Gazzetta n. 123 del 27 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2022
Modalita' di esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione nei confronti della Regione Siciliana della manleva per le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. e disciplina delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e, in particolare, il capo II del titolo I, concernente la «Riscossione mediante ruolo», e il titolo II, concernente la «La riscossione coattiva»;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2016, n. 248, che ha previsto lo scioglimento di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. e l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2017, di un ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate - riscossione;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 1090, ai sensi del quale, nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-riscossione puo' subentrare alla societa' Riscossione Sicilia S.p.a. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana, per garantire il subentro senza soluzione di continuita' e favorire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'operazione, e' previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della societa' e a tal fine e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021;
Vista la legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, relativa alla «Riforma del servizio regionale di riscossione» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche' della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006 e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla regione mediante la societa' di cui al comma 3 o altra societa' successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale di cui all'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Vista la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, concernente il «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 8, che:
al comma 2, prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e' delegato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto dall'Agenzia delle entrate-riscossione, ente strumentale istituito con l'art 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con le modalita' individuate nell'accordo di cui al comma 3;
al comma 3, prevede che, dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la regione avvia le attivita' finalizzate alla definizione di un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, per definire tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa, discendenti dai commi 1 e 2, relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia S.p.a. e Agenzia delle entrate compresa la cessione delle azioni detenute dalla Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto al comma 2, che conseguentemente i riferimenti contenuti in norme vigenti a Riscossione Sicilia S.p.a. si intendono riferiti, in quanto compatibili, ad Agenzia delle entrate-riscossione e che, sin quando non si addiviene all'adozione della predetta disciplina applicativa, la regione prosegue con la gestione secondo la normativa vigente al 1° gennaio 2021;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto l'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale stabilisce, in particolare:
al comma 1, che, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.a. e' sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6;
al comma 2, che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19, della medesima Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto dall'Agenzia delle entrate-riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima;
al comma 3, che, per garantire senza soluzione di continuita' l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, e' erogato, in favore di Agenzia delle entrate-riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.a., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
al comma 4, che, al fine di assicurare la continuita' e la funzionalita' nell'esercizio delle attivita' di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-riscossione a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.a. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
al comma 6, che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.a. provvede ad approvarne il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge, che, entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.a., e' deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana e che si applicano le disposizioni dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
al comma 7, che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, e' tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.a. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a., ivi comprese quelle:
a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneita' delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attivita' esperita;
d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
al comma 8, che le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di riscossione;
al comma 9, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio;
Considerata la necessita' di adottare il decreto ministeriale, di cui all'art. 76, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale si stabiliscono le modalita' per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7 del medesimo articolo 76, nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio;
Considerata, altresi', l'esigenza di prevedere che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia tenuta indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. esercitando la predetta manleva, con le modalita' indicate dal presente decreto, soltanto una volta esaurita la capienza del versamento di cui all'art. 76, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
Vista l'intesa espressa dal Presidente della Regione Siciliana con nota n. 1753 del 20 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 76, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le modalita' per l'esercizio da parte di Agenzia delle entrate-riscossione, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva (di seguito anche «indennizzo»), di cui al comma 7 dell'art. 76 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
 
Art. 2

Casi di manleva
e richieste di indennizzo

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Regione Siciliana tiene indenne l'Agenzia delle entrate-riscossione delle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a., ivi comprese quelle:
a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla data dello scioglimento (oppure alla data dell'eventuale precedente dismissione della partecipazione di cui all'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021), subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneita' delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attivita' esperita;
d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso in cui le sopravvenienze passive, le insussistenze dell'attivo o le minusvalenze di cui al comma 1, lettera b) trovino corrispondente presidio nei fondi risultanti dai bilanci di cui al comma 6 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021, incluse eventuali integrazioni successivamente effettuate da Agenzia delle entrate - riscossione entro il limite dell'ammontare previsto dal comma 3 del citato art. 76, la stessa Agenzia provvede ad utilizzare tali fondi fino a capienza degli stessi e, entro sessanta giorni dalla data di chiusura di ciascun trimestre, rendiconta al proprio Collegio dei revisori gli utilizzi dei fondi medesimi. Nei quindici giorni successivi l'Agenzia delle entrate-riscossione fornisce apposita informativa alla Regione Siciliana. Le evidenze disponibili trimestre per trimestre saranno definitivamente accertate con l'approvazione del bilancio d'esercizio.
3. Per le poste che non trovino presidio nelle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, Agenzia delle entrate-riscossione formalizza apposite richieste di indennizzo alla Regione Siciliana, con le tempistiche e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto, che disciplina anche le tempistiche e le modalita' di riscontro da parte della Regione Siciliana stessa.
 
Art. 3

Tempi e modalita' per l'esercizio delle richieste
di indennizzo e per i relativi pagamenti

1. L'ammontare dell'indennizzo e' richiesto dall'Agenzia delle entrate-riscossione alla Regione Siciliana, con le modalita' indicate nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla data in cui si sono manifestate le conseguenze patrimoniali ed economiche derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021.
2. L'Agenzia delle entrate-riscossione, qualora venga a conoscenza di azioni o fatti derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. tali da determinare o poter determinare le conseguenze patrimoniali ed economiche richiamate dall'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ne dara' tempestiva formale comunicazione a mezzo PEC alla Regione Siciliana (di seguito «Richiesta di indennizzo»), descrivendo l'evento ritenuto indennizzabile, specificando se lo stesso derivi da una pretesa di una persona fisica e/o non fisica (c.d. «richiesta di terzi») o sia di altra tipologia (c.d. «richiesta diretta»), e quantificando il relativo onere economico.
3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione venga a conoscenza di qualsivoglia richiesta di terzi, ivi compresa una pubblica amministrazione, o altra tipologia di evento che possa dar luogo a passivita', perdita o danno indennizzabile ai sensi del presente decreto, nel termine di sessanta giorni, o comunque in tempo utile al fine di evitare la decadenza della Regione Siciliana dalla possibilita' di esercitare il diritto di difesa, formulera' la relativa richiesta di indennizzo, con comunicazione a mezzo PEC, con tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentire alla regione medesima di valutare la fondatezza della pretesa e di adottare i conseguenti provvedimenti a difesa dei propri interessi. Resta fermo che, nel caso in cui, a seguito di tale richiesta di terzi, l'Agenzia delle entrate-riscossione ovvero la Regione Siciliana adiscano l'Autorita' giudiziaria, la Regione Siciliana o l'Agenzia delle entrate-riscossione potranno intervenire nel relativo giudizio, ove non da loro incardinato.
4. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di indennizzo, la Regione Siciliana potra':
a) contestare la richiesta;
b) chiedere al riguardo documentazione integrativa con comunicazione a mezzo PEC;
c) formulare riserva di valutazione circa l'indennizzabilita' della fattispecie ad esito del giudizio incardinato da terzi.
Resta fermo che la mancata tempestiva contestazione o richiesta di integrazione documentale o riserva di cui ai precedenti punti a), b) e c) precludera' la possibilita' di successive contestazioni da parte della regione medesima in merito alla richiesta di indennizzo; l'esercizio delle predette facolta' determina la sospensione del decorso del termine sino alla definizione della legittimita' della richiesta.
5. In caso di tempestiva contestazione della richiesta di indennizzo ed in difetto di successivo accordo tra le parti, decorsi sessanta giorni dalla predetta contestazione, ciascuna parte potra' attivare, per una o piu' posizioni, la procedura di conciliazione di cui all'art. 4 del presente decreto per la tutela dei propri interessi.
6. La Regione Siciliana, anche nel caso di mancato esercizio della facolta' di cui al comma 3, provvedera' entro novanta giorni dall'evento ad individuare le relative coperture e ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio e provvedera' al pagamento delle somme richieste ad indennizzo da Agenzia delle entrate-riscossione entro i successivi sessanta giorni.
7. Qualora la Regione Siciliana abbia provveduto ad effettuare un pagamento a titolo di indennizzo ai sensi del comma 5 e tale indennizzo, per qualsiasi motivo, sia risultato in seguito in via definitiva come effettivamente non dovuto, in tutto o in parte, Agenzia delle entrate-riscossione sara' tenuta entro sessanta giorni alla restituzione della stessa. In caso di indennizzo riveniente da richiesta di terzi, il termine di sessanta giorni decorre dalla data dell'effettivo rimborso da parte dei terzi delle somme ad essi in precedenza corrisposte da Agenzia delle entrate-riscossione.
8. Ai sensi del comma 8 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021, le sopra indicate obbligazioni di indennizzo gravanti sulla Regione Siciliana si intendono limitate temporalmente alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Sicilia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 7 del citato decreto-legge e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di riscossione. Resta fermo che, qualora l'Agenzia delle entrate-riscossione presenti una richiesta di indennizzo entro la data del 31 dicembre 2030, ovvero entro i termini di prescrizione per le obbligazioni di indennizzo di cui alle lettere c) e d) del comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di riscossione, il diritto di Agenzia delle entrate-riscossione di esigere l'indennizzo rimarra' valido ed efficace fino al termine di prescrizione del relativo diritto.
 
Art. 4

Procedure di conciliazione per la risoluzione
di eventuali controversie

1. In attuazione dell'art. 76, comma 9 del decreto-legge n. 73 del 2021, le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Agenzia delle entrate-riscossione e la Regione Siciliana relativamente alla debenza o alla quantificazione delle richieste di indennizzo sono disciplinate dal presente articolo.
2. Le predette controversie saranno decise esclusivamente tramite la procedura di arbitrato disciplinata dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
3. La sede dell'arbitrato e' stabilita in Roma, presso la sede legale di Agenzia delle entrate-riscossione.
4. Il numero degli arbitri e' fissato in cinque, di cui due nominati da Agenzia delle entrate-riscossione, due dalla Regione Siciliana, scelti tra i rispettivi dirigenti, e il quinto, che svolgera' le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, di comune accordo tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma. La scelta del presidente dovra' avvenire nel rispetto dei criteri dettati in tema di composizione del Collegio arbitrale dall'art. 209 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in quanto compatibili. I componenti del Collegio arbitrale, ad eccezione del presidente, avranno diritto al solo rimborso delle spese documentate, che verra' corrisposto loro dalla parte che li ha nominati; il compenso e il rimborso delle spese documentate di spettanza del Presidente del Collegio saranno a carico di ciascuna parte per il 50 per cento del relativo ammontare.
5. La procedura per lo svolgimento dell'arbitrato e per l'adozione del lodo e' disciplinata dagli articoli da 806 a 826 del codice di procedura civile.
6. Il lodo potra' essere impugnato esclusivamente nei casi previsti dagli articoli da 827 a 831 del codice di procedura civile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 908