Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 9 maggio 2022
Determinazione delle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attivita' di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;
Visto, in particolare, l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, che prevede che le norme del decreto legislativo n. 22 del 2009 continuano ad applicarsi alle unita' navali di cui all'art. 1 del medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 114 del 2018;
Visto, inoltre, l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 2018, che prevede che gli organismi di classificazione esercitano sulle unita' navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio dei certificati;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 2018, che prevede che per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito nel territorio nazionale, deve essere autorizzato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonche' riconosciuto dalla Commissione europea;
Considerato che l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 2018 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili il compito di verificare che gli organismi di classificazione svolgano efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 2018, gli oneri relativi alle attivita' di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione di cui all'art. 19 sono a totale carico dei medesimi organismi;
Visto l'art. 19, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 2018, che prevede che gli organismi di classificazione gia' riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformita' della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del suddetto decreto legislativo e che a essi si estendono integralmente le disposizioni recate dal medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Considerata la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 2018, le tariffe per le attivita' di cui al comma 4 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attivita' svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili finalizzate al riconoscimento e all'autorizzazione degli organismi di classificazione nonche' alla vigilanza degli stessi, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, nonche' dell'art. 18 e dell'allegato VII del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.
 
Allegato 1
(articolo 2)
Tariffe a copertura dei servizi svolti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il riconoscimento e per il rilascio dell'autorizzazione, ivi comprese le verifiche presso gli organismi (decreto legislativo 7 settembre 2018,
n. 114 e decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22).

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1, inclusi i costi di trasferta, vitto e alloggio del personale impiegato, sono poste a totale carico degli organismi di classificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, e dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22. Gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni due anni in misura almeno pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, su media nazionale, verificatasi negli anni precedenti di riferimento.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli organismi gia' autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, ovvero dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, devono versare la tariffa di cui al punto D dell'allegato I.
3. Gli importi delle tariffe di cui al presente decreto sono determinati sulla base del costo effettivo del servizio reso.
 
Art. 3

Modalita' di pagamento

1. I pagamenti dovuti per le procedure di riconoscimento e autorizzazione sono effettuati mediante versamento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite bonifico bancario o postale utilizzando il codice Iban riferito alla Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazion e_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_di_classifica zione_delle_entrate/index.html
2. Nella causale del versamento delle tariffe previste ai punti A e B dell'allegato I occorre specificare:
a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese connesse con le procedure di riconoscimento o autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, e dell'allegato VII al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22»;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2, Capo XV, dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle somme sopra indicate deve essere allegata alla domanda di riconoscimento o autorizzazione presentata al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ai sensi dell'art 19, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
4. Ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, l'organismo autorizzato provvede a versare, entro sei mesi, la tariffa di cui al punto D dell'allegato I, a copertura delle spese relative alle verifiche di cui all'art. 19, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. Nella causale di versamento occorre specificare:
a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese connesse con le procedure di vigilanza sugli organismi autorizzati»;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2, Capo XV, dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
5. Entro i sessanta giorni precedenti alla visita ispettiva di cui all'art. 19, comma 6 e comma 7, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, l'organismo autorizzato provvede a versare la tariffa di cui al punto C dell'allegato I, a copertura delle spese connesse alla predetta visita ispettiva. Nella causale di versamento occorre specificare:
a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese connesse alla verifica degli organismi autorizzati»;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2, Capo XV, dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 4

Utilizzo dei proventi

1. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'art. 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne al fine di implementare l'attivita' finalizzata all'autorizzazione degli organismi riconosciuti ed alla vigilanza degli stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 9 maggio 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1632