Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 marzo 2022, n. 55
Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006;
Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche' il comma 2, lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Visto il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021 e del 9 marzo 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto:
a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, per le finalita' del presente decreto, e' diretta unicamente al registro delle imprese;
b) controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarita' effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso;
c) dati identificativi dei soggetti cui e' riferita la titolarita' effettiva: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale;
d) fiduciario di trust o di istituti giuridici affini: il fiduciario o i fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri, e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana secondo l'articolo 22, comma 5 del decreto antiriciclaggio;
e) gestore: InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) imprese dotate di personalita' giuridica: le societa' a responsabilita' limitata, le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni e le societa' cooperative;
g) istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio;
h) persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalita' giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
i) registro delle imprese: il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile;
l) sezione autonoma: l'apposita sezione autonoma del registro delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica e di persone giuridiche private;
m) sezione speciale: l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, recante le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonche' degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana;
n) soggetti obbligati: le categorie di soggetti individuati nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
o) titolare effettivo delle imprese dotate di personalita' giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui e' riconducibile la proprieta' diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
p) titolare effettivo delle persone giuridiche private: i soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
q) titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;
r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;
s) ufficio del registro imprese: l'ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
t) Unioncamere: l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del
4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006,
e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- La direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 maggio 2018 , che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, e' pubblicata nella G.U.U.E.
19 giugno 2018, n. L 156.
- Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125,
concernente modifiche ed integrazioni ai decreti
legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O..
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in
particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche' il comma 2,
lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
290, S.O..
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O..
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O..
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al legislativo 21 novembre 2007, n.
231 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli):
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.»
- Si riporta il testo degli articoli 3, 20, 21 e 22 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 3. (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF
(SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso,
mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami
di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei
rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo
112 TUB;
r).
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e
finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis
TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter TUF.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di
crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al
comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale, anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione
legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a) i prestatori di servizi relativi a societa' e
trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui
ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione,
anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere
d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia
e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione
civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori
dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale;
i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio
digitale.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.»
«Art. 20. (Criteri per la determinazione della
titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone
fisiche) - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi
dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la
proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di
capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la
titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la
titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore
al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto
proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile
la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare
effettivo coincide con la persona fisica o le persone
fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il
controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali
che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica
privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati,
come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente
individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale,
direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai
precedenti commi non consenta di individuare univocamente
uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche
titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
o statutari, di poteri di rappresentanza legale,
amministrazione o direzione della societa' o del cliente
comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle
verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del
titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al
titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle
ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo.»
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome,
il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a
fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
persona per conto del fiduciario o della persona che
esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese,
ai fini della relativa conservazione. L'omessa
comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e'
punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630
del codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22,
comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi
trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
alcuna restrizione;
b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni istituzionali, previste
dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e
differenziato, nei casi in cui la conoscenza della
titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
un interesse corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana da comunicare al
registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla
titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita'
giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e
degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana sono rese
tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma
2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni
da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di
svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di
tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
opposto dall'amministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla
titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse
dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti
giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo
tra il registro delle imprese e le basi di dati, relative
alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici
territoriali del Governo nonche' quelle di cui e' titolare
l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero,
se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti
istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti
le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in
quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte
dirette o indirette;
e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, al fine di garantire
l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti
dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente
articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri ovvero conservano un estratto dei
registri idoneo a documentare tale iscrizione.»
«Art. 22 (Obblighi del cliente). - 1. I clienti
forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita',
tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi
di adeguata verifica.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le
imprese dotate di personalita' giuridica e le persone
giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo
non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli
adempimenti strumentali all'adeguata verifica della
clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura
degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo,
individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di
quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci,
dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative
all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui
l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche'
dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato
a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine
alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite,
a cura degli amministratori, a seguito di espressa
richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda
necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.
L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire
agli amministratori le informazioni da questi ritenute
necessarie per l'individuazione del titolare effettivo
ovvero l'indicazione di informazioni palesemente
fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di
voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo
2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente
assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e
successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove
in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la
rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole
al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo
20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto,
dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni
altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi
della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che
esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in
istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti
sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e
detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate
sulla titolarita' effettiva del trust, o dell'istituto
giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative
all'identita' del costituente o dei costituenti, del
fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani
ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove
esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle
altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra
persona fisica che esercita, in ultima istanza, il
controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto
giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o
indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust
espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e
facolta' equivalenti in istituti giuridici affini
conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e
le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi
fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto
continuativo o professionale ovvero eseguono una
prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai
soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si
considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e
gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano
effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi,
anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno
scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o
per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le
informazioni di cui al presente articolo, acquisite
nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica
della clientela, siano prontamente rese disponibili alle
autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per
l'esercizio delle rispettive attribuzioni.»
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 7 (Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. L'Unioncamere,
ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e
rappresenta gli interessi generali delle camere di
commercio e degli altri organismi del sistema camerale
italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per
il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la
partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato
e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, recante il testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, a societa', servizi e attivita' di
interesse delle camere di commercio e delle categorie
economiche.
2. L'Unioncamere esercita, altresi', le funzioni
eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo
economico.
3. Al fine del coordinamento delle iniziative,
l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello
Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con
le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in
rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono
chiamati ad attuarli.
4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli
organismi del sistema camerale per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve
le funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali
e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello
sviluppo economico per la definizione di standard nazionali
di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in
relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi
servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese e cura un
sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello
sviluppo economico ai fini delle attivita' di competenza.
5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con il voto
dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare
competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere
di commercio ed e' approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio,
come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo
amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di
componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle
camere di commercio e in conformita' alle disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre
2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello
stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello
sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla
Conferenza Unificata.
7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e'
rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi,
trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti
di segreteria delle camere di commercio.
8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere
e' regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente
con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo
inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di
accordo raggiunte sono sottoposti a verifica
rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilita'
con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della
funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di
Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto
collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con
esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo
I dello stesso, nonche' ai principi desumibili dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalle camere di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un
unico sistema informativo nazionale, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro della giustizia e con Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni.»
 
Art. 2

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalita' esclusivamente telematiche:
a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorita', dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorita';
d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.
 
Art. 3
Modalita' e termini della comunicazione, variazione e conferma dei
dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva

1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalita' giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.
4. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
5. Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, e' utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, e all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operativita' del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma.
7. Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.
8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi disciplinate sono perentori.
9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto dal gestore.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.»
- Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 18, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile):
«Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). -
1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle
imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera
di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione,
redatta secondo il modello approvato con decreto del
Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con
rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica
ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1
e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata
all'ufficio del luogo ove e' la sede principale
dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria
dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata
comunicazione della domanda all'altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti
e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con
sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura
privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi
e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato
in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice
civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art.
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono comunicati, per
iscritto, al richiedente al momento della presentazione
della domanda.
6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio
accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarita' della compilazione del modello di
domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale
si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge
prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla
legge per l'iscrizione.
7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla
legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1,
lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque
entro il termine di dieci giorni dalla data di
protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla
meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici.
L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria
dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione
del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di
domanda.
9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel
registro devono altresi' indicare il nome del responsabile
dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora
dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove
esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro
delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero
di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli
effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento
della presentazione della domanda di iscrizione, ove
riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice
fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f),
del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi,
in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo
genera.
10. In caso di trasferimento della proprieta' o del
godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione
e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel
quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in
cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a
registrazione, al registro delle imprese nel quale e'
iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve
indicare nella domanda anche i dati di identificazione
dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non
imprenditore, possa essere individuata attraverso la
consultazione del registro.
11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il
richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad
integrare la documentazione assegnando un congruo termine,
trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta
l'iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e'
comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua
adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso
o il decreto del giudice del registro non gravato di
ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal
cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla
scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro
due giorni dalla comunicazione.
14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art.
24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con
modalita' da stabilire, di concerto tra il Ministero di
grazia e giustizia e il Ministero dell'industria,
acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione
della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali
impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
delle imprese.»
«Art. 14 (Procedimento di deposito). - 1. Per il
deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente
presenta all'ufficio della camera di commercio della
provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda
redatta secondo il modello approvato con decreto del
Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.
2. Il numero e la data del protocollo, nonche' i dati
previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ,
sono comunicati per iscritto al richiedente al momento
della presentazione della domanda.
3.
4.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile,
il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di
iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo
e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua
redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono
eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il
procedimento di iscrizione e di deposito.
6. L'ufficio accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda,
se la stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge;
b) la regolarita' della compilazione del modello di
domanda;
c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il
deposito, all'atto per il quale il deposito e' prescritto
dalla legge;
d) la presentazione degli altri documenti richiesti
dalla legge.
7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni
di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e
procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione
dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonche' alla
memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle
imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto
deposito.
8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile
se il bilancio e' spedito per posta, l'avviso di
ricevimento della raccomandata costituisce prova
dell'avvenuta presentazione.
9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi
3 e 11, del presente regolamento.
10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli
articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.»
«Art. 18 (Procedimento di iscrizione nelle sezioni
speciali). - 1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali
del registro delle imprese, il richiedente deve presentare,
entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa o
dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della
camera di commercio della provincia nella quale
l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la
sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con
decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti
dallo stesso.
2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore
individuale deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il
codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore;
b) la ditta;
c) l'attivita' dell'impresa, specificando, se
trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il
numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se
trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e
coltivazioni;
d) la sede dell'impresa.
3. L'imprenditore individuale deve richiedere
l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi
sopra indicati e della cessazione dell'attivita' della
impresa entro trenta giorni da quello in cui le
modificazioni o la cessazione si verificano.
4. La domanda di iscrizione delle societa' semplici e'
presentata dagli amministratori, corredata del contratto
sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il
numero di codice fiscale dei soci;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della
societa';
c) i soci che hanno l'amministrazione e la
rappresentanza della societa';
d) la sede della societa' e le eventuali sedi
secondarie;
e) l'oggetto sociale;
f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo
valore;
g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci
d'opera;
h) le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle
perdite;
i) la durata della societa'.
5. Gli amministratori della societa' semplice devono
richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto
sociale e dello scioglimento della societa' con
l'indicazione delle generalita' degli eventuali
liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e
dallo scioglimento.
6. In caso di contratto verbale, la domanda di
iscrizione o di modificazione o di cancellazione della
societa' semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.
7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in
quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.»
 
Art. 4

Dati e informazioni oggetto di comunicazione

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarita' effettiva contiene:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalita' giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalita' giuridica:
1) l'entita' della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione dell'ente;
2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonche' l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualita' di controinteressato;
f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilita' e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese.
2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di cui all'articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, nonche' ai controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.

Note all'art. 4:
- Per il testo degli artt. 20 21 e 22 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa):
«Art 48 (Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti
che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2630 del codice
civile:
«Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in
un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e
quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
terzo.»
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 5

Accesso da parte delle autorita'

1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.
2. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorita' di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonche' le modalita' di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione di cui al comma 2 e' stipulata con il Ministero della giustizia.
4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorita' trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalita' tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro e' effettuato per il perseguimento delle sole finalita' di contrasto dell'evasione fiscale.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione) si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) si veda
nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento al testo dei citati articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e' riportato nelle note all'articolo 3.
 
Art. 6

Accesso da parte dei soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.
2. La richiesta di accreditamento e' presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:
a) l'appartenenza del richiedente ad una o piu' delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'autorita' di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
3. L'accreditamento e' comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.
4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilita' per il rispetto della finalita' della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.
5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformita' tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorita' abilitate all'accesso di cui all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni di cui al comma 5, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico per:
a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2;
b) la comunicazione con posta elettronica certificata dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello status di cui al comma 3;
c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4;
d) le segnalazioni di difformita' di cui al comma 5.
8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalita' che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilita' del soggetto obbligato circa il rispetto della finalita' della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorita' di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonche' le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 18 e 19 del
citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo:
a) Autorita' di vigilanza europee indica:
1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) AEAP: Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) AESFEM: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati
personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il
Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con
decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle
armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa
antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018; (7)
m) FIU: indica le Financial intelligence unit;
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies
TUB;
r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente
all'Unione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
aa) UIF: indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) amministrazioni e organismi interessati: le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita',
prescritti dalla pertinente normativa di settore nei
confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
di cui al presente decreto rientrano nella definizione di
amministrazione interessata il Ministero dell'economia e
delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
senza incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il
Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il
coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte
alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e
finanziari, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale con incarichi di revisione legale su enti
di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime
intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli
operatori non finanziari che esercitano le attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in
presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8
del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge
funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura
organica e gestionale significativa nel paese in cui e'
stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a
un'efficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entita' diversa da una
persona fisica che, sulla base della designazione
effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di
percepire la prestazione assicurativa corrisposta
dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da
una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
pagamento su disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti
continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene
una prestazione professionale a seguito del conferimento di
un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad
essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il
regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti
comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e
istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di
transazioni per conto dei clienti degli enti
corrispondenti;
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un
mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle
caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e
finanziari e dagli altri operatori finanziari, al
compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o
dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del
medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto,
in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa
nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di
ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti bancari di
corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
intermediari bancari e finanziari, utilizzati per
effettuare operazioni in nome proprio e per conto della
clientela;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove
assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti
diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
e, ove assegnato, il codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete
metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso
legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in
nome e per conto del cliente o a cui siano comunque
conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di
operare in nome e per conto del cliente;
q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati,
possedute, detenute o controllate, anche parzialmente,
direttamente o indirettamente, ovvero per interposta
persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati,
ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,
compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,
le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri
soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'articolo 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le
garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e
gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione
in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento
delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami
vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo
60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di
cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il
gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni
applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative
limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo
210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate o
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
t) operazione: l'attivita' consistente nella
movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di
mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a
contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la
stipulazione di un atto negoziale, a contenuto
patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita'
professionale o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro
connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di
carattere giuridico patrimoniale;
v) operazione frazionata: un'operazione unitaria
sotto il profilo del valore economico, di importo pari o
superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: un'operazione non
riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
costituisce operazione occasionale anche la prestazione
intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad
esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente
esponenziale, rappresentativo di una categoria
professionale, ivi comprese le sue articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento
vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle
norme che disciplinano l'esercizio della professione e di
irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti,
delle sanzioni previste per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non
appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti
presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla
Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 9 e 64 della direttiva;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato,
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche'
i produttori diretti e i soggetti addetti
all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone
fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di
un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro
familiari e coloro che con i predetti soggetti
intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito
elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono
o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di
capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di
comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati
esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di
partiti politici;
1.4 giudice della Corte costituzionale,
magistrato della Corte di cassazione o della Corte dei
conti, consigliere di Stato e altri componenti del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche
centrali e delle autorita' indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero
cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado
apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione,
direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero
ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria,
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta'
metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di Azienda
ospedaliera, di Azienda ospedaliera universitaria e degli
altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i
genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o
convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di
fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente
esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente
decreto detengono, congiuntamente alla persona
politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti
giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che
intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
rapporti d'affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo
formalmente il controllo totalitario di un'entita'
notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a
beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societa' e
trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a
terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societa' o altre persone
giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo
commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra
entita' giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa dell'Unione europea o a norme internazionali
equivalenti;
ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che
fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online,
servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da
ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni
digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in
altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione,
offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro
servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o
all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;
ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio
digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a
terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di
salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei
propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e
trasferire valute virtuali;
gg) prestazione professionale: una prestazione
intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a
seguito del conferimento di un incarico, della quale si
presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa'
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea
nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi
nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che
ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la
struttura, stabilito nel territorio della Repubblica,
designato dagli istituti di moneta elettronica, quali
definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della
direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della
direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione
centrale in altro Stato membro, che operano, senza
succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti
convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata,
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica
operazione;
mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili,
ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
sotto la direzione di questi ultimi;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori
convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati,
diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli
istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli
aventi sede legale e amministrazione centrale in altro
Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria
attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le
persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della
quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto
continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e'
resa o l'operazione e' eseguita;
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale
di valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o
da un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a
una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di
scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di
investimento e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui
al titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su
concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori
di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a
quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base
sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un
prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di
diritto pubblico o privato che offre, per conto dello
Stato, servizi di gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente,
aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato,
sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i
prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto
stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per
l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e'
subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base
convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la
gestione di qualsiasi attivita' di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
viene svolta l'attivita' di gioco;
h) operazione di gioco: un'operazione atta a
consentire, attraverso i canali autorizzati, la
partecipazione a uno dei giochi del portafoglio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del
corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): l'apparecchio da
intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera
b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la
cui architettura e' allocata presso il concessionario.»
«Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata
verifica). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela si attuano attraverso:
a) l'identificazione del cliente e la verifica della
sua identita' sulla base di documenti, dati o informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le
medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore,
anche in relazione alla verifica dell'esistenza e
dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del
quale opera in nome e per conto del cliente;
b) l'identificazione del titolare effettivo e la
verifica della sua identita' attraverso l'adozione di
misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico
riferimento alla titolarita' effettiva di persone
giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici
affini, le misure che consentano di ricostruire, con
ragionevole attendibilita', l'assetto proprietario e di
controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, per tali intendendosi,
quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle
relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra
il cliente e il titolare effettivo e quelle relative
all'attivita' lavorativa, salva la possibilita' di
acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni,
ivi comprese quelle relative alla situazione
economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute
in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In presenza di un
elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di
acquisizione e valutazione delle predette informazioni
anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
d) il controllo costante del rapporto con il cliente,
per tutta la sua durata, attraverso l'esame della
complessiva operativita' del cliente medesimo, la verifica
e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
nello svolgimento delle attivita' di cui alle lettere a),
b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del
rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle
risorse nella disponibilita' del cliente, sulla base di
informazioni acquisite o possedute in ragione
dell'esercizio dell'attivita'.
2. Le attivita' di identificazione e verifica
dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare
effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
effettuate prima dell'instaurazione del rapporto
continuativo o del conferimento dell'incarico per lo
svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima
dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identita'
del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo puo'
essere posticipata ad un momento successivo
all'instaurazione del rapporto o al conferimento
dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione
professionale, qualora cio' sia necessario a consentire
l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto del rapporto.
In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque
all'acquisizione dei dati identificativi del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi
alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano
le procedure di verifica dell'identita' dei medesimi al
piu' presto e, comunque, entro trenta giorni
dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento
dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino
l'impossibilita' oggettiva di completare la verifica
dell'identita' del cliente, i soggetti obbligati, si
astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano,
sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione
di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.
4. Fermi gli obblighi di identificazione, i
professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la
posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di
difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento
innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale
procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge,
compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o
evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica
dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al
momento del conferimento dell'incarico.»
«Art. 19 (Modalita' di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica). - 1. I soggetti obbligati assolvono
agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo
le seguenti modalita':
a) l'identificazione del cliente e del titolare
effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei
dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione
di un documento d'identita' in corso di validita' o altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi della
normativa vigente, del quale viene acquisita copia in
formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce
altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
necessarie a consentire l'identificazione del titolare
effettivo. L'obbligo di identificazione si considera
assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei
seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da atti pubblici, da scritture private
autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la
generazione di una firma digitale associata a documenti
informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un'identita'
digitale, con livello di garanzia almeno significativo,
nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa
normativa regolamentare di attuazione, nonche' di
un'identita' digitale con livello di garanzia almeno
significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di
identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la
generazione di firma elettronica qualificata o, infine,
identificati per mezzo di procedure di identificazione
elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o
riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
3) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da dichiarazione della rappresentanza e
dell'autorita' consolare italiana, come indicata
nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153;
4) per i clienti che siano gia' stati identificati
dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o
prestazione professionale in essere, purche' le
informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
allo specifico profilo di rischio del cliente;
4-bis) per i clienti che, previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i
requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato
(UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017,
dispongono un bonifico verso un conto di pagamento
intestato al soggetto tenuto all'obbligo di
identificazione. Tale modalita' di identificazione e
verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo con
riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e
dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento
basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o
informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte,
dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare
l'informazione necessaria a effettuare direttamente un
bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di
pagamento;
4-ter) per i clienti gia' identificati da un
soggetto obbligato, i quali, previa identificazione
elettronica basata su credenziali che assicurano i
requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato
(UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017,
consentono al soggetto tenuto all'obbligo di
identificazione di accedere alle informazioni relative agli
estremi del conto di pagamento intestato al medesimo
cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato
membro dell'Unione europea. Tale modalita' di
identificazione e verifica dell'identita' puo' essere
utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a
servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi
di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma
2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di
cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n.
385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione
acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente;
(91)
5) per i clienti i cui dati identificativi siano
acquisiti attraverso idonee forme e modalita', individuate
dalle Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
identificazione a distanza;
b) la verifica dell'identita' del cliente, del
titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro
della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei
documenti e delle informazioni acquisiti all'atto
dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi,
sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro
puo' essere effettuato attraverso la consultazione del
sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita'
di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La
verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche
attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e
indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad
accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali
di autenticazione, riferibili ad una pubblica
amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti
privati autorizzati al rilascio di identita' digitali
nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di
identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del
regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti
diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust
espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e
facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, la
verifica dell'identita' del titolare effettivo impone
l'adozione di misure, commisurate alla situazione di
rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e
di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, verificando la
compatibilita' dei dati e delle informazioni fornite dal
cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai
soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri
rapporti precedentemente intrattenuti nonche'
all'instaurazione di ulteriori rapporti;
d) il controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale si attua
attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle
attivita' svolte o individuate durante tutta la durata del
rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con
la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e
del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario,
all'origine dei fondi.
2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e
del controllo di cui al comma 1 e' commisurata al livello
di rischio rilevato.
3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2,
applicano altresi' misure di adeguata verifica del
beneficiario della prestazione assicurativa, non appena
individuato o designato nonche' dell'effettivo percipiente
della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari
effettivi. Tali misure, consistono:
a) nell'acquisizione del nome o della denominazione
del soggetto specificamente individuato o designato quale
beneficiario;
b) nei casi di beneficiario designato in base a
particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di
informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato
di stabilirne l'identita' al momento del pagamento della
prestazione.»
- Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si
veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 7

Accesso da parte di altri soggetti

1. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all'articolo 4 risulti l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo. L'accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio.
2. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, comunicati ai sensi dell'articolo 3 e presenti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.
3. Qualora nella comunicazione di cui all'articolo 3 e' presente l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4, la Camera di commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso di cui ai commi 1 e 2 al controinteressato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera e). Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso puo' trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione. La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalita' tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 puo' essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso e' comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.
4. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico:
a) per la presentazione delle richieste di accesso di cui al comma 1 e al comma 2;
b) per la consultazione dei dati e delle informazioni;
c) per le comunicazioni al controinteressato e per l'eventuale opposizione dello stesso;
d) per la comunicazione del diniego.
5. Avverso il diniego dell'accesso il richiedente puo' avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, i dati statistici relativi al numero dei dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3 e le relative motivazioni, riferibili all'anno solare precedente.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge del
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente
puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso
l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.
5-bis.
6.»
 
Art. 8

Diritti di segreteria
e rilascio di copie e certificati

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 3;
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 6;
c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo 7, comma 1;
d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7, comma 2.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva in caso di accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, che e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita'
e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) ;
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e
controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle
disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe
predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti
interessati ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono
determinate sulla base del costo effettivo del servizio
reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo 4-bis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile):
«Art. 24 (Certificazioni e copie). - 1. I certificati
previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n.
580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli
approvati con decreto del Ministro.
2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono
estratte con modalita' informatiche copie integrali o
parziali degli atti. Il costo di tali copie non puo'
eccedere il costo amministrativo.
3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o
con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai
propri archivi informatici. Per garantire la tempestivita'
della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto
il territorio nazionale, ciascun ufficio puo' avvalersi del
sistema informatico delle camere di commercio, secondo le
modalita' fissate con decreto del Ministro.
4. L'ufficio, durante il tempo necessario per
l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie,
a richiesta, mediante tecniche non informatiche.
5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e
gratuito al registro delle imprese attraverso
l'interconnessione telematica attivata tra il sistema
informatico delle camere di commercio e il sistema
informatico dell'Amministrazione della giustizia.
6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle
sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta,
l'oggetto e la sede dell'impresa.
7. La certificazione delle societa' semplici esercenti
attivita' agricole, costituite da soci con la qualifica di
coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la
predetta qualifica.»
 
Art. 9
Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del
Governo

1. L'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.
2. Le modalita' attuative della fornitura dei dati sono disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.
 
Art. 10
Modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri

1. Alle modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della Direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si applicano le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021.

Note all'art. 10:
- La direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 giugno 2017, n. L 169.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della
Commissione del 1° marzo 2021, che stabilisce le specifiche
tecniche e le procedure necessarie per il sistema di
interconnessione dei registri centrali di cui alla
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 marzo 2021, n. L
71.
 
Art. 11

Trattamento dei dati e sicurezza

1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e' titolare del trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese in conformita' con quanto disposto dal presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma annuale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore, per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
4. Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, e rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.

Note all'art. 11:
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 12

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Franco
Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 895