Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2022, n. 54
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonche' dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto l'articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, i commi 2, 3, 4, 4-bis e 5;
Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 recante «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175 contenente «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria»;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2022;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;»;
b) all'articolo 5, comma 2:
1) alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole «La Direzione generale» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a-bis),»;
2) le lettere e) e f) sono abrogate;
c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione). - 1. Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilita' dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;
b) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore;
c) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attivita' della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attivita' inerenti alla materia degli aiuti di Stato.»;
d) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale;»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attivita' di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;»;
e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole «di cui al comma 2, lettere a)» sono inserite le seguenti: «, a-bis)»;
f) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Disposizioni finali). - 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
3. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
5. Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
6. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233:
«Art. 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di
Giustizia). - 1. All'articolo 14, comma 12-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il bando
indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari
siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati
al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e
al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la
partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o
di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e
tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero
4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.».
2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed
efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a
livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del
processo di riforma e di innovazione tecnologica dei
servizi, nonche' al fine di garantire un monitoraggio
effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della
giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti
gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 3:
1) alla lettera b), le parole «anche informatici»
sono soppresse;
2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi
relativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ad
essi relativi;»;
3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di
coesione.»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.»;
c) all'articolo 17, la parola «quattro» e' sostituita
dalla seguente: «cinque».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022,
nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e' istituito
un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo
dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo
dipartimento ed e' resa stabile la struttura dirigenziale
di livello generale per il coordinamento delle politiche di
coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non
generale. Conseguentemente, la dotazione organica del
personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria e'
incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre
posizioni di livello non generale.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche
attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e
per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali,
con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, e' istituita
una apposita struttura di livello dirigenziale generale per
la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in
materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la
dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario
e' aumentata di una unita' di dirigente generale
penitenziario.
4-bis. Per il potenziamento funzionale delle
attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia
minorile e di comunita', con decorrenza non anteriore al 1°
luglio 2022, e' istituito presso il Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della
giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale
di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la
gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di
beni, di servizi e di lavori, con funzioni di
programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della
carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di
un'unita'.
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai
commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il
regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei
ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521
per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro
1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro
1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro
1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro
1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro
1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si
provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro
1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli
anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni
2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030
e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva
riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa
stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire
tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione puo'
coprire i posti rimasti vacanti, a parita' di spesa,
mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati
risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo,
tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle
professionalita' dei candidati idonei presenti nelle
graduatorie, oppure mediante una nuova procedura
concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i
candidati che abbiano presentato domanda per la procedura
indetta dal Segretario generale della Giustizia
amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano
stati ammessi a partecipare alla prova scritta del
corrispondente profilo perche' non rientranti nella
percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova
procedura e' ammesso un numero di candidati pari a cinque
volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La
procedura concorsuale e' unica per ogni Ufficio giudiziario
previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80
del 2021 ed e' costituita da una prova scritta.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, 5, 16,
17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.-3.
(omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis.-6. (omissis)».
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
«Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia e
giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».
«Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.».
«Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari,
gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono
specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.».
«Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
65 unita'.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento
ordinario.
- Si riporta il comma 864 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche
attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria,
la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e'
aumentata di 100 unita' di personale appartenente all'Area
III.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5 e 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche), cosi' come modificati dal
presente regolamento:
«Art. 2 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Per
l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si
articola nei seguenti uffici centrali di gestione
amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi;
b-bis) Dipartimento per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;
c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'.».
«Art. 5 (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree
funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali
generali, con le competenze per ciascuno di seguito
indicate:
a) Direzione generale del personale e della
formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e
non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione
del personale dirigenziale e non dirigenziale
dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari
nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del
personale dirigenziale e non dirigenziale
dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari
diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo
35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilita'; piano delle
assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale
e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del
personale amministrativo da e per altre amministrazioni;
comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori
ruolo; provvedimenti disciplinari piu' gravi della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
per piu' di dieci giorni; formazione professionale dei
dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del
personale dell'amministrazione centrale e degli uffici
giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in
materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione
generale dei magistrati; Cassa di previdenza degli
ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelle
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
b) Direzione generale delle risorse materiali e delle
tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi
dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari
nazionali; attivita' connesse all'onere delle spese per la
gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1,
secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392; stipula
degli accordi e delle convenzioni quadro di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli
indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e
adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133
del 2015; elaborazione dei programmi, degli indirizzi e
delle direttive da impartire agli uffici periferici
dell'organizzazione giudiziaria in materia di
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia di cui alla presente lettera; acquisti, per
importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e
servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di
appello; acquisizione di veicoli; acquisizione,
progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei
servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici
giudiziari nazionali; emissione del parere previsto
dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119;
predisposizione degli elementi necessari alla
determinazione delle priorita' di intervento ai sensi
dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
servizio di documentazione degli atti processuali a norma
dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271; predisposizione e attuazione dei programmi per
l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la
ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del
Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli
atti in materia di procedimenti relativi alla concessione
ai comuni di contributi per le spese di gestione degli
uffici giudiziari. La Direzione generale , salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a-bis), esercita
altresi' una competenza generale in materia di procedure
contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale
dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni generali
interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le
procedure di formazione dei contratti riguardanti
l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e
fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico
e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di
telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con
le competenze in materia di risorse e tecnologie degli
altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui
all'articolo 16, comma 2;
c) Direzione generale del bilancio e della
contabilita': adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento
del bilancio dello Stato e al conto consuntivo;
predisposizione del budget economico per centri di costo e
rilevazione dei costi; variazioni di bilancio;
predisposizione del conto annuale; erogazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio al
personale dell'amministrazione centrale; erogazione del
trattamento economico fondamentale al personale degli
Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al
trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale comandato da altre amministrazioni ed enti;
servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti
dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi
e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;
d) Direzione generale dei magistrati: attivita'
preparatorie e preliminari relative all'esercizio
dell'azione disciplinare e altre attivita' di supporto
nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai
magistrati professionali e onorari, salve le competenze
dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti
rapporti con il Consiglio superiore della magistratura;
gestione del personale di magistratura ordinaria e
onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari;
gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura;
provvedimenti in materia pensionistica relativi al
personale di magistratura; contenzioso relativo al
personale di magistratura;
e) (abrogata);
f) (abrogata).
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti
funzioni:
a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli
interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante
organiche di personale da destinare alle varie strutture e
articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro
delle dotazioni organiche esistenti;
b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico,
ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8,
della legge 7 giugno 2000, n. 150.».
«Art. 6 (Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le
aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla
legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti
uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze
per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale: attuazione delle
politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del
personale del comparto finzioni centrali, anche di
qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale
dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia
penitenziaria; trattamento giuridico, economico,
previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali;
procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle
traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale;
a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni,
dei servizi e degli interventi in materia di edilizia
penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali;
rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e
degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e
residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti
di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia
di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;
progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi
la cui gestione sia ad essa attribuita; attivita' di
analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie
di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e
l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento:
assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei
detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario;
attivita' trattamentali intramurali;
c) Direzione generale della formazione: formazione,
aggiornamento e specializzazione del personale appartenente
ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria
secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi
penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del
personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei
servizi sociali; organizzazione delle strutture della
Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di
competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche
statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni
dell'attivita' penitenziaria e della giustizia di
comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita', per il necessario supporto delle
scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la
materia penitenziaria e la giustizia di comunita', in
raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di
Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita'
informativa, anche telematica, nelle materie di competenza
in raccordo con l'ufficio stampa.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti
funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle
materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di
competenza delle direzioni generali di cui al comma 2,
lettere a), a-bis) e b).».
 
Allegato I
(articolo 3, comma 1)

TABELLA C
+===================================================================+ | Ministero della giustizia | +===================================================================+ | Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale | +===================================================================+ | Qualifiche dirigenziali - carriera | | | amministrativa | Dotazione organica | +===================================================================+ |Dirigenti 1^ fascia | 20| +--------------------------------------------+----------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 392| +--------------------------------------------+----------------------+ |Totale Dirigenti | 412| +--------------------------------------------+----------------------+ | | | +===================================================================+ | Qualifiche dirigenziali - carriera | | | penitenziaria | Dotazione organica | +===================================================================+ |Dirigenti generali penitenziari | 18| +--------------------------------------------+----------------------+ |Dirigenti penitenziari | 341| +--------------------------------------------+----------------------+ |Totale Dirigenti | 359| +--------------------------------------------+----------------------+



 
Allegato II

(articolo 3, comma 1)
Tabella D)
+===================================================================+ | Ministero della giustizia | +===================================================================+ | Amministrazione giudiziaria | +===================================================================+ | Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento | | dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, | |Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi | | statistica e le politiche di coesione | +===================================================================+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +==========================================+========================+ |Dirigenti 1^ fascia | 16| +------------------------------------------+------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 329| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale Dirigenti | 345| +------------------------------------------+------------------------+ | | | +===================================================================+ | Aree | Dotazione organica | +==========================================+========================+ |Terza Area | 11.993| +------------------------------------------+------------------------+ |Seconda Area | 26.715| +------------------------------------------+------------------------+ |Prima Area | 4415| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale qualifiche dirigenziali | 345| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale aree | 43.123| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale complessivo | 43.468| +------------------------------------------+------------------------+



 
Allegato III

(articolo 3, comma 1)
Tabella E)
+===================================================================+ | Ministero della giustizia | +===================================================================+ | Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria | +===================================================================+ | Dotazione organico complessiva del personale amministrativo | +===================================================================+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +====================================+==============================+ |Dirigenti penitenziari | | +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti generali penitenziari | 17| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti istituti penitenziari | 300| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti Area 1^ | | +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia - carriera | | |amministrativa | 29| +------------------------------------+------------------------------+ | | | +====================================+==============================+ | Aree | Dotazione organica | +====================================+==============================+ |Terza Area | 2.319| +------------------------------------+------------------------------+ |Seconda Area | 2.377| +------------------------------------+------------------------------+ |Prima Area | 93| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale qualifiche dirigenziali | 346| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale aree | 4.789| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale complessivo | 5.135| +------------------------------------+------------------------------+


 
Allegato IV

(articolo 3, comma 1)
Tabella F)
+===================================================================+ | Ministero della giustizia | +===================================================================+ | Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' | +===================================================================+ | Dotazione organico complessiva del personale amministrativo | ===================================================================== | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +====================================+==============================+ |Dirigenti 1^ fascia - carriera | | |amministrativa | 3| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigente generale penitenziario | 1| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia - carriera | | |amministrativa | 17| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti esecuzione penale esterna | | |e IPM - carriera penitenziaria | 41| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale Dirigenti | 62| +------------------------------------+------------------------------+ | | | +====================================+==============================+ | Aree | Dotazione organica | +====================================+==============================+ |Terza Area | 2.378| +------------------------------------+------------------------------+ |Seconda Area | 985| +------------------------------------+------------------------------+ |Prima Area | 115| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale qualifiche dirigenziali | 62| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale aree | 3.478| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale complessivo | 3.540| +------------------------------------+------------------------------+


 
Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale;»;
b) all'articolo 11, comma 4, le parole «un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre consiglieri».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 100 (Regolamento concernente organizzazione degli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro della giustizia,
nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della
performance), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Gabinetto del Ministro). - 1. (omissis).
2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i
rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il
sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio
superiore della magistratura, per quanto concerne le
attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati;
c) l'attivita' di supporto per la definizione degli
obiettivi e per la ripartizione delle risorse; c-bis) la
formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate
alle assegnazioni di personale nell'ambito delle
articolazioni dell'amministrazione centrale; d) l'esame
degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e
dei Sottosegretari di Stato.
3.-5. (omissis)».
«Art. 11 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione e trattamento economico). - 1.-3. (omissis).
4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel
rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti
aventi specifica esperienza professionale o scientifica,
fino a tre consiglieri.
5.-11. (omissis)».
 
Art. 3

Disposizioni di coordinamento

1. Le tabelle C, D, E ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite da quelle di cui agli allegati I, II, III e IV, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole «(articolo 16, comma 8)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 16, comma 3)».

Note all'art. 3:
- Si riporta la Tabella B del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, come modificata dal
presente regolamento:
«Tabella B
(articolo 16, comma 3)
sostituisce la tabella E) allegata alla legge 15
dicembre 1990, n. 395
PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
(omissis).».
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonche' nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, comma 1, lettera d), e della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei compiti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione si provvede a definire le misure necessarie al coordinamento informativo e operativo tra la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, anche attraverso gli Uffici di coordinamento interdistrettuale, per la raccolta e la trasmissione dei dati statistici rilevati dagli uffici giudiziari.
3. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso le strutture organizzative esistenti interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al periodo precedente.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 35, comma 4-bis, del citato
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per l'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
e per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Citta' della Pieve, 22 aprile 2022

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Draghi

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1286