Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 marzo 2022
Istituzione dei diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, secondo il quale le voci e gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio sono stabiliti, modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante «Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale», che differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa ed introduce, con decorrenza 15 novembre 2021, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 8-bis, del predetto decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118, secondo il quale alla copertura dei costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi del predetto art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Considerato che occorre definire i costi standard di gestione e di fornitura del servizio al fine della determinazione del diritto di segreteria da corrispondere alle camere di commercio e che la gestione dell'istanza di composizione negoziata e' un servizio di nuova istituzione, per il quale non sono disponibili dati contabili effettivi su cui effettuare valutazioni dirette sui costi;
Vista la nota di Unioncamere n. 25671/U del 15 novembre 2021, con la quale vengono forniti i parametri e le valutazioni da assumere a fondamento della determinazione del diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;
Considerato che la composizione negoziata della crisi di impresa prevede la presentazione dell'istanza con relativa pre-istruttoria, la nomina dell'esperto e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto;
Tenuto conto che le attivita' delle camere di commercio necessarie a garantire l'erogazione del servizio di composizione negoziata saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria e pertanto i fattori produttivi da considerare sono, principalmente, l'utilizzo delle risorse umane e gli adempimenti di tipo organizzativo, che vanno quantificati in costo del personale e costi generali di funzionamento, con una stima di massima parametrabile in circa euro 42.000 per ciascuna camera di commercio, la quasi totalita' derivanti da costi di personale;
Ritenuto di prendere a riferimento il numero di sessanta camere di commercio, che rappresentano il punto di arrivo dei processi di fusione e accorpamento attualmente in corso, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e che, inoltre, l'impatto stimato non sara' lo stesso su tutte le camere di commercio, in quanto molte attivita' riguarderanno esclusivamente le camere capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato altresi' che basandosi sulla definizione del costo annuo standard e parametrando questo valore alla stima di circa diecimila istanze annuali che si presume giungeranno alle sessanta Camere di commercio a regime, si arriva a valutare il costo standard unitario per domanda pari ad euro 252, importo finale da considerare per una corretta stima del diritto di segreteria;
Considerato che il predetto costo standard unitario non comporta ulteriori oneri oltre a quelli gia' previsti dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Decreta:

1. Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e' individuato in euro 252 per singola pratica.
Roma, 10 marzo 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 508