Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 23 marzo 2022
Esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE GIOVANILI

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e in particolare l'art. 1, comma 720 in materia di tirocini curriculari;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in particolare l'art. 45 che prevede l'apprendistato di alta formazione e di ricerca;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in particolare l'art. 4 in materia di dottorato di ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Universita', previo accreditamento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, relativo alle «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, lettera d), in relazione alla presenza nei corsi di studio di «attivita' formative [...] volte ad acquisire [...] abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali [...], mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso [...]»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente il «Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che ha ridenominato la Scuola superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante riorganizzazione del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ai fini del presente decreto istituisce un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa;
Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto che dispone la copertura degli oneri per il fondo sopra menzionato mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili;
Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, acquisita nella seduta del 2 marzo 2022;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le modalita' attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonche' per l'orientamento professionale di studenti universitari.
2. Con riferimento all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonche' per l'orientamento professionale degli studenti universitari, il presente decreto individua specifiche modalita' attuative ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 per l'orientamento professionale degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale verso le amministrazioni pubbliche.
3. In fase di prima applicazione e al fine di garantire la necessaria sperimentazione di tali modalita' attuative, nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le amministrazioni pubbliche alle quali applicare la disciplina del presente decreto in numero di cinque amministrazioni centrali e cinque regioni.
 
Art. 2

Programma «Tirocinio InPA»

1. Per promuovere l'orientamento professionale di studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico e' istituito il programma «Tirocinio InPa» con lo scopo di attivare tirocini curricolari della durata di sei mesi presso le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale. Tali tirocini, con finalita' formative e di orientamento professionale, si svolgono prevalentemente in presenza e prevedono il riconoscimento di un'indennita' di partecipazione.
2. Possono partecipare al programma gli studenti con eta' inferiore a ventotto anni, iscritti a corsi di laurea magistrale con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi o iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 70% dei crediti formativi universitari previsti dal percorso di studi. Non sono considerati nel computo i crediti previsti per il tirocinio curricolare.
3. Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con il formez e con la Scuola nazionale dell'amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, ad aderire al programma inviando i progetti formativi contenenti anche i temi da sviluppare all'interno della tesi di laurea magistrale, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei. L'avviso pubblico stabilisce l'importo dell'indennita' di partecipazione e disciplina inoltre le modalita' di selezione dei progetti, valorizzando la pluralita' delle aree scientifico-disciplinari, e le modalita' di selezione dei tirocinanti attraverso il portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it
4. L'esito positivo del tirocinio presso l'amministrazione, con certificazione delle competenze acquisite, comporta il riconoscimento dei crediti formativi ad esso connessi e puo' costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione.
5. Il programma e' finanziato nel limite di 400.000 euro all'anno.
 
Art. 3

Programma «Dottorato InPA»

1. Nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 che partecipano al programma «Dottorato InPA» possono attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca.
2. Possono accedere al programma i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, fino all'eta' di ventinove anni, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con voto di laurea non inferiore a 105/110, iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it L'ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell'ateneo partner.
3. Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con la scuola nazionale dell'amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, ad aderire al programma attraverso l'invio di convenzioni e protocolli sottoscritti con gli atenei e disciplina le modalita' di selezione dei progetti finanziabili.
4. Le convenzioni sono stipulate dalle amministrazioni interessate con le Universita', statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca, i cui corsi di dottorato, siano stati gia' accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati in vigore. Esse contengono lo specifico progetto di ricerca rientrante nell'ambito di competenza dell'amministrazione.
5. I protocolli stabiliscono la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico delle amministrazioni e, se applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte presso l'ente. La formazione esterna all'amministrazione e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
6. Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato.
7. Il programma e' finanziato nel limite di 600.000 euro all'anno.
8. Al conseguimento del titolo, l'amministrazione si avvarra' della facolta' di recedere, di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole puo' costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione in cui e' stato svolto l'apprendistato.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 394 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 23 marzo 2022

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bunetta

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell'istruzione
Bianchi

Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Messa

Il Ministro per le politiche giovanili
Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1196