Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2022 (vai al sommario) |
CORTE COSTITUZIONALE |
DELIBERA 24 maggio 2022 |
Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». |
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LA CORTE
Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262; Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti del 5 maggio 2022;
Delibera:
Gli articoli 10 e 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262, sono cosi' modificati: Art. 1
All'art. 10 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' aggiunto il seguente comma: «3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, puo' formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, ai quali i difensori rispondono oralmente nell'udienza pubblica. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.» |
| Art. 2
L'art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Udienza pubblica). - 1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa e i quesiti eventualmente formulati ai sensi dell'art. 10, comma terzo. 2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non piu' di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni e rispondono ai quesiti eventualmente formulati dal relatore. 3. Ciascun giudice puo' formulare in udienza ulteriori domande ai difensori. 4. Il Presidente dirige la discussione e stabilisce i tempi nei quali le difese orali debbono contenersi. 5. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.» |
| Art. 3
La disciplina di dettaglio dello svolgimento dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto e' pubblicato nel sito internet della Corte. |
| Art. 4
Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 24 maggio 2022
Il Presidente: Amato |
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