Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 aprile 2022
Modifiche al decreto 2 agosto 2007, in materia di individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, con il quale, nel sostituire l'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap;
Considerato altresi' che, ai sensi del predetto art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che, in attuazione del richiamato art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS, dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2007, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 marzo 2007, n. 759, con cui sono state meglio individuate le funzioni demandate all'INPS in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute 2 agosto 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono state individuate, in particolare, le patologie rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;
Visto l'art. 42-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con cui si prevede, tra l'altro, che i soggetti per i quali sia gia' stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti, di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Acquisite le valutazioni tecniche del Ministero della salute nonche' le valutazioni tecniche dell'Istituto superiore di sanita' formulate con nota prot. n. 8365 del 4 marzo 2022;
Ritenuto, pertanto, di inserire le «malattie del motoneurone», come di seguito indicate, tra le patologie per le quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante: sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi laterale primaria (SLP), atrofia muscolare progressiva (AMP), paralisi bulbare progressiva (PBP), paralisi pseudobulbare e atrofia muscolare spinale (SMA);

Decreta:

Articolo unico

Nell'elenco delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione dello stato invalidante, allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007 indicato in premessa, al punto 8), recante l'individuazione delle patologie e delle sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, le parole «- atrofia muscolare progressiva» sono sostituite dalle seguenti: «- malattie del motoneurone».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 909