Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2022 |
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, relativo, tra l'altro, al numero massimo di dirigenti di prima e seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per funzioni di consulenza, studio e ricerca, nonche' l'art. 29, relativo al Dipartimento per il coordinamento amministrativo; Considerato che le disposizioni organizzative recate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, hanno determinato una riduzione della copertura dell'attuale dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari ad un'unita' di livello dirigenziale generale; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e in particolare, l'art. 27 relativo al potenziamento della capacita' amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali; Ritenuto necessario procedere al potenziamento del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in ragione delle maggiori funzioni e competenze assegnate, incrementando di un ufficio ed un servizo l'articolazione interna del Dipartimento medesimo; Ritenuto, ai predetti fini, di avvalersi del posto di funzione di prima fascia, rimasto scoperto in conseguenza delle modifiche recate dal predetto decreto-legge n. 80 del 2021 e, al fine di garantire l'invarianza della dotazione organica del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di ridurre di una posizione il contingente di unita' di dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per funzioni di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012; Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «quattro ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «tre ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia»; b) all'art. 29, comma 3, le parole «non piu' di due Uffici e non piu' di cinque servizi» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di tre Uffici e non piu' di sei servizi». |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dalla registrazione presso i competenti organi di controllo del presente decreto e' adottato il decreto di riorganizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 2. L'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma fino all'emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1089 |
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