Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 26 aprile 2022
Modalita' e criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti del diporto.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto, in particolare, l'art. 39, comma 2, del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare, l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che dispone che per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto ed emettono l'ordinanza di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di autorita' di vigilanza, possono disporre attivita' ispettive supplementari;
Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' e i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato e del controllo sui prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto determina le modalita' e i criteri di svolgimento delle attivita' di vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorita' di vigilanza: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero dello sviluppo economico, individuate quali amministrazioni vigilanti dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
b) attivita' di vigilanza di tipo attivo: la vigilanza effettuata ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, a seguito di segnalazioni o informazioni pervenute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, volta a:
1) verificare e accertare l'eventuale non conformita' dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 alle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
2) verificare e accertare se i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 rappresentino un rischio concreto per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente;
3) eliminare le non conformita' riscontrate e il rischio a esse correlato di cui ai punti 1) e 2);
c) vigilanza di tipo proattivo: la vigilanza effettuata ai sensi. dell'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, finalizzata a prevenire situazioni di non conformita' dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, alle disposizioni del medesimo decreto legislativo ovvero di rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente.
 
Art. 3

Personale

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne e il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica individuano, nell'ambito dei propri ruoli organici, il personale dotato della competenza necessaria allo svolgimento delle attivita' di vigilanza di cui all'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
2. Le attivita' di vigilanza del mercato, controllo e valutazione di prodotti, sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne attraverso i propri uffici.
 
Art. 4

Attivita' svolta dalle autorita' di vigilanza

1. L'attivita' di vigilanza e' svolta:
a) dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con riferimento alle seguenti attivita':
1) porre in essere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) nonche' dall'art. 5;
2) programmare e coordinare le attivita' svolte dal personale di cui all'art. 3, comma 2;
3) interagire con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attivita' di controllo sul territorio;
4) cooperare tra le autorita' di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri dell'Unione europea, anche ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
5) fornire al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore e la normativa tecnica il proprio contributo alle strategie nazionali di vigilanza del mercato - con specifico riferimento al settore in questione - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
b) dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore e la normativa tecnica, con riferimento alle seguenti attivita':
1) offrire supporto alle attivita' di cui alla lettera a), limitatamente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
2) redigere il programma nazionale di sorveglianza del mercato previsto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, tenuto conto dei contributi forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, relativamente ai prodotti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
 
Art. 5
Modalita' e criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato e il
controllo sui prodotti

1. Gli accertamenti finalizzati alla vigilanza sul mercato e al controllo sui prodotti sono effettuati nel rispetto dei principi di trasparenza, legalita' ed economicita' dell'azione amministrativa e comunque in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile al soggetto interessato dal controllo.
2. Il personale di cui all'art. 3, comma 2, procede a effettuare gli accertamenti anche presso i singoli utilizzatori nel caso in cui, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione, esistano fondati, gravi e comprovati motivi per ritenere che il prodotto messo in commercio o in servizio non sia conforme a quanto prescritto dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero possa mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale di cui all'art. 3, comma 2 puo' acquisire dall'operatore economico o dall'utilizzatore interessato la documentazione e le informazioni ritenute utili ai fini dell'attivita' di vigilanza, ispezionare le aree di produzione o di esposizione o di immagazzinamento dei prodotti e visionare, laddove sia possibile, i prodotti in costruzione o, anche a campione, i prodotti finiti. Puo', altresi', temporaneamente e a titolo gratuito, prelevare singoli campioni per l'esecuzione di esami e prove, i cui costi saranno imputati nei relativi capitoli di spesa per le attivita' di vigilanza esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne. Di tutta l'attivita' compiuta viene redatto un verbale di visita, di cui una copia e' rilasciata all'operatore economico o all'utilizzatore interessato.
4. Il personale di cui all'art. 3, comma 2 accerta l'eventuale inosservanza delle norme in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto. Tale accertamento puo' avvenire sia nel corso della verifica, qualora possibile, sia al termine dell'istruttoria avviata. Il personale di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, redige il rapporto di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e lo invia alla Capitaneria di porto competente per territorio per i seguiti di competenza.
5. Al fine di garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni e consentire il coordinamento tra le autorita' di vigilanza del mercato dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, a seguito dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza, provvede:
a) a inserire nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) tutte le informazioni relative al prodotto che sia risultato non conforme;
b) a notificare immediatamente alla Commissione europea i prodotti che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza, attraverso il sistema di informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX).
6. Le autorita' di vigilanza non rilasciano a soggetti privati pareri sulla conformita' dei prodotti.
 
Art. 6

Vigilanza presso fiere, saloni nautici e manifestazioni

1. Il personale di cui all'art. 3, comma 2 puo' operare anche presso fiere, saloni nautici e manifestazioni, al fine di pianificare e organizzare l'attivita' di vigilanza e a fini conoscitivi e statistici.
 
Art. 7

Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario

1. Le autorita' di vigilanza ricevono le segnalazioni di presunta non conformita' dei prodotti di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 dalle autorita' incaricate dei controlli sui prodotti alle frontiere esterne e adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione.
 
Art. 8

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2022

Il Ministro
delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1659