Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2022 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERA 24 maggio 2022
Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».


LA CORTE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262;
Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti del 5 maggio 2022;

Delibera:

Gli articoli 10 e 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262, sono cosi' modificati:
Art. 1

All'art. 10 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' aggiunto il seguente comma:
«3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, puo' formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, ai quali i difensori rispondono oralmente nell'udienza pubblica. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.»
 
Art. 2

L'art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Udienza pubblica). - 1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa e i quesiti eventualmente formulati ai sensi dell'art. 10, comma terzo.
2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non piu' di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni e rispondono ai quesiti eventualmente formulati dal relatore.
3. Ciascun giudice puo' formulare in udienza ulteriori domande ai difensori.
4. Il Presidente dirige la discussione e stabilisce i tempi nei quali le difese orali debbono contenersi.
5. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.»
 
Art. 3

La disciplina di dettaglio dello svolgimento dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto e' pubblicato nel sito internet della Corte.
 
Art. 4

Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 maggio 2022

Il Presidente: Amato