Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2022 |
Approvazione del «Programma statistico nazionale 2020-2022». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 13, «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e' sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che «con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza; dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»; Visto l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto, nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la Cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma g del medesimo articolo; Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto» legislativo n. 322 del 1989, ove prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13, commi 3 e 3-ter; Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, relativo al trattamento dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica», e in particolare l'art. 3, comma 6; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera ii); Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 8 Consiglio, del 27 aprile 2016; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018; Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018 recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'ars 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101», pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis; Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica adottata nella seduta del 21 novembre 2019 con la quale sono stati approvati: il «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022»; l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022» che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989; la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo elenco dei lavori compresi nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022» per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; Preso atto che con la precitata delibera del 21 novembre 2019 il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha dato, altresi', mandato all'ISTAT di «aggiornare il PSN nelle sue diverse parti inserendo eventuali modifiche e aggiustamenti che si rendessero necessari nel corso dell'attivita' di ulteriore verifica da parte degli uffici»; Visto il parere della Conferenza unificata del 15 gennaio 2020, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il parere della commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica del 22 giugno 2020; Visto il parere n. 261 del 10 dicembre 2020, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di «Programma statistico nazionale 2020-2022», con la limitazione di tutti i trattamenti di dati personali correlati al lavoro statistico ALM-00003 Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci anni, fermo restando il perdurare della sospensione di alcuni lavori statistici precedentemente individuati; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 29 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021; Vista la nota prot. n. 2542248 del 1° ottobre 2021, con la quale l'ISTAT ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della sua approvazione, il «Programma statistico nazionale 2020-2022», di cui alla citata deliberazione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica del 21 novembre 2019, e la documentazione ad esso inerente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2021, n. 671, con il quale al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta e' stata conferita la relativa delega di funzioni, e in particolare l'art. 1, comma 2, lettere h) e i); Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella riunione dell'Il febbraio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' approvato il «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022» unito al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, insieme ai relativi allegati, di seguito elencati: a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo - allegato 1; b) «Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2020-2022 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» - allegato 2; c) «Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 13 comma 3- ter decreto legislativo n. 322/1989) e correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi' nel PSN 2020-2022 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2020» - allegato 3; d) «Lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente sospesi», contenente l'Elenco dei lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente sospesi - allegato 4; e) «Misure tecniche e organizzative articolate per ente» ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 322/1989, concernente le Misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del trattamento di dati personali - allegato 5. |
| Programma statistico nazionale 2020-2022 VOLUME 1: Evoluzione dell'informazione statistica
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Dall'attuazione del «Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022» e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Data a Roma, addi' 9 marzo 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 961 |
| Programma statistico nazionale 2020-2022 VOLUME 2: Dati personali
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Programma statistico nazionale 2020-2022 Allegato DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2020-2022 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Programma statistico nazionale 2020-2022
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989 (art. 13 comma 3-ter d.lgs. n. 322/1989) e correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2020-2022 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2020 Programma statistico nazionale 2020-2022
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente sospesi Programma statistico nazionale 2020-2022
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Misure tecniche e organizzative articolate per ente Programma statistico nazionale 2020-2022
Parte di provvedimento in formato grafico |
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