Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2022
Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale «gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.»;
Visto l'art. 23, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;
Visto l'art. 26, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2001, n. 316, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera prefettizia;
Visto l'art. 24, comma 1-bis, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del medesimo art. 24 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate ed al personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari;
Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale e' determinata «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»;
Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che hanno previsto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale per la disciplina, con appositi accordi negoziali, degli istituti normativi e del trattamento accessorio, da finanziare nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del medesimo personale ai sensi del citato art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
Visto il comma 6 del medesimo art. 46 che ha previsto la possibilita' di estendere la predetta disciplina anche ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del relativo trattamento accessorio ai sensi del citato art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
Visto l'art. 19, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che, modificando i citati commi 5 e 6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, la disapplicazione dei predetti meccanismi di finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello stesso art. 46 e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
Visto l'art. 30, comma 7-quinquies, lettera b), n. 1), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha prorogato la disapplicazione di finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello stesso art. 46 e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare «sino al 2023»;
Tenuto conto, conseguentemente, che la rivalutazione delle voci stipendiali e del trattamento accessorio avente natura fissa e continuativa, resta disciplinata per gli anni dal 2018 al 2023 ai sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, concernente l'adeguamento dei trattamenti economici del personale interessato ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 1-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella misura dell'1,71 per cento;
Vista la nota in data 31 marzo 2021, n. 1055761/21, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, tra il 2019 e il 2020 e' risultata dello 0,91 per cento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio, tra cui l'on. Renato Brunetta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 recante: «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio» con il quale e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione all'on. Renato Brunetta;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure degli stipendi, dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2020, sono incrementate in misura pari allo 0,91 per cento.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
 
Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2021:
a. per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti;
b. per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 845