Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2022
Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.


IL MINISTRO
delle politiche agricole alimentari e forestali

Visti gli obiettivi di cui all'art. 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580 recante «Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146», modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009;
Visto quanto deliberato dalla Camera dei deputati in assemblea su P.D.L. 9/02790-bis-AR/317 del 27 dicembre 2020 che impegna il Governo a valutare l'opportunita' di prevedere un congruo periodo di sperimentazione del sistema di durata non superiore a ventiquattro mesi;
Visto l'impegno al Governo di cui all'atto Camera 3146-AR in ordine alla non applicazione dei commi 139-140 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 alle imprese di seconda trasformazione del comparto agroalimentare, nonche' alle imprese di commercio al dettaglio che operano nell'ambito del medesimo comparto;
Visto l'art. 1, commi 139-143, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che apporta modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole, e proroga i relativi termini in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole;
Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato «AMIS» (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari;
Considerato l'impegno a comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed alle giacenze di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari;
Considerato l'obiettivo fissato nell'ambito del Piano di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio nazionale;
Ritenuto necessario monitorare i quantitativi di cereali e di farine che sono detenuti a qualsiasi titolo e sono venduti o trasformati, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei mercati;
Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, istituire una procedura informatizzata per le registrazioni di cui al comma 139 della citata legge n. 178/2020 da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);
Considerato che l'art. 1, comma 141, della legge n. 178/2020 prevede che le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142, sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «prodotti», i prodotti di cui all'art. 2, detenuti, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore della filiera;
c) «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, connesse alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o piu' prodotti;
d) «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione, trasferimento di uno o piu' prodotti;
e) «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono o destinano alla prima trasformazione, uno o piu' prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attivita' commerciali;
f) «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni di carico o scarico, come definite alle lettere
c) e d), dei quantitativi dei prodotti movimentati secondo le modalita' riportate nell'allegato;
h) «reimpiego aziendale», il quantitativo di prodotto raccolto nella propria azienda agricola che non e' posto in commercio, destinato ad essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici;
i) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale;
l) «portale Mipaaf-Sian»: il sito http://mipaaf.sian.it - sezione Agricoltura.
 
Allegato

MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO TELEMATICO DEI CEREALI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Campo di applicazione

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, sono stabilite le modalita' operative per la registrazione, nell'apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle operazioni di carico e scarico, inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali che, detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione, sono venduti o trasformati dagli operatori di cui all'art. 2, lettera e). I prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti:
A. frumento duro;
B. frumento tenero e frumento segalato;
C. granturco;
D. orzo;
E. farro;
F. segale;
G. sorgo;
H. avena;
I. miglio e scagliola;
L. semola di frumento duro;
M. farina di frumento duro;
N. farina di frumento tenero;
O. farina di granturco;
P. farina di orzo.
2. Gli obblighi di cui al presente decreto, per le imprese di prima trasformazione, sono limitati alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati.
 
Art. 3

Registro

1. Il registro e' realizzato in ambito SIAN.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN, secondo le modalita' descritte nei documenti pubblicati sul portale Mipaaf-Sian.
3. Le modalita' per la tenuta del registro sono indicate nell'allegato al presente decreto.
4. Le regole tecniche per l'accesso al servizio in «cooperazione applicativa», tramite tecnologia web-service per la tenuta del registro, sono definite nelle istruzioni tecniche pubblicate sul portale Mipaaf-Sian.
5. L'allegato al presente decreto puo' essere modificato o sostituito con provvedimento direttoriale adottato di concerto dai Dipartimenti dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero.
 
Art. 4

Registrazione delle operazioni di carico e scarico

1. Gli operatori effettuano la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi terzi, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
2. Le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo, del singolo prodotto, superiore a 30 tonnellate annue.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti e il rispetto delle modalita' di registrazione previste nell'Allegato e degli obblighi informativi ivi contenuti, gli operatori possono effettuare registrazioni complessive delle operazioni di carico e scarico, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare.
4. Le societa' cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto, riconosciute ai sensi della normativa vigente, registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato.
5. Gli operatori, nel caso di prodotto detenuto in strutture dislocate sul territorio e gestite dalla stessa impresa, possono registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti o trasformati.
6. Gli operatori possono avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto Ministeriale 27 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni per effettuare le operazioni di registrazione previste dal presente articolo.
 
Art. 5

Deroghe

1. Gli operatori che utilizzano le quantita' per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici, non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4 del presente decreto.
2. I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione.
3. I prodotti che, all'atto della trebbiatura, sono trasferiti in strutture private o associative non sono oggetto di registrazione. La registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono tali strutture.
 
Art. 6

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il Ministero e' il titolare del trattamento dei dati conservati nel Registro ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
2. I dati contenuti nel registro sono trattati in modo riservato e sono resi pubblici solo in forma aggregata.
3. Il Ministero adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
4. Il Ministero consente l'accesso al registro alle amministrazioni pubbliche per fini istituzionali.
L'accesso e' consentito anche agli organismi di controllo autorizzati alla certificazione delle produzioni di qualita' regolamentata, limitatamente ai dati di competenza.
 
Art. 7

Sanzioni

1. A partire dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dall'art. 1, comma 139, della legge n. 178/2020 o non rispettano le modalita' di tenuta telematica previste dal presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, comma 142, della legge n. 178/2020, come sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera d) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
2. Per le violazioni relative alla tenuta del Registro, ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche.
3. Per le violazioni relative alla tenuta del registro conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, e' esclusa la responsabilita' dell'operatore.
 
Art. 8

Periodo sperimentale

1. A partire dalla pubblicazione del presente decreto e' previsto un periodo sperimentale sino al 31 dicembre 2023, nel corso del quale il registro e' utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate all'art. 7 del presente decreto.
 
Art. 9

Clausola di salvaguardia

1. Le modalita' di applicazione relative alle disposizioni della richiamata legge n. 178/2020, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per l'anno di avvio, sono stabilite con il presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti si provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 557