Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2022 (vai al sommario) |
LIBERA UNIVERSITA' MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA |
DECRETO RETTORALE 12 maggio 2022 |
Emanazione del nuovo statuto. |
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IL RETTORE
Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta emanato con decreto rettorale 1° agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il senato accademico nell'adunanza del 21 ottobre 2021; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 novembre 2021; Vista la nota dell'11 febbraio 2022, prot. n. 2042, del Ministero dell'universita' e della ricerca; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 marzo 2022;
Decreta:
E' emanato il nuovo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma nel testo allegato al presente decreto, di cui e' parte integrante e sostanziale. Il presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con l'entrata in vigore del presente statuto e' abrogato lo statuto emanato con decreto rettorale 1° agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni. Roma, 12 maggio 2022
Il rettore: Bonini |
| Allegato
STATUTO LUMSA
Art. 1. Istituzione, caratteri e sede
1. La Libera Universita' Maria Santissima Assunta (LUMSA) e' una universita' italiana non statale, di ispirazione cattolica. E' stata istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 su iniziativa della Santa Sede per mezzo del Vicariato di Roma come ente fondatore, ha personalita' giuridica ed e' retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria, in quanto compatibili con le finalita' di cui all'art. 2 e rilascia titoli di studio con valore legale. 2. La Santa Sede, anche per mezzo dell'ente fondatore, assicura il perseguimento delle finalita' della LUMSA e concorre, con l'Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura, a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni. 3. L'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha il compito di curare l'organizzazione e la gestione amministrativa della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici. 4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente e dalle norme del presente statuto. 5. La LUMSA non persegue fini di lucro e impiega le proprie risorse per lo sviluppo dell'universita' e per le finalita' previste dal presente statuto. 6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA e' esercitata dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 7. L'Universita' puo' stipulare convenzioni o concludere accordi con altre universita', con amministrazioni dello Stato e dell'Unione europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. 8. L'Universita' puo' costituire o puo' partecipare a societa', consorzi e fondazioni o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica e per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 9. La sede legale della LUMSA e' in Roma, via della Traspontina n. 21, nell'immobile appositamente costruito e dalla Santa Sede destinato al perseguimento delle finalita' dell'Universita'. 10. La LUMSA svolge le proprie attivita' nelle sedi di Roma e di Palermo e anche in altre sedi determinate dal consiglio di amministrazione. 11. Il regolamento generale dell'Universita' puo' stabilire forme di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate e per i poli di didattica decentrata. |
| Art. 2. Finalita'
1. La LUMSA promuove, sulla base dei principi cristiani, della tradizione cattolica e dei principi costituzionali, l'indagine della verita' mediante lo studio e la ricerca; il rinnovamento della cultura e della scienza; la cura e la diffusione del sapere, l'educazione integrale della persona e la difesa della comunita' umana, il dialogo interculturale e interreligioso. 2. La LUMSA, in particolare: a) contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi, per il bene comune; b) fornisce ai giovani una qualificata formazione culturale e civile per prepararli ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e all'assunzione di responsabilita' nella societa'; c) favorisce la qualita' e l'innovazione nell'attivita' didattica; promuove la ricerca interdisciplinare e la diffusione dei suoi risultati; d) forma insegnanti per le scuole di ogni ordine e grado e promuove e conduce la ricerca in particolare in ambito educativo; e) favorisce l'aggiornamento e la formazione continua degli adulti; f) aiuta i bisognosi e i meritevoli nello studio e nella ricerca; g) nell'ambito della propria missione, promuove la pace e la cooperazione tra i popoli; h) riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri i principi e gli strumenti; i) incentiva relazioni e forme di cooperazione volte a sostenere la mobilita' e la composizione internazionale del proprio corpo docente, la partecipazione a reti scientifiche e l'integrazione a livello internazionale delle attivita' formative; favorisce lo scambio di esperienze e il riconoscimento dei curricula accademici; j) instaura ed intrattiene rapporti con enti ed organismi europei ed extraeuropei che operano per le medesime finalita' con particolare riguardo alle universita' e alle accademie di ispirazione cattolica; k) cura la partecipazione degli studenti e dei docenti alla vita accademica, anche attraverso la promozione e il sostegno ad attivita' spirituali, culturali, artistiche, ricreative e sportive al fine della piena realizzazione di una comunita' accademica; l) garantisce nel rispetto della propria identita' e dei principi costituzionali, parita' e pari opportunita' tra uomini e donne; rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta e si impegna a contrastare ogni forma di violenza morale e psichica; promuove e adotta le misure necessarie ad assicurare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro; m) promuove progetti e svolge attivita' di terza missione. |
| Art. 3. Autonomie e liberta'
1. Nell'ambito del proprio ordinamento e dei principi della Costituzione italiana, l'Universita' garantisce ai singoli docenti e ricercatori la liberta' accademica, nel rispetto dei diritti della persona e della comunita'; garantisce la liberta' di insegnamento e di ricerca. 2. L'attivita' d'insegnamento e di ricerca presso la LUMSA comporta, in riferimento a quanto espresso all'art. 2, il rispetto dei principi ispiratori e delle finalita' dell'Universita'. 3. Per la nomina del personale accademico di ruolo deve essere richiesto il nulla osta del Cardinale Vicario di Roma in qualita' di rappresentante dell'ente fondatore. |
| Art. 4. Offerta didattica e titoli di studio
1. La LUMSA rilascia titoli di studio con valore legale relativamente ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato di ricerca attivati secondo la normativa vigente nazionale e dell'Unione europea. 2. La LUMSA rilascia altresi' certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione alle scuole di alta formazione e specializzazione, ai master, ai corsi di specializzazione e di perfezionamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. 3. I corsi e le scuole di cui al precedente comma possono essere attivati anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni per il rilascio di doppi titoli o titoli congiunti. |
| Art. 5. Personale accademico
1. Il personale accademico dell'Universita' e' composto da professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo, reclutati secondo le norme universitarie vigenti e, per i contratti di diritto privato, anche sulla base di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio del merito e/o della valutazione comparativa. 2. Al personale accademico di ruolo si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura giuridica e istituzionale della LUMSA, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico vigenti per i professori e i ricercatori delle universita' statali. 3. Le incompatibilita' per il personale accademico dell'Universita' sono regolate dalla normativa vigente e da apposito regolamento. 4. La dotazione organica del personale accademico di ruolo dell'Universita' e' determinata nella misura massima di centocinquanta unita', superabile con deliberazione del consiglio di amministrazione soltanto previa verifica della copertura finanziaria. L'articolazione interna per ruoli e per fasce e' stabilita dal consiglio di amministrazione. L'Universita', nell'ambito del Piano triennale di sviluppo (PTS), vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quarto dei posti di ruolo disponibili al reclutamento di personale accademico che nell'ultimo triennio non ha prestato servizio, o non e' stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell'Universita' stessa. 5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applicano, oltre alle disposizioni specifiche per il personale docente di ruolo, la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la legge 8 agosto 1995, n. 335 e la legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. Il personale di cui al precedente comma e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, gestione dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 7. Per quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applicano i criteri stabiliti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 8. Il consiglio di amministrazione puo' stipulare contratti di insegnamento e/o di ricerca di diritto privato, aventi ad oggetto prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre universita' o studiosi, anche stranieri. 9. Il trattamento economico del personale accademico a contratto e la disciplina della sua attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 6. Fonti normative
Le fonti normative che disciplinano le attivita' della LUMSA sono: disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari in materia universitaria e di diritto allo studio; il presente statuto; il regolamento generale dell'Universita' e i regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione sentito, ove previsto, il senato accademico. |
| Art. 7. Organi di governo
1. Sono organi di governo della LUMSA: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente del consiglio di amministrazione; c) il rettore; d) i prorettori, uno dei quali con funzioni di vicario; e) il senato accademico; f) il direttore generale. 2. Salvo diversa indicazione del presente statuto, le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 3. Le riunioni degli organi collegiali di governo dell'Universita' possono essere convocate e svolgersi per via telematica. 4. Le cariche di consigliere di amministrazione,prorettore, direttore di dipartimento, direttore di scuola, componente del nucleo di valutazione, del presidio di qualita' e del CARI non possono essere cumulate, salvo diversa e specifica previsione del presente statuto. 5. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. |
| Art. 8. Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da dodici componenti, di cui almeno tre donne e almeno sei non appartenenti ai ruoli della LUMSA. 2. Compongono il consiglio di amministrazione: a) il rettore, che esercita anche le funzioni di presidente vicario; b) un rappresentante della Santa Sede nominato dal Segretario di Stato; c) un rappresentante del Governo designato dal Ministro, dell'universita' e della ricerca; d) un rappresentante dell'ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»; e) due consiglieri nominati dal Cardinale Vicario di Roma; f) il presidente dell'Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura e due consiglieri nominati dall'associazione stessa; g) due consiglieri, nominati d'intesa tra il presidente del consiglio di amministrazione ed il rettore, tra professori ordinari della LUMSA; h) il direttore generale, che esercita anche le funzioni di segretario verbalizzante. 3. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente tra i consiglieri di cui alle lettere b), e) ed f), nella prima adunanza, convocata e presieduta dal componente piu' anziano e puo' altresi' nominare un consigliere delegato alle questioni attinenti al patrimonio, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la gestione del patrimonio medesimo. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Per l'ordinaria amministrazione assicura il governo dell'Universita' fino all'insediamento del consiglio di amministrazione subentrante e comunque non oltre tre mesi dalla sua scadenza. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente del consiglio di amministrazione, il componente che gli succede resta in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo. |
| Art. 9. Competenze del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso attribuite dal presente statuto. 2. In particolare, il consiglio di amministrazione: a) determina l'indirizzo generale e lo sviluppo dell'Universita' in funzione del perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto; b) su proposta del rettore e del direttore generale, approva e aggiorna il piano triennale di sviluppo (PTS); c) detiene il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Universita'; d) approva il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo dell'Universita'; e) nomina e revoca il rettore tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA; f) nomina e revoca, su proposta del rettore, il prorettore alla didattica e al diritto allo studio e il prorettore alla ricerca e internazionalizzazione, scelti tra i professori di ruolo a tempo pieno della LUMSA, nonche', tra questi, il prorettore vicario; g) nomina, a seguito della elezione da parte del personale accademico di ruolo, i direttori di dipartimento, tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA; h) nomina, su proposta del senato accademico, i direttori delle scuole tra i professori universitari delle aree scientifiche di riferimento o esperti di alta qualificazione professionale; i) nomina e revoca il direttore generale, sentiti l'ente fondatore e l'ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»; j) nomina, su proposta del rettore e sulla base della selezione svolta dalla commissione permanente per il reclutamento e il merito di cui all'art. 28, il personale accademico di ruolo e a tempo determinato; k) nomina i componenti del CARI di cui all'art. 22, del nucleo di valutazione dell'universita' di cui all'art. 25, e del presidio di qualita' di cui all'art. 26; l) nomina il collegio dei revisori contabili, di cui all'art. 30; m) delibera, su proposta del senato accademico in ordine all'attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; n) delibera, sentiti i competenti organi accademici, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; o) adotta i provvedimenti relativi alla dotazione organica del personale docente dell'Universita'; p) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, a quali settori scientifico-disciplinari attribuire i posti di ruolo e le cattedre convenzionate; q) delibera, su proposta del senato accademico, l'offerta formativa dell'Universita' e verifica che i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) siano realizzati; r) delibera, su proposta del senato accademico o del rettore, il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento; s) delibera sulle assegnazioni di fondi alle strutture didattiche e di ricerca e ad altre strutture dell'Universita', nell'ambito di appositi stanziamenti; t) puo' istituire su proposta del rettore, sentito il senato accademico, centri di ricerca, quali strutture permanenti o temporanee per la valorizzazione delle attivita' di ricerca; u) delibera le modifiche di statuto ai sensi dell'art. 46 e approva i regolamenti dell'Universita', sentito, ove ne ricorra la competenza, il senato accademico; v) predispone e approva il codice etico dell'Universita'; w) decide, anche su proposta del senato accademico, e sulla base della normativa vigente, il conferimento di lauree ad honorem e l'attribuzione di borse di studio e di ricerca; x) decide, su proposta della commissione di cui all'art. 28, comma 3, il conferimento di premi e di riconoscimenti di merito; y) istituisce commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi, operativi e ne stabilisce gli obiettivi, la composizione e le modalita' di funzionamento; z) delibera la misura delle indennita' di carica per i consiglieri di amministrazione, il rettore, i prorettori, i direttori di dipartimento e delle scuole, i presidenti di corso di studio ed eventuali altri incarichi conferiti per particolari finalita'; aa) infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale accademico, sulla base del parere vincolante del Collegio di disciplina; bb) autorizza la deroga agli impegni e ai carichi didattici per i membri degli organi di governo e per i direttori delle strutture didattiche e di ricerca; cc) su proposta del direttore generale, delibera in merito all'assegnazione di incarichi dirigenziali per l'organizzazione e la gestione dell'Universita', previa verifica della sostenibilita' finanziaria; dd) svolge tutte le altre funzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente statuto. 3. Il consiglio di amministrazione istituisce il Comitato unico di garanzia (CUG). 4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo e' convocato dal rettore. |
| Art. 10. Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il presidente del consiglio di amministrazione, eletto dal consiglio di amministrazione, dura in carica un quadriennio. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) ha la legale rappresentanza dell'Universita', anche in giudizio; b) convoca e presiede le sedute del Conmsiglio di amministrazione; c) puo' delegare al rettore i poteri di rappresentanza dell'Universita'; d) vigila sul buon andamento dell'Universita' e sul funzionamento dei suoi organi; e) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia di governo scientifico e didattico; f) puo' adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio stesso nella prima seduta successiva, per la ratifica; g) sentito il rettore, puo' rinviare al senato accademico atti e deliberazioni, per un riesame; h) delibera le sanzioni disciplinari relative al personale tecnico-amministrativo e ausiliario secondo le modalita' previste dal codice disciplinare; i) puo' affidare a uno o piu' membri del consiglio di amministrazione specifici incarichi. |
| Art. 11. Rettore
1. Il rettore dell'Universita', nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA. Il mandato dura quattro anni. 2. Il rettore: a) rappresenta l'Universita' nel sistema universitario nazionale ed internazionale, nel conferimento dei titoli e nelle cerimonie; b) assicura e promuove il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2; c) assicura il governo didattico e scientifico dell'Universita', sovrintende all'attivita' del personale accademico e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica anche attraverso l'emanazione di decreti rettorali; d) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; e) riferisce, con relazione annuale, al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Universita'; predispone e propone, con il direttore generale, il Piano triennale di sviluppo (PTS); f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei prorettori di cui all'art. 12, di cui uno con funzioni di vicario, il quale in caso di assenza o impedimento lo sostituisce; g) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione; h) convoca e presiede la commissione permanente per il reclutamento e il merito del personale accademico e di ricerca, di cui all'art. 28; i) stipula accordi o convenzioni in materia scientifica e didattica con altre universita', enti e soggetti pubblici e privati nell'ambito delle sue competenze; j) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni piu' gravi, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al Collegio di disciplina di cui al successivo art. 31; k) puo' conferire a professori di ruolo dell'Universita' la delega per particolari questioni; l) promuove e assicura il buon funzionamento del Consiglio degli studenti; m) attiva le procedure per la costituzione del consiglio di amministrazione alla sua scadenza o per la sostituzione di un componente; n) autorizza, sulla base della normativa vigente e di apposito regolamento, congedi con assegni per motivi di studio e di ricerca e scambi con docenti e ricercatori di altre universita', accademie e istituzioni scientifiche italiane e straniere; o) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi statutari. 3. Il rettore, qualora la maggioranza dei componenti del corpo accademico di ruolo presenti una richiesta motivata e sottoscritta, puo' essere revocato dal consiglio di amministrazione con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta entro trenta giorni dalla sua presentazione. 4. Il rettore puo' convocare le varie componenti della comunita' accademica nelle forme e nei modi che ritiene opportuni. |
| Art. 12. Prorettori
1. Il prorettore alla didattica e al diritto allo studio e il prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, tra i professori di ruolo a tempo pieno della LUMSA; non afferiscono, di norma, al medesimo dipartimento; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Decadono con la cessazione del mandato del rettore che li ha designati. 2. Il prorettore alla didattica e al diritto allo studio coordina, d'intesa con i direttori dei dipartimenti, l'offerta formativa dell'Universita'; coordina il funzionamento delle scuole; cura l'impiego razionale del personale docente; presiede la commissione per il diritto allo studio di cui all'art. 44, comma 1; si avvale degli uffici di supporto alla didattica e al diritto allo studio. 3. Il prorettore alla ricerca e alla internazionalizzazione sovraintende allo sviluppo della ricerca e ai rapporti internazionali; presiede il Consiglio di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione di cui all'art. 22; cura e promuove la partecipazione dell'Universita' a programmi di ricerca nazionali e internazionali; cura e promuove la mobilita' tra i docenti e tra gli studenti in ambito europeo e internazionale. |
| Art. 13. Senato accademico
1. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore che lo presiede; b) dai due prorettori; c) dai direttori di dipartimento e in caso di impedimento dai vice direttori; d) dal direttore generale o suo delegato, con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante. 2. Il regolamento generale dell'Universita' determina le materie per le quali il presidente del Consiglio degli studenti di cui all'art. 29, comma 4, partecipa al senato accademico con diritto di voto. 3. Nel rispetto delle finalita' istituzionali della LUMSA, il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente e dal presente statuto in materia di didattica, ricerca e terza missione, in particolare: a) contribuisce con pareri e proposte alla definizione del Piano triennale di sviluppo (PTS); b) valuta la conformita' dell'attivita' dei dipartimenti e delle scuole all'indirizzo generale determinato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a), del presente statuto e riferisce al consiglio di amministrazione; c) assicura in ragione della coerenza e funzionalita' rispetto ai corsi di studio, la omogeneita' disciplinare nella composizione dei dipartimenti; d) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e/o la disattivazione delle strutture per la didattica e la ricerca; e) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti e delle scuole, l'offerta formativa e formula proposte al consiglio di amministrazione; f) valuta, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, le proposte per la copertura di posti di ruolo e non di ruolo del personale accademico e riferisce al consiglio di amministrazione; g) valuta, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti e delle scuole, il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento; h) elabora progetti didattici e ne quantifica i fabbisogni; i) assegna i collaboratori ed esperti linguistici ai diversi corsi di studio sulla base delle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche; j) propone al consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti e delle scuole, l'attivazione di master, corsi di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato; k) propone al consiglio di amministrazione il conferimento di lauree ad honorem e l'attribuzione di borse di studio e di ricerca; l) se richiesto, esprime pareri al consiglio di amministrazione sui regolamenti rilevanti in materia di didattica, ricerca e terza missione. |
| Art. 14. Direttore generale
1. Il direttore generale esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. 2. In conformita' alle delibere del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili, di segreteria e di supporto e al personale tecnico amministrativo e ausiliario. 3. Garantisce la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari nell'ambito delle proprie competenze. 4. Promuove il perseguimento e l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto. 5. Predispone e propone, con il rettore, il Piano triennale di sviluppo (PTS) dell'Universita'. |
| Art. 15. Strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione
1. Sono strutture dell'universita' per la didattica, la ricerca e la terza missione: a) i Dipartimenti; b) le Scuole; c) il Consiglio di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI); d) il Sistema bibliotecario dell'Universita'. 2. I dipartimenti, le scuole e il CARI sono strutture primarie per la promozione e l'organizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca, omogenee per fini e/o per metodi. Sono dotati di autonomia nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabilite con appositi regolamenti dal consiglio di amministrazione. 3. Il consiglio di amministrazione puo', anche su proposta del senato accademico, istituire altre strutture, permanenti o temporanee, a supporto di iniziative particolari, per la fornitura di servizi integrativi o speciali e in generale per il miglioramento della qualita' della vita universitaria. 4. Le riunioni degli organi collegiali delle strutture dell'Universita' possono essere convocate e svolgersi per via telematica. |
| Art. 16. Dipartimenti
1. I dipartimenti sono costituiti tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato. 2. Per la loro costituzione e per garantirne il mantenimento sono necessari un numero minimo di quindici docenti afferenti. 3. Ciascun docente afferisce ad un dipartimento, che di norma e' affine e/o omogeneo alle attivita' di didattica e ricerca del docente stesso. Il passaggio ad altro dipartimento e' autorizzato dal senato accademico, su richiesta del docente. Sulla base delle necessita' dell'Ateneo, il senato accademico designa i docenti di riferimento di ciascun corso di studio, tenendo conto dell'attivita' didattica da essi svolta, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza. 4. I dipartimenti sono articolati nel Consiglio di dipartimento, nella Giunta di dipartimento e nei Consigli di corso di studio. Il funzionamento dei dipartimenti e' disciplinato dal regolamento generale dell'Universita'. Il direttore del dipartimento assicura il coordinamento ed il buon funzionamento delle suddette strutture. |
| Art. 17. Consiglio di dipartimento
1. Il Consiglio di dipartimento e' composto, con diritto di voto, dai docenti di ruolo, dai professori straordinari a tempo determinato e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al dipartimento. Al Consiglio di dipartimento partecipano, se invitati, i direttori delle scuole. Al Consiglio di dipartimento partecipano anche i rappresentanti eletti dagli studenti, uno per ogni corso di studio. Gli stessi studenti partecipano alle riunioni del Consiglio di corso di studio per il quale sono stati eletti. 2. Il Consiglio di dipartimento: a) determina l'indirizzo generale del dipartimento, tenuto conto del Piano triennale di sviluppo (PTS) dell'Universita'; b) organizza la didattica e promuove la ricerca, anche d'intesa con il CARI; c) promuove iniziative di terze missione, gli accordi di collaborazione e le convenzioni; d) propone al senato accademico l'attivazione di master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e corsi di dottorato; e) approva, nell'ambito delle proprie competenze, le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposte dalla Giunta di dipartimento; f) verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca dei docenti e assume le deliberazioni conseguenti; g) nomina i componenti della commissione paritetica docenti-studenti; h) sentiti i Consigli di corso di studio: 1) esprime al senato accademico parere in merito all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di corsi di studio e di insegnamenti; 2) propone al senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per i corsi di studio del dipartimento. |
| Art. 18. Giunta di dipartimento
1. La Giunta di dipartimento e' composta da: a) il direttore di dipartimento che la convoca e la presiede; b) i presidenti dei corsi di studio; c) i coordinatori dei corsi di dottorato attivati nell'ambito del dipartimento. 2. Alle sedute della giunta possono partecipare i prorettori. 3. I presidenti dei corsi di studio, scelti tra i professori di ruolo del dipartimento, sono nominati, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, dal direttore di dipartimento e decadono con la cessazione del mandato del direttore che li ha nominati. 4. La Giunta di dipartimento: a) coordina l'offerta formativa dei diversi corsi di studio del dipartimento secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Universita'; b) coordina l'organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi di studio; c) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propone al senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi; d) cura ogni altra questione rilevante per il miglioramento dell'offerta formativa e della didattica dei corsi del dipartimento. |
| Art. 19. Direttore di dipartimento
1. Il direttore presiede il Consiglio di dipartimento e ne assicura il governo e il buon funzionamento. 2. Il direttore di dipartimento e' eletto, tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA afferenti al dipartimento stesso, dal personale accademico di ruolo, a scrutinio segreto e con preferenza unica; e' nominato dal consiglio di amministrazione. La votazione e' valida se vi partecipano i due terzi dei componenti il dipartimento. 3. Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rinominato una sola volta. 4. Il direttore risponde del suo operato dinanzi alla comunita' accademica che lo ha eletto e puo' essere revocato dal consiglio di amministrazione su richiesta motivata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. 5. il direttore di dipartimento nomina un vice direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno del dipartimento con funzioni di direttore vicario e per l'espletamento di incarichi particolari. 6. Il direttore promuove forme di coordinamento tra i corsi di studio, in particolare tra quelli afferenti al medesimo percorso di studio. 7. Il direttore nomina le commissioni di esame e di laurea e conferisce incarichi e istituisce commissioni e gruppi di lavoro secondo le esigenze del dipartimento. |
| Art. 20. Consiglio di corso di studio
1. Il Consiglio di corso di studio e' composto dal presidente del corso che lo convoca e lo presiede e dai docenti del corso di studio, dai rappresenti degli studenti e da un componente del personale tecnico amministravo su designazione del direttore generale. Il presidente puo' convocare i docenti di riferimento del corso di studio per particolari questioni. 2. Il Consiglio di corso di studio: a) predispone e aggiorna l'offerta formativa del corso di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Universita'; b) approva il regolamento didattico del corso di studio ed adotta tutte le determinazioni relative all'organizzazione della didattica; c) cura tutte le procedure necessarie per la valutazione e l'accreditamento; d) propone l'assegnazione dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori e gli insegnamenti da bandire a contratto; e) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti del corso; f) sottopone al vaglio del Consiglio di dipartimento le necessita' di nuovi ruoli del corso di studio; g) interagisce con le parti sociali per la rilevazione delle tendenze connesse al mondo del lavoro e dei relativi fabbisogni formativi. |
| Art. 21. Scuole
1. Le scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. Possono concorrere alle finalita' di ricerca e terza missione. L'attivazione o la disattivazione delle scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico. 2. Le scuole sono coordinate dal prorettore alla didattica e al diritto allo studio, il quale riunisce i direttori almeno una volta l'anno. 3. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione contestualmente alla loro attivazione. 4. Il consiglio di amministrazione puo' dotare le scuole di personale accademico. 5. Il direttore fatte salve specifiche disposizioni di legge, e' nominato dal consiglio di amministrazione che determina la durata del suo mandato, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra professori universitari delle aree scientifiche di riferimento o esperti di alta qualificazione professionale. il direttore puo' essere confermato una sola volta, salvo l'esistenza di esigenze accertate dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 22. Consiglio di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI)
1. Il Consiglio di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) e' la struttura di riferimento per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca e di terza missione, delle collaborazioni scientifiche e per l'internazionalizzazione dell'Universita', compresa la mobilita' internazionale dei docenti e degli studenti. 2. Predispone il Piano strategico della ricerca e della terza missione d'intesa con i dipartimenti e lo sottopone per l'approvazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione. 3. Il CARI, presieduto dal prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione, dura in carica tre anni ed e' composto da un professore designato da ciascun dipartimento dell'Ateneo e da cinque professori universitari non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo designati dal senato accademico su proposta del prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione, appartenenti ad aree CUN differenti tra loro, nonche' dal referente d'Ateneo per la terza missione. I componenti del CARI sono nominati dal consiglio di amministrazione. 4. Il CARI, opera d'intesa con i dipartimenti, con le scuole, con il nucleo di valutazione, con il presidio di qualita' e con gli organismi nazionali e internazionali di riferimento. Al fine della determinazione delle necessarie intese, il CARI incontra periodicamente i direttori dei dipartimenti e, ove necessario, i responsabili degli altri organi d'Ateneo. 5. Al CARI, dotato di autonomia nei limiti previsti dal consiglio di amministrazione, afferiscono gli uffici, i servizi e le strutture tecniche e di segreteria impegnate nelle attivita' di sua competenza. 6. Il CARI assicura la corretta gestione dei fondi per le attivita' di ricerca, per le pubblicazioni, per le collaborazioni scientifiche, e per la internazionalizzazione e per la mobilita'. 7. Ai fini del finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Universita', il CARI valuta, sulla base di criteri di merito e di trasparenza, anche avvalendosi di esperti esterni e delle migliori procedure adottate in sede nazionale ed internazionale, la rilevanza e la qualita' scientifica dei progetti di ricerca e delle pubblicazioni. 8. Il funzionamento e l'organizzazione del CARI sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. |
| Art. 23. Sistema bibliotecario dell'Universita'
1. Il sistema bibliotecario dell'Universita' comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'universita', cartacei e digitali. Promuove lo sviluppo, l'organizzazione, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, cartaceo e digitale. 2. Il funzionamento del sistema bibliotecario e' retto da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 3. Al sistema bibliotecario e' preposto, con compiti di coordinamento ed indirizzo, un professore delegato dal rettore. |
| Art. 24. Organi per la valutazione e l'assicurazione della qualita'
1. Sono organi per la valutazione e l'assicurazione della qualita' della didattica, ricerca e terza missione: 1) il Nucleo di valutazione; 2) il Presidio di qualita'. 2. Ferme l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica e fatta salva la competenza che in materia di autovalutazione spetta ai corsi di studio, ai dipartimenti ed altri organi di Ateneo, il nucleo di valutazione ed il presidio di qualita' svolgono le loro funzioni, secondo la normativa vigente e le rispettive competenze, in conformita' alle delibere del consiglio di amministrazione ed alle direttive dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR). |
| Art. 25. Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione svolge compiti di valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e terza missione, del corretto funzionamento del sistema di assicurazione della qualita', degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, nonche' tutto quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di accreditamento delle sedi, dei corsi di studio, di dottorato e post lauream. 2. Ai sensi della normativa vigente il nucleo di valutazione ha il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari per svolgere le proprie funzioni. 3. Il nucleo di valutazione e' composto da soggetti di elevata qualificazione, in prevalenza esterni all'Universita'. Il nucleo di valutazione ha una durata triennale ed e' composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione, che designa anche il presidente. il mandato e' rinnovabile una sola volta, salvo l'esistenza di esigenze accertate dal consiglio di amministrazione. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente il sostituto nominato resta in carica sino alla naturale scadenza dell'organo. |
| Art. 26. Presidio di qualita'
1. Il presidio di qualita' ha il compito di promuovere la cultura della qualita', predisporre e supervisionare le necessarie azioni di assicurazione della qualita', garantendone l'uniformita' in tutto l'Ateneo, organizzare e coordinare le attivita' di monitoraggio. 2. Il presidio di qualita' e' composto da massimo otto componenti, che garantiscono competenze e responsabilita' utili per assicurare la realizzazione dei compiti del presidio. 3. I componenti di cui al comma precedente sono nominati dal consiglio di amministrazione, che designa altresi' il presidente tra i docenti di ruolo dell'Ateneo. 4. Il presidio di qualita' resta in carica per tre anni e in caso di cessazione anticipata del mandato di un componente il sostituto resta in carica sino alla naturale scadenza dell'organo. 5. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del presidio di qualita' sono definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 27. Organismi per il reclutamento, la disciplina, la consulenza e la verifica
Sono organismi per il reclutamento, la disciplina, la consulenza e la verifica: 1. la Commissione permanente per il reclutamento ed il merito; 2. il Consiglio degli studenti; 3. il Collegio dei revisori contabili; 4. il Collegio di disciplina. |
| Art. 28. Commissione permanente per il reclutamento ed il merito
1. Per il reclutamento e per la valorizzazione e l'incentivazione del merito del personale accademico, e' istituita, sulla base della normativa vigente, una commissione permanente per il reclutamento e per il merito. 2. Ai fini del reclutamento la commissione e' composta da: a) il rettore, in qualita' di presidente, che puo' delegare o il prorettore per la didattica e il diritto allo studio o il prorettore per la ricerca e l'internazionalizzazione; b) il direttore generale o un suo delegato, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante; ed e' integrata di volta in volta da: a) il direttore del dipartimento a cui afferisce il posto a bando; b) tre membri esperti per ogni settore concorsuale/scientifico-disciplinare oggetto della procedura di chiamata o di trasferimento, scelti tra i professori di ruolo appartenenti a Universita' italiane o straniere. 3. La commissione, nella composizione del rettore, dei prorettori, dei direttori di dipartimento ed integrata dal direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante, valuta, ai sensi della normativa vigente, il complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale accademico dell'Universita'. Propone annualmente, altresi', al consiglio di amministrazione l'assegnazione delle premialita' a valere sui fondi di Ateneo. 4. Le commissioni operano secondo le modalita' e i criteri stabiliti da appositi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. |
| Art. 29. Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun consiglio di dipartimento. La perdita dello status di studente presso la LUMSA comporta la decadenza della qualifica di rappresentante. 2. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita', e funzioni di coordinamento rispetto all'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 3. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del consiglio degli studenti. 4. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti. Dura in carica tre anni e non e' rinnovabile. 5. Il consiglio degli studenti predispone il regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al consiglio di amministrazione. 6. Il consiglio degli studenti designa tra i propri componenti i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo, che prevedono la presenza della rappresentanza studentesca. |
| Art. 30. Collegio dei revisori contabili
1. Il consiglio di amministrazione designa tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, esterni all'Universita', i componenti del collegio dei revisori contabili che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti. Il collegio elegge tra i suoi componenti il presidente e dura in carica quattro anni. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta, salvo l'esistenza di esigenze accertate dal consiglio di amministrazione. 2. Al collegio dei revisori contabili compete il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita'. 3. I componenti del collegio dei revisori contabili sono invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. |
| Art. 31. Collegio di disciplina per il personale accademico
1. Il Collegio di disciplina per il personale accademico istruisce i procedimenti disciplinari su iniziativa del rettore. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contradditorio. Il Collegio di disciplina, e' composto da tre componenti, dei quali due esterni all'Universita', che rivestono una qualifica almeno pari a quella di colui che e' assoggettato a procedimento disciplinare. La carica di componente del collegio e' immediatamente rinnovabile per una sola volta. Il componente interno all'Ateneo e' un professore di prima fascia eletto dai professori di prima fascia. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' e rimborsi spese. 2. Nei casi di illeciti commessi dal rettore la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo. 3. Il Collegio formula il suo parere entro trenta giorni dall'avvio del procedimento e lo trasmette al consiglio di amministrazione, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento. 4. Il procedimento si estingue entro centottanta giorni dal suo avvio. 5. Il funzionamento del Collegio di disciplina ed il procedimento disciplinare sono regolati con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. |
| Art. 32. Amministrazione
L'amministrazione della LUMSA, nell'ambito delle direttive emanate dal consiglio di amministrazione secondo le competenze indicate nell'art. 9, e' struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' ed e' articolata in uffici e servizi. |
| Art. 33. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
I criteri della gestione finanziaria e contabile sono disciplinati nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', deliberato dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 34. Bilanci
1. Il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo vengono redatti sulla base della normativa vigente. 2. Il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo vengono predisposti secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e sono approvati dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 35. Patrimonio
1. La LUMSA utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni immobili di cui e' proprietaria ovvero che ha a disposizione per contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo. 2. L'Universita' utilizza i propri beni mobili e in particolare le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, nonche' i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la disponibilita'. 3. L'Universita' cura la manutenzione ordinaria e, per i beni di sua proprieta', straordinaria, nonche' l'incremento del suo patrimonio edilizio assicurandone la migliore gestione. 4. L'universita' provvede alla copertura assicurativa privata per la responsabilita' civile e ad altre forme di copertura assicurativa deliberate dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 36. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie che l'Universita' utilizza per il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da: a) risorse di cui all'art. 1, comma 2; b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti; c) fondi pubblici; d) erogazioni provenienti da altri enti o da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA; e) entrate derivanti da contratti e convenzioni per attivita' di formazione, ricerca, consulenza, stipulati con soggetti pubblici e privati; f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo; g) entrate provenienti dalle partecipazioni di cui all'art. 1 comma 8. |
| Art. 37. Tasse e contributi
1. I criteri generali relativi a tasse e contributi sono disciplinati dall'apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione. 2. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 38. Divieto di distribuzione di avanzi di gestione, fondi e riserve
E' fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire, in favore di qualsiasi soggetto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. |
| Art. 39. Obbligo di reinvestimento di eventuali avanzi di gestione
E' fatto obbligo di reinvestire eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale. |
| Art. 40. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della LUMSA e' devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, agli enti di cui all'art. 1 commi 1, 2 e 3 del presente statuto. 2. Modalita' e criteri della devoluzione di cui al comma precedente sono stabiliti con apposita delibera del consiglio di amministrazione della LUMSA. |
| Art. 41. Personale tecnico-amministrativo e ausiliario
1. Il personale tecnico-amministrativo e ausiliario della LUMSA e' costituito da: a) membri della «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»; b) altro personale. 2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale agli uffici spetta all'«Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola» o, in mancanza, al consiglio di amministrazione. 3. Le categorie professionali e le relative dotazioni organiche del personale della LUMSA sono stabilite nell'annessa tabella e possono essere modificate dal consiglio di amministrazione. 4. Per la copertura dei posti dell'organico del personale indicati nell'annessa tabella, che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti all'ente morale di cui sopra, si procede sulla base delle indicazioni del consiglio di amministrazione. 5. Per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalita' di assunzione e di inquadramento del personale tecnico-amministrativo e ausiliario, si applicano le norme contenute nella legislazione vigente e nella contrattazione collettiva applicabile. |
| Art. 42. Iscrizioni, frequenza e disciplina degli studenti
1. L'iscrizione ai corsi di studio si ottiene in base alle vigenti disposizioni di legge. 2. Il consiglio di amministrazione e i competenti organi accademici emanano apposite disposizioni per disciplinare le iscrizioni di cui al comma precedente. 3. Il regolamento generale dell'Universita' detta le norme concernenti la frequenza ai corsi di studio e la disciplina per gli studenti. |
| Art. 43. Discipline teologiche
1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea o di laurea magistrale, lo studente dovra' aver superato gli esami delle discipline teologiche. 2. Gli insegnamenti e il numero degli esami da sostenere per ogni corso di laurea e di laurea magistrale sono determinati dal consiglio di amministrazione. 3. I docenti delle discipline teologiche vengono designati annualmente dal consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il trattamento economico. 4. Le modalita' di svolgimento dell'insegnamento sono determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. |
| Art. 44. Diritto allo studio, attivita' di tutorato, di orientamento e collaborazione degli studenti
1. La LUMSA, anche sulla base della normativa nazionale e regionale e avvalendosi di un'apposita Commissione, garantisce risorse, servizi e infrastrutture per l'attuazione del diritto allo studio e per la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. 2. L'universita' assicura le attivita' di tutorato, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento di Ateneo. 3. Al fine di promuovere una formazione permanente, l'Universita' organizza servizi di orientamento per gli studenti, favorendo l'accoglienza e l'informazione prima, durante e dopo i corsi di studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali. 4. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attivita' connesse ai suoi servizi, esclusi quelli inerenti alle attivita' di didattica e di ricerca e alla assunzione di responsabilita' amministrativa. 5. Modalita' e compenso per tali collaborazioni, che non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro, sono fissate dal consiglio di amministrazione, su proposta del prorettore alla didattica e del diritto allo studio e dell'apposita commissione di cui al comma 1 del presente articolo. |
| Art. 45. Comitato dei sostenitori
1. Il Comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive. 2. Il Comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, da ex alumni e da altri enti che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari. 3. La composizione, le modalita' di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. 4. Il Comitato e' presieduto dal rettore e al suo interno elegge un vicepresidente. 5. Il rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attivita' dell'Universita' e sull'utilizzazione delle risorse. 6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente. |
| Art. 46. Revisione dello statuto
1. L'iniziativa per la revisione dello statuto spetta al presidente del consiglio di amministrazione e al rettore, sentito il senato accademico. 2. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione. 3. Fermo quanto disposto dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in presenza di rilievi ministeriali, il consiglio di amministrazione puo' confermare la modifica con la maggioranza di cui alle suddette disposizioni di legge. 4. Le modifiche dello statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 47. Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto devono essere approvati i nuovi regolamenti e le modifiche ai regolamenti vigenti necessari ad assicurare la conformita' statutaria. 2. I regolamenti vigenti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie restano in vigore fino all'approvazione delle nuove disposizioni regolamentari. 3. Gli organi di Ateneo in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, mantengono la loro composizione sino alla scadenza naturale. |
| Tabella personale amministrativo
3 Dirigenti 7 EP 30 D 75 C 35 B |
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