Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 16 maggio 2022
Integrazione delle condizioni negoziali relative ai medicinali per uso umano «Invokana» e «Vokanamet», di titolarita' della societa' Mundipharma. (Determina n. 366/2022).


IL DIRIGENTE
del Settore HTA ed economia del farmaco

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 86/2014 del 29 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2014, recante «Classificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, approvati con procedura centralizzata», relativa al medicinale «Invokana» (canagliflozin);
Vista la determina AIFA n. 380/2015 del 3 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2015, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Invokana"»;
Vista la determina AIFA n. 729/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2014, recante «Classificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, approvati con procedura centralizzata», relativa al medicinale «Vokanamet» (canagliflozin e metformina);
Vista la determina AIFA n. 381/2015 del 3 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2015, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Vokanamet"»;
Vista la determina AIFA n. DG 19/2022 del 21 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 25 gennaio 2022, recante l'istituzione della «Nota 100» relativa alla prescrizione degli inibitori del SGLT2, degli agonisti recettoriali del GLP1, degli inibitori del DPP4 e loro associazioni nel trattamento del diabete mellito tipo 2;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso, nelle riunioni del 15 febbraio 2022;
Considerato che in data 8 marzo 2022 l'azienda Mundipharma, titolare dei farmaci, ha accettato le condizioni economiche proposte dal Comitato prezzi e rimborso per i medicinali «Invokana» (canagliflozin), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 043145022 e 043145061, e «Vokanamet» (canagliflozin/metformina), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. numeri: 043375029, 043375056, 043375082 e 043375118;
Vista la delibera n. 17 del 17 marzo 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1

Condizioni integrative

Alle specialita' medicinali INVOKANA e VOKANAMET si applica uno sconto obbligatorio come da accordo negoziale.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.
 
Art. 2

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura delle specialita' medicinali «Invokana» e «Vokanamet», oggetto dell'accordo negoziale integrativo, e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
 
Art. 3

Condizioni e modalita' di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162.
 
Art. 4

Natura della determina

La presente determina deve intendersi novativa delle condizioni recepite:
per il medicinale «Invokana» con determina n. 380/2015 del 3 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2015, che, pertanto, si estingue con riferimento alle sole A.I.C. n. 043145022 e n. 043145061;
per il medicinale «Vokanamet» con determina AIFA n. 381/2015 del 3 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2015, che, pertanto, si estingue con riferimento alle sole A.I.C. numeri: 043375029, 043375056, 043375082 e 043375118.
 
Art. 5

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: Trotta