Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2022 (vai al sommario)
LEGGE 5 maggio 2022, n. 53
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge e' volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Obblighi generali di rilevazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale.
L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'.
2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunita' il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella piu' recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di piu' efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di eta' ovvero alla presenza in casa di figli minori di eta'. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalita' che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT e' il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/ amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attivita' di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.
3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonche' dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:
a) la disaggregazione e l'uguale visibilita' dei dati relativi a donne e uomini;
b) l'uso di indicatori sensibili al genere.
6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province):
«Art. 3. (Misura di prevenzione per condotte di
violenza domestica). - 1. Nei casi in cui alle forze
dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto
che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli
articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o
tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza
domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo'
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte
degli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini
del presente articolo si intendono per violenza domestica
uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza
fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra
persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di
matrimonio o da una relazione affettiva)),
indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di
residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione
della misura della sospensione della patente di guida per
un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la
sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 218
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla
sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto
delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti
che le esigenze lavorative dell'interessato non possono
essere garantite con il rilascio del permesso di cui
all'art. 218, comma 2, del citato decreto legislativo n.
285 del 1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel
Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi
criminologica della violenza di genere che costituisce
un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento
di cui all'art. 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione
dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le
generalita' del segnalante, salvo che la segnalazione
risulti manifestamente infondata. La segnalazione e'
utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'art. 11 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano
altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine,
i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono
dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e
582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica
di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai
sensi dell'art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del
presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto
circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i
consultori familiari, i servizi di salute mentale e i
servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di
cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti
degli autori di violenza domestica o di genere.».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis, comma 7, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
«Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio) - 1. Al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del presente
decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e,
quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza):
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso).
- L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli
archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo
precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai
funzionari dei servizi di sicurezza nonche' agli agenti di
polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente
autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art.
11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma
precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi'
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno
della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
primo comma del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400):
«Art. 13 (Programma statistico nazionale). - 1. Le
rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al
Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono
stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata
triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il
programma statistico nazionale prevede modalita' di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici
predisposti a livello regionale.
3. Il programma statistico nazionale e' predisposto
dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la
garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CIPE.
3-bis. Nel programma statistico nazionale sono
individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2
dell'art. 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente
articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese
nel programma statistico nazionale rispetto alle quali
sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7, e sono
definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, le unita' di
rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione
della sanzione di cui al medesimo art. 7.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
ai commi 3 e 3-ter.
4-bis. E programma statistico nazionale comprende
un'apposita sezione concernente le statistiche sulle
pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o
controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi
pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura
giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
nonche' ai beni e servizi prodotti e ai relativi costi e
risultati, anche alla luce della comparazione tra
amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il
programma statistico nazionale comprende i dati utili per
la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a
settori e servizi pubblici individuati a rotazione.».
 
Art. 3

Relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT

1. La relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400):
«Art. 24 (Relazione al Parlamento). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al
Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una
relazione sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta,
trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica
amministrazione, nonche' sullo stato di attuazione del
programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione e' allegato il rapporto annuale di
cui al comma 6 dell'art. 12.».
 
Art. 4

Strutture sanitarie
e rilevazioni dati

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unita' operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e rilevando:
a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;
b) se la violenza e' commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza e' commessa unitamente ad atti persecutori;
c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 4:
- Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, reca
«Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio
delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza
sanitaria in emergenza-urgenza».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2018, reca «Linee guida nazionali per le
Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di
violenza».
 
Art. 5

Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno
e del Ministero della giustizia

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalita' che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonche', ove noti: l'eta' e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto e' avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza e' commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza e' commessa unitamente ad atti persecutori.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalita' e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.
3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, e' rilevata, per i seguenti reati:
a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;
b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;
d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;
f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;
m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;
p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;
u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e' istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema e' alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.
5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorita' giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 1°
aprile 1981, n. 121:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissate ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.
Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico
che ometta la denuncia e' punito con la multa da
trecentomila lire a tre milioni.».
- Si riporta il testo degli articoli: 575, 576, primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1 e
secondo comma, 581, 582, 583, 585, 609-bis, 609-ter,
609-octies, 609-quater, 609-quinquies, 572, 612-bis,
612-ter, 387-bis, 558-bis, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter,
605, 610, 614, 570, 570-bis, 600-bis, 591, 635, 629, 612,
643 e 601 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice Penale):
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.»
«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si
applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1° Omissis;
2° contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e
4° dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o
un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e'
premeditazione;
3 - 4 Omissis;
5) in occasione della commissione di taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies,
600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'art.
612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
Omissis.»
«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo).
- Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'art. 575 e' commesso:
1° contro l'ascendente o il discendente anche per
effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche
legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione
civile o contro la persona stabilmente convivente con il
colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2° - 4° Omissis.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta
anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona
legata al colpevole da stabile convivenza o relazione
affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella,
l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII
del libro primo del codice civile, il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
retta.»
«Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se
dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito, a querela della persona offesa, salvo che
ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61,
numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a lire tremila.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato.»
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della
persona offesa.»
«Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente
di un senso o di un organo;
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che
renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un
organo o della capacita' di procreare, ovvero una
permanente e grave difficolta' della favella.»
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e
584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577,
ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze
corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone
riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1° quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
asfissianti o accecanti.»
«Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.»
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena
stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo se i
fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni
della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di
gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze
gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
il minore.
La pena stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata della
meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti
di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La
pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono
commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni dieci.»
«Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste
dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.»
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque
compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli
anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il
minore o dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo
stesso in ragione della propria qualita' o dell'ufficio
ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche,
lavorative, di coabitazione o di ospitalita', e' punito con
la reclusione fino a quattro anni.»
La pena e' aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore
che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo
promessi;
2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a
quattro anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.»
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa
assistere una persona minore di anni quattordici al
compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali.
La pena e' aumentata:
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se
dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave.
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.»
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.»
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita'
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.»
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o
video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli
realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o
diffonde immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso
delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o
comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo
comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza
il consenso delle persone rappresentate al fine di recare
loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
sono commessi in danno di persona in condizione di
inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in
stato di gravidanza.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui
al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con
altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.»
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli
obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e
282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui
all'art. 384-bis del medesimo codice e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.».
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al
matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
una persona a contrarre matrimonio o unione civile e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando
delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita'
psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle
relazioni familiari, domestiche, lavorative o
dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per
ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o
custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno
di un minore di anni diciotto.
La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti
sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino
italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno
di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.».
«Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze
terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,
al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al
primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella
mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La
pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di
lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di
cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal
tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilita'
genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia.».
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della
persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque
cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con
la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.»
«Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non
consensuale). - Chiunque cagiona l'interruzione della
gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la
reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non
prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero
carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi
l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna.
Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali
lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma
deriva la morte della donna si applica la reclusione da
otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni;
se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e'
diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate
se la donna e' minore degli anni diciotto.».
«Art. 605 (Sequestro di persona). - Chiunque priva
taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il
fatto e' commesso:
1° in danno di un ascendente, di un discendente o del
coniuge;
2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri
inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno
di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a
dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di taluna
delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno
di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e'
condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della
reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato
si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresi'
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che
si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria
liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita'
di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di
reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
sequestro di minore.»
«Art. 610 (Violenza privata). - Chiunque, con
violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od
omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a
quattro anni.
La pena e' aumentata se concorrono le condizioni
prevedute dall'art. 339.»
«Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
La pena e' da due a sei anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle
persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.»
«Art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza
famigliare). - Chiunque, abbandonando il domicilio
domestico, o comunque serbando una condotta contraria
all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla responsabilita'
genitoriale, alla tutela legale, o alla qualita' di
coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con
la multa da lire mille a diecimila.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
pupillo o del coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e'
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del
precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra
disposizione di legge.»
«Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di
assistenza familiare in caso di separazione o di
scioglimento del matrimonio). - Le pene previste dall'art.
570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso
di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di
affidamento condiviso dei figli.»
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - E' punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona
di eta' inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o
controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo
promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.»
«Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
Chiunque abbandona una persona minore degli anni
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di
mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui
affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal
fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto
anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal
genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero
dall'adottante o dall'adottato.»
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'art. 331, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le
seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,
o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»
«Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere
qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.»
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
modi indicati nell'art. 339.».
«Art. 643 (Circonvenzione di persone incapaci). -
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto,
abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza
di una persona minore, ovvero abusando dello stato
d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se
non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto,
che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da lire duemila a ventimila».
«Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o
piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave
nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti
previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e'
aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o
straniera destinata, prima della partenza o in corso di
navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato
compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma
o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci
anni.».
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
pupillo o del coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e'
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del
precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra
disposizione di legge.»
«Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di
assistenza familiare in caso di separazione o di
scioglimento del matrimonio). - Le pene previste dall'art.
570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso
di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di
affidamento condiviso dei figli.»
«Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - E' punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona
di eta' inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o
controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo
promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.»
«Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
Chiunque abbandona una persona minore degli anni
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di
mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui
affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal
fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto
anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal
genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero
dall'adottante o dall'adottato.»
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'art. 331, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le
seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,
o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»
«Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere
qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.»
«Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
modi indicati nell'art. 339.».
«Art. 643 (Circonvenzione di persone incapaci). -
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto,
abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza
di una persona minore, ovvero abusando dello stato
d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se
non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto,
che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da lire duemila a ventimila».
«Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o
piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave
nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti
previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e'
aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o
straniera destinata, prima della partenza o in corso di
navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato
compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma
o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci
anni.».
 
Art. 6

Rilevazioni del Ministero della giustizia

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di eta' e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui e' avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:
a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonche' alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, reca «Regolamento per l'esecuzione
del codice di procedura penale».
- Si riporta il testo dell'art. 335 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
(Approvazione del codice di procedura penale):
«Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato stesso e'
attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo,
decorsi sei mesi dalla data di presentazione della
denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in
carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 76, comma 4-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia):
«Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. - 4-bis
(Omissis).
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis,
nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui
agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto.
4-quater. (Omissis).».
 
Art. 7

ISTAT e centri antiviolenza

1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2. Le indagini devono evidenziare:
a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;
b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;
c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.
2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.
3. Al fine di non gravare sull'attivita' dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilita' di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia