispone: «I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.; Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorita') del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»; Vista la delibera 622/15/Cons dell'Autorita', del 5 novembre 2015, recante «Definizione delle modalita' e delle condizioni economiche per la cessione della capacita' trasmissiva delle reti televisive locali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; Vista la delibera 277/13/Cons dell'Autorita', dell'11 aprile 2013, recante «Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terreste e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012»; Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (di seguito legge di stabilita' 2016)»; Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge di stabilita' 2016 che cosi' recita: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali nonche' all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato»; Visto il successivo comma 174 che dispone: «Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»; Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; Considerato che e' necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente; Considerato che durante il regime della televisione analogica il concessionario era tenuto all'obbligo del pagamento annuale del canone di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva, determinato nella misura dell'1% del fatturato commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 e che tale pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223; Considerato che il previgente Codice prevede agli articoli 34 e 35 a carico degli operatori di rete l'obbligo del pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze (art. 35); Visto l'art. 16, comma 1, del Codice che dispone: «Oltre ai contributi di cui all'art. 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'art. 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.»; Tenuto conto che con riferimento agli anni 2020 e 2021 si prevede un introito per l'erario di circa 3 milioni di euro per ciascun anno derivante dal pagamento dei diritti amministrativi e dei ponti di collegamento e che tale importo va posto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016; Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica e' necessario ottenere dai contributi determinati dal presente decreto un introito complessivo annuale di almeno 29,8 milioni di euro; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2016), che ha determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2017) con il quale, e' stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per l'anno 2017, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; Considerato che, non essendoci state variazioni significative dei dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da giustificare l'adozione di un nuovo provvedimento per la determinazione dei contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un nuovo decreto, restando validi, riguardo ai valori di riferimento, quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017; Ravvisata la necessita' di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi anno 2020 e 2021 sulla base dei dati forniti dall'Autorita' relativamente ai ricavi medi da attivita' televisiva degli operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per il triennio 2017-2019; Considerato il ricavo medio dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacita' totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2017-2019, puo' essere desunto in un importo pari a euro 24.259.724,00; Ritenuto necessario ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per gli anni 2020 e 2021 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio superiore rispetto a quella individuata per il contributo relativo agli anni 2017-2019, a causa del decremento dell'importo del ricavo medio complessivo, e che tale aliquota possa essere stabilita nella misura dell'8,5% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato; Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto occorre confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale; Considerato che tale valore si puo' desumere negli importi dei ricavi medi dell'attivita' di vendita a terzi della capacita' trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al triennio 2017-2019, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall'Autorita'; Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento cosi' determinati per il calcolo del contributo annuale dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:
===================================================== | Regione | Valore di riferimento | +===========================+=======================+ |Abruzzo | euro 36.697,00| +---------------------------+-----------------------+ |Basilicata | euro 12.235,00| +---------------------------+-----------------------+ |Calabria | euro 39.656,00| +---------------------------+-----------------------+ |Campania | euro 68.584,00| +---------------------------+-----------------------+ |Emilia Romagna | euro 98.403,00| +---------------------------+-----------------------+ |Friuli Venezia Giulia | euro 49.594,00| +---------------------------+-----------------------+ |Lazio | euro 134.353,00| +---------------------------+-----------------------+ |Liguria | euro 35.516,00| +---------------------------+-----------------------+ |Lombardia | euro 145.401,00| +---------------------------+-----------------------+ |Marche | euro 40.104,00| +---------------------------+-----------------------+ |Molise | euro 8.762,00| +---------------------------+-----------------------+ |Piemonte | euro 96.267,00| +---------------------------+-----------------------+ |Puglia | euro 64.949,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sardegna | euro 47.298,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sicilia | euro 51.799,00| +---------------------------+-----------------------+ |Toscana | euro 30.038,00| +---------------------------+-----------------------+ |Trentino-Alto Adige | euro 96.110,00| +---------------------------+-----------------------+ |Umbria | euro 6.992,00| +---------------------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | euro 6.960,00| +---------------------------+-----------------------+ |Veneto | euro 113.088,00| +---------------------------+-----------------------+
Ritenuto necessario, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, determinare un'aliquota contributiva superiore rispetto a quella individuata per il contributo relativo agli anni 2017-2019, da applicare ai suddetti valori di riferimento, a causa del decremento dell'importo dei ricavi complessivi, e che tale aliquota possa essere stabilita nella misura del 7,5% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato; Considerato che in relazione alla sopracitata disposizione del comma 172 della legge n. 208 del 2016, l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto e' necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (in base ai dati ISTAT al 1° gennaio 2020) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete; Considerato che nei casi di diritto d'uso assegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, e' ragionevole continuare a prendere in considerazione, in mancanza di informazioni di maggiore dettaglio, il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate; Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017 relativamente al regime degli sconti e delle esenzioni per il pagamento dei contributi; Ravvisata l'esigenza di confermare la previsione di un regime agevolato per i soggetti non aventi scopo di lucro titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del previgente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in vigore fino al 23 dicembre 2021, come peraltro avveniva in passato per l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale «emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7,00 e le ore 21,00»; Ritenuto opportuno, essendo gli operatori di rete con suddette caratteristiche gia' tenuti al pagamento annuale dei diritti amministrativi e dei ponti di collegamento utilizzati, confermare la previsione per tali soggetti dell'esonero dal pagamento del contributo per l'uso delle frequenze; Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo applicabile agli operatori in base alla quantita' di capacita' trasmissiva ceduta; Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%; Ritenuto di confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita' DVB-T2, nonche' l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che abbiano sviluppato tecnologie innovative di trasmissione in modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80% della propria capacita' trasmissiva; Vista la sentenza n. 568 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 3940/2020 del Tribunale amministrativo regionale Lazio che aveva annullato i decreti ministeriali del 4 agosto 2016 e del 13 aprile 2017 applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto dal Ministero dello sviluppo economico; Ritenuto dunque di poter procedere all'adozione del decreto previsto dal comma 172 dell'art. 1 della legge di stabilita' del 2016 per gli anni 2020 e 2021 secondo le modalita' di determinazione dei contributi per l'uso delle frequenze fissate per le annualita' precedenti alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimita' dei criteri stabiliti nei decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017;
Decreta:
Art. 1
1. Per gli anni 2020 e 2021 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione dell'8,5%, e' fissato in euro 2.062.077,00 per ciascuna rete (multiplex). 2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80% della propria capacita' trasmissiva. 4. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale e' tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e' equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva un soggetto che: a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; b) sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; c) sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva. 6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile. |
| TABELLA A - IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DIGITALI PER GLI OPERATORI DI RETE LOCALI Anni 2020 e 2021
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Per gli anni 2020 e 2021 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri e' fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:
===================================================== | Regione | Valore di riferimento | +===========================+=======================+ |Abruzzo | euro 36.697,00| +---------------------------+-----------------------+ |Basilicata | euro 12.235,00| +---------------------------+-----------------------+ |Calabria | euro 39.656,00| +---------------------------+-----------------------+ |Campania | euro 68.584,00| +---------------------------+-----------------------+ |Emilia Romagna | euro 98.403,00| +---------------------------+-----------------------+ |Friuli Venezia Giulia | euro 49.594,00| +---------------------------+-----------------------+ |Lazio | euro 134.353,00| +---------------------------+-----------------------+ |Liguria | euro 35.516,00| +---------------------------+-----------------------+ |Lombardia | euro 145.401,00| +---------------------------+-----------------------+ |Marche | euro 40.104,00| +---------------------------+-----------------------+ |Molise | euro 8.762,00| +---------------------------+-----------------------+ |Piemonte | euro 96.267,00| +---------------------------+-----------------------+ |Puglia | euro 64.949,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sardegna | euro 47.298,00| +---------------------------+-----------------------+ |Sicilia | euro 51.799,00| +---------------------------+-----------------------+ |Toscana | euro 30.038,00| +---------------------------+-----------------------+ |Trentino-Alto Adige | euro 96.110,00| +---------------------------+-----------------------+ |Umbria | euro 6.992,00| +---------------------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | euro 6.960,00| +---------------------------+-----------------------+ |Veneto | euro 113.088,00| +---------------------------+-----------------------+
2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in base ai dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2020. 3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 7,5 % per ciascuno degli anni di riferimento. 4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali per gli operatori di rete locali in applicazione di quanto previsto dai commi precedenti per l'intera copertura di province e regioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalita' DVB-T2, in misura superiore all'80% della propria capacita' trasmissiva. 7. Ciascun operatore di rete in ambito locale e' tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 8. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, sono esonerate dal pagamento dei contributi determinati dal presente decreto. |
| Art. 3
1. I contributi per gli anni 2020 e 2021 dovranno essere corrisposti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva. 2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti gli operatori di rete interessati presentano alla D.G.S.C.E.R.P. alla casella pec dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero. 3. In conformita' alle previsioni dell'art. 9, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della procedura di cui all'art. 5 dell'allegato A della medesima delibera, per le frequenze assegnate mediante tale procedura per gli anni 2020 e 2021. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 500 |
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