IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «INSPEB (Istituto di neuropsicologia dello sviluppo e psicoterapia cognitivo-costruttivista dell'eta' evolutiva "John Bowlby")», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Modica - via Nazionale Modica Ispica n. 1, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dodici unita' e, per l'intero corso, a quarantotto unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 aprile 2022, ha espresso parere negativo sulla predetta istanza di abilitazione, rilevando che «La scuola afferma di avere come basi i fondamenti teorico-scientifici del filone di studi sulla teoria dell'attaccamento, di raccogliere ed elaborare in modo originale l'eccellenza del cognitivismo clinico italiano» [...] a partire dall'opera di Vittorio Guidano, Giovanni Liotti e da altri grandi studiosi di quella che e' stata recentemente definita «svolta relazionale» della psicoterapia cognitiva - attribuendo grande centralita' sia alla teoria dell'attaccamento, inserita nell'ottica sistemica, etologica ed evoluzionista, sia ai processi di sviluppo e all'organizzazione del se', a partire dai quali dichiara di sviluppare un peculiare approccio teorico-metodologico che si basa sulle piu' recenti ricerche scientifiche e sperimentali nel campo della neuropsicologia clinica, della neuropsicologia sperimentale e delle neuroscienze cognitive e comportamentali. In apertura del documento relativo alla validita' scientifica si dichiara che la scuola e' «Scuola quadriennale di specializzazione abilitante al titolo di specialista in neuropsicologia dello sviluppo e psicoterapia cognitiva ad indirizzo costruttivista per l'eta' evolutiva J. Bowlby» e si evidenzia come l'obiettivo formativo fondamentale sia quello di far acquisire un profilo professionale di esperto in neuropsicologia dell'eta' evolutiva, sottolineando in svariati punti del documento che un obiettivo centrale della formazione e' acquisire tali specifiche competenze relative a «... interventi terapeutici e riabilitativi evidence based specifici per l'eta' evolutiva in una prospettiva neurocostruttivista ed evoluzionista»; viene inoltre dichiarato che «le procedure di assessment e di intervento fanno riferimento alla Cognitive Neuropsychology e ai modelli integrati di neuropsicologia dello sviluppo». Si evidenziano svariati elementi di criticita' nella proposta in oggetto: 1. Nel documento i modelli di riferimento sono per lo piu' presentati in modo poco organizzato senza articolare adeguatamente ed evidenziare come l'apporto delle competenze neuropsicologiche venga integrato nel modello cognitivo costruttivista, sia da un punto di vista concettuale, che operativo, non rendendo evidente la strutturazione di un nuovo approccio. 2. Il modello cognitivo costruttivista e' presentato in modo frammentario, incompleto, poco approfondito e non adeguatamente strutturato. 3. Dal punto di vista della solidita' e consistenza del modello nel suo complesso, il sistema proposto si limita alla giustapposizione dei riferimenti relativi alla validita' scientifica di parti isolate della proposta, quali la teoria dell'attaccamento o le tecniche neuropsicologiche specifiche di alcuni interventi specialistici relativi all'eta' evolutiva, ma manca una evidenza scientifica della proposta nel suo complesso. 4. L'obiettivo formativo evidenziato come componente essenziale della proposta e dell'impostazione della scuola, vale a dire acquisire un profilo professionale di esperto in neuropsicologia dell'eta' evolutiva, e' formalmente non rispondente alla normativa vigente in quanto: a) solo le scuole di specializzazione pubbliche in neuropsicologia sono titolate a formare specialisti in neuropsicologia, che abbiano maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dei disordini cognitivi ed emotivo motivazionali associati a lesioni o disfunzioni del sistema nervoso nelle varie epoche di vita (sviluppo, eta' adulta e anziana), con particolare riguardo alla diagnostica comportamentale mediante test psicometrici, alla abilitazione e riabilitazione neuropsicologica, cognitiva e comportamentale, al monitoraggio dell'evoluzione temporale di tali deficit e ad aspetti subspecialistici interdisciplinari quali la psicologia forense; b) un tale profilo non coincide con il profilo professionale previsto per le scuole di specializzazione in psicoterapia. Dal momento che il regolamento vigente prevede che siano accettabili proposte che hanno una consistenza acquisita nel corso del tempo, una diffusione nazionale ed internazionale, ed evidenze di validita' scientifica, si ritiene che la presente proposta non adempia ad alcuna di queste richieste e descriva nella relazione tecnico-scientifica profilo professionale non legittimo. La richiesta e' pertanto non accoglibile», con conseguente giudizio «Negativo, alla luce della non accettabilita' del modello teorico-scientifico proposto»; Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di abilitazione del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, proposta dalla «INSPEB (Istituto di neuropsicologia dello sviluppo e psicoterapia cognitivo-costruttivista dell'eta' evolutiva "John Bowlby")», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2022
Il segretario generale: Melina |