IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; Visto il decreto in data 20 marzo 1998 di riconoscimento alla Societa' italiana di analisi bioenergetica SIAB, con sedi in Roma e Milano, dell'idoneita' ad attivare corsi di formazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Visto il decreto in data 17 marzo 2003 di autorizzazione all'Istituto «Societa' italiana di analisi bionergetica SIAB» di Roma, a trasferire la propria sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia da via Pietralata n. 147, a via Magna Grecia n. 128; Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di abilitazione all'Istituto «Societa' italiana di analisi bioenergetica SIAB» di Roma e Milano, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di S. Giovanni in Persiceto (BO) un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; Vista la dichiarazione resa nella Relazione programmatica 2021 con la quale il predetto istituto ha rappresentato la cessazione dell'attivita' formativa della sede periferica di S. Giovanni in Persiceto (BO); Vista l'art. 4, comma 4, del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca e', comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata all'Istituto «Societa' italiana di analisi bionergetica SIAB» l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, nella sede periferica di S. Giovanni in Persiceto (BO), adottata con decreto in data 25 marzo 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2022
Il segretario generale: Melina |