Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 febbraio 2022
Aggiornamento degli allegati 2 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorita' nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attivita' svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la domanda del 1° aprile 2019, prot. Mipaaf n. 0015615, con la quale la ditta Enomondo S.r.l. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 2, ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 22 settembre 2021, n. 271025, dell'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si e' conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica degli allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;
Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;
Acquisito il parere del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 19 novembre 2020;
Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 2 «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.
2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.
 
Allegato 1
Allegato 2 Ammendanti
Punto 2.2., Ammendanti, e' aggiunto il seguente prodotto:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Allegato 7 Tolleranze
4. Ammendanti

===================================================================== | | Valore assoluto in | Valori percentuali | | | percentuale di peso | relativi ai titoli | |   | espresso in: | dichiarati di  | +=======================+=====================+=====================+ |   | C org   | C umico e fulvico  | +-----------------------+---------------------+---------------------+ | Per l'ammendante in | | | | oggetto (N. 18)  |  3,0 |  25 | +-----------------------+---------------------+---------------------+

 
Art. 2

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 626