Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2022 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 117 del 20 maggio 2022).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina
e sul gasolio impiegato come carburante

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati e' effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti i depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- L'Allegato I e la Tabella A del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, S.O. n. 143.
- Si riporta il testo dei commi 290 e 291 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:
«1.-289. - Omissis
290. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai fini della tutela del cittadino
consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili
per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al
fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul
valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo
internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 e' adottato, con
cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma
aumenta in misura pari o superiore, sulla media del
periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di
riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto
non puo' essere adottato ove, nella media del semestre
precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo,
determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello
indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 puo'
essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa,
qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
rispetto al valore di riferimento, espresso in euro,
indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 23, 25 e
50, del decreto legislativo 26 ottobre del 1995, n.504
(Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative):
«Art. 19-bis (Utilizzo della posta elettronica
certificata). - L'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano
i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi
gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1,
effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di
notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
notificare i predetti atti e comunicazioni mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai
sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile, anche per il tramite di un messo speciale
autorizzato dall'ufficio competente. Per i fini di cui al
comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta
nonche' quelli che intendono iniziare un'attivita'
subordinata al rilascio di una licenza o di
un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal
presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia
il proprio indirizzo di PEC.»
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti
di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di
cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici
di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a
carburazione e combustione, nonche' i prodotti sottoposti
ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito
fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo
stesso gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata
ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente
la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i
delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e
XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia
prevista la pena della reclusione. La predetta
autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti
dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano
state definite nell'ultimo quinquennio, nonche' ai soggetti
che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro
natura od entita', alle disposizioni che disciplinano
l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi
doganali, in relazione alle quali siano state contestate
sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
di cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
cui al primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei
confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna
non definitiva, con applicazione della pena della
reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e
fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto
fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i
quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche'
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'articolo 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantita' e della qualita' dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono
essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,
comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti
per quantita' e qualita' dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti
ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono
essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito,
gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704).»
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa [Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16
ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n.
745/1970 (157) - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma
2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n.
1161]). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
competente per territorio, qualunque sia la capacita' del
deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 5 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti
di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per
gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione
dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso,
presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
la relativa documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la
licenza di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il
relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano nei
confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di
cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e
la revoca della predetta licenza trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23.
Nel caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a
persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,
limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
licenza di cui al comma 4 e' altresi' negata ai soggetti
che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti
tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita' dei
serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al
conto economico previsionale, in base alle specifiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono
benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a
darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle
situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo
23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attivita' nel termine di
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o,
qualora successiva al predetto termine, dalla data del
verificarsi delle condizioni impeditive previste dai
medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la
licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,
anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice
di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia
sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca
della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa
devono circolare con il documento di accompagnamento
previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i
prodotti energetici trasferiti in quantita' non superiore a
1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai
sensi del presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per
uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici
assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalita' telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.»
«Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32,
comma 3, D.L. n. 331/1993)). - 1. Indipendentemente
dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che
costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina
delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle
relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta
della contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o
tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce
prescritte, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti
di distribuzione stradale di carburanti si considera
irregolare la tenuta del registro di carico e scarico
quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle
erogazioni effettuate nel periodo preso a base della
verifica; per i depositi commerciali di gasolio si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili:
«Art. 11 (Introduzione Documento Amministrativo
Semplificato telematico). - 1. Con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da
adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono fissati tempi e modalita' per
introdurre l'obbligo, entro il 30 settembre 2020, di
utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione,
esclusivamente in forma telematica, del documento di
accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative. La presente disposizione si applica alla
circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
«Art. 1 (Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonche' potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria). - 1. Con
determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita' per
la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita' degli
operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita'
svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi
di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e
62 del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la
circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano
e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del
testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504.
1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, la
omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei
documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero
la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.".
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale
competente, previo consenso del titolare del diritto di
proprieta' intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese
del titolare del diritto, la distruzione delle merci
medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da
utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello
sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della
procedura di cui al comma 3.
4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n.
92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine del contenimento dei costi
necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione
competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un
anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione
dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo
modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente norma".
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: "di cui
all'articolo 52" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 51 e 52";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e
per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per
l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale".
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il
seguente:
"12-bis. - Le disposizioni dei commi 10 e 11 si
applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali
privilegiati.".
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione
stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la
societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell'immagine»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni telematiche.".
8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal
seguente:
"2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate
sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo
decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo
complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta
per un periodo da un mese a sei mesi".
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal
comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da
quando e' stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
fiscali".
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi
da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis
del presente articolo, si applicano alle violazioni
constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per le
violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano
le disposizioni previgenti.
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche
nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del
modello F24 per il versamento unitario di imposte,
contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in
occasione della prima cessione interna. A tale fine, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al
modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione
dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene
verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i
termini e le modalita' della predetta verifica. Gli esiti
del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i
trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di
importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla
presentazione della certificazione doganale attestante
l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento
all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore,
della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono
individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole da: "Con la convenzione"
a: "e' definita" sono sostituite dalle seguenti: "La
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, e' gratuita e definisce anche".
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono soppresse le parole: "mediante posta
elettronica certificata".
14. Gli organismi preposti all'attivita' di
controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali
sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Governo procede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
anche al riordino delle Agenzie fiscali e
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al
fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione
economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi
della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di
valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il
predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la
fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di
enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15,
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, le quali rendono il parere entro
trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere
comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura
interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di
coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la
Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma
37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa
prevista per l'attivita' della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e'
ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse
finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di
spesa, come ridotta dal presente periodo, puo' essere
utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a societa' specializzate, di
consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31
dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
e di ricerca connesse al completo svolgimento delle
attivita' indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa
pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi
pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per assicurare la
formazione specialistica nonche' la formazione linguistica
di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di
apposite convenzioni anche con primarie istituzioni
universitarie italiane ed europee.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il
terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Meta' dei componenti sono scelti tra i professori
universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai
settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.".
19. In sede di prima applicazione della disposizione
di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie
fiscali in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano automaticamente il trentesimo
giorno successivo.».
- Per il testo dell'articolo 2, comma 199, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della L. 31 marzo 2000, n. 78):
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i
compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile
1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il
Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio
pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione
europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse
proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
in regime concessorio, ad espletamento di funzioni
pubbliche inerenti la potesta' amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni
separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre
forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso
il valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi
anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma,
lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli
articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e
dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali
conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di
porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via
esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi
per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d)
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7
gennaio 1929, n. 4.».
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per
la tutela della concorrenza e del mercato, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
 
ALLEGATO I
all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11,
comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
+-------------------------------------------------------------------+ |Turismo | +-------------------------------------------------------------------+ |- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) | +-------------------------------------------------------------------+ |- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)| +-------------------------------------------------------------------+ |- Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) | +-------------------------------------------------------------------+ | | +-------------------------------------------------------------------+ |Ristorazione | +-------------------------------------------------------------------+ |- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) | +-------------------------------------------------------------------+ | | +-------------------------------------------------------------------+ |Attivita' ricreative | +-------------------------------------------------------------------+ |- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) | +-------------------------------------------------------------------+ |- Altre attivita' di intrattenimento e divertimento (sale bingo) | |(codici ateco 93.29.9) | +-------------------------------------------------------------------+ |- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) | +-------------------------------------------------------------------+ |- Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per | |vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) | +-------------------------------------------------------------------+ |- Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di | |programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) | +-------------------------------------------------------------------+ |- Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) | +-------------------------------------------------------------------+ |- Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) | +-------------------------------------------------------------------+


 
ALLEGATO A
all'articolo 11, comma 2 -
(Disposizioni in materia di integrazione salariale)
===================================================================== | 0 Codici Ateco 2007 | +================+==================================================+ |Siderurgia |CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, | | |acciaio e ferroleghe | +----------------+--------------------------------------------------+ |Legno |AA 02.20 Legno grezzo | | |--------------------------------------------------+ | |CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno | | |e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di | | |articoli in paglia e materiali da intreccio | +----------------+--------------------------------------------------+ |Ceramica |CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e | | |rivestimenti | | |--------------------------------------------------+ | |CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per| | |usi domestici e ornamentali | | |--------------------------------------------------+ | |CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica | | |--------------------------------------------------+ | |CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica | | |--------------------------------------------------+ | |CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso | | |tecnico e industriale | | |--------------------------------------------------+ | |CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a. | +----------------+--------------------------------------------------+ |Automotive |CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli | | |--------------------------------------------------+ | |CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per | | |autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | |--------------------------------------------------+ | |CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per | | |autoveicoli e loro motori | +----------------+--------------------------------------------------+ |Agroindustria |CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri | |(mais, concimi, |cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, | |grano tenero) |avena, mais, granturco e altri cereali) | | |--------------------------------------------------+ | |CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio | | |di mais) | | |--------------------------------------------------+ | |CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti| | |azotati (esclusa la fabbricazione di compost) | | |--------------------------------------------------+ | |AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il | | |riso) | +----------------+--------------------------------------------------+


 
«ALLEGATO 1
(Articolo 38, comma 2-bis)
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
==================================================================== | RISULTATI DIFFERENZIALI | +==================================================================+ | - COMPETENZA - | +==================================================================+ | Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 | +------------------------------------------+-------+-------+-------+ |Livello massimo del saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto degli effetti |205.133|180.500|116.942| |derivanti dalla presente legge | | | | +------------------------------------------+-------+-------+-------+ |Livello massimo del ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto degli effetti |482.480|490.600|435.617| |derivanti dalla presente legge (*) | | | | +------------------------------------------+-------+-------+-------+ | - CASSA - | +------------------------------------------+-------+-------+-------+ | Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 | +------------------------------------------+-------+-------+-------+ |Livello massimo del saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto degli effetti |282.133|245.500|174.142| |derivanti dalla presente legge | | | | +------------------------------------------+-------+-------+-------+ |Livello massimo del ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto degli effetti |559.505|555.600|492.817| |derivanti dalla presente legge (*) | | | | +------------------------------------------+-------+-------+-------+ |(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare | |prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti | |con ammortamento a carico dello Stato. | +------------------------------------------------------------------+



 
Art. 1 - bis

Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, gia' previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma puo' contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonche' per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma puo' altresi' prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'Allegato I del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dalla presente legge:

«Allegato I

Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico

Prodotti energetici

Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 478,40 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421
per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870
per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 367,40 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: zero euro per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)
e b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. (2)

Tabacchi lavorati

a) sigari 23,00%(percento);
b) sigaretti 23,5%(percento);
c) sigarette 59,5%(percento);
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%(percento);
2) altri tabacchi da fumo 56,00%(percento);
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh
mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, reca «Rideterminazione
temporanea delle aliquote di accisa».
- Per i riferimenti alla Tabella A del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 19-bis, 25 e 50 del
decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 199, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n.68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31
marzo 2000, n. 78) e' riportato nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 11 (Introduzione Documento Amministrativo
Semplificato telematico).- 1. Con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da
adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono fissati tempi e modalita' per
introdurre l'obbligo, entro il 30 settembre 2020, di
utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione,
esclusivamente in forma telematica, del documento di
accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative. La presente disposizione si applica alla
circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.».
- Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n.262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n.286 recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, commi 290 e 291, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 2

Bonus carburante ai dipendenti

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli
ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro
della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad
euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si
tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla
generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di
lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,
volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei
familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle
condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di
cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate
dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e
g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
da societa' che direttamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si
rende applicabile esclusivamente quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che
siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e'
esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con
valori di emissione di anidride carbonica non superiori a
grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club
d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per
cento per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i
valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori
a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e'
elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di
emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la
predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno
2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il
50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12 , e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore,
per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita'
percepite per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
misura del 50 per cento nonche' il 50 per cento delle
maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di
ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o,
limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808,
comma 1, lettera b), del codice dell'or-dinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due
volte l'indennita' base. Qualora l'indennita' per servizi
prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche
con riferimento all'attivita' prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al
comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a
8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
 
Art. 2 - bis

Disposizioni in materia di carburanti per il volo
da diporto sportivo

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, e' prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.
 
Art. 3

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 17, 32 e 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 17. - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi
soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta."
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale) . - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da
esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'Art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di
istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti.»
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del
contribuente, un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b)
rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei dati
esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del
comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e
l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del
presente Art. relativamente alle dichiarazioni da loro
predisposte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«1.- 52. Omissis
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15."
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto
in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 121 e 122-bis,
comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.»
«Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in
materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei
controlli preventivi). - 1. L'Agenzia delle entrate, entro
cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione
dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli
articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai
fini del relativo controllo preventivo. I profili di
rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla
diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al
presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria
o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione
e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza
dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni
di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i
rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al
soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i
rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al
controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi
alle cessioni per le quali la comunicazione si considera
non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli
articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi
restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per
l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche
se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono
in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle
entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni
presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni
riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n.196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
 
Art. 4

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di gas naturale

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
1° marzo 2022 n.17, recante misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 5 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma
di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022
e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022,
un quantitativo di gas naturale per usi energetici non
inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale
indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
- Il riferimento agli articoli 17, 32 e 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Il riferimento all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 64 e 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al testo degli articoli 121 e 122-bis,
comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo
3.
- Il riferimento al testo dell'articolo 3 del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiara zioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento all'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
 
Art. 5
Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e
delle imprese a forte consumo di gas naturale

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento e' rideterminato nella misura del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, recante misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27
dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media del primo
trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo
dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti
di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e'
riconosciuto un contributo straordinario a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di
credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia
elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1
e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In
tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei
combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la
produzione della medesima energia elettrica e il credito di
imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo
trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196».
«Art. 5 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma
di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio
2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno
2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici
non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale
indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 5 - bis

Misure urgenti per incrementare la produzione
di energia elettrica da biogas

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, e' consentito il pieno utilizzo della capacita' tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacita' tecnica degli impianti e della capacita' tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione gia' contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non e' incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non e' subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
 
Art. 5 - ter

Ricerca e formazione da parte dell'INPS

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni "Unitaria prestazioni creditizie e sociali", "Assistenza magistrale" e "Assistenza Ipost", nonche' attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale - INPS). - 1. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di
servizi, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro.
2. L'INPS, nel quadro della politica economica
generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri
di economicita' e di imprenditorialita', adeguando
autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di
efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed
erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve
conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza
sull'attivita' dell'Istituto.
3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra
anche la gestione di forme di previdenza integrativa
nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi
o regolamenti.
3-bis. L'istituto svolge attivita' di ricerca,
aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea,
nelle materie di propria competenza, per i dipendenti
dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria
prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale'
e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita' di divulgazione
scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti
pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento
dell'attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con
regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane
previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio
dell'Istituto per le spese di funzionamento.
4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione
di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato
dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione
separato da quello afferente agli altri fondi amministrati.
Alta gestione finanziaria dei fondi integrativi non si
applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.».
 
Art. 5 - quater

Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali
di prodotti energetici

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attivita' in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui e' constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale e' revocata ed e' rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia».
2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti
di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di
cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici
di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a
carburazione e combustione, nonche' i prodotti sottoposti
ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito
fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo
stesso gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata
ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente
la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (146) e
per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII,
VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i
quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta
autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti
dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano
state definite nell'ultimo quinquennio, nonche' ai soggetti
che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro
natura od entita', alle disposizioni che disciplinano
l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi
doganali, in relazione alle quali siano state contestate
sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
di cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare (146).
L'autorizzazione di cui al primo periodo e' in ogni caso
sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove
venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato
sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della
pena della reclusione, per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione
ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i
quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche'
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'articolo 25, comma 4. In luogo della predetta
sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su
istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso
soggetto di proseguire l'attivita' in regime di deposito
fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui e'
constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto
comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita
garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei
dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per
cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti
dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la
garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in titoli di
Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il
ripristino delle condizioni di cui al comma 4,
l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale
e' revocata ed e' rilasciata, su richiesta dell'esercente
il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione
della garanzia.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantita' e della qualita' dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono
essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,
comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti
per quantita' e qualita' dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti
ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono
essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito,
gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 941, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1. - 940. Omissis
941. Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si
applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del
gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000
metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;
le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di
cui al comma 937 immessi in consumo da un deposito fiscale
per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito
fiscale avente capacita' non inferiore ai valori stabiliti
dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri
i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui
al comma 942 nonche' ai prodotti, di cui al medesimo comma
937, immessi in consumo da un deposito fiscale avente
capacita' non inferiore ai predetti valori per conto di un
soggetto che presti idonea garanzia con le modalita' e i
termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma
942. Il predetto limite di capacita' di 3000 metri cubi
puo' essere rideterminato con decreto del Ministro
dell'Economia e delle finanze.
Omissis.».
 
Art. 6

Bonus sociali per elettricita' e gas

1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricita' e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo 1, comma 3, e' pari a 12.000 euro.
1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalita' previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 29
dicembre 2016 (Riforma del bonus elettrico) e' pubblicato,
per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
1° marzo 2022 n.17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34 recante misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 3 (Rafforzamento del bonus sociale elettrico e
gas). - 1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le
agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di
energia elettrica riconosciute ai clienti domestici
economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in
gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine
di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,
previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo e'
trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
 
Art. 6 - bis

Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione
delle bollette per i clienti domestici

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 509, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 508. Omissis
509. In caso di inadempimento del pagamento delle
fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022
e il 30 giugno 2022 nei confronti dei clienti finali
domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli
esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente
finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a
dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con
una periodicita' e senza applicazione di interessi a suo
carico, secondo le modalita' definite dall'ARERA.
Omissis.».
 
Art. 7
Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e
Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente

1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «, nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».
2. Per le attivita' istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e' istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di livello generale, ed e' assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e' assegnato un contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalita' equivalente proveniente da societa' e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21».
6. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25 unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro 1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di venti unita' di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio della CSEA medesima.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 199, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
«1.-198. Omissis
199. Per l'esercizio della propria attivita' il
Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati
dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti
per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche'
del supporto operativo della Guardia di finanza per lo
svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle
indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di
finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti
ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto
e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato
disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo'
convocare le imprese e le associazioni di categoria
interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei
beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al
corretto e normale andamento del mercato, nonche'
richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici
sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di
prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla
richiesta comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel
caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non
veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689 in quanto compatibili. L'attivita' del Garante
viene resa nota al pubblico attraverso il sito
dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo
economico. Nel sito sono altresi' tempestivamente
pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a
livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di
consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti
alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dall'articolo 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione). - 1.
L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a
contratti di durata superiore ad un anno, effettuata
attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei
gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di
rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di
autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
pubblicati ai sensi dell'articolo 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
e' subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei
seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al
progetto di importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la
provenienza del gas naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli
impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
d) - e).
3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione
all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7
devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e'
stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di
scambio fisico («hub») estero deve essere indicata la
composizione media della provenienza del gas naturale dai
vari Paesi di produzione.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata
ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non
discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa
motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e'
data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al
comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in
corso o per le quali e' stato gia' concluso il relativo
contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal
fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2,
lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
per ciascun contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni
previsti dal contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle
possibilita' di modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato
prodotto e delle strutture di trasporto internazionali
utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla
sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del
sistema.
6.
7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui
al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a
un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima
del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli
elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono consentire una modulazione
stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle
quantita' importate giornaliere nel periodo di punta
stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al
valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui
sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle
esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale
interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le
imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita' impegnate per l'importazione e
l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili
per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di
sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita'
di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
a decorrere dal 1° gennaio 2002.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli
articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3,
e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi
4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche'
l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo
n. 164 del 2000 e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge
21 marzo 2022, n. 21.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente
vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio,
deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure
cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento
sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 347, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1.-346. Omissis
347. La pianta organica del personale di ruolo
dell'ARERA e' rideterminata numericamente a seguito delle
assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il
numero dei dipendenti a tempo determinato di cui
all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.
481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto da sessanta a
venti unita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, recante
disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali.
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 509, della legge 30
dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 6-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 510 e 511,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 509. Omissis
510. L'ARERA definisce altresi', nel limite di 1
miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi
rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli
importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al
3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti
della totalita' dei clienti finali aventi diritto alla
rateizzazione, nonche' le modalita' di conguaglio o di
restituzione, da parte degli esercenti la vendita,
dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il
recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e
ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il
mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno
2023.
511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510
provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita
raggiunga l'importo di cui al comma 510, l'ARERA puo'
ridurre il periodo temporale di cui al comma 509, ferma
restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per
i soli importi gia' oggetto di rateizzazione.
Omissis.».
 
Art. 7 - bis

Modifiche all'articolo 6-bis
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»;
b) alla lettera a), la cifra: «15» e' sostituita dalla seguente: «20»;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
esistenti e le modifiche di progetti autorizzati ivi
inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata che, senza incremento di area
occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito
dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso
al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione
di superficie o di volume, anche quando non vi sia
sostituzione di aerogeneratori;
b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che,
anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli
e degli altri componenti e mediante la modifica del layout
dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza
massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:
interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o
comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il
piano dei moduli e il piano della superficie su cui i
moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza
incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della
volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di
autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il
proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
delle modalita' di svolgimento del procedimento
autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al
di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione
degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, in formato
cartaceo o in via telematica, una dichiarazione
accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di
sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli
impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere
eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.
L'incremento di produzione energetica derivante da un
aumento di potenza superiore alle soglie di cui
all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua
conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai
sensi dell'articolo 42.».
 
Art. 7 - ter
Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure
per la realizzazione di reti di telecomunicazioni

1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita' nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere direttamente, anche mediante societa' da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A
partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della
cabina di regia di cui all'articolo 4, sono realizzati
attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi
gli immobili periferici, in grado di conseguire la
riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento
annuo della superficie coperta utile climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma
2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, ovvero dell'Agenzia del
demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le trasmettono,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate
sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare
riferimento agli interventi di miglioramento energetico
previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di
cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale
di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le
Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio
interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano
il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nella misura in cui il rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti
incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o
pregiudizievole alla loro conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma
2, sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
di intervento e delle eventuali diverse forme di
finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento
tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi
nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le
modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente
piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli
interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei
programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli
organi del genio del medesimo Ministero possono fare
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al
fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento
dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure
organizzative e comportamentali degli occupanti volte a
ridurre il consumo energetico, che le pubbliche
amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed
applicare con le modalita' di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1
e qualora le risorse dedicate ad assicurare il
conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
predisporre programmi, anche congiunti, per il
finanziamento di interventi di miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione, con particolare riferimento agli immobili
ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti
sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali
programmi consentono la cumulabilita' delle relative
risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri
strumenti di promozione, fino alla copertura integrale
della spesa complessivamente sostenuta da parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di
efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al
presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi
disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e
GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che
definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le
modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il
monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto
previsto dal comma 6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino
a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino
a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a
valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del
Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per
cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
di un sistema di gestione dell'energia, comprese le
diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
 
Art. 7 - quater

Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale

1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17-undecies del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113 recante
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17-undecies (Regime transitorio in materia di
VIA). - 1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo
modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal
comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31,
comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che
trasferisce alla competenza statale i progetti relativi
agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui
all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo
punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio
2021. I progetti di impianti fotovoltaici con potenza
superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state
presentate alla regione competente prima del 31 luglio
2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel
caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione
regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «numero
massimo di quaranta unita',» sono inserite le seguenti:
«inclusi il presidente e il segretario,» e dopo le parole:
«delle amministrazioni statali e regionali,» sono inserite
le seguenti: «delle istituzioni universitarie,»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato
d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco,
aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi
ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di
cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al
presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al
comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al
termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5»;
b) al comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 2-bis» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i componenti della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i
membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai
sensi del presente comma».».
 
Art. 7 - quinquies

Ulteriori misure di semplificazione
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: «Il limite di cui alla lettera b) del punto 2» fino a: «20 MW per queste tipologie di impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia). - 1.
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di
costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida,
adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi
seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle
relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione localizzati in aree a destinazione
industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,
per i quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e di ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma
1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici
da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso
articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti
agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che
distino non piu' di 3 chilometri da aree a destinazione
industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo
a gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui
al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla
lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
il procedimento di verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19
del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste
tipologie di impianti, purche' il proponente alleghi alla
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo
un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non
si trova all'interno di aree comprese tra quelle
specificamente elencate e individuate ai sensi della
lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La
procedura di cui al presente comma, con edificazione
diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche
qualora la pianificazione urbanistica richieda piani
attuativi per l'edificazione.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».
 
Art. 7 - sexies

Misure di accelerazione dello sviluppo
delle fonti rinnovabili

1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai numeri 1) e 2), le parole: «300 metri» sono sostituite dalle seguenti: «500 metri»;
b) al numero 3), le parole: «150 metri» sono sostituite dalle seguenti: «300 metri».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Nel caso di
mancata adozione della legge di cui al periodo precedente,
ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e
agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si
applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Le Province autonome provvedono al processo programmatorio
di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di
vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri.»
 
Art. 7 - septies
Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica

1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante Attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di
torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati
radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonche' per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli
Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della
compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, ove previsto
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente
locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata
ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione
della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al
richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione
su supporti informatici, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.
Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle
infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad
ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In
caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita'.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e
per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante
dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un
parere negativo da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un
dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.
Omissis.».
 
Art. 8

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici
e Fondo di garanzia PMI

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita' derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto SACE S.p.A. e' autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalita' declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresi', con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 1-bis.1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante
misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonche' interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I
limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al
comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
La condizione di cui al presente comma non si applica se la
societa' dimostra che il soggetto non residente svolge
un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di
personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del
presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno
2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni
ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera
a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi di
un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per
il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su
esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 30 giugno 2022
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di
prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in
qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che
prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da
parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in
funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria
liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE
S.p.A., fino al 30 giugno 2022, concede garanzie, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti
obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle
suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una
primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi
del comma 1, non devono superare l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica."
14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia.»
«Art. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le
richieste di nuovi). - 1. Le richieste di nuovi
finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono
essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il titolare o il legale rappresentante
dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilita',
dichiara:
a) che l'attivita' d'impresa e' stata limitata o
interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o
dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima
di tale emergenza sussisteva una situazione di continuita'
aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta
dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
n), il finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto
per sostenere costi del personale, investimenti o capitale
circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita'
imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) che e' consapevole che, ad eccezione
dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti
erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, i finanziamenti saranno
accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i
cui dati sono contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante
istante nonche' i soggetti indicati all'articolo 85, commi
1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative
previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale
rappresentante non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei
casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al
comma 1, il soggetto al quale e' chiesto il finanziamento
la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui
al comma 1, lettera d), e' condizionata all'indicazione,
nella richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia e della locuzione: "Sostegno ai sensi del
decreto-legge n. 23 del 2020".
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni
criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di
cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure
semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione
previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica
degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva
prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il
finanziamento non e' tenuto a svolgere accertamenti
ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle
richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai
sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che
svolgono, anche in forma associata, un'attivita'
professionale autonoma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n.77 recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
«Art. 35 (Garanzia SACE in favore delle assicurazioni
sui crediti commerciali). - 1. Al fine di preservare la
continuita' degli scambi commerciali tra aziende e di
garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese
colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19,
SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di
assicurazione dei crediti commerciali a breve termine
autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il
decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per
cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative
a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021 ed
entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la
garanzia e' prestata in conformita' alla normativa europea
in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e
delle condizioni previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A.
opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del
rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni
previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori
modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e
requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di
cui al presente articolo.
3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e
3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del
31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30
giugno 2021.
4. L'efficacia della garanzia e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una
sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a
copertura delle garanzie relative alle imprese di
assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi',
con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di
assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al
netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo e
risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.».

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
«Art. 2. - 1. - 99. Omissis
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
 
Art. 8 - bis

Misure di sostegno finanziario alle imprese

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m), primo periodo, le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
b) alla lettera p-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino
al 30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle
lettere a) e m) , in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti
misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito. A
decorrere dal 1°(gradi) aprile 2022, le garanzie sono
concesse previo pagamento di una commissione da versare al
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Fino al 30 giugno 2022 la
predetta commissione non e' dovuta per le garanzie
rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di
comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti
ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dell'energia;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa
e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
per l'anno 2019. Resta fermo che la misura di cui alla
presente lettera si applica, alle medesime condizioni,
anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei
diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente
da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti
pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia
diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle
sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal
1°(gradi) luglio 2021 le garanzie di cui alla presente
lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per
cento. L'importo totale delle predette operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1°(gradi) gennaio 2019, l'importo
massimo del prestito non puo' superare i costi salariali
annui previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura del 90 per
cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell' articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il
pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione
per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fino al 30 giugno 2022, fermo restando quanto
previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo
quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa
senza applicazione del modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
di ammissione della singola operazione finanziaria, la
probabilita' di inadempimento delle imprese e' calcolata
esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea
ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1°(gradi) luglio 2021, con copertura al 90
per cento, nonche', a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2022,
con copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che
in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da
banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti
abilitati alla concessione di credito in favore di piccole
e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita' di
impresa, arti o professioni, di associazioni professionali
e di societa' tra professionisti nonche' di persone fisiche
esercenti attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO
la cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata
dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato
dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima di trenta mesi dall'erogazione e abbiano una
durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 °(gradi)
luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per
cento, puo' essere applicato un tasso di interesse diverso
da quello previsto dal periodo precedente. In favore di
tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale
di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. A decorrere dal 1°(gradi) aprile 2022, per il
rilascio della garanzia di cui alla presente lettera e'
previsto il pagamento di una commissione da versare al
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi'
concessa in favore di beneficiari finali che presentano
esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono
state classificate come inadempienze probabili o
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi
delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della
circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a
condizione che le predette esposizioni alla data della
richiesta del finanziamento non siano piu' classificabili
come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di
misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa in
favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo
6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e
m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le
parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a
sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e
prudenziali;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta
anche su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi. Per i medesimi finanziamenti, per i
quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a
decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022,
l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e
previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un
periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli
obblighi di segnalazione e prudenziali.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di
durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e
possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal
soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi
nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento
della perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile
2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili,
con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici'' sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, in possesso
del requisito per la qualificazione come micro, piccola o
media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento e, relativamente alle nuove imprese
costituite o che hanno iniziato la propria attivita' non
oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del
Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi
due bilanci approvati, senza valutazione del merito di
credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari
finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei
medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore
di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, le parole
"euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00".
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di
euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,
quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
 
Art. 9
Cedibilita' dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese
energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico:
«Art. 15 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla base della
media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte
e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento
superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo
dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti
di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e'
riconosciuto un contributo straordinario a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di
credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 405 milioni di euro mediante
corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi
all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei
servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato, che resta acquisita
definitivamente all'erario;
b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle
misure agevolative indicate all'articolo 18, comma 1;
c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 32.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto
monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta
di cui al comma 1 risulti inferiore alla spesa indicata al
comma 3, la differenza e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli
dei ministeri interessati.».
- Il riferimento all'articolo 4 e 5 del decreto-legge
1° marzo 2022, n.17 recante misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali, e' riportato,
rispettivamente, nei riferimenti normativi agli articoli 5
e 4.
- Il riferimento agli articoli 64 e 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al decreto legislativo 7 settembre
2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 121 e 122-bis, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 32 e 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiara zioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 10

Imprese energivore di interesse strategico

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. e' autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo' avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.».

Riferimenti normativi

- Il riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2020, n.23 convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n.40 (misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.20 (disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato
all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei
limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
di bonifica ambientale secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente, nonche' per un ammontare
determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro della transizione ecologica, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di
decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso
lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal
gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo
commissariale di ILVA S.p.A., che puo' avvalersi di
organismi in house dello Stato. Restano comunque
impregiudicate le intese gia' sottoscritte fra il gestore e
l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Le modalita' di
valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di
decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di
ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al
decimo periodo. Al patrimonio si applicano le disposizioni
del libro V, titolo V, capo V, sezione XI, del codice
civile.
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non
oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria"
e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" e'
sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno
2016. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di
un'apposita contabilita' speciale su cui confluiscono le
predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita' in conto residui, iscritte in bilancio
rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
anche in conto residui, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui
al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario
dell'amministrazione straordinaria e' titolare di
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale,
in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria
delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a
valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la
neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo
destinate o da destinare agli interventi di risanamento
ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo
la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le
contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica
informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello
Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
tuttora aperte, il commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA
S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto
convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta
nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e'
determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha
carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
e preclude ogni azione concernente il danno ambientale
generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi
ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16
marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione
affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario
straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione
dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad
ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto,
sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020,
indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera,
individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente
vincolanti.».
 
Art. 10 - bis
Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il riferimento all'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n.77, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°(gradi)
luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1°(gradi) gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1°(gradi) gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°(gradi) luglio
2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di
pari importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal
1°(gradi) luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si
applica anche agli interventi previsti dall'articolo
16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta'
superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti
ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la
parte di spese sostenuta dal 1°(gradi) gennaio 2022, la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1°(gradi) aprile 2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli
incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli
interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),
compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle
singole unita' immobiliari all'interno dello stesso
edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1°(gradi) aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali
di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i
casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1°(gradi) settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede
l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo
9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui
al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale
previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei
seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. (390)
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1°(gradi) gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal
1°(gradi) gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono
esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65
per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.
811/2013, e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della
Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in
opera di generatori d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli
appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC. L'attivita' di attestazione e' esercitata nel
rispetto del principio di indipendenza di giudizio,
garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o
finanziario che possa determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto
privato di cui al primo periodo, nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori
pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche
agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono altresi' individuati livelli standard di
qualita' dei controlli che le societa' organismi di
attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare
riferimento a quelli di natura non meramente documentale.
L'attivita' di monitoraggio e controllo di rispondenza ai
suddetti livelli standard di qualita' comporta l'esercizio
di poteri di diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la
sospensione o la decadenza dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della
qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica
e finanziaria e tecniche e professionali indicati
all'articolo 83; il periodo di attivita' documentabile e'
quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati
alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti
certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono
trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di
qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
d) il possesso di certificazione del rating di
impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83,
comma 10.
4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore
economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della
sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera
g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza
stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e'
immediatamente cancellata.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a
tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o
richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri
di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su
motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una
SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti
hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni
appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione
ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui
all'articolo 38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita'
economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce
i parametri economico-finanziari significativi richiesti,
certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti
preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche
proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in
modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa
deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacita' professionale per
gli appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, disciplina i casi e le modalita' di sospensione
o di annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza
delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Sono
disciplinati, altresi', i criteri per la determinazione dei
corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto
all'importo complessivo ed al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere
qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria
riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonche'
per le microimprese e le piccole e medie imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la
trasparenza dei controlli sull'attivita' di attestazione
posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende
pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di
controlli a campione da effettuare annualmente sulle
attestazioni rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni del regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' punita con la
sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le
violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione e'
determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base
dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, con particolare riferimento ai criteri di
proporzionalita' e adeguatezza alla gravita' della
fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nel regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente codice svolgevano la funzione di direttore
tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in
possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146,
comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
tali funzioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2704 del codice
civile (Data della scrittura privata nei confronti dei
terzi):
«Art. 2704. - La data della scrittura privata della
quale non e' autenticata la sottoscrizione non e' certa e
computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la
scrittura e' stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di uno
di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il
contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o,
infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che
stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita' della
formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene
dichiarazioni unilaterali non destinate a persona
determinata puo' essere accertata con qualsiasi mezzo di
prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il
giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' ammettere
qualsiasi mezzo di prova.».
 
Art. 10 - ter

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attivita' di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal
versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle
imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1,
lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
del presente decreto si applicano ai soggetti passivi
dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che siano anche gestori delle attivita' economiche
indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia'
esonerate dal 1°(gradi) maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1°(gradi)
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone
di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati
dal 1°(gradi) marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1°(gradi) gennaio 2021 al 31
dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo
1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1°(gradi) gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle
superfici gia' concesse sono presentate in via telematica
all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, a far data dal 1°(gradi) gennaio 2021 e comunque
non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea
su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in
cui ricorra la condizione prevista dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a
82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "adiacenti" e' sostituita dalla
seguente: "prospicienti";
b) la parola: "particolare" e' sostituita dalla
seguente: "eccezionale".».
- Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
«1.-815. Omissis
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato « canone», e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati « enti», e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.
Omissis.».
 
Art. 10 - quater
Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese
agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche' al
risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali
all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte
danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la
continuita' produttiva, e dei danni subiti da prodotti in
corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente
concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia
dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati
assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati
dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni
di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al
presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di
monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di
cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui
al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i
danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e'
riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019
per il completamento della fase di ricostruzione.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122,
sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal
comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2023. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
"3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214".
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi)
agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte
della struttura commissariale istituita presso la regione
Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9
del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra
fissati, puo' essere prorogato. Nei limiti delle risorse
impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non
operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122, e
le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016.».
 
Art. 10 - quinquies

Disposizioni in materia di alloggi
di edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta', il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione»;
b) al comma 48, primo periodo, le parole: «dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;
c) al comma 48, secondo periodo, le parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione» sono soppresse;
d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Norme particolari per gli enti locali). -
1. - 46. Omissis
47. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione
da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione
dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di
stipulazione della relativa convenzione, i soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa,
istanza di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta'. Entro novanta giorni dalla
data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti
interessati, e relativamente alle aree per le quali il
consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del
diritto di superficie in piena proprieta', il comune deve
trasmettere le proprie determinazioni in ordine al
corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprieta' avviene dietro pagamento di un corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta'
e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, al netto degli oneri di concessione del diritto di
superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui
e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il
costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore
di quello stabilito dal comune per le aree cedute
direttamente in proprieta' al momento della trasformazione
di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresi'
i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione
di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari.
49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai
comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia' versate
da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto
previsto al comma 48.
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a
richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse,
anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene
immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria
dei registri immobiliari, per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale,
determinato, anche per le unita' in diritto di superficie,
in misura pari ad una percentuale del corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. I
soggetti interessati possono presentare, di propria
iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi
alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle
singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del
canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del
presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente
individua altresi' i criteri e le modalita' per la
concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento
del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. La
deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48
individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni
per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.
In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile,
conseguente alle procedure di affrancazione e di
trasformazione del diritto di superficie in piena
proprieta', le relative quote di spesa possono essere
finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli immobili in regime
di locazione ai sensi degli articoli da 8a 10 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona
convenzionati.
Omissis.».
 
Art. 10 - sexies
Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino
nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti
tessili, calzaturieri e di pelletteria

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione».
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di
magazzino nel settore tessile, della moda e degli
accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle
rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti
da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in
corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore
tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo,
nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per
cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre
periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del
beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta
considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro
per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con
bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base
dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
certificazione della consistenza delle rimanenze di
magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da
una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal
codice etico dell'International Federation of Accountants
(IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nei periodi d'imposta successivi a quello di
maturazione.
4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei
settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i
termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il
quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.».
 
Art. 10 - septies

Misure a sostegno dell'edilizia privata

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia):
«Art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono
indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.».
- Il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 10,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia). - 1. - 3. Omissis.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto
interessato di volersi avvalere del presente comma, sono
prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31
dicembre 2020, purche' i suddetti termini non siano gia'
decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e
sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi
strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni
di cui al primo periodo del presente comma si applicano
anche ai permessi di costruire per i quali
l'amministrazione competente abbia gia' accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate
di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine ai
sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1
trova altresi' applicazione in relazione ai termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure
concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura
ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la
presentazione di ricorsi giurisdizionali.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita'
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni
certificate di inizio attivita', alle segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro
dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati
rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque
denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini
dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad
essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La
presente disposizione si applica anche ai diversi termini
delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale
nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di
validita' dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020,
aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi
natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono
prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di
cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione
contrattuale, il committente e' tenuto al pagamento dei
lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di
Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto
2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di
soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro
stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per
lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il
ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e
29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per
lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e
seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui
ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli
articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si
applica anche alle richieste di conversione.
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1°(gradi)
agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che
non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono
soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni
del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonche' dei relativi
decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere,
servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di
disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali
o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque
denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del
medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono
sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
dicembre 2020.
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo
28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e
legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il
termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
«Art. 28 (Lottizzazione di aree). - 1. Prima
dell'approvazione del piano regolatore generale o del
programma di fabbricazione di cui all'art. 34 della
presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei
terreni a scopo edilizio.
2. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione
ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a
quando non sia stato approvato il piano particolareggiato
di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
puo' essere autorizzata dal comune previo nullaosta del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la
sezione urbanistica regionale, nonche' la competente
soprintendenza.
3. L'autorizzazione di cui al comma precedente puo'
essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il
programma di fabbricazione o il piano regolatore generale,
se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei
lavori pubblici la competente Autorita' non ha adottato
alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di
lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero
al programma di fabbricazione adottato.
4. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica
istruzione puo' disporsi che il nullaosta
all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga
rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
5. L'autorizzazione comunale e' subordinata alla
stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i
quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui
al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.
6. La convenzione deve essere approvata con
deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
7. L'attuazione degli interventi previsti nelle
convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi
e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di
urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia
coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
8. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
singoli lotti e' subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relativa ai lotti stessi.
9. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma
le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni
del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di
legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
10. Il termine per l'esecuzione di opere di
urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito
in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine
diverso.
11. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre
1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e
relative a lottizzazioni per le quali non siano stati
stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i
vincoli precisati al quinto comma del presente articolo,
restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
12. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione
e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se
non si e' provveduto alla formazione del piano
particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta' di
invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine un
progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non
aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.
13. Il progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di
apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a
dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di
variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle
richieste degli interessati o di procedere alla
espropriazione delle aree.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 7-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6,
del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al
medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti
di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la
competenza statale in materia di ordinamento civile con
riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme
del codice civile e alle disposizioni integrative, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti,
disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle
attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito
della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o
di specifiche aree territoriali";
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo
periodo, le parole: "e sagoma" sono soppresse e dopo la
parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente.";
b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le
parole da "dichiara preliminarmente" a "e che" sono
soppresse;
c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole:
«della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino
mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni»;
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 8, e' sostituito dal seguente:
"8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma
9.";
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento
sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento e'
concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si
applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di
diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in
conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento finale, la domanda di rilascio del
permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile
del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento
di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla
data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti
a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.";
3) il comma 10 e' abrogato;
e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "non
alterano la sagoma dell'edificio" sono aggiunte le
seguenti: "qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni,";
f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23,
e' aggiunto il seguente:
"Art. 23-bis (Autorizzazioni preliminari alla
segnalazione certificata di inizio attivita' e alla
comunicazione dell'inizio dei lavori). - 1. Nei casi in cui
si applica la disciplina della segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della
segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello
unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento
edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi
atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo
sportello unico comunica tempestivamente all'interessato
l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti
non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della
segnalazione certificata di inizio attivita' e dell'istanza
di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio,
l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito
positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si
applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori
di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari
atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione
dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa
denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni
devono individuare con propria deliberazione, da adottare
entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non e'
applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita'
per interventi di demolizione e ricostruzione, o per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche
della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di
intervento sostitutivo della regione ai sensi della
normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo
e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne
alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al
primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la
segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in
ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al
primo periodo e comunque in sua assenza, non trova
applicazione per le predette zone omogenee A) la
segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica
della sagoma.";
g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:
"4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere
richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) per singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.";
h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti
i seguenti:
"5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai
sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di
presentazione della documentazione di cui al comma 3,
lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo
5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un
professionista abilitato, con la quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che
lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che
attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario
disciplinano con legge le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione
dei controlli.».
2.
3. Salva diversa disciplina regionale, previa
comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di
due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di
cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli
abilitativi rilasciati o comunque formatisi
antecedentemente all'entrata in vigore del presente
decreto, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi
al momento della comunicazione dell'interessato e sempre
che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al
momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi
strumenti urbanistici approvati o adottati. E' altresi'
prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni
paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini
di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque
nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica
anche alle denunce di inizio attivita' e alle segnalazioni
certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso
termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5-bis. I destinatari degli atti amministrativi
relativi alle attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma
9, della legge 1°(gradi) agosto 2002, n. 166, effettuate
dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, gia' rilasciati
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro
il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo
totale di cui all'allegato I annesso allo stesso
regolamento, corrispondente ai giorni di validita' degli
atti amministrativi rilasciati, nonche' all'importo totale,
nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di
scadenza.
5-ter. All'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «', potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi
attivita' produttive e commerciali".
5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre
2011, n. 180, le parole: "con posa in opera" sono
soppresse.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis, dell'articolo
10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia). - 1. - 4. Omissis.
4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini dei
relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati
di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai
diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o
degli accordi similari comunque denominati dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi
che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30,
comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
Omissis.».
 
Art. 11

Disposizioni in materia di integrazione salariale

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piu' ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono piu' ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».
2. Ai fini di fronteggiare le difficolta' economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.148, (disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva delle integrazioni salariali di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto si
computano per la sola parte del periodo autorizzato
successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4,
non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,
si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge
n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,»,
sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a)
della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,
comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni." sono sostituite dalle
seguenti: "che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.".
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3,
comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato
dal presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015,
in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo
3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni
di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i
processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'articolo 20 che non possono piu' ricorrere ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150
milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento
straordinario di integrazione salariale per un massimo di
cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo
26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020
e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui
all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023.
11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piu'
ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle
relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli
articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili
fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai
codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto
rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29
e 40 che non possono piu' ricorrere all'assegno di
integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto,
in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per
l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione
salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle
risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora
all'esito dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o
11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e
11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300
milioni di euro per l'anno 2022.».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 29 e 33, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale
ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla
lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio
mobile.»
«Art 29 (Fondo di integrazione salariale). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a
quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti
alla disciplina del fondo di integrazione salariale i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non
rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10,
che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali
costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e
dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di
solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali, ad
esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie,
limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi
aziendale. Il presente comma cessa di trovare applicazione
per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022.
3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022,
l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30,
comma 1, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali, e'
riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito
indicate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima
di tredici settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente piu' di cinque dipendenti, per una durata
massima di ventisei settimane in un biennio mobile.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la
disposizione di cui al comma 4, secondo periodo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui all'articolo
28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati
dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale
INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque
unica ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la
sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il
datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della
posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di
finanziamento del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per
i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i
datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
piu' di cinque dipendenti. E' stabilita una contribuzione
addizionale a carico dei datori di lavoro connessa
all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari
al 4 per cento della retribuzione persa.
8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori
di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato
domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del
presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data
dal termine del periodo di fruizione del trattamento,
l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40
per cento.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede
all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal
1° gennaio 2022.»
«Art. 33 (Contributi di finanziamento). - 1. I
decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma
4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria,
ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo
29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le
prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo
26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
1 a 3 e di cui all'articolo 27 si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-119. Omissis.
120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.
Omissis.».
 
Art. 12

Agevolazione contributiva per il personale
delle aziende in crisi

1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 119, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente
legge:
«1.-118. Omissis
119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che
assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati,
indipendentemente dalla loro eta' anagrafica, da imprese
per le quali e' attivo un tavolo di confronto per la
gestione della crisi aziendale presso la struttura per la
crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per
riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi
precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda
oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
Il beneficio contributivo di cui al primo periodo e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5
milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per
l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori
entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora,
nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio,
emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del
limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al
primo periodo del presente comma. In caso di assunzione di
lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per
l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di
cui alla presente disposizione con quello previsto
dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
Omissis.».
 
Art. 12 - bis
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero
professionista in caso di malattia o di infortunio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si da' luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente gia' pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarita' contributiva gia' emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.
2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 22-bis (Disposizioni per la sospensione della
decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del
libero professionista in caso di malattia o di infortunio).
- 1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute
quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di
quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della
Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e
istanze, nonche' i mancati pagamenti entro il termine
previsto, che comportino mancato adempimento verso la
pubblica amministrazione da parte del professionista
abilitato per sopravvenuta impossibilita' dello stesso per
motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta
decadenza dalle facolta' e non costituisce comunque
inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce
effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al
comma 1, il termine e' sospeso a decorrere dal giorno del
ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o
dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza
attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di
dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della
permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena,
certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del
comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti
da parte del libero professionista si applica solo nel caso
in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente
data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle
cure domiciliari. Il certificato medico attestante la
decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal
medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta
elettronica certificata, presso i competenti uffici della
pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente
articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni
successivi a quello di scadenza del termine del periodo di
sospensione, con facolta' di allegare contestualmente i
certificati di cui al comma 2.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede:
a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto;
b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dai commi da 1 a 4.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 12 - ter

Modifiche al decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 26 e 33 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1. Le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi
e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione
del Titolo I del presente decreto, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni di cui al predetto Titolo.
1-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2022, fatti
salvi i fondi di solidarieta' bilaterali gia' costituiti
alla predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto
disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 10, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le causali ordinarie e
straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al
titolo I.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla
base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di
cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti
dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
7-bis. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2022,
l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis e'
obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un
dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta data si
adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro
il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del
relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, che comprendono, per
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1°(gradi) gennaio 2022, anche i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre
alla finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le
seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni
integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in
termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il
sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi
di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento
mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi
connessi alla staffetta generazionale a favore di
lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre
anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non
superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a
tre anni.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di
cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione
a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.»
«Art. 33 (Contributi di finanziamento). - 1. I
decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma
4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria,
ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo
29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le
prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo
26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata. Gli oneri e le
minori entrate relativi alla prestazione di cui
all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati
mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del
datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di
copertura delle predette voci di costo.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
1 a 3 e di cui all'articolo 27 si applicano le disposizioni
vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.».
 
Art. 12 - quater

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo»;
b) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3».
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese) come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati).
- 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 30 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia
nei due periodi d'imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata
prevalentemente nel territorio italiano.
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche
ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui
al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai
lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
in affido preadottivo. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di
imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 10 per cento del loro
ammontare.
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in
Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il
1°(gradi) gennaio 1969» sono abrogate.
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati
dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposi-zioni
del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui
al presente articolo, le disposizioni dello stesso si
applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi
derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano
prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni
sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe
professionistiche abbiano conseguito la qualificazione
professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia
compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel
caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline
riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive
nazionali di riferimento e le singole Leghe
professionistiche abbiano conseguito la qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia
compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali
circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per
cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano,
in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto
periodo, e 5-bis del presente articolo.
5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali
risulta applicabile il regime di cui al presente articolo,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi
previsto comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'autorita' di Governo delegata per lo sport, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, con riferimento al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.».

- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita'
prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto,
e' fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di
cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2,
le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni,
distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo
conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di
lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di
addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo
31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti
dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da
societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza
fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla
determinazione del reddito di tali enti.
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di
lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, delle indennita' di trasferta, dei rimborsi
forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati
nell'esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini
fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite
reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2,
primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della
Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1,
lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per «premi» e
«compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti
occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti
nelle competizioni sportive.
7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da
lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia
la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.
8. (Abrogato).».
 
Art. 12 - quinquies
Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
contratto di somministrazione

1. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo'
eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°(gradi)
gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora
esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo
indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 30 giugno 2024.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al
1°(gradi) gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti
contratti, con arrotondamento del decimale all'unita'
superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel
caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione
del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni
caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a
tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti
disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi
dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
 
Art. 12 - sexies

Comunicazioni di avvio dell'attivita'
dei lavoratori autonomi occasionali

1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «Con riferimento all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali,» sono inserite le seguenti: «fatte salve le attivita' autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,» e le parole: «mediante SMS o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante modalita' informatiche».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) come
modificato dalla presente legge:
«Art 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per
il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le
attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far
cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare,
l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento
di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti
occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi
occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla
normativa, nonche', a prescindere dal settore di
intervento, in caso di gravi violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui
all'Allegato I. Con riferimento all'attivita' dei
lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attivita'
autonome occasionali intermediate dalle piattaforme
digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, al fine di svolgere attivita' di monitoraggio
e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale
tipologia contrattuale, l'avvio dell'attivita' dei suddetti
lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione
all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per
territorio, da parte del committente, mediante modalita'
informatiche. Si applicano le modalita' operative di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al
secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore
autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124. Il provvedimento di sospensione e' adottato in
relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale
interessata dalle violazioni o, alternativamente,
dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6
dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche
misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o
per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto
divieto all'impresa di contrattare con la pubblica
amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il
provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli
aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a
versare i relativi contributi ai lavoratori interessati
dall'effetto del provvedimento di sospensione.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i
provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio
personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti
nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro
sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi
di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in
cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In
ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'.
5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in
occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di
prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei
vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli
organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche
rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione
della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e
20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in
materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle
violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento
di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano
impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a
5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque
lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il
pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto
indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna
fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e)
del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei
cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la
medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento
di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto
delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi'
concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento
della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo,
maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi
dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso
di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo
residuo entro detto termine, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza di cui al presente comma
costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale
prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere
d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha
adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo
regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato
nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1
adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e'
ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato
interregionale del lavoro territorialmente competente, il
quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica
del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il
provvedimento di sospensione perde efficacia.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per le violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per
l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del
comma 1, a seguito della conclusione della procedura di
prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza
dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini
della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche
il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9,
lettera d).».
 
Art. 12 - septies
Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina
del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «centralinisti non vedenti», «centralinisti telefonici non vedenti», «centralinisti telefonici ciechi» e «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista»;
b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999»;
c) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione»;
d) all'articolo 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonche' l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilita' dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo legge 29 marzo 1985, n. 113
(Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro
e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti
minorati della vista) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Albo professionale). - 1.
2. Si intendono privi della vista coloro che sono
colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con
correzione di lenti.
3. Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della
presente legge vengono iscritti i privi della vista,
abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo
le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione
nell'elenco e' subordinata alla presentazione dei seguenti
documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria
locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo
in cui si svolge il corso di formazione professionale, da
cui risulti che il richiedente e' privo della vista o
dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in
entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e'
esente da altre minorazioni che potrebbero impedire
l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i
privi della vista possono essere iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge su
presentazione di domanda, alla quale devono essere allegati
il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed
una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che
il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno
sei mesi.»
«Art. 2 (Abilitazione alla funzione di
centralinista). - 1. Sono considerati abilitati i privi
della vista in possesso del diploma di centralinista
telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per
ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi
professionali per centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati
della vista, istituiti secondo la disciplina di cui alla
legge 21 dicembre 1978, n. 845,conseguono l'abilitazione
professionale, ai fini di cui al comma precedente, a
seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al
successivo settimo comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente
non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico
per coloro che siano in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21°(gradi)
anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso
di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai
corsi anche i non vedenti in possesso di licenza
elementare.
4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di
istruzione professionale, stabiliscono gli specifici
programmi dei corsi per centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti
minorati della vista.
5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente
secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici
corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo
tecnologico nel settore della telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita la commissione regionale per l'esame di
abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della
vista.
8. La commissione e' composta da:
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da
lui delegato, che la presiede;
un membro designato dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;
un membro designato dal Ministero della pubblica
istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera
Braille;
un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, esperto in telefonia;
un funzionario della Societa' italiana per
l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia;
un membro designato dalla regione e scelto tra
esperti in scrittura e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un
impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio
regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione e' nominato
un supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed
iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Le domande per l'esame di abilitazione sono
presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni
regionali di cui al settimo comma del presente articolo,
l'esame di abilitazione viene effettuato presso la
commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio
1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie
funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ovvero presso altra commissione regionale
designata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.»
«Art 3 (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I
centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le
disposizioni della presente legge sono quelli per i quali
le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o piu'
posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piu'
posti-operatore.
2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le
assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad
assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di
centralino telefonico, un privo della vista iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente
legge.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad
assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque
linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge.
4. Qualora il centralino telefonico, in funzione
presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu' di
un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti e' riservato
ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista.
5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro
pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista
non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura
inferiore a quella indicata nel comma precedente.
6. I lavoratori assunti ai sensi del presente
articolo sono computati nelle quote di riserva di
assunzione obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto
informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata
legge n. 68 del 1999.
7. L'esclusione di cui al precedente comma si
applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda,
telefonica di Stato, anche alle societa' private
concessionarie dei servizi telefonici.
8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base
agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad
assumere un numero di centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati
della vista superiore rispetto a quello previsto dalla
legislazione precedente, hanno facolta' di ottemperare ai
maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.»
«Art. 4 (Coordinamento con la disciplina generale). -
1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono
computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista
dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio,
secondo la causa che ha determinato la cecita'.
2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto
riservato ai centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della
vista e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia
adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla
disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, e'
tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli
obblighi stessi.
3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi
categoria protetta, il centralinista telefonico e operatore
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati
della vista, assunto ai sensi del precedente comma, viene
computato nell'aliquota d'obbligo.
4. In caso di completezza del ruolo organico dei
datori di lavoro pubblici i centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti
minorati della vista sono inquadrati in soprannumero fino
al verificarsi della prima vacanza.»
«Art. 5 (Denunce). - 1. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, i datori di
lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali
del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici,
con la precisazione delle linee urbane e dei posti di
lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalita' dei
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista e vedenti,
indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini
medesimi.
2. I datori di lavoro che procedono alla
installazione o trasformazione di centralini telefonici che
comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente
legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta
giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il
numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono
dotati.
3. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico -
SIP, entro sessanta giorni dall'installazione o
trasformazione di centralini telefonici che comportino
l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve
comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti
per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche
dell'apparecchiatura telefonica.
4. I soggetti autorizzati alla prestazione di servizi
di installazione di fornitura di reti pubbliche di
comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al
pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalita'
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero del Ministro per le disabilita', di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati
presso i quali sono stati installati o modificati i
centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che
comportino l'obbligo di assunzione.»
«Art. 6 (Modalita' per il collocamento). - 1. Entro
sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di
assumere i centralinisti telefonici e operatori della
comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della
vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta
nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso il
servizio competente.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di
cui al comma precedente, il servizio competente invita il
datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora
questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del
centralinista telefonico in base alla graduatoria formata
con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per
il collocamento.
3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista
telefonico e operatore della comunicazione con qualifica
equipollente minorato della vista dall'azienda nella quale
e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del servizio
competente.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso
riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica
presentata al servizio competente. I centralinisti
telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche
equipollenti minorati della vista hanno diritto
all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le
assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti
interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di
studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano
provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui
sorge l'obbligo, il servizio competente li invita a
provvedere. Trascorso un mese il servizio competente
procede all'avviamento d'ufficio.
6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e
operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti
minorati della vista nonche' l'elenco dei posti disponibili
sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione
nei siti internet istituzionali delle regioni nel rispetto
dei requisiti di accessibilita' dei siti internet di cui
alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione
presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di
accesso ai dati personali da parte della persona alla quale
i dati si riferiscono.
7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di
cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono
nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui
ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato.
Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la
condizione di privo della vista e rilascia apposita
certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi
nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello
Stato.
8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco
hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della
presente legge fino al compimento del 55°(gradi) anno di
eta'.»
«Art. 7 (Rapporto di lavoro e norme di tutela). - 1.
Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente
legge si applica il normale trattamento economico e
normativo.
2. In caso di trasformazione del centralino che
comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia
possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori
di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista assunti
obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi
per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a
concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali
diverse da quella di centralinista, hanno diritto di
usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili
per sostenere le prove di esame.»
«Art. 8 (Trasformazione dei centralini). - Le
trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla
possibilita' d'impiego dei non vedenti e la fornitura di
strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di
centralinista telefonico sono a carico della regione
competente per territorio, la quale provvede direttamente o
mediante rimborso al datore di lavoro interessato.»
«Art. 9 (Indennita' di mansione). - 1. A tutti i
centralinisti telefonici e operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista occupati
in base alle norme relative al loro collocamento
obbligatorio e' corrisposta una indennita' di mansione pari
a quella che si riconosce agli operatori dipendenti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti
telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche
equipollenti minorati della vista, di cui all'articolo 2
della presente legge, sono considerate particolarmente
usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto,
a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso
pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente
svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione
figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianita' contributiva nonche' all'incremento
dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di
trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel
sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per
ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per
l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di
copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI
(Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»
«Art. 10 (Sanzioni). - 1. I soggetti privati che non
provvedono ad effettuare le comunicazioni previste
dall'articolo 5 entro i termini indicati nel predetto
articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa,
al pagamento di una somma da euro 131,65 a euro 2.632,86.
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati
ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti
telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche
equipollenti minorati della vista, sono tenuti, a titolo di
sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da euro
26,30 a euro 104,99 per ogni giorno lavorativo e ogni posto
riservato e non coperto.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio
provinciale del lavoro.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione
amministrativa sono versate alla regione competente per
territorio, che le utilizzera' per la formazione
professionale dei non vedenti e per le spese di
trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
in base alla variazione dell'indice del costo della vita
calcolato dall'Istituto centrale di statistica.»
«Art. 11 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge e' affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la
esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la
presente legge.».
 
Art. 13

Ferrobonus e marebonus

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 647 e 648,
della legge 28 dicembre 2015, n.208 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016):
«1.-646. Omissis
647. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a concedere contributi per
l'attuazione di progetti per migliorare la catena
intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti
l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi
marittimi per il trasporto combinato delle merci o il
miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e
in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti
situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata
la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di
trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' altresi' autorizzato a concedere
contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale
in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in
Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Agli stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Omissis.».
- Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 110 e 111,
della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1.-109 Omissis
110. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
111. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata
la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25
milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 672 e 673,
della legge 30 dicembre 2020, n.178, (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.- 671 Omissis
672. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori
25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026.
673. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori
25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.
Omissis.».
 
Art. 13 - bis
Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la
promozione del traffico ferroviario delle merci

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonche' nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorita' di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le modalita' di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale):
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di
vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le
modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione
degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del
titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di
sistema portuale relativi a concessioni gia' assentite alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio
dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del
codice della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato
al programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di
un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'
per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al
tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello
stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede
una nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi
assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
 
Art. 13 - ter
Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo
svolgimento di particolari attivita'

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:
«1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e' richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta
di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto
dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con
modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera
q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono
attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di
lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa
anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita' in
Italia, non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il
permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto
d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non superiore a un
anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilita'
di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i
rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono
beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del
richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per
l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
per il periodo necessario allo svolgimento della medesima
attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e'
richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le
disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di
marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
da crociera.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea e'
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
 
Art. 14

Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio
nei contratti di trasporto di merci su strada

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalita' di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonche' clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» e' inserita la seguente: «trimestralmente».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo del 21 novembre 2005 n.286 recante disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il contratto di
trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in
forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la
correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente
struttura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per
facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di
trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in
forma scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del
trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e
modalita' di pagamento, nonche' clausola di adeguamento di
tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da
autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del
Ministero della transizione ecologica, qualora dette
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della stipulazione del contratto o
dell'ultimo adeguamento effettuato;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte
del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico
della merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in
forma scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei
soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio
stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli
elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,
nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni
altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al
comma 3, il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.
6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti
all'aumento dei costi del carburante per autotrazione
incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta
nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su
strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di
merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina
in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di
esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di
terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 250, della
legge 23 dicembre 2014, n.190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) come modificato dalla presente
legge:
«1.-249. Omissis
250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del
presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate
mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul
prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e
aggiorna trimestralmente nel proprio sito internet valori
indicativi di riferimento dei costi di esercizio
dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
Omissis.».
 
Art. 15

Contributi per il settore dell'autotrasporto

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante
disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto:
«Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1. Gli importi di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati
rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di
imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere e'
determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate,
tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi
alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno
precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per
l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si
provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 150, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-149. Omissis
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«1.-105 Omissis
106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui
ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per
l'anno 2006.
Omissis.».
 
Art. 16

Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine e' autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

Riferimenti normativi

- La legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 1974, n. 200.
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 17

Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e' istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
 
Art. 17 - bis

Istituzione del sistema di interscambio di pallet.
Finalita' e definizioni

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.
 
Art. 17 - ter

Disciplina del sistema di interscambio di pallet

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformita' tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis e' indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non e' modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilita' a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e' tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonche' indicazione della tipologia e quantita' dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto e' indicata la struttura, tra quelle gia' esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attivita' di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1992 del codice
civile (Adempimento della prestazione):
«Il possessore di un titolo di credito ha diritto
alla prestazione in esso indicata verso presentazione del
titolo, purche' sia legittimato nelle forme prescritte
dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la
prestazione nei confronti del possessore, e' liberato anche
se questi non e' il titolare del diritto.».
 
Art. 17 - quater

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
 
Art. 18
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di
carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca

1. Alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Il riferimento agli articoli 17, 32 e 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 64 e 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n.
208.
- Il riferimento al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 121 e 122-bis, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiara zioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presi dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento all'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
 
Art. 19

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

1. Al fine di sostenere la continuita' produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attivita' delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nei settori agricolo e della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie e' autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente:
«Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.
3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, l'AGEA ne da' comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attivita' di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate e' effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento e' effettuato dal produttore con le modalita' indicate nel provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.
3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n.1408/2013, della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
- Il regolamento (UE) n.717/2014, della Commissione del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.
- Gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 26 ottobre 2012, C 326/47.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra'
intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e
cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di
garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale
nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 515 e 522,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-514. Omissis
515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021
recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli
Stati membri devono redigere nell'ambito della politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio». La dotazione
finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla copertura
delle spese amministrative di costituzione e gestione del
Fondo e dei costi sostenuti per le attivita' di
sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516.- 521. Omissis
522. Al fine di favorire l'accesso al credito da
parte delle imprese agricole, e' autorizzata, in favore
dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022
per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le
predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante
dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia e'
concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, nonche' nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013.
Omissis.».
- Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34.
 
Art. 19 - bis

Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 26
maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14. - Il diritto di prelazione previsto
dall'art. 8 non puo' essere esercitato quando i terreni
vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi
previsti dal precedente art. 12, o quando vengano
acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) o quando sui
finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni
per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia
stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso
civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino sui
terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per
la formazione della proprieta' contadina, salvo indennizzo
da far valere sul prezzo di acquisto.».
 
Art. 19 - ter

Disposizioni per il sostegno del settore
dell'agroalimentare

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o trasformazione» sono aggiunte le seguenti: «. Sono altresi' considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresi' ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte».
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 198 (Attuazione della
direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge
22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione
dei prodotti agricoli e alimentari) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo
quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di
centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei
conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le
caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le
prestazioni di servizi e le loro eventuali
rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di
contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o
giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di
tale persona, o qualsiasi autorita' pubblica ricompresa
nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e
alimentari; il termine «acquirente» puo' includere un
gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) «autorita' pubblica»: autorita' nazionale,
regionale o locale, organismo di diritto pubblico o
associazione costituita da una o piu' di tali autorita' o
da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i
prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla
propria attivita' imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno
ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari,
ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle
cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo
pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli ed
alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a
cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di
produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, di cui essi sono soci;
f) «contratto di cessione con consegna pattuita su
base periodica»: un accordo quadro, come definito alla
lettera a), ovvero un contratto di fornitura con
prestazioni periodiche o continuative;
g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
h) «fatturato»: l'ammontare dei ricavi, come
definiti all'articolo 85, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei
compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di
cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR;
i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o
persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e
alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori
agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche,
come le organizzazioni di produttori, le societa'
cooperative, le organizzazioni di fornitori e le
associazioni di tali organizzazioni;
j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad
un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito
alla lettera o);
l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti
elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale
allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai
prodotti elencati in tale allegato;
m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i
prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella
fase della loro trasformazione potrebbero diventare
inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta,
produzione o trasformazione. Sono altresi' considerati
deperibili i prodotti a base di carne che presentino una
tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a
0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo
degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto
delle maggiorazioni di legge;
o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse,
come definito dalla vigente normativa nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, applicabile come di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione
e' quello in vigore al 1°(gradi) gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione
e' quello in vigore al 1°(gradi) luglio di quell'anno.»
«Art. 4 (Pratiche commerciali sleali vietate). - 1.
Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti
pratiche commerciali sleali:
a) nei contratti di cessione con consegna pattuita
su base periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari
deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del
periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e'
stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di
consegna in questione, a seconda di quale delle due date
sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non
deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del
periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui
e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di
consegna in questione, a seconda di quale delle due date
sia successiva;
b) nei contratti di cessione con consegna pattuita
su base non periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari
deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna
oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e'
stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale
delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non
deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di
consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in
cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di
quale delle due date sia successiva;
c) l'annullamento, da parte dell'acquirente, di
ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un
preavviso inferiore a 30 giorni. Con regolamento del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati i casi
particolari nonche' i settori nei quali le parti di un
contratto di cessione possono stabilire termini di
preavviso inferiori a 30 giorni;
d) la modifica unilaterale, da parte
dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un
contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari
relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al
volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle
norme di qualita', ai termini di pagamento o ai prezzi
oppure relative alla prestazione di servizi accessori
rispetto alla cessione dei prodotti;
e) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla
vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di
clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi
carico dei costi per il deterioramento o la perdita di
prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i
locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti
siano stati consegnati, purche' tale deterioramento o
perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del
fornitore;
g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del
fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un
contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo
ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto
una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione
riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio
alla propria organizzazione di produttori o ad una
cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o
la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni
aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto
di cessione di cui al presente decreto;
h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione
illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti
facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo
d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del
fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018,
n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o
qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del
fornitore;
i) la minaccia di mettere in atto o la messa in
atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali
nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i
diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora
consistano nella presentazione di una denuncia
all'Autorita' di contrasto, come individuata ai sensi del
presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito
di un'indagine;
j) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per
esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei
prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze o
colpe da parte di quest'ultimo.
2. Fermo restando il diritto del fornitore di
avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei
pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti
al creditore gli interessi legali di mora che decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi e'
maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e'
inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a)
e b), in cui il debitore e' una pubblica amministrazione
del settore scolastico e sanitario, e' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 231 del 2002.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si
applica ai pagamenti:
a) effettuati da un acquirente a un fornitore
quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di
programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di
latte destinati alle scuole ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) effettuati da enti pubblici che forniscono
assistenza sanitaria;
c) nell'ambito di contratti di cessione tra
fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro
acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:
1) che i termini di pagamento specifici delle
operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo
vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 prima del 1°(gradi) gennaio 2019 e la cui
applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data
senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a
danno dei fornitori di uve o mosto;
2) che i contratti di cessione tra fornitori di
uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti
diretti siano pluriennali o lo diventino.
4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche
commerciali, salvo che esse siano state precedentemente
concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di
cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo
successivo, in termini chiari ed univoci:
a) la restituzione, da parte dell'acquirente al
fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti
invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali
prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
b) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di un pagamento come condizione per
l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino
dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli
stessi;
c) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del
costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente
come parte di una promozione, a meno che, prima di una
promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne
specifichi il periodo e indichi la quantita' prevista dei
prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo
scontato;
d) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi della
pubblicita', effettuata dall'acquirente, dei prodotti
agricoli e alimentari;
e) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing
dei prodotti agricoli e alimentari effettuata
dall'acquirente;
f) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale
incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita
dei prodotti del fornitore.
5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi
di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli
fornisce al fornitore, ove richiesto, una stima per
iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi
a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere b),
d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per
iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base
di tale stima.
5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui
al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1),
si applica altresi' ai seguenti prodotti agricoli e
alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di
scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore
a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare
la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a
sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra
le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a
0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale
gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a
carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i
progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del
progetto. A tal fine, con circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita',
le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono
imputare nel relativo quadro economico i costi per il
predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il
predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica
delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di
ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a
quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di preventiva
verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare
dell'inter-vento di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
delle finanze. La medesima procedura si applica per le
spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna
amministrazione, previa verifica di cui al presente comma,
individua, in relazione ai progetti di competenza, il
fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli
stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni
possono assumere il personale o conferire gli incarichi
entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al
comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal
medesimo Piano possono ricorrere alle modalita' di
selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di
collaborazione di cui al presente articolo possono essere
stipulati per un periodo complessivo anche superiore a
trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione
dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e
comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti
indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale
e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere
rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da
quella iniziale, per non piu' di una volta. Il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile. Il presente comma si
applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici
economici con il personale da assegnare all'assistenza
tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi
dell'Unione europea per un periodo non eccedente la durata
di attuazione dei medesimi programmi.
Omissis.».
 
Art. 20
Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 35 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 515:
1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,»;
2) le parole da: «recante "Norme sul sostegno» fino a: «in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo» sono soppresse;
3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza»;
b) il comma 517 e' sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e' individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;
c) il comma 518 e' sostituito dal seguente: «518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.- 127 Omissis
128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno
del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2021.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 515, 517 e
518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
«1.-514. Omissis
515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla
copertura delle spese amministrative di costituzione e
gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita'
di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516. Omissis.
517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata
l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale,
intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e'
individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori
partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione
trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di
un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di
gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza.
518. Nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.
Omissis.».
 
Art. 20 - bis

Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA

1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 78, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 (Misure in favore del settore
agricolo e della pesca) come modificato dalla presente
legge:
«Art 78 (Misure in favore del settore agricolo e
della pesca). - 1. In relazione all'aggravamento della
situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19,
all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al
presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per
cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019
agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino
a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente
normativa europea e nazionale, una domanda unica per la
campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli
a valere sulla campagna 2020 e successive sino a
compensazione dell'anticipazione».
1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al
comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23,
della comunicazione della Commissione europea "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma
7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa informativa alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono
adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e
1-bis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, fino al 31
dicembre 2022, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici
e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche
sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo,
le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle
amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al
comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a
seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus
COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3
dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti
previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la
durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31
dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti
dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa
dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attivita'
economica delle imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di quanto previsto
dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive
modificazioni e integrazioni.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata
nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della
direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di
acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie
riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura
per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti
agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis
costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i
contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti
agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, a eccezione del consumatore finale, che
contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a
euro 60.000. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni
l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale
dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per il
finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
e per il rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e alle imprese agricole»
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e delle imprese agricole».
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e
stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e
semplici, non richiedenti specifici requisiti
professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo
decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del
datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali
competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita
medica preventiva, da effettuare da parte del medico
competente ovvero del Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies
ha validita' annuale e consente al lavoratore idoneo di
prestare la propria attivita' anche presso altre imprese
agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi,
senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita
medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da
apposita certificazione. Il datore di lavoro e' tenuto ad
acquisire copia della certificazione di cui al presente
comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi
paritetici del settore agricolo e della cooperazione di
livello nazionale o territoriale possono adottare
iniziative, anche utilizzando lo strumento della
convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli
obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al
sistema di bilateralita', mediante convenzioni con le
aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica
preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con
medici competenti in caso di esposizione a rischi
specifici. In presenza di una convenzione, il medico
competente incaricato di effettuare la sorveglianza
sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non e'
tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in
relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce
i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro
convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da
2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane,
finanziare e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti:
«o statali».
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a
denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica
protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande
spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo,
attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti,
dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si
trasferisce nonche' mediante l'annotazione in appositi
registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri
di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le
indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che
devono essere riportate nei registri, nonche' le modalita'
di registrazione della costituzione e dell'estinzione del
pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i
quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici
istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei
predetti registri. (324) (335)
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma
2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del
codice civile, in quanto compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di
cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono
sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette
imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione
relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il
1°(gradi) aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi
di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle
derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla
diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo
58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno
2020, anche a favore delle aste telematiche, della
logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla
grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al
dettaglio delle comunita' urbane in virtu' della chiusura
delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di
sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei
prodotti congelati momentaneamente di difficile
collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da
COVID-19 ed al fine di garantire la piu' ampia operativita'
delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le
province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base
di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti
derivanti da processi di trattamento e trasformazione del
latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio
territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi,
alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In
attuazione del presente comma, le regioni e le province
autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi
i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto
di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle
specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, e' tenuto a formulare preventiva richiesta
straordinaria all'autorita' sanitaria competente che,
effettuatele necessarie verifiche documentali, procede
all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva
l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, per
la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del COVID-19, e' altresi' consentito, ai soggetti di cui
all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico
delle acque reflue addizionate con siero, scotta,
latticello e acque di processo delle paste filate, nonche'
l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga
all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel caso di utilizzo
agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero
puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di controllo e di certificazione
dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione
geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n.
251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i
certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla base
di una valutazione del rischio da parte dei predetti
Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza
delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere
alle visite in azienda laddove siano state raccolte
informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari
delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da
svolgere a seguito della cessazione delle predette misure
urgenti.
3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e),
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le
seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per
lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e'
prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus
COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni
interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di
controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle
condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di
cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la
continuita' aziendale degli operatori della pesca, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure
per la riprogrammazione delle risorse previste dal
programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il
massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte
dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei
gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).
3-decies. Considerata la particolare situazione di
emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente
sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate
alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e'
necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto
nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, definisce
una specifica classificazione merceologica delle attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini
dell'attribuzione del codice ATECO.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e
3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e
produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1°(gradi) marzo 2020, che abbiano
subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a
tasso zero, della durata non superiore a quindici anni,
finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle
stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita'
speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalita' di concessione dei mutui di cui al
comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si
provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuita'
aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135
del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e
gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a
soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle
strutture produttive, in essere al 1°(gradi) marzo 2020,
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze
economiche e finanziarie delle imprese agricole ed
assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di
ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le
operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e
da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-septies. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono
presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle
entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica possono inviare per via telematica
ai predetti intermediari la copia per immagine della delega
o del mandato all'incarico sottoscritta e della
documentazione necessaria, unitamente alla copia del
documento di identita'. In alternativa e' consentita la
presentazione in via telematica di deleghe, mandati,
dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la
regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della
documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale. Tali modalita' sono consentite
anche per la presentazione, in via telematica, di
dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di
prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche
locali, alle universita' e agli istituti di istruzione
universitaria pubblici e ad altri enti erogatori
convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. In relazione alla necessita' di garantire
l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della
filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di
abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche'
degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel
2021 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e
comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti
dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la
sicurezza alimentare e il benessere animale, gli
investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola
possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono
concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2016.».
 
Art. 20 - ter

Semplificazioni per le imprese agricole

1. Il comma 4-bis dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati. Conseguentemente, le contabilita' speciali n. 6253 e n. 6254 sono chiuse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 78, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 (Misure in favore del settore
agricolo e della pesca) come modificato dalla presente
legge:
«Art 78 (Misure in favore del settore agricolo e
della pesca). - 1. In relazione all'aggravamento della
situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19,
all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al
presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per
cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019
agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino
a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente
normativa europea e nazionale, una domanda unica per la
campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli
a valere sulla campagna 2020 e successive sino a
compensazione dell'anticipazione".
1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al
comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23,
della comunicazione della Commissione europea "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma
7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa informativa alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono
adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e
1-bis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, fino al 31
dicembre 2022, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici
e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche
sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo,
le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle
amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al
comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a
seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus
COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3
dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti
previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la
durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31
dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti
dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa
dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attivita'
economica delle imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di quanto previsto
dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive
modificazioni e integrazioni.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata
nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della
direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di
acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie
riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura
per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti
agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis
costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i
contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti
agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, a eccezione del consumatore finale, che
contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a
euro 60.000. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni
l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale
dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per il
finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
e per il rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e alle imprese agricole»
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e delle imprese agricole».
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e
stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e
semplici, non richiedenti specifici requisiti
professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo
decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del
datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali
competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita
medica preventiva, da effettuare da parte del medico
competente ovvero del Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies
ha validita' annuale e consente al lavoratore idoneo di
prestare la propria attivita' anche presso altre imprese
agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi,
senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita
medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da
apposita certificazione. Il datore di lavoro e' tenuto ad
acquisire copia della certificazione di cui al presente
comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi
paritetici del settore agricolo e della cooperazione di
livello nazionale o territoriale possono adottare
iniziative, anche utilizzando lo strumento della
convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli
obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al
sistema di bilateralita', mediante convenzioni con le
aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica
preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con
medici competenti in caso di esposizione a rischi
specifici. In presenza di una convenzione, il medico
competente incaricato di effettuare la sorveglianza
sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non e'
tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in
relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce
i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro
convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da
2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane,
finanziare e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti:
«o statali».
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a
denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica
protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande
spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo,
attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti,
dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si
trasferisce nonche' mediante l'annotazione in appositi
registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri
di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le
indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che
devono essere riportate nei registri, nonche' le modalita'
di registrazione della costituzione e dell'estinzione del
pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i
quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici
istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei
predetti registri. (324) (335)
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma
2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del
codice civile, in quanto compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di
cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono
sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette
imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione
relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il
1°(gradi) aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi
di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle
derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla
diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo
58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno
2020, anche a favore delle aste telematiche, della
logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla
grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al
dettaglio delle comunita' urbane in virtu' della chiusura
delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di
sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei
prodotti congelati momentaneamente di difficile
collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da
COVID-19 ed al fine di garantire la piu' ampia operativita'
delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le
province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base
di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti
derivanti da processi di trattamento e trasformazione del
latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio
territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi,
alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In
attuazione del presente comma, le regioni e le province
autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi
i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto
di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle
specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, e' tenuto a formulare preventiva richiesta
straordinaria all'autorita' sanitaria competente che,
effettuatele necessarie verifiche documentali, procede
all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva
l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, per
la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del COVID-19, e' altresi' consentito, ai soggetti di cui
all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico
delle acque reflue addizionate con siero, scotta,
latticello e acque di processo delle paste filate, nonche'
l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga
all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel caso di utilizzo
agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero
puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di controllo e di certificazione
dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione
geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n.
251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i
certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla base
di una valutazione del rischio da parte dei predetti
Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza
delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere
alle visite in azienda laddove siano state raccolte
informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari
delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da
svolgere a seguito della cessazione delle predette misure
urgenti.
3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e),
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, dopo le parole: «i provvedimenti,» sono inserite le
seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione,».
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per
lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e'
prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus
COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni
interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di
controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle
condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di
cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la
continuita' aziendale degli operatori della pesca, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure
per la riprogrammazione delle risorse previste dal
programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il
massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte
dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei
gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).
3-decies. Considerata la particolare situazione di
emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente
sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate
alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e'
necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto
nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, definisce
una specifica classificazione merceologica delle attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini
dell'attribuzione del codice ATECO.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e
3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. (abrogato).
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita'
speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalita' di concessione dei mutui di cui al
comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si
provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuita'
aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135
del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e
gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a
soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle
strutture produttive, in essere al 1°(gradi) marzo 2020,
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze
economiche e finanziarie delle imprese agricole ed
assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di
ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le
operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e
da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-septies. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono
presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle
entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica possono inviare per via telematica
ai predetti intermediari la copia per immagine della delega
o del mandato all'incarico sottoscritta e della
documentazione necessaria, unitamente alla copia del
documento di identita'. In alternativa e' consentita la
presentazione in via telematica di deleghe, mandati,
dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la
regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della
documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale. Tali modalita' sono consentite
anche per la presentazione, in via telematica, di
dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di
prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche
locali, alle universita' e agli istituti di istruzione
universitaria pubblici e ad altri enti erogatori
convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. In relazione alla necessita' di garantire
l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della
filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di
abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche'
degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel
2021 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e
comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti
dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la
sicurezza alimentare e il benessere animale, gli
investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola
possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono
concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2016.».

- Si riporta il testo dell'articolo 41, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti
tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai
lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo
2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4
dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
sono esenti dall'imposta di bollo.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente
articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento
netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui
all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di
cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.
4-bis. (abrogato).
4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non
oltre sessanta mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso
di imprese agricole, anche di nuova costituzione".».
 
Art. 21

Disposizioni in materia di economia
circolare in agricoltura

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, ed e' impiegato secondo modalita' a bassa emissivita' e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformita' ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato equiparato.».
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 52, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 52 (Disposizioni in materia di tracciabilita'
dei rifiuti). - 1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli
articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e
funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita'
dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge
14 settembre 2011, n. 148 (261) e successive modifiche ed
integrazioni, il termine di entrata in operativita' del
Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da
ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13,
commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e
comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni
adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei
soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto
legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che
essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche
sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in
vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e' fissato il nuovo
termine per l'entrata in operativita' del Sistema SISTRI e,
sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto
stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14
dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le
medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono
conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e'
altresi' sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli
utenti per l'anno 2012.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' considerato
sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o
interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente
associata anche ad altri trattamenti di tipo
fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di
origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle
valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se
miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Il
digestato di cui al presente comma e' considerato
equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando e'
ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e
mate-riali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio
2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile
2016, ed e' impiegato secondo modalita' a bassa emissivita'
e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in
conformita' ai requisiti e alle caratteristiche definiti
con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma,
per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del
digestato equiparato.
2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea,
dopo le parole: "della cooperativa agricola" sono inserite
le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,";
b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo,
dopo le parole: "della cooperativa agricola» sono inserite
le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 526. Omissis
527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per
la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per
la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) e'
inserita la seguente:
" o-bis) "digestato equiparato": prodotto
ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e
materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a
biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa
agricola che, conformemente alle disposizioni per la
cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i
prodotti ad azione sul suolo di origine chimica";
b) al titolo IV, dopo il capo IV e' inserito il
seguente:

"CAPO IV-bis
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 31-bis (Condizioni di equiparabilita'). - 1.
Sono condizioni di equiparabilita' del digestato ai
prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:
a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto
totale superiore al 70 per cento;
b) un livello di efficienza di impiego superiore
all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
c) un'idonea copertura dei contenitori di
stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla
separazione;
d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa
emissivita';
e) un utilizzo di sistemi di tracciabilita' della
distribuzione con sistemi GPS.
Art. 31-ter (Modalita' di utilizzo). - 1. Al fine di
risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati,
la quantita' di apporto del digestato equiparato non deve,
in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto
superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato
equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli
specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti
sulle colture e alle condizioni di praticabilita' dei
suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.
Art. 31-quater (Controlli) - 1. L'utilizzazione
agronomica del digestato equiparato e' subordinata
all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che
dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da
trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente
autorita' regionale o provinciale.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai
laboratori di analisi competenti a prestare i servizi
necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".
Omissis.».
 
Art. 21 - bis

Applicazione del deflusso ecologico

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonche' di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorita' di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.
2. Le Autorita' di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche' alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonche' dell'implementazione della capacita' di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 22

Credito d'imposta per l'IMU in favore
del comparto del turismo

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonche' le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali e' gestita la relativa attivita' ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell'agriturismo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 2006, n. 63.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 738 a
783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 737. Omissis.
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in
tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per
la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome
di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresi', ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le
societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali
persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante
l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno
iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
quello non coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i
possessori di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore
assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresi' il
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei
figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario
a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con
riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di
un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione
dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche
nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per
cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita
dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e
f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento
nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del
fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini
dell'applicazione della riduzione di cui alla presente
lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e'
pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e'
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i
comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota
massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino
all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli
anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di
cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita'
di variazione in aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa'
agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.
761. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei
giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per
intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa
in capo all'acquirente e l'imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in
cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del
cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
762. In deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano
il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in
corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti
di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate
di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per
cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno
precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a
conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve
essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al
comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759,
lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con
eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
l'anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute
nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto
stabilito nel prospetto.
765. Il versamento del tributo e' effettuato
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le
modalita' attuative del periodo precedente relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il
medesimo decreto sono determinate le modalita' per
assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei
relativi dati di gettito con le stesse informazioni
desumibili dagli altri strumenti di versamento e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi
inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al
fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello
Stato.
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
e i termini di operativita' dell'applicazione informatica
resa disponibile ai contribuenti sul Portale del
federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi
informativi utili alla determinazione e al versamento
dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle
informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre
amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
disciplinate nello stesso decreto.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo
69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per
le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117,
numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via
autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve
essere effettuato dall'amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il
curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al
versamento della tassa dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di
cui al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalita' approvate con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme
le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In
ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,
terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle
norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere
sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e
successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'IMU
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo
e' versato a cura della struttura di gestione di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e
riversamento diretto da parte della struttura stessa,
secondo modalita' stabilite mediante provvedimento
dell'Agenzia delle entrate.
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative
alla deducibilita' ai fini della determinazione del reddito
di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si
applica nella misura del 60 per cento per i periodi
d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
774. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
775. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario, si applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta
oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il
comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale.
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione
del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente
eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta
pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in
comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o
ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.
778. Il comune designa il funzionario responsabile
dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all'imposta stessa.
779.
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il
comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le
disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla
presente legge.
781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato
il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
782. Restano ferme le disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, nonche' dall'articolo 38 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve
intendersi riferito alle disposizioni della presente legge
sulla riforma dell'IMU.
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia
di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI
derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano
altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in
materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e
sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato
decreto-legge n. 201 del 2011.
Omissis.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 18.
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 18.
- Il riferimento al testo dell'articolo 34, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 18.
- Il testo degli articoli 61 e 109, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 19.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 366, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 365. Omissis.
366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.
Omissis.».
 
Art. 22 - bis

Misure di sostegno per il comparto teatrale

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi:
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis);
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5.»
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo
23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis (129), comma 1, lettera d-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con
l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito,
maggiorata delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.».
 
Art. 22 - ter

Contributo straordinario all'ENIT

1. Per l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e' concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
 
Art. 22 - quater

Proroga delle semplificazioni in materia
di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico

1. A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n.
229, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge n.
287 del 1991(Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3.».
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 146, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione
si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno
ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per
via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia):
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe
di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, come definiti alla voce 32
dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con
intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre
2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies,
del presente testo unico, o degli impianti di cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi
dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
2. - 4.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al
presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di
cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata
dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8.».
 
Art. 23

Revisione dei prezzi

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalita' di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. All'esito dell'attivita' istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di
alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8
per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i
contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate
in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1°(gradi) gennaio 2021 fino
al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui
al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui
al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura
e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del
procedimento accerta con proprio provvedimento il credito
della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133,
comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla
copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite
massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del
presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita'
di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di
costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini
dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle
istanze di compensazione consistono unicamente nelle
analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno
di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 25 (Incremento del Fondo per l'adeguamento dei
prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi
dei materiali nei contratti pubblici). - 1. Per
fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni per l'anno
2022.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in relazione
ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili procede alla determinazione con proprio
decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della
metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi
dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i
contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate
in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
4. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1°(gradi) gennaio 2022 fino
al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui
al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni
in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta
data; il responsabile del procedimento accerta con proprio
provvedimento il credito della stazione appaltante e
procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133,
comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo
1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto
delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad
esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4,
del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione
dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo
codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli
stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri
si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150
milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa,
con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le
modalita' previste dall'articolo 1-septies, comma 8,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in
euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020, n. 76 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche). - 1. Al fine di garantire la regolare e
tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori
fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze
motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per
temporanee insufficienti disponibilita' finanziarie
annuali, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere
dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere
pubbliche. Il Fondo non puo' finanziare nuove opere e
l'accesso al Fondo non puo' essere reiterato a esclusione
del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una
accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui
al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni
successivi, con la legge di bilancio e' iscritto sul Fondo
un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori
risorse stanziate nella prima delle annualita' del
bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la
realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il
rifinanziamento di quelle gia' previste a legislazione
vigente. Il Fondo e' altresi' alimentato:
a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in
conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non
piu' necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
b) dalle somme corrispondenti ad eventuali
anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per
residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di
quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con la legge di bilancio successiva alla
eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui
passivi.
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di
accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del
cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per
l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo
non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la
regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le modalita' operative di accesso
e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle
risorse.
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su
richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da
parte delle amministrazioni finanziatrici
dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario
dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi
di flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa
contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida
prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilita'
annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di
cui al comma 4.
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto
a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a
1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a
1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per
l'attuazione degli investimenti pubblici e per
l'affidamento di appalti e concessioni, e' istituito un
fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale del responsabile unico del
procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari
a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
«Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine
di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria
globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in
relazione alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a
presentare le offerte sia effettuato successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di
gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi
previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo
periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando
quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della
medesima lettera a); (132)
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga
all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo
dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque
per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo
periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque
per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di
detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma
7.
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, definisce la metodologia di
rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di
costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per
le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il
30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla
determinazione con proprio decreto, sulla base delle
elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di
statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi relative a
ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) e'
determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2,
secondo periodo, e nelle quantita' accertate dal direttore
dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo
esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore
dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale
effettiva maggiore onerosita' subita dall'esecutore, e da
quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi
compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o
con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei
materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a
quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi' che
l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei
termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore
onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad una
variazione percentuale inferiore a quella riportata nel
decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la
compensazione e' riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione e per la sola parte eccedente il
cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta
eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore
onerosita' relativa ad una variazione percentuale superiore
a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione
e' riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione
riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo
periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e
in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori
contabilizzati nell'anno solare di presentazione
dell'offerta.
6. La compensazione non e' soggetta al ribasso d'asta
ed e' al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.
7. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), si
possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione annuale di spesa. Possono altresi' essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base
delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudica-tori per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione
nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei
limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente
articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101,
alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento
della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si
provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse
annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo
di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo
7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce,
altresi', le modalita' di accesso al fondo per le finalita'
di cui al presente comma.
9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione
di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali
relativi a interventi di spesa in conto capitale, con
esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento
(UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate al Fondo di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020 e' incrementato di 40 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle
compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere
pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di
cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni
intervento, nelle more della determinazione dei prezzari
regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le
stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori,
possono, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le
risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del
medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle
rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di
cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gia'
aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di
detti accordi secondo le modalita' previste dai commi da 2
a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei
prezzari regionali aggiornati secondo le modalita' di cui
al comma 12 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more
dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni
appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi
quadro secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6 del
citato articolo 54 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre
le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini
dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli
esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili su base
semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo,
fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta
dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.
12. Al fine di assicurare l'omogeneita' della
formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida
per la determinazione di detti prezzari.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i
giustificativi da allegare alle istanze di compensazione
consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei
materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da
richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non
ne disponga».
13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».
 
Art. 23 - bis

Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di importo superiore a 70.000 euro,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, e' riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 43-bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1.- 43. Omissis
43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici
previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto
di affidamento dei lavori e' indicato che i lavori edili
sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. La previsione di cui al periodo precedente si
applica con riferimento alle opere il cui importo risulti
complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando
che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del
settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali e datoriali comparativa-mente piu'
rappresentative a livello nazionale, e' riferito
esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato
X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto
collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei
lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare,
ove previsto, il visto di conformita', ai sensi
dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, verificano anche che il contratto collettivo
applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori
e riportato nelle fatture emesse in relazione
all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la
verifica dell'indicazione del contratto collettivo
applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle
fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e
gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita' di
verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Omissis.».
 
Art. 24

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e
sicurezza nazionale - Golden power

1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;
b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»;
2-bis) al terzo periodo, le parole: «indicate nel secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel terzo periodo»;
3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
4) al quinto periodo le parole «all'acquirente, tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»;
5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte e' altresi' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresi' soggette».
c-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita' di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su
proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del
Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo
economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno
o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in
relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente
e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in
caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative
alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza
delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al
controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a
qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono
attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa
e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere, atti od
operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione
di un'impresa di cui alla lettera a), che abbiano per
effetto modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi individuati ai sensi della
medesima lettera a), compresi quelli aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate,
il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la
modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai
sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile
ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, le
cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni
materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a
titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne
condizionino l'impiego, anche in ragione della
sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da
parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti
pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
l'acquirente venga a detenere, direttamente o
indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive,
per interposta persona o tramite soggetti altrimenti
collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza
nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la
partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente
ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad
individuare le attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la
tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave
pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale derivante dalle delibere, dagli atti o
dalle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, il
Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della
delibera, dell'atto o dell'operazione, la rilevanza
strategica dei beni o delle imprese oggetto di
trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla
delibera, dall'atto o dall'operazione a garantire
l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale,
la sicurezza delle informazioni relative alla difesa
militare, gli interessi internazionali dello Stato, la
protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture
critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli
elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e
della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle
partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il
Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale
influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione
della entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione, della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente nonche' del progetto industriale, rispetto
alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle
attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni,
direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico
riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati.
3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui
al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto
esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma
5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti
circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui
al comma 1, lettera b), salvo che l'operazione sia in corso
di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma
5, l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto
o sull'operazione da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i
predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il
potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli
obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli
derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui
al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella
forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni, e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la
stessa acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le
informazioni necessarie, comprensive di descrizione
generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e
del suo ambito di operativita', per le valutazioni di cui
al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata
congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate
al primo periodo, la societa' notificante trasmette,
contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa
notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Nel
caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una
societa' ammessa alla negoziazione nei mercati
regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora
l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione,
una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento e
sono successivamente notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10
per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50
per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto
azioni o quote di una societa' non ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore
alle soglie indicate nel terzo periodo. Il potere di
imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera
a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
c), e' esercitato entro quarantacinque giorni dalla data
della notifica. Entro quindici giorni dalla notifica, la
societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni alle parti del
procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Eventuali richieste
di informazioni e richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali l'acquisto puo' essere effettuato. In caso di
incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque
giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino
alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso
del termine per l'imposizione di condizioni o per
l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non
osservino le condizioni imposte sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle
suddette azioni o quote secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
di tali azioni o quote sono nulle.
5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui
oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita' di
rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al
presente articolo.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale,
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a societa'
partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri
delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono
immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo,
anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e'
espresso entro il termine di venti giorni dalla data di
trasmissione dello schema di regolamento alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
i rispettivi ambiti di competenza.
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi
gli obblighi di notifica di cui al presente articolo e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore
all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle
imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio. Nei casi di violazione degli
obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in
assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1,
lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i
termini e le norme procedurali previsti dal presente
articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 8. Il
termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5
decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento
della violazione dell'obbligo di notifica.».
 
Art. 25
Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 56 del 2012

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,»;
0b) al comma 1-ter, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate»;
a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole «e' notificato» sono inserite le seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.»;
c-bis) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto»;
d) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;
3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse;
4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
d-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, incluse le concessioni di grande derivazione
idroelettrica nei settori dell'energia, dei trasporti e
delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od
operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non
si applica la disciplina di cui al presente articolo. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre
anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, salvo che l'operazione non sia in corso di
valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini
le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione,
adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del
comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente
all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o
residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
il trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il
trasferimento della sede sociale in un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono
notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del
comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della
loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad
oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa' o la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nei settori delle comunica-zioni,
dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e
finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo,
sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione
europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di
rilevanza tale da determinare l'insedia-mento stabile
dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo
della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione
rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da
terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la
notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le
parti dell'operazione indicate al primo e al secondo
periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
alla notifica, una informativa, contenente gli elementi
essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
al fine di consentirne la partecipazione al procedimento,
fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
non appartenenti all'Unione europea, in societa' che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi
dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,
20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.
5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2,
per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che
non abbia la residenza, la dimora abituale, ovvero il
centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che
non sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito
la sede legale o dell'amministrazione o il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo che abbia
stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione, da parte
dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la
tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla
notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e
documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto il termine di cui al primo periodo e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la
integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo'
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale
connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti
termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di
impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico.
7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e'
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri
secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente
articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione
europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza
della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale
scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di
settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alla definizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il
Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette
nuovamente alle Camere lo schema di regolamento,
indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
il termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
di competenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 3-bis,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133
(Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. - 3.
Omissis
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi, fino al 31 dicembre 2022:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da
un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e)
del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel
settore finanziario i settori creditizio e assicurativo,
nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti
attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al
comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati
alla lettera a), ovvero individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato
articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione
europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da
un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
europea.
3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come
modificato dal presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
aventi vigenza fino al 31 dicembre 2022 si applicano nei
confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di
acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli
obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo
sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la
notifica sia intervenuta successivamente o sia stata
omessa. Restano validi, anche successivamente al termine
del 31 dicembre 2022, gli atti e i provvedimenti adottati a
seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione
delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al
decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di
notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
(UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, si
applicano nella misura in cui la tutela degli interessi
essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e
dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una
specifica regolamentazione di settore.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente
articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti
adottati in attuazione delle norme previgenti modificate
dal presente articolo.».
 
Art. 26

Misure di semplificazione dei procedimenti in materia
di poteri speciali e prenotifica

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimita' dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilita' per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalita' di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilita' dei citati articoli e sulla autorizzabilita' dell'operazione.».
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalita' di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale».
 
Art. 27
Potenziamento della capacita' amministrativa della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali

1. Al fine di potenziare l'attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e' istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 sono inserite le seguenti: «, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, secondo modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attivita' di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»;
c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonche' con altre amministrazioni».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) come
modificato dalla presente legge:
«Art 2-bis (Collaborazione con autorita'
amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate
al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di
coordinamento il segreto d'ufficio.
2. Al fine di raccogliere elementi utili
all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di
coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto
2014, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente
decreto, puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne
siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri
puo' avvalersi, secondo modalita' da definirsi mediante
apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, della collaborazione della
Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attivita' di
cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche
dei poteri e delle facolta' di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza
del Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa
con istituti o enti di ricerca, nonche' con altre
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 28
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G
e cloud

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita' e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalita' di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonche' dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresi' essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalita' con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione. Il piano di cui al presente comma include altresi' l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi gia' adottati.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilita' di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, e' approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se e' necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilita', che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessita'. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al secondo periodo per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione puo' essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali e' composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonche' dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o piu' rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonche' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attivita' di monitoraggio il soggetto interessato comunica, con la periodicita' indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita' per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo e' segnalata al gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attivita' funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1.
8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.».
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresi' l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gia' adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis e il relativo esame e' effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.
3. Il comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.56 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti alle reti di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia
5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai
fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente
articolo, costituiscono attivita' di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente
articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita' e
tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica,
ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono
essere individuati con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri
della cooperazione internazionale, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con
gli altri Ministri competenti per settore, e sentita
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati
anche in mancanza di parere.
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le
imprese che, anche attraverso contratti o accordi,
intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla
manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al
comma 1, ovvero componenti ad alta intensita' tecnologica
funzionali alla predetta realizzazione o gestione,
notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale
nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla
notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto
notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati
identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori;
dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche
tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta
intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
attivita' di cui al comma 1; un'informativa completa sui
contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della
rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al
comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire
un dettagliato quadro delle modalita' di sviluppo dei
sistemi di digitalizzazione del notificante, nonche'
dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni
imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa
completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del
decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello
svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),
inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e
delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei
decreti di cui al comma 1, possono altresi' essere
individuati ulteriori contenuti del piano annuale,
eventuali ulteriori criteri e modalita' con cui procedere
alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali
tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica,
anche in considerazione delle ridotte dimensioni
dell'operazione.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa
annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano,
salva la possibilita' di aggiornare, previa notifica ai
sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con
cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri,
e' approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa
eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero
ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del potere di
veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione
del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri gia' adottati alla
data di entrata in vigore del presente articolo. Se e'
necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti
tecnici anche relativi alla valutazione di possibili
fattori di vulnerabilita', che potrebbero compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di
cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino a venti
giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti
giorni, in casi di particolare complessita'. Se nel corso
dell'istruttoria si rende necessario richiedere
informazioni al notificante, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a
soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e
le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di trenta giorni di cui al
secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni
o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti
termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma
dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche
gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano,
compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
linee guida elaborati a livello internazionale e
dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non
risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati
interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del
piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi
di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non
rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre
tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e adeguatezza, approva, in tutto o in
parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato,
indicando un termine per l'eventuale sostituzione di
determinati beni o servizi ovvero non approva il piano
esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il
soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o
accordi, successivi all'entrata in vigore del presente
articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il
termine per l'approvazione del piano, il Governo puo'
ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore
all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli
obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le
disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei
poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto
tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati
in violazione delle prescrizioni o delle condizioni
contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri
speciali sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere
all'impresa, stabilendo il relativo termine, di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla
violazione, applicando una sanzione amministrativa
pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al
periodo precedente per ogni mese di ritardo
nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione
puo' essere applicata per il ritardo nell'adempimento
dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di
violazione degli obblighi di notifica di cui al presente
articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare d'ufficio il
procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le
norme procedurali previsti dal presente articolo. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla
conclusione del procedimento di accertamento della
violazione dell'obbligo di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al
presente articolo il gruppo di coordinamento per
l'esercizio dei poteri speciali e' composto dai
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno,
del Ministero della difesa, del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
ove previsto, nonche' dai rappresentanti dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si
avvale anche del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei
Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni
tecniche della documentazione relativa al piano annuale di
cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti,
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative
ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica
funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla
manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al
comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei
sistemi.
7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla verifica
dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni
impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri
speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla
verifica dell'adozione di adeguate misure, anche
tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o
condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o
piu' rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato,
della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale. Per le attivita' di monitoraggio, il comitato si
avvale anche del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei
Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del
comitato di monitoraggio possono essere chiamati a
partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al
comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attivita' di
monitoraggio il soggetto interessato comunica con la
periodicita' indicata con il provvedimento di esercizio dei
poteri speciali, ogni attivita' esecutiva posta in essere,
ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti,
fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando
le ragioni idonee ad assicurare la conformita' della
medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il
soggetto interessato trasmette altresi', una relazione
periodica semestrale sulle attivita' in corso. E' fatta
salva la possibilita' per il comitato di monitoraggio di
disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni
e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali
alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e
alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad
altri possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero
compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei
dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del
provvedimento di esercizio dei poteri speciali.
L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni
contenute nel provvedimento di approvazione ovvero
qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul
provvedimento approvativo e' segnalata al gruppo di
coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al
comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio dei ministri
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la
revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il
divieto di esercizio delle attivita' funzionali alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
gestione delle attivita' di cui al comma 1.
8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai
componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e
a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai
sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate
misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei
termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente
articolo.».

- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109
(Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Altre modificazioni). - 1. All'articolo 3,
comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le
parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti:
«e in materia di cybersicurezza».
2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il
comma 1-bis e' abrogato a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2023.
3. La denominazione: «CSIRT Italia» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti
legislativi e regolamentari, la denominazione: «CSIRT
Italiano».
4. Nel decreto-legge perimetro le parole: «Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)»
e «CISR», ovunque ricorrano, sono rispettivamente
sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC)» e «CIC», fatta eccezione per le
disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo
decreto-legge.
5. Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS,
ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le
disposizioni dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter,
del medesimo decreto-legge perimetro, e ogni riferimento al
Nucleo per la sicurezza cibernetica e' da intendersi
riferito al Nucleo per la cybersicurezza.
6. Nel decreto-legge perimetro:
a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo
economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale;
b) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole
da: «definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri»
a: «decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65» sono
sostituite dalle seguenti: «definite dall'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale»;
c) all'articolo 1, comma 8, lettera b), le
parole: «all'autorita' competente» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' nazionale competente NIS».
7. Nei provvedimenti di natura regolamentare e
amministrativa la cui adozione e' prevista dall'articolo 1
del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al CISR e al
DIS deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
8. Nei provvedimenti di natura regolamentare e
amministrativa la cui adozione e' prevista dall'articolo 1
del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al Ministero
dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per la innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve
intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2020, n. 131.
9. Al decreto-legge perimetro sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, lettera a), dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo di
comunicazione di cui alla presente lettera e' efficace a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e comunque dal
30 giugno 2022.»;
a-bis) all'articolo 1, comma 7, lettera c), le
parole: "dell'organismo tecnico di supporto al CISR" sono
sostituite dalle seguenti: "del Tavolo interministeriale di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 luglio 2020, n. 131";
a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando
opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.
131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,
prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti
nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
quelli di cui all'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le
attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del
2007, nonche' l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale";
a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 2-bis e'
inserito il seguente:
"2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla
lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi
al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che
provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124";
b) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato;
c) a decorrere dalla data in cui diviene efficace
l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla lettera a),
all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I
soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a
qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, sono obbligati ad effettuare la
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte
del CVCN sulla base delle procedure, modalita' e termini
previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori dei
predetti beni, servizi e componenti si applica l'articolo
1, comma 6, lettera b).»;
2) il comma 3 e' abrogato;
10. (Abrogato).
11. All'articolo 135, comma 1, del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera h), e'
aggiunta la seguente: «h-bis) le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale;» e alla lettera o) le parole: «e dell'AISE» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'AISE e dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale».
12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le
parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte
le seguenti: «e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero
dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi
riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
13. All'articolo 33-septies, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le
parole: «L'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nonche' le modalita' del procedimento
di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione».
14. Al decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n.
259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 16-bis e 16-ter, ogni riferimento
al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra,
deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale;
b) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole:
«Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
c) all'articolo 16-ter, comma 2, lettera b), le
parole: «, in collaborazione con gli Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico,» sono
soppresse.».
 
Art. 29

Rafforzamento della disciplina cyber

1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, nonche' al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.
2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestivita' delle misure di cui ai commi 1 e 2:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e di prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalita' di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilita' e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «e che alla medesima data risultino esauriti» sono soppresse.
3. Ai fini di cui al comma 1, e' adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresi' indicate, ferma restando la responsabilita' di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:
a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR);
b) «web application firewall» (WAF).
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono inserite le seguenti: «in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e» e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
6. Al fine di consentire il piu' rapido avvio delle attivita' strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma e' data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale:
«Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia). - 1. Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati
a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, fermi restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti
invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti
di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono, a loro scelta,
all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente
articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e'
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo
93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei
concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di
seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1,
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria".
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare
l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da
COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi
dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di
cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n.
385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali,
regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al
credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del
ricorso alla procedura di cui al presente articolo non
devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni
delle centrali di committenza in ambito digitale). - 1. In
conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche
amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari
all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi
quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
settore merceologico "Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", che siano in
corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono prorogati, con i medesimi soggetti
aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del
valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove
procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in
tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di
transizione digitale previsto dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109 recante
disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale:
«Art. 8 (Nucleo per la cybersicurezza). - 1. Presso
l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per
la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio
dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli
aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad
eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle
procedure di allertamento.
2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal
direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice
direttore generale ed e' composto dal Consigliere militare
del Presidente del Consiglio dei ministri, da un
rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui
all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di
cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno
dei Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di
informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un
rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di
cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.
3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere
alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive
amministrazioni in relazione alle materie oggetto di
trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono
anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di
ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla
materia della cybersicurezza.
4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione
ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle
sole amministrazioni e soggetti interessati, anche
relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui
all'articolo 10.
4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. In ogni caso e' esclusa la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo. La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo
restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei
vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di
appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente .
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla
data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali
casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data
in cui la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133
(Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Determinazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un
rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale
connesso alla vulnerabilita' di reti, sistemi informativi e
servizi informatici, su deliberazione del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, puo'
comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo
strettamente necessario alla eliminazione dello specifico
fattore di rischio o alla sua mitigazione, in deroga ad
ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e secondo un criterio
di proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale,
di uno o piu' apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei
sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.
Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia
recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle
ulteriori necessarie misure correlate alla disattiva-zione
o all'interruzione, le stesse determinazioni devono
contenere l'indicazione delle principali norme a cui si
intende derogare e tali deroghe devono essere
specificamente motivate. Le determinazioni di cui al
presente comma non sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri
informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi
del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109
(Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente
di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad
eventuali compensi accessori, economici del rapporto di
impiego del personale oggetto di negoziazione con le
rappresentanze del personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto
di revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera
b), riguardino professori universitari di ruolo o
ricercatori universitari confermati si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, il numero di posti previsti
dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella
misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un
massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata
nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese
per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei
provvedimenti adottati in materia di dotazione organica
dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.
8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato
di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo
svolgimento delle funzioni volte alla tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite
all'Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro
anni, rinnova-bile per periodi non superiori ad ulteriori
complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi
disposti ai sensi del presente comma e' data comunicazione
al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'arti-colo
14, comma 2.».
 
Art. 29 - bis

Riassegnazione di somme allo stato di previsione del
Ministero della difesa

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni
urgenti sulla crisi in Ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2-bis (Cessione di mezzi, materiali ed
equipaggiamenti militari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022,
previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la
cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in
favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga
alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e alle connesse disposizioni attuative.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi,
materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della
cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico
contabile.
2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di
cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
della difesa.
3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con
cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere
sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di
quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.».
 
Art. 30

Disposizioni in tema di approvvigionamento
di materie prime critiche

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessita' di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 31

Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza
a seguito della crisi ucraina

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della
direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario):
«Art 4 (Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione
temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione
temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza
degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per
il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b),
degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio
nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati
individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno
esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla
disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e
alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del
numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto
nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai
sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo
unico;
f) il punto di contatto nazionale per la
cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della
protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al
presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il
coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,
comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per
le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al
sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini
italiani, nonche' per l'accesso alla formazione
professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
assistenziali sono stabilite per le categorie di persone
con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di
associazioni od organizzazioni internazionali o
intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione
della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al
trasferimento della persona protetta temporaneamente fra
Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di
presentazione di una domanda di asilo da parte di una
persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si
applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo
unico.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale):
«Art. 9 (Misure di prima accoglienza). - 1. Per le
esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle
operazioni necessarie alla definizione della posizione
giuridica, lo straniero e' accolto nei centri governativi
di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal
Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di
coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16, che
tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle
esigenze di contenimento della capienza massima.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo'
essere affidata ad enti locali, anche associati, alle
unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o
agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale,
secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle
finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data
di entrata in vigore del presente decreto svolgono le
funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel
cui territorio e' situato il centro di prima accoglienza e
sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il
richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il
richiedente e' accolto per il tempo necessario,
all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove
non completate precedentemente, alla verbalizzazione della
domanda ed all'avvio della procedura di esame della
medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
di salute diretto anche a verificare, fin dal momento
dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la
sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di cui
all'articolo 17, comma 3.
4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4,
il richiedente e' trasferito, nei limiti dei posti
disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e
integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente
decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui
all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di
vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di cui al
primo periodo in via prioritaria.
4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze
particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita',
anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente
di cui al comma 4-bis e dell'adozione di idonee misure di
accoglienza di cui all'articolo 10, e' effettuata secondo
le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa
con il Ministero dell'interno e con le altre
amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei
centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.
5.»
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione.
3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza
e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il
trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie
di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale). - 1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al
fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societa'
multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti
privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che
esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti
previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle
regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con
la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in
numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e'
nominato un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di
istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie
loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalita' di costituzione e funzionamento della Consulta di
cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4
e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti
e' gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali
spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,
comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 80, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se
la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di
cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle
stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e
condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o piu'
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto
di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un
anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e'
stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico che si trovi in una
delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5,
e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le
misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore
economico non e' escluso della procedura d'appalto;
viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva
non fissa la durata della pena accessoria della incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti
dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del
comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di
prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di
prova considerare adeguati per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c),
ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del
medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a
pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo
alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. (146)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di
titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento
irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. - 6-quater.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne
abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino
all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non
possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati,
si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma
3, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati in via prioritaria all'amministrazione o
trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo
settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 20
febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui):
«Art. 3. - Le disposizioni contenute negli articoli
531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:
"E' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 258 (lire 500.000) a euro 10.329 (lire
20.000.000), salvo in ogni caso l'applicazione dell'art.
240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato
nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto
qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o
comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero
partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o
amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprieta' o
l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda
in locazione a scopo di esercizio di una casa di
prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o
preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di
bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o
loro annessi e dipendenza, o qualunque locale aperto al
pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera
abitualmente la presenza di una o piu' persone che,
all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle
esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la
prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna
di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia
personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia
a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicita';
6) chiunque induca una persona a recarsi nel
territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da
quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi
la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la
partenza;
7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni
ed organizzazioni nazionali od estere dedite al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od
allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o
gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti
la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente
articolo, alle pene in essi comminate sara' aggiunta la
perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere
ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi
da un cittadino in territorio estero, sono punibili in
quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.».
- Si riporta il testo del libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, degli articoli 575, 582, 583, 583-bis,
583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 613-bis del codice
penale:
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni»
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585,
ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela
della persona offesa.»
«Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente
di un senso o di un organo;
3. - 5.»
«Art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze
terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,
provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni
agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate
al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o
nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette
anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione
e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche
di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di
un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per il reato di cui al presente
articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal
genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della
responsabilita' genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a
richiesta del Ministro della giustizia.»
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della
persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque
cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con
la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per il reato di cui al presente
articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi
ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno.»
«Art. 584 (Omicidio preterintenzionale). - Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni."
«Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
Chiunque abbandona una persona minore degli anni
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di
mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui
affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal
fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto
anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal
genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero
dall'adottante o dall'adottato.»
«Art. 605 (Sequestro di persona). - Chiunque priva
taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se
il fatto e' commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o
del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri
inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in
danno di un minore, si applica la pena della reclusione da
tre a dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di
taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in
danno di minore di anni quattordici o se il minore
sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresi'
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che
si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria
liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o piu'
autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
sequestro di minore.»
«Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica
o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.»
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento
del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,
chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia
riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza
esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o
dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita',
e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in
cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo
promessi;
2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
3) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti
sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni
tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e'
superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter,
secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli
anni dieci.»
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa
assistere una persona minore di anni quattordici al
compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali.
La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se
dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.»
«Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste
dall'articolo 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112."
«Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). -
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni
sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave
reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento
si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in
essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di
altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena e' aumentata:
1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
2) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.»
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o
minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute
sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una
persona privata della liberta' personale o affidata alla
sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o
assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata
difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a
dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte
ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per
la dignita' della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della
reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di
sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di
legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione
personale le pene di cui ai commi precedenti sono
aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono
aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale
gravissima sono aumentate della meta'.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte
quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione
di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la
morte, la pena e' dell'ergastolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 67, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159(Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.».
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".».
 
Art. 31 - bis

Misure di assistenza nei confronti dei minori
non accompagnati provenienti dall'Ucraina

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

- Il testo della Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 28/02/2022 recante la Dichiarazione dello
stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul
territorio nazionale in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto e' stata pubblicata nella Gazz. Uff.
10 marzo 2022, n. 58.

- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento
alle esigenze delle comunita' locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni
previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto
a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.»
- Si riportano i testi degli articoli 4 e 5 della legge
04/05/1983, n. 184 recante diritto del minore ad una
famiglia:
«Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi'
essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita la responsabilita' del programma di assistenza,
nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione
delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro
mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio
al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficolta' temporanea della famiglia
d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di
affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi
delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora,
sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la
famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il
tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione,
tiene conto dei legami affettivi significativi e del
rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e
la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di
affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di
origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia
adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se
rispondente all'interesse del minore, la continuita' delle
positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui
ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se
capace di discernimento.
5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un
ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore,
cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,
anche se l'unione civile e' cessata, dal convivente o da
persona legata al genitore stesso, anche in passato, da
relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i
necessari accertamenti, provvede privilegiando la
continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il
minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in
cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede
assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva
tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i
servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma
5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso
alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo
studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di
durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui
al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato
ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il
minore di eta' inferiore, in considerazione della sua
capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori
inseriti presso una comunita' di tipo familiare o un
istituto di assistenza pubblico o privato.
«Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di
se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai
sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del
tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice
civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri
connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con
le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale
famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di
nullita', nei procedimenti civili in materia di
responsabilita' genitoriale, di affidamento e di
adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta'
di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie
competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le
necessita' del caso, svolge opera di sostegno educativo e
psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di
provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo
le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle
competenze professionali delle altre strutture del
territorio e dell'opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in
quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
comunita' di tipo familiare o che si trovino presso un
istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in
favore della famiglia affidataria.»
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile 13 marzo 2022, n. 876, recante ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 66
del 19 marzo 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della
protezione civile:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo
5, legge 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:
«1. - 766. Omissis.
767. Il Ministero dell'interno pone in essere
processi di revisione e razionalizzazione della spesa per
la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza
della contrazione del fenomeno migratorio, nonche'
interventi per la riduzione del costo giornaliero per
l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione
dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 31 - ter

Gestione delle risorse oggetto di congelamento
a seguito della crisi ucraina

1. In considerazione della necessita' di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «oggetto di congelamento» sono aggiunte le seguenti: «, effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove sussistano motivi di indifferibilita' ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del demanio puo' procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti: «e di beni mobili registrati»;
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse puo' far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato»;
f) al comma 9, le parole: «, senza diritto a recupero» sono soppresse;
g) al comma 12, secondo periodo, le parole: «dai commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 13, 13-bis e 14»;
h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio puo' esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonche' provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalita' e l'integrita' del bene oggetto di congelamento»;
i) al comma 14, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali e' accertata l'oggettiva impossibilita' di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per usi funzionali alle attivita' istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo della guardia di finanza»;
m) al comma 15, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei e' autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessita' e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilita' dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del Demanio). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti
legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia,
all'amministrazione ed alla gestione delle risorse
economiche oggetto di congelamento effettuando gli
interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari
per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse
disponibili allo scopo. Se, nell'ambito di procedimenti
penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di
sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse
economiche, alla gestione provvede l'autorita' che ha
disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la
competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la
confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la
competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in
costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
siano revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi
di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa
dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e sulla base di ogni altra informazione
disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina di un custode o di un amministratore, allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale fine
puo' compiere, direttamente ovvero tramite
l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria
amministrazione. Per gli atti di straordinaria
amministrazione e' necessario il parere favorevole del
Comitato. Laddove sussistano motivi di indifferibilita' ed
urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al
precedente comma fermi restando i vincoli derivanti
dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n.
2021/24/UE, l'Agenzia del demanio puo' procedere
all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi
anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e
gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma
tra funzionari, di comprovata capacita' tecnica,
appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese,
anche tra chi eserciti la professione di avvocato e dottore
commercialista. Possono essere nominati amministratori
anche persone giuridiche, pubbliche e private, con
comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo
alla specifica risorsa economica congelata. In ogni caso
non possono essere nominati amministratori di aziende o
imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o
coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i
soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni
riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede
all'espletamento dell'incarico secondo le direttive
dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il
conto finale della sua attivita' ed esprime, se richiesto,
la propria valutazione in ordine alla possibilita' di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il
diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico
svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale
dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di
polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino
l'esercizio di attivita' di impresa, il Comitato esprime
parere vincolante in ordine alla prosecuzione della
relativa attivita', autorizzando l'apertura di appositi
conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato
esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili e di
beni mobili registrati per i quali si rendano necessari
interventi di manutenzione straordinaria.
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del
demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle
somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei
beni sottoposti a congelamento non e' ricavabile denaro
sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si
provvede mediante prelievo dai fondi stanziati
sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti
del titolare del bene in caso di cessazione della misura di
congelamento, da esercitarsi anche con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Ai fini del recupero delle spese di cui al presente
comma, alle stesse puo' far fronte, a proprio carico e
senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda
disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie
verifiche disposte dal Comitato.
9. Il compenso dell'amministratore e' stabilito,
sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto
del valore commerciale del patrimonio amministrato,
dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il
Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera
prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono
inserite nel conto della gestione; qualora le
disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per
il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio
provvede secondo le modalita' previste al comma 8.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate
prima della redazione del conto finale. In relazione alla
durata dell'amministrazione o della custodia e per gli
altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede,
su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il
Comitato, acconti sul compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al
Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e
sulle attivita' compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di
autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse
economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione
all'avente diritto con le modalita' di cui agli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Con la medesima
comunicazione, l'avente diritto e' altresi' invitato a
prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed e'
informato di quanto disposto dai commi 13, 13-bis e 14. Il
Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di
informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla
restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del
Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia
ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili
registrati, societa' o imprese, analoga comunicazione e'
trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei
pubblici registri della cancellazione del congelamento.
13. Dalla cessazione delle misure di congelamento e
fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla
gestione delle risorse economiche:
a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino
alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto,
successivamente alla scadenza del termine di centottanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.
13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento
comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio
puo' esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino
all'integrale recupero delle spese sostenute per la
conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del
comma 8, nonche', provvedere, alla vendita del bene ovvero
di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel
bene congelato senza alterare comunque la funzionalita' e
l'integrita' del bene oggetto di congelamento.
14. Se nei centottanta giorni successivi alla
comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si
presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di
cui e' stata disposta la restituzione, l'Agenzia del
demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni
mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189. I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina
del codice della navigazione per i quali e' accertata
l'oggettiva impossibilita' di vendita, documentata
attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a
trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello
Stato e assegnati in gestione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per usi
funzionali alle attivita' istituzionali di competenza
ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi
funzionali alle attivita' istituzionali della Guardia di
finanza.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda
ovvero in societa', decorso il suddetto termine di
centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12,
sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti,
prioritariamente per finalita' sociali, secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o
l'acquisizione e' comunicato all'avente diritto ed e'
trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini
della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate
dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su
un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla
vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme
ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza
pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio,
previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del
demanio provvede alla vendita in ogni momento.
18. Nel caso in cui i soggetti designati siano
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si
applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o l'articolo 56 del
Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza puo'
essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del
congelamento e il tempo necessario al compimento degli
adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello
stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i
provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni
del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni
competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma
13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli
intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita',
secondo la rispettiva disciplina di settore.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo
15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Il riferimento all'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 29.
 
Art. 31 - quater

Contributo straordinario per le fusioni di comuni

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari».
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di
cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non
superiore a 1,5 milioni di euro.
1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per
l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018,
nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e
comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per
ciascun beneficiario. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,
prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari.
1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti
finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2
milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti
con popolazione complessivamente inferiore a 100.000
abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in
caso di enti non derivanti da incorporazioni con
popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto
del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno
eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni
o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari.
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di
quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si
applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni
2012 e successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i
termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei
comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1
e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente
soppresse le disposizioni del regolamento concernente i
criteri di riparto dei fondi erariali destinati al
finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1ºsettembre 2000, n. 318,
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4
del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni). - 1. A norma degli articoli 117 e
133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono,
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'
prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre
ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e'
attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione.».
- Il riferimento all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 27.
 
Art. 32
Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, e' ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n.217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo
squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la
qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che
abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a
misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale, a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine
del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la
nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale
del corso, con decorrenza giuridica dal 1°(gradi) gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo
alla data di conclusione del corso medesimo.
5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di
servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative
del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli
interessati, nell'ambito delle sedi indicate
dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti
negli organici.
6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di
cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di
organico nella qualifica di capo squadra tali da
determinare criticita' nella funzionalita' del dispositivo
di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura
delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui al
presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e'
ammesso a partecipare il personale che abbia maturato
complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio
nel ruolo dei vigili del fuoco.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione della
commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del
corso di formazione professionale, dell'esame finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria
finale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno
al quale puo' partecipare il personale appartenente al
ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno
quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo
tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del
Ministro dell'interno.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare
un corso di formazione residenziale della durata di sei
mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il
corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale.
Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono
sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a
servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale
ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto
formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e
conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti
dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale,
fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa
vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di
formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formulazione del giudizio di
idoneita'.
5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle
sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione.».
 
Art. 32 - bis

Misure per gli organi preposti all'attivita' di vigilanza
e controllo ambientale

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»;
b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2022-2024».
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita', banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 563 e 564
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«1.-562. Omissis
563. Nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine
di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni
previste, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima
legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione
temporanea di proprio personale, possono autorizzare le
rispettive agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, per il triennio 2018-2020 e per il triennio
2022-2024, a procedere all'assunzione di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente
strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle
suddette attivita', incrementando il turn over previsto a
legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento
e individuando preventivamente, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse
finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale
fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle
assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i
fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre
all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entita'
delle risorse del piano annuale costituisce il
corrispondente vincolo assunzionale.
564. Per le finalita' assunzionali di cui al comma
563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in
corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie
regionali o da altre amministrazioni pubbliche.
Omissis.».
 
Art. 32 - ter
Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al Ministero
dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il
contrasto del terrorismo internazionale nonche' per il
finanziamento di interventi diversi

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonche' di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:
a) quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonche' per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 33

Misure per far fronte alle maggiori esigenze
in materia di immigrazione

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessita' di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalita' della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione di lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una piu' rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, gia' stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 103, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. Al
fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente
ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita'
derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e
favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i
datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con
le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere
un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in
corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal
fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti
a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero
devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza,
resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di
attestazioni costituite da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i
cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio
nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal
31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo
di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al
comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo
nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla
presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti
cittadini stranieri devono risultare presenti sul
territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che
se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver
svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le
modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata
del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino
straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale
comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al
comma 3, il permesso viene convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano ai seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro
o per componenti della sua famiglia, ancorche' non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino
l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la
durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta,
non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il
rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine
dello svolgimento di ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate
dal 1°(gradi) giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di
cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di
soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono
altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la
documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa
di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di
svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione
dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione
delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino
straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle
dipendenze del datore di lavoro che ha presentato
l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con
le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui
al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella
misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura
di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al
netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a
carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore
di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la
cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle
istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di
conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,
la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle
istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di
conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro,
la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro,
del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per
l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non
imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a
seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di
cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero
di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai
commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo
381 del codice di procedura penale (292).
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai
commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata
presentata la dichiarazione di emersione, anche se di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o
assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel
territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti
penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti
ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del
codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso
in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e
2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della
medesima, anche per mancata presentazione delle parti di
cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei
procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di
lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause
indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore
medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi
quali lavoratori subordinati, senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del
permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio
1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del
codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno
presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo
comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla
meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e
acquisito il parere della questura sull'insussistenza di
motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al
rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del
competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla
congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la
comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione
della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La mancata presentazione delle parti senza
giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino
straniero al Questore, dal 1°(gradi) giugno al 15 luglio
2020, unitamente alla documentazione in possesso,
individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui
al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta.
All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata
un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare
legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di
attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare
l'eventuale domanda di conversione del permesso di
soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al
registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente
articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica
l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio
2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e'
determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura
massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere
espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi
di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di
soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il
lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11.
Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori
italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5,
lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti
di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue
esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo
ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,
il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e'
revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
e' determinata la destinazione del contributo forfettario,
di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni
di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1
e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le
Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche
mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano
triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e
misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la
sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori
interventi di contrasto del lavoro irregolare e del
fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo
operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto del Servizio nazionale di protezione civile e
della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente
comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo
25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, dopo le parole: "rappresentanti" sono
inserite le seguenti: "dell'Autorita' politica delegata per
la coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita',".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni,
ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure
previste dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
fatto e' commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di
uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se
il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a diciotto mesi, tramite una o piu' agenzie
di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di
30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonche' di 20.000.000 di
euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga
ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero
dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti
dall'attuazione del presente articolo, il livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170
milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione
al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi
del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno
2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il
personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per
prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al
monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato
e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
1°(gradi) aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio
immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno; nel limite massimo 30.000.000 di euro per
l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a
contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi
di mediazione culturale, anche mediante apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale
operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per
l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento
della piattaforma informatica del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro
per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte,
per il medesimo anno, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la
locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le
risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al
primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad
euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a
decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.».
 
Art. 34
Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche
professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e' proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286):
«Art 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3,
comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento
ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi
o dipendenti delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n.
319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto
d'ingresso per studio, per il periodo necessario
all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.»
«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti
le professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della
sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonche' gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella
negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte
previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana
e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalita' stabilite dal
Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita', con oneri a carico degli
interessati.
5. - 6.
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 49, il Ministero della sanita' provvede
altresi', ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non
appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde
efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio.».
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
(53)
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle
regioni e delle province autonome che provvedono al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto
a carico del bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco
automatico del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106». (22)
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1°(gradi) ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.».
 
Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per
prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le attivita' previste dal presente decreto, l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, nonche' la continuita' operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorita' competente comunica la data di avvio dell'operativita' della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.
7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter e' data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
c) all'articolo 17, al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 17 del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.221 (Attuazione
della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge
12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini
del riordino e della semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie
a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia
di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Autorita' competente). - 1. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e'
l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni
previste per l'esportazione, il trasferimento,
l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di
prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non
listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di
merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le
autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di
prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali.
2-bis. Per le attivita' previste dal presente
decreto, l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in
deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un
contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata qualificazione professionale, nel limite di
spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere
dall'anno 2022.
3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di
informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non
proliferazione e comunica agli stessi eventuali
informazioni utili al riguardo.»
«Art. 8 (Procedimento autorizzativo). - 1. Nei limiti
e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto,
l'Autorita' competente rilascia, a seconda dei casi, le
seguenti tipologie di autorizzazione:
a) autorizzazione specifica individuale;
b) autorizzazione globale individuale;
c) autorizzazione generale dell'Unione europea;
d) autorizzazione generale nazionale.
2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a
prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento
antitortura, e' necessaria un'autorizzazione specifica
individuale. Tale autorizzazione e' rilasciata nei limiti e
alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui
all'articolo1, comma 1, e dal presente decreto, ad un
singolo intermediario, per una determinata quantita' di
prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi.
3. Per esportare prodotti listati per effetto di
misure restrittive unionali, ovvero prestare assistenza
tecnica collegata a tali prodotti, salvo che non siano
previsti divieti, l'Autorita' competente, nei limiti e alle
condizioni di cui ai regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive, rilascia un'autorizzazione specifica
individuale.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il
fornitore di assistenza tecnica interessati devono
presentare all'Autorita' competente idonea istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le
modalita' e procedure previste dal presente decreto.
5. L'Autorita' competente, se del caso, puo'
rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica
dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante
l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una
determinata merce.
6. L'Autorita' competente ha il dovere di concludere
il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di
un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento
espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento
dell'istanza.
7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o
informazioni classificati, le stesse sono subordinate al
parere vincolante del Dipartimento informazioni per la
sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1,
lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o
informazioni classificati.
7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al
presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un
sistema telematico basato su una piattaforma digitale
integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma
garantisce la protezione, la disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati,
nonche' la continuita' operativa del sistema, cui si accede
esclusivamente su base personale, mediante idonei
meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorita' competente
comunica la data di avvio dell'operativita' della
piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni,
anche parziali, del suo funzionamento.
7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e
7-ter e' data attuazione con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 17 (Misure ispettive). - 1. Le operazioni di
esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione,
transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le
quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, o il
presente decreto impongono divieti o autorizzazioni
preventive possono essere sottoposte a misure ispettive,
riferite sia alla fase preliminare che successiva
all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche
presso la sede dell'esportatore, dell'intermediario o del
fornitore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare
l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale
dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
2. L'Autorita' competente puo' richiedere
all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di
assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in
comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione
del materiale autorizzato, nonche' ogni altro elemento
idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di
utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di
autorizzazione.
3. L'attivita' di ispezione e verifica, fatte salve
le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' svolta
dall'Autorita' competente, in collaborazione con gli organi
preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al
controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' con
l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i
profili di rispettiva competenza. La Guardia di finanza
agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' all'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e
dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a
10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale e successive modificazioni, nonche'
sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della
normativa doganale unionale.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, d'intesa con le
amministrazioni interessate, sono determinate le modalita'
attuative della collaborazione di cui al comma 3.
L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua
visite ispettive presso le imprese mediante invio di
ispettori che possono accedere ai locali pertinenti,
nonche' esaminare e acquisire copie di registri, dati,
regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti
esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente
decreto.».
 
Art. 36

Misure urgenti per la scuola

1. Al fine di proseguire le attivita' educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, puo' essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, puo' essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e' prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 326 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 325. Omissis
326. Al fine di corrispondere alle esigenze delle
istituzioni scolastiche connesse all'emergenza
epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai
sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e
prorogati fino al 31 marzo 2022, puo' essere prorogato fino
al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e
comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le
scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il
termine e' prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel
limite delle risorse di cui al secondo periodo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.
274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 570 milioni di
euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro
il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di
cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle
risorse di cui al secondo periodo che, in base al
monitoraggio, risulti non spesa e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una
o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere
adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle
lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto
dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della
conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti
procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
anche in relazione alla data di cui alla lettera a),
nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni
vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma
restando la decorrenza dei contratti al 1°(gradi) settembre
o, se successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1°(gradi)
settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano
attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale
integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti
con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione
dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare
l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni
ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione,
nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita
la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive
del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del
personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni
ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole
da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di
diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base
al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno
dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le
parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti:
"vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita'
di partecipazione, il termine di presentazione delle
domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso
sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli
valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
prove si intendono superate con una valutazione pari ad
almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio
centrale" sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del
Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto
un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
ovvero tra i professori di prima fascia di universita'
statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i
consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei
settori della valutazione delle organizzazioni complesse o
del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero
dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non
generale del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di
dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due
prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200
punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con
la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono
soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i
titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti
messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, l'articolo 3-bis e' abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio
dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a
17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter,
commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
c);
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto
2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio
superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi
regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti
Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero
minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il
relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo
2020/2021 conserva comunque validita'. Qualora si determini
una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di
formazione delle attivita' svolte, sono derogate le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni
scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni
scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro
anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di
tutelare l'interesse degli studenti alla continuita'
didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria
di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente,
qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarita'
in una qualunque sede della provincia chiesta. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a
decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno
scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo
periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, le parole "1°(gradi) marzo 2021" sono sostituite
dalle seguenti "1°(gradi) settembre 2021";
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I
componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono
unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto
della loro nomina secondo modalita' e termini previsti
nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica";
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009,
n. 115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere
dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire,
in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi
obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle
famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo'
essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie
ai sensi delle disposizioni vigenti".
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono
inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";
b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono
aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse gia'
assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo,
al fine di garantire la continuita' didattica anche
nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70
milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali
beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre
2021".
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione
e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli
studenti con disabilita', disturbi specifici di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica,
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e
delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita'
didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi
di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e
sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle
palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di
sorveglianza e dell'infrastruttura informatica;
f-bis) installazione di impianti per la
ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di
calore;
f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione,
igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti,
provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di
distruzione di microrganismi presenti nell'aria.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31
luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui
all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per il personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle
finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al
monitoraggio risulti non spesa, e' destinata
all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad
autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali,
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente con contratto a tempo determinato, dalla
data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021,
finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare
in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche
nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura lo svolgimento delle
prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario con
contratto a tempo determinato, dalla data di presa di
servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse
all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono
ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio
territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza
provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di
trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico
derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al
predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente
della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
il prefetto redige un documento operativo sulla base del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento
adottano le misure di rispettiva competenza, la cui
attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo.
Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da'
comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al
pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti
pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure
organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
Le scuole modulano il piano di lavoro del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle
attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche'
gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle
disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a
6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle
scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni
di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro
dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli
alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di
cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al
presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo
periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di
incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il
curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai dati
relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i
tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del
contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario
digitale e di favorire la fruizione della didattica
digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono
chiedere contributi per la concessione di dispositivi
digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 e'
concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di
cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021";
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri
versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad
essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del
comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e
5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 399, del decreto
legislativo16 aprile 1994, n. 297 (approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della
scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo
13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito
positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in
ruolo.».
- Il decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020
(Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di
sostegno della scuola dell'infanzia e primaria), e'
pubblicato nella 4a Serie speciale - Concorsi ed esami - n.
34 del 28 aprile 2020.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica:
«Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
di handicap). - 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo
i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti
della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non
ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale
rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali
costanti e di pari importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la
detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di
reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche
alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma
1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a
benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore
diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per
adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui
veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti
soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla
carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa
aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui
ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta
erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale
all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di
registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa
di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le
forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita'
provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali
nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti
assegnano la priorita' a quelli che riguardano prestazioni
o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale
e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e
agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.»
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. - 2.
Omissis.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
Omissis.».
 
Art. 36 - bis

Misure urgenti in materia
di semplificazione amministrativa

1. In considerazione dell'incremento delle attivita' richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attivita' di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonche' allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 79, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 79. - 1. La cremazione di ciascun cadavere deve
essere autorizzata dal sindaco sulla base della volonta'
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In
mancanza disposizione testamentaria, la volonta' deve
essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente
piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e
seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di
piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve
risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da
notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi
dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte
risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano
tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei
propri associati, e' sufficiente la presentazione di una
dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi
non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni,
dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere
cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal
presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere
concessa se la richiesta non sia corredata da certificato
in carta libera redatto dal medico curante o dal medico
necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore
sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la
presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.».
 
Art. 37

Contributo straordinario contro il caro bollette

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, e' istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e' costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non e' dovuto se l'incremento e' inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il contributo e' liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalita' di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalita' per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
6. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
7. Il contributo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorita' riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicita' delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalita' per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorita' si avvale, secondo modalita' da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei
dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il
16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto
trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
in tal caso, deve essere presentata entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni
periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi
di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati
dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi
non obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano
meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 70-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). - 1.
Il gruppo IVA e' costituito a seguito di un'opzione
esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente
i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui
all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio
dell'opzione da parte di uno o piu' dei soggetti di cui al
periodo precedente:
a) e' recuperato a carico del gruppo IVA
l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;
b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno
successivo rispetto a quello in cui viene accertato il
mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti
soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo
medesimo.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante
la presentazione, in via telematica, da parte del
rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui
all'articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono
indicati:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante del
gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di
gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti
partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo
70-ter;
d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte
dal gruppo IVA;
e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante
di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al
gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e'
esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo anno di validita' dell'opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo,
che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di
cui al presente comma.
3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e'
presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui
al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se
la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º
ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha
effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter,
l'opzione e' vincolante per un triennio decorrente
dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo
triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun
anno successivo, fino a quando non e' esercitata la revoca
di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto
dal comma 1, lettera b).
5. Se negli anni di validita' dell'opzione di cui al
comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui
all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei
riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo
IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se
il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1,
si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato relativamente ai quali non
sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti
soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno
successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati.
In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere
presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello
in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata
inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel
gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo
periodo del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018
recante Disposizioni di attuazione della disciplina in tema
di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972:
«Art. 3 (Fatturazione e certificazione dei
corrispettivi). - 1. Il rappresentante del Gruppo o i
partecipanti documentano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate con la fattura di cui
all'art. 21 del decreto n. 633 del 1972, ovvero secondo le
altre modalita' previste dalla normativa vigente,
indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche
il codice fiscale del soggetto partecipante che ha
realizzato l'operazione.
2. Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del
Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti
comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il
codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della
ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano
l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo
inserimento ove mancante.
3. Le operazioni effettuate tra i soggetti
partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di
beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3
del decreto n. 633 del 1972. Resta fermo l'obbligo di
rilevare tali operazioni nell'ambito delle scritture
contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, diverse dai registri prescritti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le imprese in
contabilita' semplificata sono tenute a rilevare tali
operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto
del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi
utili ad identificarle.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il riferimento al testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 18.
 
Art. 37 - bis

Rettifica agli allegati del rendiconto 2021
degli enti locali

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia:
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - 1. Ai fini del ristoro della
perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle
minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 1.670
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di
euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore
di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo
di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20
novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che
tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui
comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e
di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34
del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle
entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei
conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti
da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti
pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori
entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in
1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi
di trasporto scolastico in conformita' alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le
risorse di cui al comma 1, nonche' quelle attribuite dal
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni,
nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico
aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel
2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel
limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' nel 2019.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui
al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106
del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov. it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e'
trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura
pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere
dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31
luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della
certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita
di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare
entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo
106 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene
conto delle certificazioni di cui al comma 2.
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse
di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2020.».
 
Art. 37 - ter
Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori
oneri derivanti dalle spese per l'energia

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse
assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla
finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le
maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno
2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a
titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della
suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo
non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e
non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109,
comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del
2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui
al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La
certificazione di cui al primo periodo non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione
di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti
per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822,
primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui
la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel
periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 90 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento
dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualita' a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti
locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3
entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio
tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non
sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle
aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza
degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di
legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione
eventualmente gia' approvato, in occasione della prima
variazione utile.
5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano, per il triennio
2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non
soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022. Per l'anno 2022, le risorse
di cui al presente articolo possono essere utilizzate a
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento
della spesa per energia elettrica, non coperti da
specifiche assegnazioni statali, riscontrati con
riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo
106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza
pubblica.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito»;
b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito».
6-ter. In considerazione delle cause di forza
maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente
possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi
di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di Codogno
ricompreso nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli
anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto
del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al
comma 32 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del
2019 o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati
dal Ministero dell'interno per il 50 per cento
congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il
50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il
2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro
il 31 maggio 2022.».
 
Art. 37 - quater

Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonche' delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in sessanta giorni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a
titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o
in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta
provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante
delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.».
 
Art. 37 - quinquies

Revisione degli indicatori di deficit strutturale
di bilancio per i comuni

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 242 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura
non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri
obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della
tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.».
 
Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalita' del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;
d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;
e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno
2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con
quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive
di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e
13-novies del presente decreto, finalizzato alla
perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).».
 
Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.