Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000709/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Ruocco Carmine, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Ruocco Carmine» con fabbrica di fuochi artificiali in via Spinola - localita' Castello - Gragnano (NA), i fuochi artificiali denominati: «monogetto Ruocco 30» (massa attiva g 53,0); «monogetto Ruocco 50» (massa attiva g 106,0); «bomba scala A8 Ruocco 130» (massa attiva g 1615,0), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto. Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |