Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 marzo 2022 |
Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti da tabacco e relative modalita' di versamento per le attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE»; Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto il quale stabilisce che sia determinata una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla verifica, da parte dei laboratori previsti dal decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994, delle misurazioni dei livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette; Visto in particolare l'art. 6, del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori dei prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla raccolta, analisi e gestione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati e delle informazioni relative a ingredienti ed emissioni previsti dal medesimo articolo nonche' relativi agli additivi di cui al successivo art. 7; Visto in particolare, l'art. 8 del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla valutazione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'eventuale presenza di aromi caratterizzanti, dell'eventuale impiego di additivi o aromi vietati o in quantitativi tali da accrescere, in misura significativa e quantificabile, l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco nonche' delle sue proprieta' CMR; Visto in particolare, l'art. 21 del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, necessaria a coprire i costi connessi all'attivita' di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati trasmessi dai predetti soggetti a norma del medesimo articolo; Visto in particolare, l'art. 30 del medesimo decreto, che demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tariffe per le attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 e le relative modalita' di versamento; Considerato che, al fine di determinare i costi delle predette attivita' e, di conseguenza, gli importi delle tariffe, si e' tenuto conto del costo medio orario e il tempo medio dedicato per ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attivita'; Visto, altresi', l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni, tra gli altri, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 20 della medesima direttiva 2014/40/UE; Visto il decreto interministeriale del 28 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2017, di attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Visto il decreto interministeriale del 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, di attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015 che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco, adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione del 18 maggio 2016 che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione (notificata con il numero C(2016)2923), adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Vista la decisione di esecuzione UE 2016/1564 della Commissione del 18 marzo 2016 relativa all'approvazione di un modello di accordo di fornitura di servizio tra la Commissione europea e gli Stati membri, sulla raccolta e archiviazione dei dati dei prodotti del tabacco delle sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica e il relativo Allegato 1, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»; Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe e alla determinazione delle loro entita';
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, le tariffe per le attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del medesimo decreto, da porre a carico dei fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco, di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica. 2. I costi delle attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 sono calcolati tenendo conto del costo orario e del tempo dedicato per ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attivita' e gli importi delle relative tariffe sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Versamento delle tariffe
1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono indicare gli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di attivita' da svolgere ai sensi degli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 2. Le tariffe di cui all'allegato 1, sono versate al capo XX dell'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2582, art. 29, mediante bonifico bancario - Codice Iban IT 35D 01000 03245 348 0 20 2582 29 intestato a: Tesoreria centrale. Nella causale di versamento deve essere indicata la lettera della tariffa corrispondente al tipo di attivita' richiesta, con il relativo riferimento normativo. 3. Per le notifiche relative agli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, presentate dal 20 novembre 2016, le tariffe di cui allegato 1 devono essere versate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. In caso di mancato versamento delle tariffe, di cui al comma 3, entro il termine previsto si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. |
| Art. 3
Destinazione proventi delle tariffe
1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attivita'. |
| Art. 4
Aggiornamento delle tariffe
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe fissate nel presente decreto sono aggiornate con cadenza almeno biennale rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2022
Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1243 |
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