Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 aprile 2022
Modifica del decreto 7 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2013, n. L 347;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 24 gennaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, notificata con il numero C (2014) 279;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 relativa alle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020;
Vista la decisione C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.59509 (2020/N) riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 di modifica della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
Vista la decisione C(2022)599 final 28 gennaio 2022 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.101474 (2022/N) che ha reintrodotto il regime di aiuto SA.57947, cosi' come modificato dai regimi di aiuto SA.59509 (2020/N) e SA.62793 (2021/N), scaduto il 31 dicembre 2021 e riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57681 dell'8 febbraio 2022 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determina dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e in particolare l'art. 6-bis recante «Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole»;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 «Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi»;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, concernente «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, recante la «Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura» di cui all'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
Visto l'art. 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modifica l'art. 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio, n. 44;
Considerati gli esiti della riunione del Tavolo suinicolo del 17 maggio 2021 che ha condiviso la proposta di ripartizione delle risorse;
Considerata la perdurante esigenza di far fronte alla perdita di reddito degli allevatori suinicoli attraverso il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attivita' di informazione e di promozione presso i consumatori, volte alla valorizzazione della filiera suinicola, nonche', attraverso il rafforzamento della trasparenza nella determina dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, tramite il potenziamento dell'acquisizione e analisi di dati oggettivi di mercato e aggiornamento dell'equazione di stima;
Considerata la necessita' di intervenire per promuovere l'innovazione nel settore della suinicoltura con contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare il benessere animale e l'incremento delle condizioni di sostenibilita' nelle aziende zootecniche;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

All'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, dopo le parole «promuovere l'innovazione» e' aggiunto il seguente periodo: «e a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilita' e l'incremento delle condizioni di sostenibilita' nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».
All'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, le parole «5 milioni di euro complessivi, di cui 1 milione di euro per l'annualita' 2019 e 4 milioni di euro per l'annualita' 2020» sono sostituire da «15 milioni di euro complessivi, di cui 1 milione di euro per l'annualita' 2019, 4 milioni di euro per l'annualita' 2020 e 10 milioni di euro per l'annualita' 2021».
 
Art. 2

Al fine di proseguire con l'attivita' di sostegno e di rilancio della filiera suinicola nazionale, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 2, lettera b), le parole «1,5 milioni di euro, di cui 1 milione nell'anno 2019 e 0,5 milioni nell'anno 2020,» sono sostituite dalle parole «4,5 milioni di euro, di cui 1 milione nell'anno 2019, 0,5 milioni nell'anno 2020 e 3 milioni nell'anno 2021,»;
b) all'art. 3, comma 2, lettera c), le parole «0,5 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle parole «1,5 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 e 1 milione di euro nell'anno 2021»;
c) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
«d) 6 milioni di euro nell'anno 2021 per il benessere animale, la biosicurezza e la sostenibilita' degli allevamenti suinicoli;»;
d) all'art. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i presenti commi:
«4. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo sono trasferite alle regioni proporzionalmente al numero dei capi suini registrati nella banca dati nazionale considerando esclusivamente sia gli allevamenti con almeno 15 scrofe, che con almeno 150 capi macellati per anno. Alle regioni sono affidati l'erogazione dei contributi a fondo perduto e il controllo sul corretto utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, da approvare entro due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono indicati l'elenco delle spese ammissibili al contributo che potranno comprendere a scelta delle regioni, tra le altre, materiali, attrezzature e servizi, e le disposizioni sul corretto utilizzo delle risorse di cui dare comunicazione al Ministero.».
«5. Qualora le risorse, ripartite tra le singole regioni secondo i criteri di cui al comma precedente, residuino per mancato utilizzo da parte delle regioni, possono essere ripartite proporzionalmente tra le regioni assegnatarie, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero dei capi per i quali e' stata presentata la domanda.».
«6. Gli aiuti sono in ogni caso concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal "Quadro temporaneo" come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo intervenute con la comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021.».
«7. Decorso il termine di validita' del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il sostegno potra' essere inquadrato con successivo decreto ministeriale:
nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 o del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, ovvero
con un regime di aiuto da inquadrare ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
Art. 3

All'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, il comma 3 e' abrogato e si applica quanto previsto all'art. 2, lettera d), commi 6 e 7 del presente decreto.
 
Art. 4

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2022

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 624