Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 aprile 2022 |
Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» ed in particolare gli articoli 13, 15, 16 e 30; Considerato che, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo; Considerato che la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 1875, sopra richiamata, in considerazione dell'impatto sulla domanda e l'offerta dei prodotti agricoli determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di inverdimento, consentendo di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico; Considerato che, ai sensi dell'art. 30, del decreto ministeriale del 7 giugno 2018, citato in premessa, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportate modifiche ai decreti di applicazione dei pagamenti diretti al fine di adattarli alle indicazioni della Commissione europea; Ritenuto opportuno avvalersi delle deroghe previste nella decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875, consentendo agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, anche se dichiarati nella domanda unica 2022 ai fini della diversificazione colturale e della costituzione delle aree di interesse ecologico; Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, effettuata con nota prot. n. 142323 del 28 marzo 2022;
Decreta:
Art. 1
Deroga per i terreni a riposo
1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. 2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato n. 639/2014 e all'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. Sulle superfici utilizzate per il pascolo o la fienagione o la coltivazione e' altresi' consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari. 3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875, gli organismi pagatori provvedono affinche', per l'anno di domanda 2022, siano forniti, ad AGEA coordinamento, i dati delle aziende e del numero di ettari dichiarati a riposo cui si applica la deroga, per la comunicazione prevista entro il 15 dicembre 2022, con le modalita' stabilite dallo stesso organismo di coordinamento. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 8 aprile 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 635 |
| Allegato MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252.
Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. Oneri eliminati il presente decreto non elimina oneri informativi. Oneri introdotti il presente decreto non introduce oneri informativi. Cosa cambia per i cittadini e le imprese il decreto consente di riconoscere come terreni lasciati a riposo ai fini del pagamento di inverdimento anche le superfici agricole ritirate eventualmente pascolate, utilizzate per la fienagione o coltivate, anche se dichiarate in domanda unica come terreni ritirati dalla produzione. |
|
|
|