Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 2 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2019-2021, riguardante il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della Polizia Penitenziaria)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2019-2021, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
Federazione COISP;
SIAP;
FSP Polizia di Stato - gia' UGL Polizia di Stato - ES-LS;
SILP CGIL;
per il Corpo di polizia penitenziaria:
SAPPE;
OSAPP;
UILPA PP;
SINAPPe;
USPP;
CISL FNS;
CGIL FP/PP;
FSA CNPP;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2019-2021, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 1 commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e l'articolo 1, commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e della giustizia;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate.», pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali
superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo.
Il rapporto di impiego del personale civile e militare con
qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi
ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel
termine predetto, anche separatamente per sezioni
Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello
stato maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 39, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e
del provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100.
- Si riporta i commi 436, 437 e 440 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
«440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli
stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1°
luglio 2019;
b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.».
- Si riporta il comma 127 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022.»:
«127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole:
"1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375
milioni".».
- Si riportano i commi 959 e 996 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»:
«959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.».
«996. Per i peculiari compiti connessi anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a
decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito
dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti
economici accessori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 7-quater,
7-quinquies e 7-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali.», convertito, con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:
«Art. 30 (Misure per lo sviluppo della sanita' militare
e della capacita' produttiva nel settore vaccinale e
antidotico). - Omissis.
7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo
prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la
spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i
provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, il comma 996 e' sostituito dal seguente:
"996. Per i peculiari compiti connessi anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a
decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito
dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio
2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti
economici accessori";
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo";
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo".
Omissis.
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater,
pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029,
43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte
corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a
decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200
euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere
dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000
euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere
dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno
2021.».
- Si riportano i commi 604 e 605 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.»:
«604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori
del personale dipendente dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a
quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e
criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale
relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di
determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti,
di una misura percentuale del monte salari 2018 da
determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di
una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, mediante l'istituzione nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per
le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci,
con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo
gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore
ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604,
la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e'
ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito
della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla
presente legge, per essere destinata, in via prioritaria,
all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli
istituti contrattuali aventi natura di trattamento
economico accessorio del personale non dirigente delle
Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a
decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in
subordine, all'incremento delle risorse per la
corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le
risorse residue di cui al presente comma sono destinate
all'incremento delle disponibilita' dei fondi per
l'efficienza dei servizi istituzionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli artt. 2 e 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante:
«Sistema dei parametri stipendiali per il personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»:
«Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali
indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, con contestuale
soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di
cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi
parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di
effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado
ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1°
ottobre 2017.

Parte di provvedimento in formato grafico


1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la
promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1°
ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e
fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro
stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica
di luogotenente (3).
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31
dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il
parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo
servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del
punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma
1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti,
nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,
individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle
sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali
derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.».
«Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri
stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i
valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante:
«Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"»:
«3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal
mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari
al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo
armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi
dei beni energetici importati, applicato ai parametri
stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e'
comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge
di bilancio in sede di definizione delle risorse
contrattuali.».
Per il comma 440 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante:
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 172, della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato»:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».
 
Art. 4

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di
cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo
periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi
mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 5

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al sostituto commissario «coordinatore», al sovrintendente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione e all'assistente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro 12,00 annui.

Note all'art. 5:
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»:
«2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 6

Importi una tantum

1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 e' corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
 
Art. 7

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. A decorrere dall'anno 2022, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 3.179.999;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 220.126.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
 
Art. 8

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta l'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio
normativo ed economico 2016-2018.»:
«Art. 6 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n.
184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli
importi di cui alla presente tabella:

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Art. 9

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, recante: «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»:
«Art. 1. - Ai dipendenti civili dello Stato, compresi
quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed
agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati
militarmente comandati in missione isolata fuori della
ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30
chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle
unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi
compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza
dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita'
orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.
Agli effetti del precedente comma, si considera come
missione unica e continuativa anche quella interrotta per
periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a
motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di
aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si
computano ai fini della durata e del rinnovo della
missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una
medesima localita' sono considerate come missione unica e
continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino
complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una
missione rinnova la missione stessa agli effetti del
trattamento relativo sempreche' la distanza minima fra le
due localita' sia almeno di 30 chilometri.
Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata
alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla
tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del
personale statale allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.».
 
Art. 10

Orario di lavoro

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.

Note all'art. 10:
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»:
«4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
8,00.».
 
Art. 11

Indennita' di rischio

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e la tabella A
nonche' l'art. 3 e la tabella C del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante:
«Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15
novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di
indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non
di ruolo, ed agli operai dello Stato»:
«Art. 1 (Indennita' di rischio). - Agli impiegati
civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello
Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla
legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art.
4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di
rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita
tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a
rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita'
personale.
Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed
in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:

Parte di provvedimento in formato grafico

Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni
interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle
condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla
tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di
salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.».
«Tabella A
Gruppo I
Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di
istituto dei servizi antincendi e della protezione civile,
compresa anche l'attivita' di addestramento e le
esercitazioni.
Gruppo II
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona
controllata superiori a 1,5 rem annuali.
2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione
od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad
alta tossicita', o ai prodotti radiotossici di cui alla
tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con il Ministro per la sanita'.
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione
di esplosivi alla nitroglicerina.
Gruppo III
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5
rem annuali.
2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o
esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui
al gruppo I dell'allegata tabella B.
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione
di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti
liquidi e solidi.
4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione
diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del
vetro con mezzi non meccanici.
5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e
manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali,
compreso escavo porti, purche' eseguite in aria compressa.
Gruppo IV
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione
od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di
cui al gruppo II della allegata tabella B.
2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm.
la cui intensita' possa superare 10 mw/cm².
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95
decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso.
4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a polveri industriali silicee e di
amianto e loro composti o derivati.
5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o
laboratori scientifici o di restauro comportanti
esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea,
ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel
presente regolamento.
Gruppo V
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione
od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di
cui al gruppo III della allegata tabella B.
2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad
elevata intensita' nelle applicazioni di tipo industriale e
nella saldatura ad arco.
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in
luogo chiuso.
4) prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e
manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali,
compreso escavo porti, eseguite con macchinari sintetici su
chiatte o natanti.
5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego
di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle
opere di costruzione, installazione, manutenzione e
rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o
apparecchiature metalliche.
6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio
dei metalli.
7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto
e continuo esercizio di trasporto con autotreni,
autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per
trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di
carico e scarico.
8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua al contatto con catrame, bitume,
fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti,
derivati e residui [8], nonche' lavori di manutenzione
stradale in presenza di traffico.
9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto
e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali
contaminati da virus, nonche' da germi patogeni o da
prodotti tossici del metabolismo batterico.
10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla
infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di
materiale stallico.
11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle
pelli o dalla lavorazione del crine.
12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fogne,
canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o
da lavori di bonifica in terreni paludosi.
13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e
minerali non silicee e di quelle derivanti dall'apertura,
battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone,
lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della
canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre
sintetiche.
14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua da parte di personale
tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' istituzionale di vigilanza su stabilimenti,
istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza
delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e
pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attivita'
previste nelle tabelle A e B del presente regolamento,
nonche' prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del
controllo sanitario di persone, animali, piante e di
prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti,
aeroporti e dogane interne aperti al traffico
internazionale.
15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' istituzionale delle funzioni di controllo e
di assistenza tecnica nelle attivita' previste dalle
tabelle A e B del presente regolamento.
16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti dall'attivita' di
guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di
attivita' di sorveglianza di impianti per i quali si
concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che
nello svolgimento dell'attivita' stessa.
17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi
meccanici nelle attivita' boschive di taglio ed esbosco.».
«Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori
subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma
primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una
indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di
cui all'unita tabella C.
Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello
Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi
subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi
brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di
appartenenza all'impiego delle apparecchiature di
immersione.
Le apparecchiature di immersione il cui impiego da'
titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo
comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C):
scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di
decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di
salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella
C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti
iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di
bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi
articolati; torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C):
autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di
camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra
hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli
operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo non e'
cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal
presente regolamento.
Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da
causa di servizio inerente all'attivita' di immersione,
l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio,
in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese,
delle indennita' orarie percepite nel semestre
precedente.».
«Tabella C
Indennita' di rischio per operatori subacquei

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 12
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita'
supplementari

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23
marzo 1983, n. 78, recante: «Aggiornamento della legge 5
maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare»:
«Art. 8 (Indennita' supplementare di marcia e prontezza
operativa). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo,
in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di
truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la
durata di almeno 8 ore, spetta l'indennita' supplementare
di marcia nella misura mensile del 180 per cento
dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione
al grado e alla anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate
alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi
ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai
graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui ai commi
precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire
90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di
leva delle predette forze armate nella misura mensile di
lire 60.000.».
 
Art. 13
Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale
di sicurezza (NOCS)

1. L'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»:
«Art. 9 (Indennita' di impiego per il personale del
Nucleo operativo di sicurezza - NOCS). - 1. Al personale
del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della
Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore
NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per
l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, e'
attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un'indennita'
mensile stabilita in relazione alla qualifica e
all'anzianita' di servizio nella misura indicata nella
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche
con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita'
e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al
personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso
della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di
supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al
medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva
partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 1
della legge 5 agosto 1978, n. 505, recante «Adeguamento di
alcune indennita' spettanti alle forze di polizia.».
«A decorrere dalla stessa data e fino al momento della
ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi
di polizia, le indennita' di aeronavigazione e di volo ed
annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n.
187 , sono cumulabili con l'indennita' mensile per il
servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero
spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e
successive modificazioni, delle quali indennita' la piu'
favorevole e' cumulabile in misura intera e l'altra in
misura limitata al 50 per cento.».
 
Art. 14

Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:
a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva ed
altre indennita'). - 1. A decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto al personale impiegato in turni di servizio,
effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui
all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia
2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di € 4,10 per
ciascuna ora.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2004-2005»:
«Art. 6 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta
servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella
misura giornaliera lorda di euro 12,00.».
 
Art. 15

Indennita' per servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
 
Art. 16
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di
polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne.
3. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.
4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.
5. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico.
6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), numeri 1,2,3 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per
il riordino della struttura organizzativa delle
articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della
legge 31 marzo 2000, n. 78»:
«Art. 2 (Articolazione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza). - 1. Oltre a quanto previsto dagli
articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e
successive modificazioni e integrazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonche' dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39,
l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul
territorio nei seguenti uffici:
a) uffici con funzioni finali:
1. questure, uffici territoriali provinciali per
l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e
per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti
istituzionali della Polizia di Stato;
2. commissariati distaccati di pubblica sicurezza,
direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove
effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte
di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni
dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e per
l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di
Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica
sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze
delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei
commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei
distretti, per le esigenze di controllo del territorio e
per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di
carattere temporaneo;
Omissis;
5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del
dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di
polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di
polizia di frontiera;».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico). - 1.
L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma
1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e'
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
durata di almeno quattro ore, nella misura unica di €
13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte
anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni
traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio,
non puo' completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 17

Indennita' per il personale in possesso
di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante: «Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155:
«Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando
le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di
cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
assicura i servizi di protezione informatica delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle
strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e
quelle di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi
di polizia giudiziaria ivi indicati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il
riordino della struttura organizzativa delle articolazioni
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000,
n. 78»:
«Art. 2 (Articolazione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza). - 1. Oltre a quanto previsto dagli
articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e
successive modificazioni e integrazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonche' dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39,
l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul
territorio nei seguenti uffici:
Omissis;
b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali
e di supporto:
Omissis;
5. centri per le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, centri elettronici ed informatici,
centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri
motorizzazione e centri infrastrutture, istituiti alle
dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e
ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle
dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono
istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di
supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del
Ministero dell'interno;».
 
Art. 18

Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonche' al personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennita', per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50.
2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82,
recante: «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»:
«Art. 45 (Servizio di matricola dei detenuti e
internati). - 1. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede
alle registrazioni dei detenuti ed internati nonche' a
tutte le altre attivita' connesse al regolare espletamento
del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando
la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma
automatizzata. Lo stesso personale cura, per la parte di
competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti
ed internati.
2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre,
osservare scrupolosamente le disposizioni contenute
nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare
il preposto al servizio, ove occorra.
3. Fermo restando quanto previsto dagli accordi
sindacali, il personale di cui al comma 1 non puo' essere
destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi
eccezionali.».
 
Art. 19
Indennita' 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'»:
«Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro della giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque
per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo
mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da
far ritenere la sussistenza di collegamenti con
un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La
sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i
collegamenti con l'associazione di cui al periodo
precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o
di concorrenza di piu' titoli di custodia cautelare, la
sospensione puo' essere disposta anche quando sia stata
espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai
delitti indicati nell'articolo 4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e'
adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito
l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini
preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e
acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi
di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il
provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed e'
prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi,
ciascuno pari a due anni. La proroga e' disposta quando
risulta che la capacita' di mantenere collegamenti con
l'associazione criminale, terroristica o eversiva non e'
venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e
della posizione rivestita dal soggetto in seno
all'associazione, della perdurante operativita' del
sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove
incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti
del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei
familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non
costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa.
2-ter.
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti
a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente
in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto
e custoditi da reparti specializzati della polizia
penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna
ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con
elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno
al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai
familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati
volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui
vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma
dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano
colloqui puo' essere autorizzato, con provvedimento
motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i
primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico
mensile con i familiari e conviventi della durata massima
di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I
colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano ai colloqui con i
difensori con i quali potra' effettuarsi, fino ad un
massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un
colloquio della stessa durata di quelli previsti con i
familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e
degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone,
ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma
dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le
necessarie misure di sicurezza, anche attraverso
accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione,
volte a garantire che sia assicurata la assoluta
impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a
diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti e cuocere
cibi.
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della liberta' personale, quale
meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre
2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno
delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti
ed internati sottoposti al regime speciale di cui al
presente articolo e svolge con essi colloqui visivi
riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo
auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini
della limitazione dei colloqui personali di cui al comma
2-quater.
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei
detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del
territorio di competenza, all'interno delle sezioni
speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati
sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e
svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente
videoregistrati, che non sono computati ai fini della
limitazione dei colloqui personali di cui al comma
2-quater.
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle
aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque
denominati, nell'ambito del territorio di propria
competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata
agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al
presente articolo. Tale visita e' consentita solo per
verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono
consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al
regime speciale di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento.
All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono
essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio
del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o
del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il
procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale
presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il
difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento ed e' trasmesso
senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre
un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo
conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di
reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o
dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
 
Art. 20

Indennita' mensile artificieri

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
 
Art. 21

Indennita' per soccorritori alpini

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonche' ai conduttori cinofili della squadra unita' cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.
 
Art. 22

Congedo e riposo solidale

1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. Il dipendente ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Note all'art. 22:
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante:
«Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante:
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate»:
«Art. 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). - 1.
(omissis).
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al
comma 1, le relazioni sindacali nonche' la durata dei
contratti collettivi nazionali di amministrazione, la
struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi
livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal
contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo'
avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in
contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di
contrattazione o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate. Gli accordi decentrati
sottoscritti, corredati da un'apposita relazione
tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 9 (Congedo ordinario). - 1. Qualora indifferibili
esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa
fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la
parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in
caso di motivate esigenze di carattere personale, il
dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto
mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a
far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i
termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data
di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di
servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso
compete, sulla base della documentazione fornita, il
rimborso delle spese sostenute successivamente alla
concessione del congedo stesso e connesse al mancato
viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo del congedo e' consentito
nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle
relative disposizioni applicative, anche nei casi di
transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e
dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di
destinazione la fruizione del congedo maturato e non
fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio
utile per la maturazione del congedo ordinario di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio
prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate,
nonche' quello prestato nel soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1977, n. 937, recante: «Attribuzione di giornate
di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 1. - 1. Ai dipendenti civili e militari delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma
non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da
motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500
giornaliere lorde.».
 
Art. 23

Trattamento economico di trasferimento

1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, e abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere il rimborso:
a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.
 
Art. 24

Tutela della genitorialita'

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternita'. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Note all'art. 24:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
1992, n. 39.
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre - legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di lavoro
deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei
ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
«Art. 40 (Riposi giornalieri del padre - legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter). - 1. I periodi di
riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della
madre.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge
8 ottobre 2010, n. 170, recante: «Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»:
«Art. 1 (Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia). - 1. La presente
legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si
manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali,
ma possono costituire una limitazione importante per alcune
attivita' della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per
dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella
decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidita' della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per
disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per
disortografia un disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficolta' nei processi linguistici di
transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per
discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficolta' negli automatismi del calcolo e
dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la
discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai
commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche in materia.».
«Art. 7 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee
guida per la predisposizione di protocolli regionali, da
stipulare entro i successivi sei mesi, per le attivita' di
identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto, individua
le modalita' di formazione dei docenti e dei dirigenti di
cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di
supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' le forme
di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto
previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata
competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in
ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel
limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione
vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»:
«Art. 15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale
di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario e'
disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato,
modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un
congedo straordinario speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30
al personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza
famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996.».
 
Art. 25

Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante: «Misure
per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 24 (Congedo per le donne vittime di violenza di
genere). - 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o
privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o
dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi
dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di
protezione per un periodo massimo di tre mesi.».
- Per il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si veda
nelle note all'articolo 24.
 
Art. 26

Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilita'.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 32 e 34 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:
«Art. 32 (Congedo parentale - legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.».
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo - legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
comma 5). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta
fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennita' pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di
prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4,
6 e 7.».
 
Art. 27

Congedo per aggiornamento scientifico

1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari;
b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

Note all'art. 27:
- Per il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si veda
nelle note all'articolo 24.
 
Art. 28

Congedo ordinario

1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario puo' essere scaglionato in piu' periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.
2. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato. Qualora l'istanza sia stata presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al dipendente almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.
3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festivita' natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Amministrazioni provvedono:
a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle necessita' personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, pianificandone la fruizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle istanze del personale;
b) a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d'ufficio, sia per garantire l'effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificita' delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, sia per renderne sistematica la pianificazione ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo.

Note all'art. 28:
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, si veda
nelle note all'articolo 22.
 
Art. 29

Congedi straordinari e aspettativa

1. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' sostituita dalla seguente:
«3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1. La
riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo
ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle
indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e
per prestazioni di lavoro straordinario prevista
dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita'
che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte
salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu'
favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione subita o della infermita' contratta,
competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo
in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le
procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso
in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del
personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta
capacita' lavorativa, previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la
meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo
di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora
la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio
intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa
non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti
ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto
limite massimo.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e
all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di
maggior favore, al personale collocato in aspettativa per
infermita', in attesa della pronuncia sul riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della lesione o
infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga
riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo
di aspettativa.
5. Il personale del Corpo forestale dello Stato,
appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti,
sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente
inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti
d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del
Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre
2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento
del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad
avvenuto trasferimento.
6. Il personale che non completa il turno per ferite o
lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla
corresponsione delle indennita' previste per la giornata
lavorativa.».
 
Art. 30
Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunita', presso ciascuna Amministrazione sono costituite, per la verifica e la formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a livello centrale e periferico:
a) Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, attivita' di protezione sociale e di benessere del personale;
b) Commissione per le pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, solo a livello periferico;
c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;
d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento del personale.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali piu' snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le rispettive amministrazioni esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato»;
b) all'articolo 24, comma 3, la parola «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale»;
c) all'articolo 28, comma 5, la parola «quadriennio» e' sostituita dalla seguente: «triennio»;
d) all'articolo 31, comma 2, la parola «biennio» e' sostituita dalla seguente: «triennio»;
e) all'articolo 34:
1) al comma 5, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
2) al comma 6, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
f) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentativita' le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalita', le suddette deleghe saranno conteggiate purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
2. E' esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l'effettiva imputazione delle deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per successione a titolo universale.
3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.
4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarita' sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e' trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettivita' necessari per la successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e per l'imputazione delle stesse sul codice unico di quest'ultimo.
5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonche' per garantire la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentativita', fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.
6. La misurazione della consistenza associativa sindacale e' effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilita', per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentativita' triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aggregazioni associative gia' costituite che, solo in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2019-2021 imputando, entro tale data, anche con atto di vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.»;
g) all'articolo 36:
1) al comma 2, le parole «o aspettativa» sono soppresse.
2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalita' previste per il personale designato dall'Amministrazione per la partecipazione alle medesime Commissioni.».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Forme di partecipazione). - 1. Oltre al
Comitato in materia di pari opportunita', presso ciascuna
Amministrazione sono costituite, per la verifica e la
formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a
livello centrale e periferico:
a) Commissione per il benessere del personale, con
competenza in materia di qualita' e salubrita' dei servizi
di mensa e degli spacci, attivita' di protezione sociale e
di benessere del personale;
b) Commissione per le pari opportunita' nel lavoro e
nello sviluppo professionale, solo a livello periferico;
c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;
d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo
professionale del personale, con competenza sugli indirizzi
generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in
materia di formazione e aggiornamento del personale.
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi'
costituita, a livello centrale, una commissione per la
formulazione di pareri in ordine alla qualita' e
funzionalita' del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi
dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono
presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono
composte, in pari numero, da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto e da rappresentanti
dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale
della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il
Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con
cadenza biennale, sei componenti designati dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita'
delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei
posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale
rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un
componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
pariteticita', e' costituita rispettivamente per il
personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice
un apposito incontro, a livello centrale, con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto per un confronto, senza
alcuna natura negoziale, sulle modalita' di attuazione
degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli
enti di assistenza del personale.».
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24, 28, 31,
34, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e
dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Relazioni sindacali). - 1. Il sistema di
relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilita' delle Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente
all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata
l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a
livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure
previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del
decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da
destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati
obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione
decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e
successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.
Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali
piu' snello ed efficace le organizzazioni sindacali,
comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata,
si rapportano con le rispettive amministrazioni
esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante
o un suo delegato.».
«Art. 24 (Accordo nazionale quadro di amministrazione e
contrattazione decentrata). - 1. L'accordo nazionale quadro
di amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente,
o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale
firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23,
lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono
essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, termine entro il quale le
organizzazioni sindacali presentano le relative
piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha
durata triennale e le materie che ne costituiscono oggetto
devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli
risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo
nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse
confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si
svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti
materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure
da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le
risorse del fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle
modalita' per la loro destinazione, utilizzazione e
attribuzione, nonche' le relative modalita' di verifica.
L'accordo su tale punto avra' cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi
decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di
perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita'
di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni
dei periodi di validita';
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione
dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di
specifiche esigenze locali, anche la possibilita' di
accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio
diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli
alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati
necessari, per la programmazione di turni di lavoro
straordinario diretti a consentire ai responsabili degli
uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo
compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di
reperibilita';
i) indirizzi generali per le attivita' gestionali
degli enti di assistenza del personale;
l) criteri per l'impiego del personale con oltre
cinquanta anni d'eta' o con piu' di trenta anni di
servizio.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni
sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di
livello dirigenziale individuati da ciascuna
Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto
a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle
procedure, e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di
quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le
modalita' ivi definite ed entro trenta giorni dalla data
dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel
caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la
commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere
vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale, con riferimento alle
materie, ai tempi ed alle modalita';
c) criteri per la verifica della qualita' e della
salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attivita' di
protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel
lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.».
«Art. 28 (Forme di partecipazione). - 1. E' costituita
una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e
delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di
favorire il coinvolgimento e la partecipazione del
personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture
e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli
indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione
e gestione dell'amministrazione.
2. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, i
responsabili degli uffici centrali e periferici si
incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto,
anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza
alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei
criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro
straordinario, il riposo compensativo ed i turni di
reperibilita' ed il cambio turno. A seguito di tale
confronto le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono
la questione all'amministrazione centrale per un apposito
esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una
diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3. All'articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio
normativo Polizia, dopo la dizione "del lavoro dei
comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche mediante
inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad
ordinamento civile".
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti
lettere:
"e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica.".
5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data
di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il
presente decreto e fino all'introduzione di una nuova
normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni
istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e
successive modificazioni sono costituite, con cadenza
biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera
proporzionale dalle organizzazioni sindacali
rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la
funzione pubblica e firmatarie del triennio normativo, in
numero comunque non superiore a dieci. Le medesime
Commissioni possono, altresi', essere costituite anche in
forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte
delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna
delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la
manifestazione di volonta' espressa da ciascun
rappresentante sindacale e' considerata in ragione del
grado di rappresentativita' dell'organizzazione sindacale
di appartenenza. Le modalita' di costituzione delle
predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a
livello di singola Amministrazione.
6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza
della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui
all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalita' per
la costituzione di una Commissione consultiva, competente a
formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli
indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale
partecipano cinque rappresentanti designati in maniera
proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.
Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le
previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale
Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite,
nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalita' per
la costituzione di una Commissione consultiva competente a
formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di
assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al
benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla
Commissione consultiva cinque rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
recepita con il presente decreto.».
«Art. 31 (Distacchi sindacali). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali
autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di
polizia ad ordinamento civile e' determinato
rispettivamente nei contingenti complessivi di sessantatre
distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi
per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi
per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti
complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra
le organizzazioni sindacali del personale individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano
nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede,
nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del
Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite
le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo
quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e
successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun
triennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla
successiva, e' effettuata esclusivamente in rapporto al
numero delle deleghe complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale conferite dal
personale alle rispettive amministrazioni accertate per
ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si
effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal
numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle
revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi
dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed
al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31
dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la
data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al
31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello,
delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate
dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle
amministrazioni di appartenenza del personale interessato,
le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per
ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco
sindacale entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti
di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello
specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2,
e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della
funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla
data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la
conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono
avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma
annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle
amministrazioni di appartenenza del personale interessato
ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i
consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali,
nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e
2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della
Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di
dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le
comunicazioni formali circa la composizione degli stessi
organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione
sindacale all'amministrazione centrale.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro
numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite
massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti
sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con
l'amministrazione interessata, frazionatamente o per
periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la
frazionabilita' dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del
periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I
predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei
compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e
di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.».
«Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni -
Responsabilita'). - 1. Ai fini dell'accertamento delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui
al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32,
le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive
organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle
predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei
dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione.
Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non
inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere
riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio
possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a
documentare le richieste di rettifica in un apposito
incontro con le predette amministrazioni centrali, nel
corso del quale si procede all'esame della documentazione
presentata ed alla conseguente rettifica della relativa
documentazione nel caso di riscontro positivo della
richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31
marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge
1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La
delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso
ciascuna amministrazione un modello di delega per la
riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca.
Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo
giorno del mese successivo a quello della data del timbro
di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio
ricevente.
4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico
al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul
piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni
relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano
valutazioni difformi con le singole amministrazioni.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le
amministrazioni di appartenenza del personale interessato,
utilizzando modelli di rilevazione e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato
del personale che ha fruito di distacchi e aspettative
sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno,
le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le
procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute
a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun
nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore.
Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il
rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non
ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei
commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241.
8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5
e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, per sindacato, per qualifica e per
sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato
alla relazione annuale sullo stato della Pubblica
amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I dirigenti che dispongono o consentono
l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi
sindacali in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.
10. Le norme del presente articolo si applicano dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 36 (Tutela dei dirigenti sindacali). - 1.
Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti
in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario
nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni
sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
rappresentative sul piano nazionale, possono essere
effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale
di appartenenza.
2. Il dirigente che riprende servizio al termine del
distacco sindacale puo', a domanda, essere trasferito con
precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede
dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver
svolto attivita' sindacale e di aver avuto domicilio negli
ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia
nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a
seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere
discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale
dirigente sindacale, ne' puo' essere assegnato ad attivita'
che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro
funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste
dal presente decreto o dagli accordi nazionali di
amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti
dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o
regolamenti. La partecipazione ai lavori delle Commissioni
di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' valutata, ai
fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime
modalita' previste per il personale designato
dall'Amministrazione per la partecipazione alle medesime
Commissioni.
5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del
primo quadriennio normativo Polizia.».
 
Art. 31

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Note all'art. 31:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 32

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Note all'art. 32:
- Per il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si veda nelle
note all'articolo 2.
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, recante: «Collegamento delle pensioni del
settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale
statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
maggio 1976, n. 120.
- Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335, si veda nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»:
«3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal
mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari
al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo
armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi
dei beni energetici importati, applicato ai parametri
stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e'
comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge
di bilancio in sede di definizione delle risorse
contrattuali.».
Per il testo del comma 440 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 33

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 920 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice
dell'ordinamento militare»:
«Art. 920 (Norme comuni in materia di sospensione
dall'impiego). - 1. Al militare durante la sospensione
dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio e' computato per
meta'.
2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto
ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti
del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione
in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione
del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione
precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato
in soprannumero agli organici ovvero non computato nella
consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo
prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti del militare sospeso.».
- Per il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 34

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 20 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile
di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo
periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi
mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 35

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale» e all'appuntato scelto dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui.

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»:
«Art. 31 (Assegno funzionale). - 1. (omissis).
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 36

Importi una tantum

1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
 
Art. 37

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 367.793;
b) per la Guardia di finanza: euro 796.949.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio
economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente
incrementate, come da tabella "A" allegata al presente
decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle
rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al
comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le
modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei
compensi previsti dal presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.».
 
Art. 38

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1.-3.
(omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 22 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre
2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono
rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 39

Compenso forfetario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

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2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalita' di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso forfetario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse finanziarie annue:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 600.000.

Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 50 (Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della
legge 29 marzo 2001, n. 86). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei
compiti istituzionali previsti dalle rispettive
disposizioni legislative di settore, e' impegnato in
esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da
particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo
oltre il normale orario di lavoro non e' assoggettato,
durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in
materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a
condizione che le predette attivita' si protraggano senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29
marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui
al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive
competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita per i
giorni di effettivo impiego un'indennita' speciale di
impiego giornaliera nelle misure stabilite in € nella
seguente tabella:

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 40

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 31 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

Note all'art. 40:
- Per il testo dell'articolo 1, primo comma, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, si veda nelle note all'art.
9.
 
Art. 41

Orario di lavoro

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.

Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018".».
«Art. 27 (Orario di lavoro). - 1.-3. (omissis).
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
8,00.».
 
Art. 42

Indennita' di rischio

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 42:
- Per il testo dell'articolo 1 e tabella A e
dell'articolo 3 e tabella C del decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si veda nelle note
all'articolo 11.
 
Art. 43
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita'
supplementari

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale abilitato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia di aeromobili.
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.

Note all'art. 43:
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 23 marzo
1983, n. 78, si veda nelle note all'art. 12.
 
Art. 44

Indennita' di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale:
a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.

Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 51 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore del presente decreto, al personale
impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e
le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del
biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella
misura lorda di € 4,10 per ciascuna ora.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2004-2005»:
«Art. 13 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta
servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella
misura giornaliera lorda di euro 12,00.».
 
Art. 45

Indennita' per servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
 
Art. 46
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di
polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennita' nella misura di:
a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;
b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonche' a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche' formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.
4. L'indennita' di cui al presente articolo:
a) non e' cumulabile con quella di missione nonche' con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico;
b) e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.
5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.

Note all'art. 46:
- Si riporta il testo degli artt. 173, 174 e 174-bis
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei
carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale,
componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo
d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
legionali, nonche' assicurano la gestione della disciplina
e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio
di una o piu' regioni amministrative, retti da generale di
divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della
gestione del personale e competono le funzioni di
direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita'
dei comandi provinciali, nonche' assicurano attraverso i
propri organi, il sostegno tecnico, logistico e
amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati
nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre
organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata
o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di
direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti
dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del
raccordo delle attivita' operative e di contrasto della
criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di
altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da
ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla
loro estensione e rilevanza operativa, cui compete
prioritariamente la responsabilita' della direzione e del
coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e
di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a
rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti
militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di
base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui
compete la responsabilita' diretta del controllo del
territorio e delle connesse attivita' istituzionali,
nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di
massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno
operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o
maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale
per il controllo del territorio, costituisce riferimento
per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma
nell'espletamento delle attivita' di rispettiva
competenza.».
«Art. 174 (Organizzazione mobile e speciale dell'Arma
dei carabinieri). - 1. L'organizzazione mobile e speciale
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione, a
integrazione, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da
generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti
dei comandi di divisione dipendenti;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette
dipendenze.».
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'in-terno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la
dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del Comando carabinieri per la
tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione
ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni
riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali si avvale del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle
funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata
che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di
divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e il Comando carabinieri per la tutela della
biodiversita' e dei parchi.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali
del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie
riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della
transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari
e forestali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 49 (Indennita' di ordine pubblico). - 1.
L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma
1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e'
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
durata di almeno quattro ore, nella misura unica di €
13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte
anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni
traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio,
non puo' completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 47
Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.
3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.
 
Art. 48
Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel
comune di Campione d'Italia

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il Nucleo carabinieri di Campione d'Italia compete una indennita' mensile pari all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.

Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1989, n. 425, recante: «Adeguamento dell'assegno
di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle
nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale statale, compreso quello delle
amministrazioni autonome»:
«Art. 1. - 1. 1. Al personale delle amministrazioni
dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con
ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede
permanentemente in territorio estero di confine con
l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo
stipendio ed agli assegni o indennita' di carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno, e' attribuito, dal 1°
gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure
mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per
cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri,
per fasce di livelli o categorie e per carriera
dirigenziale, nonche' per anzianita' in detti livelli, o
categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B
allegate alla presente legge.».
 
Art. 49

Indennita' per attivita' ispettiva tributaria

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.

Note all'art. 49:
- Si riporta il testo degli artt. 5 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34,
recante: «Regolamento recante norme per la determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449»:
«Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del servizio a
livello territoriale). - 1. I comandi interregionali sono
retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle
dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali.
2. I comandi regionali sono retti da un generale di
divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di
norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di
polizia economico-finanziaria, da uno o piu' centri di
addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri,
navali e aerei.
3. I comandi provinciali sono retti da generale di
brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma,
da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e
reparti operativi, terrestri, navali e aerei.
4. I nuclei di polizia economico-finanziaria:
a) sono unita' ad alta specializzazione
nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di
sezioni ed unita' minori ed hanno rango variabile in
relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza
economica della circoscrizione in cui operano.
5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno
consistenza organica e livello ordinativo variabile in
relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze
operative dell'area di competenza.».
«Art. 6. (Comandi e organi dei reparti speciali). - 1.
Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale di
corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e
nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale.
2. I nuclei speciali:
a) sono unita' ad alta specializzazione per
l'investigazione in determinate materie;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di
sezioni ed unita' minori, hanno rango variabile e sono
costituiti per corrispondere ad autorita' istituzionali
centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda
un dispositivo unitario.
3. Il comando aeronavale centrale e' retto da un
ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando
operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione
ed i gruppi aeronavali.».
 
Art. 50
Indennita' per il personale della Guardia di finanza in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti:
a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche;
b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;
c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attivita' di incident response.
2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.
 
Art. 51

Indennita' mensile artificieri

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
 
Art. 52

Indennita' per soccorritori alpini

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita' operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta indennita' compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita' operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale specializzato «Tecnico di Soccorso Alpino», impiegato presso il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.
 
Art. 53

Licenza e riposo solidale

1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Note all'art. 53:
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante:
«Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355.
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999»:
«Art. 59 (Procedure di informazione, pareri e rapporti
con le Amministrazioni). - 1. Le Amministrazioni informano
preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanande disposizioni applicative che si
riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e
modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui
all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni;
c) alle modalita' attuative della disciplina del
riposo compensativo.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e
proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le
materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c)
entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere
riunioni informative preliminari, anche di carattere
tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di
ricezione della comunicazione e si concludono nel termine
di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi
di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal
quale risultano le posizioni comuni o le eventuali
divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
personale. Durante il periodo in cui si svolge
l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano
provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso
di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le
rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni
definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare
per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5
giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19,
quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
5. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"»:
«Art. 26 (Licenza ordinaria). - 1. Qualora
indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel
corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro
i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze
di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere
personale, il dipendente deve fruire della licenza residua
entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a
far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce
il presente schema di provvedimento, i termini di cui al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo
rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di
servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa
compete, sulla base della documentazione fornita, il
rimborso delle spese sostenute successivamente alla
concessione della licenza stessa e connesse al mancato
viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e'
consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5,
comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche
nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 14, comma
5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia
prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione
della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio
utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui
all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio
prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1977, n. 937, si veda nelle note all'art. 22.
 
Art. 54

Trattamento economico di trasferimento

1. Il personale trasferito d'autorita' che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere il rimborso:
a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.
 
Art. 55

Tutela della genitorialita'

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Note all'art. 55:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
1992, n. 39.
- Per il testo degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si veda nelle note
all'articolo 24.
- Per il testo degli articoli 1 e 7 della legge 8
ottobre 2010, n. 170, si veda nelle note all'articolo 24.
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»:
«Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e'
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato,
modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni
venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
Art. 56

Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

Note all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 15 giugno 2013, n. 80 recante: «Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.».
«Art. 24 (Congedo per le donne vittime di violenza di
genere). - 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o
privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o
dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi
dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di
protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa inserite nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di
residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del
rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento
del percorso di protezione, per il periodo corrispondente
all'astensione, la cui durata non puo' essere superiore a
tre mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva
impossibilita', e' tenuta a preavvisare il datore di lavoro
o il committente con un termine di preavviso non inferiore
a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine
del periodo di congedo e a produrre la certificazione di
cui ai commi 1 e 2.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha
diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione, con riferimento alle voci fisse e
continuative del trattamento, e il periodo medesimo e'
coperto da contribuzione figurativa. L'indennita' e'
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita'
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l'importo dell'indennita'
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente
previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non
e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternita', l'indennita' di cui al presente comma e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale
periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti, nonche' ai fini della maturazione delle
ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di
fine rapporto.
5. Il congedo di cui al comma 1 puo' essere usufruito
su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre
anni secondo quanto previsto da successivi accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
In caso di mancata regolamentazione, da parte della
contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del
congedo, la dipendente puo' scegliere tra la fruizione
giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e'
consentita in misura pari alla meta' dell'orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
inizio il congedo.
6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove
disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta
della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu'
favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
- Per il testo dell'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 si
vedano le note all'articolo 55.».
 
Art. 57

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione della licenza ordinaria e alla tredicesima mensilita'.

Note all'art. 57:
- Per il testo degli articoli 32 e 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si veda nelle note
all'art. 26.
 
Art. 58

Licenza per aggiornamento scientifico

1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza;
b) i militari in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

Note all'art. 58:
- Per il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 si veda nelle note
all'articolo 55.
 
Art. 59

Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
 
Art. 60

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.196, complessivamente pari a 1.322.265.459 euro per l'anno 2022 e a 642.722.294 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a. quanto a euro 679.543.165 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b. quanto a euro 642.722.294 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Cartabia, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1282

Note all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 21
dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
- Per il testo del comma 436 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.