Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE |
DECRETO 25 marzo 2022 |
Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale. |
|
|
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo cui all'art. 22, comma 1, gli Stati membri, nell'attuazione dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito anche «PNRR» o «Piano») presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 14 che estende la disciplina del PNRR al Piano nazionale per gli investimenti complementari; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che prevede gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari; Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che prevede che gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati relativi ai servizi digitali e cittadinanza digitale, ai servizi digitali e competenze digitali, alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, alla transizione 4.0, ai Piani urbani integrati, all'ecobonus e sismabonus 110 per cento, siano individuati con successivo decreto in coerenza con quanto riportato nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che disciplina le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del Fondo di rotazione next generation EU Italia, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del servizio centrale per il PNRR; Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono versate dal servizio centrale per il PNRR in favore della contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, all'art. 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica digitale» destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalita' di accrescere le competenze digitali anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital economy and society index (DESI) della Commissione europea; Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il comma 5 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che le risorse vengono individuate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101; Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 29 del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao, e' stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale; Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2022, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto Protocollo d'intesa, che concerne l'alimentazione e la durata del Fondo per la Repubblica digitale; Visto, il comma 2 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che stabilisce che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Fondazioni trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (di seguito ACRI) le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno finanziario dei progetti di cui all' art. 1, comma 1, del medesimo Protocollo d'intesa; Visto, il comma 3 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, che prevede che entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo Protocollo, l'elenco delle Fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione; Visto, il comma 4 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, concernente il riconoscimento del credito d'imposta mediante apposita comunicazione ad ogni Fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziate viene effettuato dalle Fondazioni entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate; Visto, il comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che stabilisce che, nel caso in cui una Fondazione non provveda al versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce il pagamento tra le restanti Fondazioni, dandone comunicazione al direttore dell'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo Protocollo. Le somme cosi' ripartite sono versate dalle Fondazioni interessate, ognuna per la quota spettante, nei successivi dieci giorni dalla richiesta da parte di ACRI. Dell'avvenuto versamento ACRI da' comunicazione al direttore dell'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della Fondazione inadempiente e lo assegna alle altre Fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati; Considerato che il Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del sopra citato Protocollo d'intesa, tra l'altro, definisce periodicamente: a) gli ambiti tematici e i target specifici per ogni ambito tematico; b) i requisiti di ammissibilita', i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare: c) le procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Fondo; Considerato, pertanto, che detto Comitato dovra' tenere conto di quanto stabilito con il decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in ordine agli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale degli investimenti complementari relativi, tra gli altri, ai servizi digitali e cittadinanza digitale e ai servizi digitali e competenze digitali; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilita' dei crediti; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti di imposta; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua le procedure per la concessione del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per i versamenti effettuati al Fondo per la Repubblica digitale di cui al comma 1 del medesimo art. 29. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, i versamenti al «Fondo per la Repubblica digitale» di cui al comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalita' di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital economy and society index (DESI) della Commissione europea, secondo le modalita' definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 del citato art. 29. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2022 e 2023, e nella misura del 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2024, 2025 e 2026. |
| Art. 3
Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni trasmettono all'ACRI, secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'art. 2 del protocollo d'intesa, le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Per l'anno 2022, il termine di cui all'art. 2, comma 2, del protocollo d'intesa, entro il quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno irrevocabile all'ACRI e' stabilito nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo protocollo d'intesa. 2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei successivi venti giorni, come stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 10, secondo periodo, del Protocollo d'intesa. 3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili, individuate ai sensi del comma 5, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con apposito provvedimento, comunica, nei termini stabiliti dal Protocollo d'intesa, l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro i successivi tre mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatrici versano al Fondo le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5. 4. Ove una fondazione non provveda al versamento al Fondo, l'ACRI ripartisce l'importo tra le altre fondazioni finanziatrici, ai sensi del quarto periodo del comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e ad assegnarlo alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate nei termini di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Dell'avvenuta cessione e' data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa. 7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. 8. Le somme di cui al comma 3 sono trasferite, ai sensi dell'art. 29, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico. |
| Art. 4
Obblighi dei soggetti attuatori
1. Nella gestione del Fondo, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del Protocollo d'intesa, ACRI opera affinche' il soggetto attuatore adotti misure adeguate volte a: a. rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati; b. evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; c. rispettare, ove pertinenti e applicabili, gli ulteriori principi previsti dalla normativa applicabile al Piano nazionale per gli investimenti complementari quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, i principi trasversali riguardanti la protezione e valorizzazione dei giovani e il rispetto della parita' di genere. |
| Art. 5
Controlli
1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito d'imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2022
Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1101 |
|
|
|