Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalle Sezioni COCER Esercito, Marina e Aeronautica;
Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e l'articolo 1, commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e' stato concertato da tutte le Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e, che pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso prevista dall'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122:
«Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le procedure che disciplinano i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia
anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi
i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli
ufficiali superiori ed il personale di leva nonche' quello
ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto
legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e
militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e
delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi
secondo le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.»
«Art. 2. Provvedimenti
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.»
«Art. 7. Procedimento
1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono
avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno
quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le
organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno
inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3
e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede
di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata
triennale tanto per la parte economica che normativa, a
decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti
decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di
cui al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018"» e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 436, 437 e
440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
(Omissis).
436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
(Omissis).
440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli
stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1°
luglio 2019;
b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 127, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«(Omissis).
127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni» e le parole:
"1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375
milioni".
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 959 e 996,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
(Omissis).
959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
(Omissis).
996. Per i peculiari compiti connessi anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a
decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito
dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti
economici accessori.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 7-quater,
7-quinquies e 7-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:
«Art. 30. Misure per lo sviluppo della sanita' militare
e della capacita' produttiva nel settore vaccinale e
antidotico
(Omissis).
7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo
prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la
spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i
provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al
comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, il comma 996 e' sostituito dal seguente:
"996. Per i peculiari compiti connessi anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a
decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito
dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti
economici accessori";
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo";
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo".
(Omissis).
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater,
pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029,
43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte
corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a
decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200
euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere
dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000
euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere
dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno
2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 604 e 605,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
(Omissis).
604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori
del personale dipendente dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a
quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e
criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale
relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di
determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti,
di una misura percentuale del monte salari 2018 da
determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di
una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, mediante l'istituzione nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per
le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci,
con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo
gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore
ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma
604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi
previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno
2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia,
nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8
annesso alla presente legge, per essere destinata, in via
prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie
destinate agli istituti contrattuali aventi natura di
trattamento economico accessorio del personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,
introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021
e, in subordine, all'incremento delle risorse per la
corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le
risorse residue di cui al presente comma sono destinate
all'incremento delle disponibilita' dei fondi per
l'efficienza dei servizi istituzionali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17. Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale
non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,
a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»:
«Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di
cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali
indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, con contestuale
soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2
di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi
parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di
effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado
ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1°
ottobre 2017.

Parte di provvedimento in formato grafico

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la
promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1°
ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e
fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro
stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica
di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al
31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e
gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il
parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di
effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del
punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma
1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti,
nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,
individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle
sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali
derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.»
«Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio
basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori
stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
3, 4 e 5.
(Omissis).».
- La legge 29 aprile 1976 n. 177, recante «Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«Art. 2. Armonizzazione
(Omissis).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 1. Area di applicazione e durata
(Omissis).
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal
mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per
cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicato ai parametri stipendiali
vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,
detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto
indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La
predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i
limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di
definizione delle risorse contrattuali.».
Per il testo dell'articolo 1, comma 440, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 920 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»:
«Art. 920. Norme comuni in materia di sospensione
dall'impiego
1. Al militare durante la sospensione dall'impiego
compete la meta' degli assegni a carattere fisso e
continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio e' computato per
meta'.
2. La sospensione dall'impiego e' disposta con
decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei
confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla
posizione in cui si trova in quella di sospensione
dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione
del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione
precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato
in soprannumero agli organici ovvero non computato nella
consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo
prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti del militare sospeso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato»:
«Art. 172. Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono
autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti
economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei
provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi
conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle
comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il
personale interessato relative agli elementi necessari per
la determinazione del trattamento stesso.
 
Art. 4

Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure
dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre
2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono
incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-bis,
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge
1° dicembre 2018, n. 132»:
«Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a
regime del personale militare
(Omissis).
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi,
per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con
qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con
qualifica speciale.
(Omissis).».
 
Art. 5

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall'attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»:
«Art. 8. Assegno funzionale
(Omissis).
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
 
Art. 6

Importi una tantum

1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

=======================================
| 2019 | 2020 | 2021 |
+===========+=============+===========+
|euro 17,39 | euro 278,45 |euro 54,76 |
+-----------+-------------+-----------+

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su dodici mensilita'. La frazione di mese superiore a quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
 
Art. 7

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 4.223.055.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
4. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi;
d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio;
e) compensare la presenza qualificata.
5. La determinazione dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le modalita' previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, contempla la totalita' delle singole voci di cui al comma 4 ovvero parte di esse.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»:
«Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali
1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati
obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di
ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
rispettive quote di competenza definite con determinazione
del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse
derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al
20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che,
compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e
salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere
inferiore al 20 per cento, individuata con apposita
determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei
fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in
relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla
quota destinata alle finalita' di cui al presente comma.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per
l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere
dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro
16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma
2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare
particolari situazioni di servizio; b) incentivare
l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento
individuate dai rispettivi vertici; c) compensare
l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del
miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi
di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai
commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione
dei compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al
comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della
Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in
30 giorni.».
 
Art. 8

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, recante «Recepimento dello schema di concertazione per
le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005
ed al biennio economico 2002-2003»:
«Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi
(Omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 6. Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le
misure orarie del compenso per il lavoro straordinario
fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, come integrate
dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, sono rideterminate negli importi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 9

Compenso forfetario di impiego e di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 10

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».
2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', e' dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»:
«Art. 1.
1. Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli
delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli
appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati
militarmente comandati in missione isolata fuori della
ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30
chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle
unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi
compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza
dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita'
orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23
marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio
1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare»:
«Art. 8. Indennita' supplementare di marcia e prontezza
operativa
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di
effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10
uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria
sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta
l'indennita' supplementare di marcia nella misura mensile
del 180 per cento dell'indennita' d'impiego operativo
stabilita in relazione al grado e alla anzianita' di
servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta
tabella.».
 
Art. 11

Orario di lavoro

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, e' tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilita' per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, e' corrisposta un'indennita' di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa e' assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non e' cumulabile con l'indennita' di reperibilita' di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e' cosi' sostituito: «Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.»

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio
normativo ed economico 2016-2018»:
«Art. 13. Orario di lavoro
(Omissis).
4. Fermo restando il diritto al recupero, al
personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di
servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare
servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel
festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,
n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di
lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»:
«Art. 14. Orario di lavoro
(Omissis).
7. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo'
ricorrere all'istituto della reperibilita' per esigenze di
almeno dodici ore consecutive. Il personale puo' essere
comandato di reperibilita' per un massimo di sei giornate
feriali e due festive nel mese.
(Omissis).».
Per il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,
n. 78, si vedano le note all'articolo 10.
 
Art. 12

Indennita' di rischio

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e la tabella A
del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4
della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la
corresponsione di indennita' di rischio al personale
civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello
Stato»:
«Art. 1. Indennita' di rischio
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed
agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno
perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734,
compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una
indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di
lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o
alla incolumita' personale.
Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed
in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:

Parte di provvedimento in formato grafico

Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni
interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle
condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla
tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di
salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 e la tabella C
del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4
della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la
corresponsione di indennita' di rischio al personale
civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello
Stato»:
«Art. 3. Operatori subacquei
Agli operatori subacquei, che rientrano tra il
personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente
regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure
e con le modalita' di cui all'unita tabella C.
Per operatori subacquei si intendono i dipendenti
dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato
corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i
relativi brevetti, siano stati abilitati
dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle
apparecchiature di immersione.
Le apparecchiature di immersione il cui impiego da'
titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo
comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella
C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di
decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di
salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella
C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti
iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di
bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi
articolati; torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C):
autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di
camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra
hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli
operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo non e'
cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal
presente regolamento.
Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da
causa di servizio inerente all'attivita' di immersione,
l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio,
in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese,
delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.

Tabella C
Indennita' di rischio per operatori subacquei

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 13
Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983,
n. 78 e altre indennita'

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.
6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° reggimento Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennita' supplementare mensile, con riferimento alle indennita' di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:
a) alfa, 70 per cento;
b) bravo, 50 per cento;
c) charlie, 30 per cento;
d) delta, 20 per cento.
14. L'indennita' supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unita' portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.
15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10.
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza:
a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;
c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze.
18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base.
22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.
23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unita' Navale in posizione di fuori sede.
24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attivita' operative legate alla specifica qualifica, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.

Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della
legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare»:
«Art. 3. Indennita' d'impiego operativo per reparti di
campagna
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i
comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna
appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego
operativo nella misura del 115 per cento di quella
stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente
per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni
di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti
armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie
costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non
inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 2 e 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»:
«Art. 9. Indennita' di impiego operativo ed altre
indennita'
(Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita'
mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento.
(Omissis).
6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali,
Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso
delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger»
rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento
paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti,
compete un'indennita' supplementare mensile nella misura
del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto,
cumulabile con le indennita' supplementari gia'
eventualmente in godimento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della
legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare»:
«Art. 9. Indennita' supplementare per truppe da sbarco,
per unita' anfibie e per incursori subacquei
(Omissis).
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto
militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio
presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri
e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita'
supplementare mensile nella misura del 180 per cento della
indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al
grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa
tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e
b) della predetta tabella. La stessa indennita'
supplementare spetta anche agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti,
centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di
incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad
operazioni ed esercitazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 246 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»:
«Art. 246. Nozione
1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a
pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende
un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una
stazione remota di comando e controllo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della
legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare»:
«Art. 2. Indennita' di impiego operativo
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle
misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52 recante «Recepimento del provvedimento di concertazione
per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»:
«Art. 9. Indennita' di impiego operativo ed altre
indennita'
(Omissis).
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure
percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23
marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155,
165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»:
«Art. 4. Indennita' operative ed altre indennita'
(Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennita'
giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al
personale militare controllore del traffico aereo,
assistente controllore, nonche' al restante personale
militare delle Forze Armate impiegato in turni
continuativi, e' incrementata rispettivamente di lire
4.000, lire 3.000 e lire 2.000.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003» e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178.
Per il testo dell'articolo 8, comma 1, della legge 23
marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della
legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare»:
«Art. 10. Indennita' supplementare di comando navale,
di mancato alloggio e di fuori sede
(Omissis).
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in
armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di
navigazione, purche' di durata non inferiore a 8 ore
continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede
nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' di
impiego operativo stabilita in relazione al grado e
all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della
predetta tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi'
nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla
sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni
consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.
(Omissis).».
 
Art. 14

Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare:
a) che presta attivita' lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00;
b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
139, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al biennio
economico 2000-2001»:
«Art. 7. Indennita' di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che
presta servizio in un giorno festivo e' attribuita
un'indennita' nella misura giornaliera lorda di lire 19.000
per ogni turno.
(Omissis).».
 
Art. 15

Indennita' per servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialita'.
 
Art. 16

Indennita' di servizio aereo

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, e' dovuta un'indennita' di presenza pari a:
a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo;
b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo.
2. La presenza di cui al comma 1 e' maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.
3. L'indennita' di cui al comma 1, lettera b), e' rideterminata nella misura di:
a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000;
b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000.
4. L'indennita' di servizio traffico aereo non e' cumulabile con l'indennita' di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennita' per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente decreto.
5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennita' di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonche' gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, recante «Istituzione
presso il Ministero dei trasporti del commissariato per
l'assistenza al volo» convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1979, n. 635:
«Art. 4.
(Omissis).
L'indennita', il cui onere grava sullo stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti, e'
corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche a tutto il personale controllore del
traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei
turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti
e i centri interessati al traffico aereo civile.
(Omissis).».
 
Art. 17

Indennita' mensile artificieri

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.
 
Art. 18

Indennita' per soccorritori alpini

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
 
Art. 19

Licenza e riposo solidale

1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Note all'art. 19:
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante
«Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
al biennio economico 1998-1999»:
«Art. 15. Informazione
1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER
in ordine:
a) alle emanate disposizioni applicative che si
riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e
modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo
5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari
e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le
materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b),
entro 20 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere
riunioni informative preliminari, anche di carattere
tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di
ricezione della comunicazione e si concludono nel termine
di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi
di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri e' redatto il verbale
dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali
divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
personale. In caso di divergenza, i COCER possono
trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni
al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il
periodo in cui si svolge l'informazione preventiva
l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di
motivata urgenza, l'Amministrazione assume determinazioni
definitive.
5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di
riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 1.
1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento
autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma
non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da
motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
sono forfettariamente compensate in ragione di legge 8.500
giornaliere lorde.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate «Triennio
normativo ed economico 2016-2018»:
«Art. 12. Licenza ordinaria
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non
abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza
ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere
fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente
con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze
di carattere personale, il dipendente deve fruire della
licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno
di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a
far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i
termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data
di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di
servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa
compete, sulla base della documentazione fornita, il
rimborso delle spese sostenute successivamente alla
concessione della licenza stessa e connesse al mancato
viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria
e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo
5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche
nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia prevista
nell'amministrazione di destinazione la fruizione della
licenza maturata e non fruita.».
 
Art. 20

Trattamento economico di trasferimento

1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere il rimborso:
a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.
 
Art. 21

Tutela della genitorialita'

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate» e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
1992, n. 39.
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:
«Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno
quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.»
«Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della
madre.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge
8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»:
«Art. 1. Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA",
che si manifestano in presenza di capacita' cognitive
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit
sensoriali, ma possono costituire una limitazione
importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per
dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella
decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidita' della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per
disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per
disortografia un disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficolta' nei processi linguistici di
transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per
discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficolta' negli automatismi del calcolo e
dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la
discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai
commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche in materia.
(Omissis).»
«Art. 7. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad emanare linee guida per la
predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro
i successivi sei mesi, per le attivita' di identificazione
precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto, individua
le modalita' di formazione dei docenti e dei dirigenti di
cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di
supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' le forme
di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto
previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata
competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in
ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel
limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione
vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante
«Recepimento del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate
(Esercito, Marina e Aeronautica)»:
«Art. 13. Licenze straordinarie
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la
licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per
le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare
presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede
una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero:
giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia
a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al
personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di
servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
Art. 22

Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante «Misure
per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di
genere
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o
privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o
dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi
dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di
protezione per un periodo massimo di tre mesi.
(Omissis).».
Per il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si
vedano le note all'articolo 21.
 
Art. 23

Licenza per aggiornamento scientifico

1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:
a) gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attivita' di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento scientifico della specifica specializzazione professionale.

Note all'art. 23:
Per il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si
vedano le note all'articolo 21.
 
Art. 24

Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
 
Art. 25

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a 612.741.311 euro per l'anno 2022 e a 294.899.870 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a. quanto a 317.841.441 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b. quanto a euro 294.899.870 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1283

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
(Omissis).
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
(Omissis).».
Per il testo dell'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.