Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 9 maggio 2022
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2012/L 7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformita' alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 299 del 23 dicembre 2017, con il quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° luglio 2018;
Vista la nota n. 41633 del 15 novembre 2021, con la quale questo Ministero ha delegato il Presidente della Regione Siciliana ad indire la Conferenza di servizi di cui all'art. 135, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di definire il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Lampedusa e Pantelleria, in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008;
Vista la nota n. 25797 del 14 dicembre 2021, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha convocato per il 17 dicembre 2021 la citata Conferenza di servizi;
Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi che, svolgendo i propri lavori in prima seduta il 17 dicembre 2021 e concludendoli il 25 gennaio 2022, ha definito i parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° dicembre 2022;
Considerata l'opportunita', condivisa da questo Ministero, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalla Regione Siciliana, di prevedere, all'interno dell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto, alla luce dei riflessi che imprevedibile congiunture politiche ed economiche possono determinare sui costi in particolare del carburante, la possibilita' di un eventuale aggiornamento infrasemestrale delle tariffe, con conseguente adeguamento delle stesse con decorrenza antecedente rispetto all'inizio della stagione aeronautica successiva qualora si dovesse registrare un'anomala variazione del costo del carburante;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale delle isole minori siciliane attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Pantelleria e gli scali di Trapani, Palermo e Catania e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania;
Considerato che con l'entrata in vigore dei presenti oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per le isole di Pantelleria e Lampedusa occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale del 28 novembre 2017, n. 550;

Decreta:

Art. 1

1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 
ALLEGATO TECNICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° dicembre 2022.
 
Art. 4

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento.
2. La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno altresi' conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
 
Art. 6

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile e' incaricato di esperire la gara di cui all'art. 5, di dare pubblicita' nel proprio sito internet: www.enac.gov.it in ordine al bando di gara e alla presente imposizione nonche' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.
 
Art. 7

1. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa e viene altresi' approvata la convenzione tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.
2. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto ai competenti organi di controllo.
 
Art. 8

1. Alla data del 1° dicembre 2022 cessano gli effetti del decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 550.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili: www.mit.gov.it
Roma, 9 maggio 2022

Il Ministro: Giovannini