Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2022, n. 54 |
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonche' dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17; Visto l'articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, i commi 2, 3, 4, 4-bis e 5; Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'articolo 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 recante «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175 contenente «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria»; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2022; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;»; b) all'articolo 5, comma 2: 1) alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole «La Direzione generale» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a-bis),»; 2) le lettere e) e f) sono abrogate; c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione). - 1. Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d-bis), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilita' dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server; b) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore; c) Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione: funzioni di coordinamento delle attivita' della politica regionale e nazionale finanziata o cofinanziata dall'Unione europea inerenti al perseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia, a supporto delle articolazioni ministeriali interessate; coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, nell'ambito di tali funzioni, dei programmi e degli interventi; coordinamento e gestione delle attivita' inerenti alla materia degli aiuti di Stato.»; d) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale;»; 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attivita' di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;»; e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole «di cui al comma 2, lettere a)» sono inserite le seguenti: «, a-bis)»; f) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Disposizioni finali). - 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione. 3. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali. 5. Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti. 6. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: «Art. 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia). - 1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.». 2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonche' al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione piu' efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 3: 1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse; 2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi;»; 3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.»; b) all'articolo 16, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.»; c) all'articolo 17, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e' istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed e' resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale. 4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, e' istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di una unita' di dirigente generale penitenziario. 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunita', con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, e' istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di un'unita'. 5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione puo' coprire i posti rimasti vacanti, a parita' di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalita' dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perche' non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura e' ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale e' unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed e' costituita da una prova scritta.». - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.-3. (omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis.-6. (omissis)». «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.». «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita' giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria: gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita' relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati; d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi; d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attivita' della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.». «Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.». «Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.». «Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unita'.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario. - Si riporta il comma 864 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' aumentata di 100 unita' di personale appartenente all'Area III.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche), cosi' come modificati dal presente regolamento: «Art. 2 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa: a) Dipartimento per gli affari di giustizia; b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; b-bis) Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione; c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.». «Art. 5 (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilita'; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale amministrativo da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione generale dei magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorita' di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli atti in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. La Direzione generale , salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a-bis), esercita altresi' una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni generali interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2; c) Direzione generale del bilancio e della contabilita': adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale e accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale; d) Direzione generale dei magistrati: attivita' preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare e altre attivita' di supporto nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura; provvedimenti in materia pensionistica relativi al personale di magistratura; contenzioso relativo al personale di magistratura; e) (abrogata); f) (abrogata). 3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.». «Art. 6 (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo. 2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale: attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto finzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale; a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attivita' di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attivita' trattamentali intramurali; c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attivita' penitenziaria e della giustizia di comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', per il necessario supporto delle scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunita', in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa. 3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), a-bis) e b).». |
| Allegato I (articolo 3, comma 1)
TABELLA C +===================================================================+ | Ministero della giustizia | +===================================================================+ | Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale | +===================================================================+ | Qualifiche dirigenziali - carriera | | | amministrativa | Dotazione organica | +===================================================================+ |Dirigenti 1^ fascia | 20| +--------------------------------------------+----------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 392| +--------------------------------------------+----------------------+ |Totale Dirigenti | 412| +--------------------------------------------+----------------------+ | | | +===================================================================+ | Qualifiche dirigenziali - carriera | | | penitenziaria | Dotazione organica | +===================================================================+ |Dirigenti generali penitenziari | 18| +--------------------------------------------+----------------------+ |Dirigenti penitenziari | 341| +--------------------------------------------+----------------------+ |Totale Dirigenti | 359| +--------------------------------------------+----------------------+
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| Allegato II
(articolo 3, comma 1) Tabella D) +===================================================================+ | Ministero della giustizia | +===================================================================+ | Amministrazione giudiziaria | +===================================================================+ | Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento | | dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, | |Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi | | statistica e le politiche di coesione | +===================================================================+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +==========================================+========================+ |Dirigenti 1^ fascia | 16| +------------------------------------------+------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia | 329| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale Dirigenti | 345| +------------------------------------------+------------------------+ | | | +===================================================================+ | Aree | Dotazione organica | +==========================================+========================+ |Terza Area | 11.993| +------------------------------------------+------------------------+ |Seconda Area | 26.715| +------------------------------------------+------------------------+ |Prima Area | 4415| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale qualifiche dirigenziali | 345| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale aree | 43.123| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale complessivo | 43.468| +------------------------------------------+------------------------+ |
| Allegato III
(articolo 3, comma 1) Tabella E) +===================================================================+ | Ministero della giustizia | +===================================================================+ | Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria | +===================================================================+ | Dotazione organico complessiva del personale amministrativo | +===================================================================+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +====================================+==============================+ |Dirigenti penitenziari | | +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti generali penitenziari | 17| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti istituti penitenziari | 300| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti Area 1^ | | +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia - carriera | | |amministrativa | 29| +------------------------------------+------------------------------+ | | | +====================================+==============================+ | Aree | Dotazione organica | +====================================+==============================+ |Terza Area | 2.319| +------------------------------------+------------------------------+ |Seconda Area | 2.377| +------------------------------------+------------------------------+ |Prima Area | 93| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale qualifiche dirigenziali | 346| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale aree | 4.789| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale complessivo | 5.135| +------------------------------------+------------------------------+
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| Allegato IV
(articolo 3, comma 1) Tabella F) +===================================================================+ | Ministero della giustizia | +===================================================================+ | Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' | +===================================================================+ | Dotazione organico complessiva del personale amministrativo | ===================================================================== | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +====================================+==============================+ |Dirigenti 1^ fascia - carriera | | |amministrativa | 3| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigente generale penitenziario | 1| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti 2^ fascia - carriera | | |amministrativa | 17| +------------------------------------+------------------------------+ |Dirigenti esecuzione penale esterna | | |e IPM - carriera penitenziaria | 41| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale Dirigenti | 62| +------------------------------------+------------------------------+ | | | +====================================+==============================+ | Aree | Dotazione organica | +====================================+==============================+ |Terza Area | 2.378| +------------------------------------+------------------------------+ |Seconda Area | 985| +------------------------------------+------------------------------+ |Prima Area | 115| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale qualifiche dirigenziali | 62| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale aree | 3.478| +------------------------------------+------------------------------+ |Totale complessivo | 3.540| +------------------------------------+------------------------------+
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| Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale;»; b) all'articolo 11, comma 4, le parole «un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre consiglieri».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100 (Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance), come modificato dal presente regolamento: «Art. 7 (Gabinetto del Ministro). - 1. (omissis). 2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale; d) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. 3.-5. (omissis)». «Art. 11 (Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico). - 1.-3. (omissis). 4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri. 5.-11. (omissis)». |
| Art. 3
Disposizioni di coordinamento
1. Le tabelle C, D, E ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite da quelle di cui agli allegati I, II, III e IV, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole «(articolo 16, comma 8)» sono sostituite dalle seguenti: «(articolo 16, comma 3)».
Note all'art. 3: - Si riporta la Tabella B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come modificata dal presente regolamento: «Tabella B (articolo 16, comma 3) sostituisce la tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (omissis).». |
| Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla organizzazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonche' nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, comma 1, lettera d), e della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei compiti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con decreto del capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione si provvede a definire le misure necessarie al coordinamento informativo e operativo tra la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, anche attraverso gli Uffici di coordinamento interdistrettuale, per la raccolta e la trasmissione dei dati statistici rilevati dagli uffici giudiziari. 3. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso le strutture organizzative esistenti interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al periodo precedente.
Note all'art. 4: - Per l'articolo 35, comma 4-bis, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Citta' della Pieve, 22 aprile 2022
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi
Il Ministro della giustizia Cartabia
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1286 |
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