Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2022 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 9 marzo 2022
Determinazione della misura, dei termini e delle modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita';
Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entita' della contribuzione, i termini e le modalita' di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;
Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il quale nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della COVIP, anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del codice, e l'art. 5 concernente le modalita' di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 approvato con il provvedimento del Presidente n. 17/2021 del 30 novembre 2021 e ratificato dalla Commissione con deliberazione del 23 febbraio 2022;
Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2022 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021;
Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2022, all'ammontare delle altre entrate come sopra individuate e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2021, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;
Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo;

Delibera:

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022.

Art. 1

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP e' dovuto per l'anno 2022 dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021.
2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche' i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidita' o premorienza.
3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovra' tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.
 
Art. 2

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 e' effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.
2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 30 giugno 2022.
2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.
3. Il pagamento del contributo dovra' essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nella sezione riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
4. Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate. Tali dati andranno trasmessi da tutti i soggetti di cui all'art. 2, anche qualora il contributo non sia dovuto.
 
Art. 4

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalita' previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.

Roma, 9 marzo 2022

Il Presidente: Padula