Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022 |
Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999» e, in particolare, l'art. 8 relativo all'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»; Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'art. 3, il quale ha previsto che entro il 31 dicembre 2019, ciascuno Stato membro dovesse notificare alla Commissione europea un proprio piano integrato per l'energia e il clima; Visto il Piano nazionale per l'energia e il clima, predisposto dal Governo italiano e notificato nel dicembre 2019 alla Commissione europea (nel seguito anche: PNIEC 2019); Considerato, in particolare, che il PNIEC 2019 pone, tra gli obiettivi generali, la decarbonizzazione dei settori industriali con particolare riguardo a quelli ad alta intensita' energetica e, in particolare, prevede che «E' opportuno e conveniente (i) rifornire di gas naturale le industrie sarde, le reti di distribuzione cittadine, gia' esistenti (in sostituzione dell'attuale gas propano) e gia' oggi compatibili con il gas naturale, e in costruzione; (ii) sostituire i carburanti per il trasporto pesante; (iii) sostituire i carburanti marini tradizionali con GNL introducendo, in modo graduale, il limite di 0,1% di zolfo per i mezzi portuali e i traghetti; (iv) alimentare a gas naturale le centrali termoelettriche previste per il phase out delle centrali alimentate a carbone. A valle dell'analisi costi benefici avviata da RSE per conto dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: "ARERA"), che si prevede disponibile nella primavera 2020, si implementeranno gli interventi piu' adeguati per il trasporto del gas naturale. Al fine di offrire agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea con quelli del resto d'Italia, dovranno essere adottate soluzioni tecnico/regolatorie che consentano di equiparare gli oneri di sistema e correlare il prezzo della materia prima al PSV. In tale prospettiva, al fine di assicurare ai consumatori sardi il necessario livello di sicurezza, equita' e continuita' delle forniture, sara' valutata la possibilita' di un collegamento tra i depositi costieri in costruzione e in autorizzazione, e i terminali di rigassificazione operanti in Italia che si doteranno di un sistema di reloading effettuato dal TSO, e di adottare un sistema di correlazione del prezzo della materia prima con quello al PSV»; Considerato lo sviluppo delle fonti rinnovabili, degli stoccaggi di energia e delle nuove interconnessioni elettriche previsto nel PNIEC; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 60, comma 6, secondo cui «al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture»; Tenuto conto dello studio condotto da Ricerca sul sistema energetico S.p.a. (nel seguito: RSE) del luglio 2020, concernente «Approvvigionamento energetico della regione Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019; Vista la delibera ARERA n. 539/2020 del 15 dicembre 2020 relativa alla valutazione dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale 2019 e 2020; Visto il parere ARERA n. 574/2020/I/eel del 22 dicembre 2020, relativo alla valutazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020; Vista la nota del 5 gennaio 2021 con cui Snam S.p.a. (nel seguito: Snam o gestore della rete di trasporto del gas naturale), su richiesta e secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, gia' competente per materia fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22/2021, ha trasmesso il dimensionamento e la localizzazione della configurazione infrastrutturale necessaria per la realizzazione del collegamento virtuale tra la rete nazionale del trasporto del gas e la Sardegna, di cui al citato art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, consistente, tra l'altro, in una FRSU ubicata a Portovesme e in una FRSU ubicata a Porto Torres con capacita' di stoccaggio nette rispettivamente di circa 110.000 mc e 25.000 mc; Considerato che Terna S.p.a. (nel seguito: Terna o gestore della rete di trasmissione elettrica), su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, gia' competente per materia fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22/2021, nel febbraio 2021, ha comunicato, ai fini di cui al citato art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, le esigenze di nuova potenza da realizzarsi in Sardegna, ritenuta necessaria a realizzare il phase out completo del carbone nell'Isola nel rispetto del mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, ritenendo, in particolare, necessari 550 MW di nuova potenza programmabile con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva, opportunamente distribuiti in 300 MW nella zona sud e 250 MW nella zona nord della Sardegna; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Considerato, in particolare, l'art. 17 del decreto-legge n. 77/2021, il quale, al comma 1, ha disposto la sostituzione del comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006, nel senso di affidare lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, nonche' dei progetti attuativi del PNIEC, a un'apposita Commissione tecnica «PNRR-PNIEC», posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica; Considerato, inoltre, l'art. 18 del decreto-legge n. 77/2021, il quale, al comma 1, ha apportato modificazioni al comma 2-bis dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152/2006, nel senso di prevedere che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC 2019, predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'allegato I-bis al medesimo decreto legislativo, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti; Considerato, inoltre, il comma 3, dell'art. 31 del succitato decreto-legge n. 77/2021, il quale recita: «Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola»; Considerato che nell'allegato I-bis, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto ad opera del decreto-legge n. 77/2021, sono elencate le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC 2019, tra cui: «1 Dimensione della decarbonizzazione. 1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone. 1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone. 1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone. 1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna. [...]. 1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonche' ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento delle capacita' esistenti (...). 3.1 Settore elettrico. 3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale: [...] b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacita' produttiva; c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito; [...]; [...] 3.1.3 Sviluppo capacita' di accumulo elettrochimico e pompaggio: a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi;»; Visto lo studio di RSE del giugno 2021, dal titolo: «Studio RSE sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna - Fase 2: approfondimento sulle modalita' di trasporto del gnl/gas naturale all'interno della Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione ARERA 335/2019/r/gas del 30 luglio 2019; Considerato che, in linea con i criteri e le metodologie previste dal regolamento UE n. 943/2019, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 439 del 28 ottobre 2021 e' stata approvata la nuova disciplina del sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica (capacity market); Considerato che, nell'ambito della predetta nuova disciplina, la societa' TERNA ha aggiornato le analisi di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, anche con riferimento alle valutazioni sulle risorse da realizzare in Sardegna per consentire il phase out del carbone, in base alle quali verranno svolte le prossime aste del capacity market; Ritenuto, che, in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonche' del comma 3 dell'art. 31 del decreto-legge n. 77/2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere individuate le opere finalizzate a favorire, in linea con le previsioni del PNIEC 2019, il processo di decarbonizzazione dei siti industriali sardi e, in particolare, i seguenti interventi: a) ammodernamento della raffineria di produzione di allumina ubicata nel Comune di Portoscuso, Portovesme (CI), al fine di consentire l'uso del GNL, secondo il progetto predisposto dalla societa' Eurallumina, per la produzione di vapore ad alta temperatura necessario per il ciclo industriale e per la autoproduzione di energia, in sostituzione del precedente progetto basato sull'uso del carbone; b) riqualificazione del Polo industriale di Portovesme per l'utilizzo del GNL in sostituzione di combustibili fossili a maggiore impatto ambientale; c) riqualificazione del Polo industriale di Porto Torres per l'utilizzo del GNL in sostituzione di combustibili fossili a maggiore impatto ambientale; d) ulteriori progetti industriali nel territorio dell'isola che prevedano l'utilizzo di GNL in sostituzione di combustibili fossili a maggiore impatto ambientale; e) progetti per l'installazione in siti industriali di impianti per la produzione, attraverso fonti rinnovabili, di energia o di idrogeno, per uso industriale; f) progetti per l'installazione in siti industriali di impianti di accumulo di energia; Tenuto conto che l'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, ha previsto che il predetto rilancio delle attivita' produttive nella Regione Sardegna sia attuato andando a considerare parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola, a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa; Considerato che la configurazione delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione per l'approvvigionamento di gas della Regione Sardegna, definite nel presente decreto, e' in linea con le previsioni dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonche' tiene conto di quanto emerso negli studi condotti da RSE citati nelle premesse e delle note sopra indicate; Considerato che, fermi restando il necessario sviluppo delle energie rinnovabili per uso elettrico e per uso termico e la spinta per la massima valorizzazione dell'efficienza energetica previsti dal PNIEC 2019, la configurazione infrastrutturale e di servizio del sistema gas, di cui al presente decreto, tiene conto, in particolare, dei fabbisogni di gas necessari alla decarbonizzazione dei siti industriali sardi in attivita' e di quelli per i quali e' prevista la ripartenza, dei potenziali fabbisogni connessi a reti di distribuzione realizzate o in costruzione alla data di emanazione del presente decreto, nonche' dei potenziali fabbisogni connessi alla realizzazione di nuova potenza di generazione a gas; Preso atto della prevista concentrazione dei consumi di gas per il segmento industriale e termoelettrico intorno ai distretti industriali del Sulcis e di Porto Torres, nonche' la prossimita' di questi rispettivamente ai bacini di consumo della Citta' metropolitana di Cagliari e della Citta' metropolitana di Sassari; Ritenuto opportuno che, in base alla suddetta concentrazione dei consumi di gas, i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione, da collocare nell'isola ai sensi del citato art. 60, comma 6, siano costituiti da unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU), in modo da minimizzare l'impatto sul territorio, accelerarne la realizzazione e garantire la flessibilita' delle infrastrutture nell'ottica della futura programmata decarbonizzazione del sistema energetico e produttivo nell'isola e nel resto del territorio nazionale; Ritenuto opportuno che i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione siano ubicati rispettivamente all'interno dei porti di Portovesme e Porto Torres, in quanto funzionali alla fornitura di dette aree energetiche e industriali, e che ulteriori impianti di rigassificazione nell'area portuale di Oristano e eventualmente di Cagliari potranno essere connessi al collegamento virtuale per le medesime finalita'; Considerato che il dimensionamento della configurazione infrastrutturale e di servizio per l'approvvigionamento energetico della Regione Sardegna, sulla base dello studio e delle note sopra citate, e' individuato nel rispetto di criteri di sicurezza delle forniture, efficienza ed economicita', ferme restando le successive determinazioni ARERA; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con cui sono fissati gli obiettivi nazionali e gli strumenti per conseguirli, incluse le semplificazioni del procedimento autorizzativo, e, in particolare, l'art. 20, che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonche' la ripartizione della potenza da installare tra regioni e province autonome, sulla base di principi, criteri e modalita' definiti con uno o piu' decreti interministeriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, conformemente ai quali le regioni individuano con proprie leggi le aree idonee, fermo restando che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione; Considerato pertanto, in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonche' del comma 3 dell'art. 31 del decreto-legge n. 77/2021, individuare le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC relativamente al phase out del carbone in Sardegna, allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili e al rilancio industriale in linea con le politiche di decarbonizzazione dei poli industriali della stessa isola; Sentita la ARERA, per l'espressione del proprio parere, reso con nota del 24 marzo 2021; Preso atto che le opere individuate dal presente decreto sono ricomprese nell'allegato I-bis al decreto legislativo n. 152/2006 e, pertanto, «costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti» e le relative procedure di valutazione ambientale di competenza statale sono condotte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; Su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto individua le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola, nonche' funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attivita' produttive, conformemente a quanto previsto dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC 2019). 2. Le procedure di valutazione ambientale dei progetti delle opere e delle infrastrutture di cui al presente decreto, qualora previste in sede statale, sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 31 maggio n. 77/2021, in quanto ricomprese nell'allegato I-bis introdotto dal medesimo decreto-legge. 3. Gli interventi e le opere individuate all'art. 2 costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle relative procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza. |
| Art. 2
Interventi di infrastrutturazione energetica
1. Alle finalita' di cui all'art. 1 concorre la realizzazione di nuova capacita' di generazione a fonte rinnovabile e di adeguate risorse di accumulo dell'energia, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e, in particolare, dall'art. 20 del decreto medesimo. 2. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono individuate le seguenti infrastrutture e opere del sistema elettrico la cui realizzazione e' affidata a Terna S.p.a.: a) estensione della rete di trasmissione elettrica nazionale mediante la realizzazione del cavo HVDC Sardegna - Sicilia, facente parte del Tyrrhenian Link, nella configurazione da 500+500 MW riferita al solo collegamento bipolare HVDC Sardegna-Sicilia; b) installazione di compensatori sincroni per 750 MVAr; c) sviluppo della rete elettrica dell'isola per la connessione delle iniziative di cui al comma 1. 3. Per le finalita' di cui all'art. 1, relativamente al phase out dell'utilizzo del carbone per la generazione elettrica in Sardegna, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le esigenze di nuova potenza programmabile sull'isola, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva, definita pari a 550 MW, sono individuate nell'ambito e secondo la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica (capacity market) e sono articolate tra zona sud e zona nord della Sardegna. 4. Per le finalita' di cui all'art. 1, e in relazione alle esigenze di sicurezza delle forniture, la rete nazionale del trasporto del gas e' estesa, anche ai fini tariffari, alla Sardegna attraverso un collegamento virtuale, quale sistema operato dal gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale in Sardegna, e comprende il seguente insieme di attivita' e infrastrutture: a) l'adeguamento impiantistico del terminale di rigassificazione di Panigaglia per consentire il caricamento del GNL su bettoline, inclusi gli interventi di ammodernamento del terminale, per garantirne la continuita' di esercizio per la durata di funzionamento del collegamento virtuale; b) l'adeguamento della funzionalita' del terminale di rigassificazione OLT al largo della costa toscana per consentire un maggior numero di accosti finalizzato al servizio di caricamento del GNL su bettoline per il collegamento virtuale; c) una FSRU nel porto di Portovesme con capacita' netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento SUD industriale e termoelettrico, nonche' il bacino di consumo della Citta' metropolitana di Cagliari; d) una FSRU nel porto di Porto Torres con capacita' netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento Nord industriale e termoelettrico, nonche' il bacino di consumo della Citta' metropolitana di Sassari; e) un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Oristano con capacita' netta di stoccaggio adeguata a servire le utenze limitrofe a tale ubicazione; f) un servizio di trasporto del GNL a mezzo di navi spola dedicate, approvvigionato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e realizzato secondo la modalita' operativa piu' adeguata sulla base di criteri di economicita' ed efficienza, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, destinato a rifornire le FRSU a Portovesme e Porto Torres e il terminale a Oristano, a partire, in normali condizioni di esercizio, dai terminali di Panigaglia e OLT; g) le opere strumentali alla realizzazione o adeguamento delle infrastrutture di cui alle lettere precedenti, inclusi gli eventuali dragaggi necessari all'adeguamento dei terminali esistenti, alla installazione delle FRSU e alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione di cui alla lettera e). Il dimensionamento proposto per l'insieme delle infrastrutture e dei servizi di cui al presente comma e' funzionale alla fornitura dei volumi di gas naturale necessari per gli usi industriali e residenziali, nei limiti di cui al comma 5, nonche' per potenziali consumi del settore termoelettrico. 5. I terminali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 sono collegati, attraverso tratti di rete di trasporto, ai principali bacini di consumo del settore industriale e, eventualmente, alle aree che saranno interessate dalla realizzazione di centrali termoelettriche alimentate a gas, nonche', ove possibile in funzione della analisi costi/benefici svolta nell'ambito della progettazione di cui al comma 6, alle reti di distribuzione realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini della conversione a gas naturale di reti esistenti a GPL e aria propanata. Tali tratti di reti interni sono costituiti da: a) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 4, lettera c), alle zone industriali e ai bacini di distribuzione del Sulcis e della Citta' metropolitana di Cagliari, nonche' alle eventuali centrali termoelettriche a gas; b) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 4, lettera d), alle zone industriali e alla Citta' metropolitana di Sassari, nonche' alle eventuali centrali termoelettriche a gas; c) i tratti di rete per collegare l'impianto di rigassificazione di cui al comma 4, lettera e), alle zone industriali e alle reti di distribuzione dell'area. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale avvia la progettazione della configurazione infrastrutturale definita al comma 4, nell'ambito della quale e' tenuto a valutare l'eventuale inclusione nel collegamento virtuale di un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Cagliari nel rispetto dei criteri di efficienza, economicita' e garanzia dei tempi di realizzazione. 7. In considerazione dell'urgenza di avviare le strategie di decarbonizzazione dell'isola, i gestori della rete di trasmissione elettrica e della rete di trasporto del gas naturale proseguono prioritariamente con le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui ai commi 2 e 4, con particolare riferimento alle procedure di cui all'art. 1, comma 2. Il gestore della rete nazionale di trasporto del gas naturale, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, pone in essere gli adempimenti necessari alla presentazione delle istanze di allacciamento alla rete nazionale di trasporto, anche con riferimento alle reti di distribuzione entro i limiti di cui al comma 5, e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 4, con particolare riferimento a una procedura aperta per verificare la possibilita' di accesso dei terzi alle infrastrutture di rigassificazione facenti parte del collegamento virtuale. 8. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il quadro regolatorio applicabile alle infrastrutture individuate dal presente decreto, con particolare riferimento ai servizi del collegamento virtuale di cui al comma 4, al fine di consentirne la realizzazione e l'esercizio, nonche' adotta misure adeguate a consentire, nei limiti di costi efficienti, per almeno cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili, come individuati dalla regolazione tariffaria. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1192 |
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