Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58
Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione.


IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresi' modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche, il cui sviluppo e' affidato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale si avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del suddetto fornitore;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni, recante la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e delle sue modalita' di funzionamento e, in particolare, l'articolo 26, comma 15;
Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e, in particolare l'articolo 8, comma 2;
Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Vittorio Colao pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 18 novembre 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 107 del 19 gennaio 2022;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 369 del 14 ottobre 2021;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi articolo 26, comma 6, del medesimo decreto-legge.
b) «app IO»: il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) «avviso di cortesia»: l'avviso in modalita' informatica, contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, inviato dal gestore della piattaforma, ai sensi dell'articolo 26, commi 5-bis, 6 e 7, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
d) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «CIE»: il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
g) «domicilio digitale di piattaforma»: l'indirizo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera c), del decreto-legge;
h) «domicilio digitale speciale»: l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto-legge;
i) «domicilio digitale generale»: l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge;
l) «funzionario incaricato»: il soggetto che per primo accede alla piattaforma per conto del mittente al fine predisporre le condizioni iniziali per l'impiego del sistema;
m) «funzionari autorizzati»: i soggetti autorizzati ad operare sulla piattaforma per conto del mittente, ivi incluso il funzionario incaricato;
n) «gestore della piattaforma»: la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
o) «livello di sicurezza significativo»: il livello di garanzia previsto dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE e dal Regolamento di esecuzione della Commissione 8 settembre 2015, n. 2015/1502, «relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno»:
p) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall'articolo 26, comma 2, lettera c), del decreto-legge;
q) «recapito digitale»: il canale di comunicazione, diverso dal domicilio digitale, indicato dal destinatario ai fini del ricevimento degli avvisi di cortesia;
r) «SPID»: il Sitema Pubblico di Identita' Digitale, disciplinato dall'articolo 64 del CAD.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo del comma 402 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«402. Al fine di rendere piu' semplice, efficiente,
sicura ed economica la notificazione con valore legale di
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica
amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e
minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, tramite la societa' di cui all'art. 8, comma
2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La
societa' di cui al primo periodo affida, in tutto o in
parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del
servizio universale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di
proprieta' del suddetto fornitore.»
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 26 (Piattaforma per la notificazione digitale
degli atti della pubblica amministrazione). - 1. La
piattaforma di cui all'art. 1, comma 402, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di funzionamento
sono disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) "gestore della piattaforma", la societa' di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12;
b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al
comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare,
con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni;
c) "amministrazioni", le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e,
limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attivita'
ad essi affidate ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui
all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4),
del medesimo decreto legislativo;
d) "destinatari", le persone fisiche, le persone
giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel
territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di
codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni;
e) "delegati", le persone fisiche, le persone
giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto
pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'art.
12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di
accedere alla piattaforma per reperire, consultare e
acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
f) "delega", l'atto con il quale i destinatari
conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro
conto, alla piattaforma;
g) "avviso di avvenuta ricezione", l'atto formato
dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato
avviso al destinatario in ordine alle modalita' di
acquisizione del documento informatico oggetto di
notificazione;
h) "identificativo univoco della notificazione
(IUN)", il codice univoco attribuito dalla piattaforma a
ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) "avviso di mancato recapito", l'atto formato dal
gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al
destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e
alle modalita' di acquisizione del documento informatico
oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle
modalita' previste da altre disposizioni di legge, anche in
materia tributaria, le amministrazioni possono rendere
disponibili telematicamente sulla piattaforma i
corrispondenti documenti informatici. La formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici resi
disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee
guida adottate in attuazione del medesimo decreto
legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di
"tecnologie basate su registri distribuiti", come definite
dall'art. 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura
l'autenticita', l'integrita', l'immodificabilita', la
leggibilita' e la reperibilita' dei documenti informatici
resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura
l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo
delegati, per il reperimento, la consultazione e
l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di
notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle
Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto
legislativo, individua le modalita' per garantire
l'attestazione di conformita' agli originali analogici
delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo
nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
garantire la corrispondenza della forma e del contenuto
dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione
e i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b),
numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati
di attestare la conformita' agli originali analogici delle
copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la
conformita' di cui al presente comma, sono pubblici
ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La
piattaforma puo' essere utilizzata anche per la
trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni
per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione al
destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto,
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di
notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia
al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il
quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della
notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso alla
piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di
notificazione.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato
elettronico, e' inviato con modalita' telematica ai
destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica
certificata o di un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell'art. 3-bis, comma
4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o
di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per
determinati atti o affari, se a tali atti o affari e'
riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni
delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite
piattaforma secondo le modalita' previste dai decreti di
cui al comma 15.
5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano
comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
telefono o altro analogo recapito digitale diverso da
quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma
invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile
altresi' tramite il punto di accesso di cui all'art. 64-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o
il servizio elettronico di recapito certificato qualificato
risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni
dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica certificata o il servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario
non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma
rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun
destinatario della notificazione, l'avviso di mancato
recapito del messaggio, secondo le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma
inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata,
senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale
ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche
l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano
i presupposti ivi previsti.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma
5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza
ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente
dal gestore della piattaforma, con le modalita' previste
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione
degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i
casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione
dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in
formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta
direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove
all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del
plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause
diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del
destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere
consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge
in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo
dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario
irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito
sono verbalizzati e comunicati al gestore della
piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al
recapito postale ovvero dalla consultazione del registro
dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro
delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del
destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il
precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a
tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in
caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione
sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al
destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire
copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita'
fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica
dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo
giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.
Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non
aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile
puo' essere rimesso in termini. L'avviso contiene
l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile
accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario
puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano
comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di
telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da
quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma
invia un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta
ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile
altresi' tramite il punto di accesso di cui all'art. 64-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini
dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la
gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita' elettronica
(CIE) di cui all'art. 66 del medesimo decreto legislativo.
L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il
reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei
documenti informatici oggetto di notifica, e' assicurato
anche tramite il punto di accesso di cui all'art. 64-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, i
destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso
alla piattaforma a uno o piu' delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il
documento informatico e' reso disponibile sulla
piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di
consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della
casella di posta elettronica certificata o del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato del
destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei
casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito
dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se
l'avviso di avvenuta ricezione e' consegnato al
destinatario dopo le ore 21,00, il termine di sette giorni
si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento
della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in
formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui
il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la
piattaforma, al documento informatico oggetto di
notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della
notificazione del documento informatico sulla piattaforma
impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e
interrompe il termine di prescrizione correlato alla
notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o
comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende
disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai
destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti
informatici sulla piattaforma da parte delle
amministrazioni;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla
data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno
degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai
sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e
alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito
alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultanti
sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha
reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio
ai sensi del comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto
accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma
ai sensi del comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalita'
della piattaforma ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresi'
disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta
ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione
effettuata con le modalita' di cui al comma 7, dei quali
attesta la conformita' agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato
dal gestore con le modalita' previste dal comma 15, lettera
d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da
parte dell'amministrazione, dei documenti informatici
destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al
delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e
l'acquisizione dei documenti informatici messi a
disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei
diritti dell'amministrazione correlati agli atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di
notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento,
sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di
avvenuto ripristino delle funzionalita' della piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti,
poteri o facolta' dell'amministrazione o del destinatario,
correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni
oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla
comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita'
della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di
notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del
destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al
fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore
della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate
le modalita' di determinazione e anticipazione delle spese
e i criteri di riparto.
15. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la
protezione dei dati personali per gli aspetti di
competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della
piattaforma e il piano dei test per la verifica del
corretto funzionamento. La piattaforma e' sviluppata
applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9
gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilita',
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita',
omogeneita' e interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
con le quali le amministrazioni identificano i destinatari
e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i
documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il
gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore
legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i
documenti informatici delle amministrazioni sono depositati
sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari
attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5,
lettera a) alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento
della piattaforma, nonche' le modalita' con le quali il
gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e
comunica il ripristino della sua funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla
piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei
delegati, nonche' le modalita' con le quali il gestore
della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il
destinatario o il delegato accedono, tramite la
piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i
destinatari eleggono il domicilio digitale presso la
piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati,
conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso
alla piattaforma, nonche' le modalita' di accettazione e
rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di
conservazione dei documenti informatici resi disponibili
sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita'
con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai
fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui ai
commi 5-bis, 6 e 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i
destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in
formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti
oggetto di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7,
sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
amministrazioni alla piattaforma;
l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali
gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della
piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7,
quarto periodo.
16. Con atto del Capo della competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i
test e le prove tecniche di corretto funzionamento della
piattaforma, e' fissato il termine a decorrere dal quale le
amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui
al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per
l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo,
tributario e contabile e ai provvedimenti e alle
comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione
forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2
e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle
autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi a
pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a
contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e
allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e
dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di
ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle
comunicazioni ad essi connessi.
18. All'art. 50, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole
«trascorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: "trascorso un anno".
19. All'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "La societa' di cui al primo periodo affida, in
tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al
fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche
attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica
esistente di proprieta' del suddetto fornitore."
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio
universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, anche per effettuare ((...)) la
consegna della copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il
territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma
e al nuovo servizio di notificazione digitale.
21. Per l'adesione alla piattaforma, le
amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al
comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono
utilizzate le risorse di cui all'art. 1, comma 403, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
- Si riportano gli artt. 7, 8, 9 e 14 della legge 20
novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari»:
«Art. 7. - 1. L'operatore postale consegna il piego
nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato
fallito.
2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente
al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato
sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di
famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero
addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario,
purche' il consegnatario non sia persona manifestamente
affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a
quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al
periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al
portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da
rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti
la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla
quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia
effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma
deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
dalla specificazione della qualita' rivestita dal
consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il
piego non viene consegnato personalmente al destinatario
dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario
medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a
carico del mittente.
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo'
farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti
attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del
piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che
rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la data
e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito
restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al
piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.
Analogamente, la prova della consegna e' fornita
dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita'
fisica alla sottoscrizione.»
«Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a ricevere il
piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo,
ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e' depositato entro due giorni lavorativi dal giorno
del tentativo di notifica presso il punto di deposito piu'
vicino al destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata
l'operatore postale di riferimento deve assicurare la
disponibilita' di un adeguato numero di punti di giacenza o
modalita' alternative di consegna della corrispondenza
inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza,
sicurezza, riconoscibilita' ed accessibilita' richieste
dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta
supervisione e responsabilita' dell'operatore postale,
presso i punti di giacenza o sulle modalita' alternative di
consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla
custodia ed alle altre attivita' funzionali al ritiro o
alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito e' data notizia al destinatario, a cura
dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che,
in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso
alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica
e' stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del
punto di deposito, nonche' l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la
notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente
anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara'
restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del
ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di
dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato
del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di
ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal
suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due
giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento e', entro due giorni lavorativi,
spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in
calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data
dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno
determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il
termine di dieci giorni e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato
depositato, il piego stesso e' restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non
ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di
restituzione. Qualora la data delle eseguite formalita'
manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta,
la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da
quanto riportato sull'avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore
postale puo' consentire al destinatario di effettuare il
ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando
l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte
di quest'ultimo di un documento informatico recante una
firma equipollente a quella autografa.»
«Art. 9. - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 201, comma 3, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti
al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo
del mancato recapito gli invii che non possono essere
consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto,
trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto,
indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.»
«Art. 14 - La notificazione degli avvisi e degli
altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato
e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli
uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a
cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero
dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione
finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente
legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26,
45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le
altre modalita' di notifica previste dalle norme relative
alle singole leggi di imposta. Qualora i messi comunali e i
messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria
si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il
compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art.
4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della
meta'.»
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12:
«Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1. Ai fini
dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale
italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, nonche' i compiti, relativi a tale piattaforma,
svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti
alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine
si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di
cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179.
1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per
l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai
sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,
n. 179, nonche' l'operativita' della relativa struttura di
supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di
garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea,
le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale
dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il
tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri dallo stesso individuate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di
sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la
diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e
gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di
innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di
rilevanza strategica e di interesse nazionale.
1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un
contingente di personale formato da esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione
di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
correlate iniziative di comunicazione e disseminazione,
nonche' di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle
strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, e'
reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto
di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.
Il trattamento economico e' corrisposto secondo le
modalita' previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di
esperti e' altresi' composto da personale di societa'
pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale,
su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle
finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica
amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di
cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza
numerica e le modalita' di formazione del contingente, la
tipologia del rapporto di lavoro e le modalita' di
chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto
intercorrente con i componenti del contingente, le
specifiche professionalita' richieste e il compenso
spettante per ciascuna professionalita'. Gli incarichi
conferiti ad esperti con provvedimento adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
scadenza prevista nell'atto di conferimento ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-ter e) 1-quater, anche per spese di missione e per
l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti
di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa
al Fondo per esigenze indifferibili. (10)
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e
modalita' individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della
sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte
delle risorse finanziarie gia' destinate dall'Agenzia per
l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui
al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse
finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinate al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa' sono
previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della
verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e
supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le
esercita avvalendosi della societa' di cui al comma 2, per
assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento
elettronico attraverso la piattaforma di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la
progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione
del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di
cui all'art. 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82
del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale della societa' di cui al comma 2. Le attivita' di
sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle
risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle
iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo
periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
5. All'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono adottate le misure
necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta
elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento
(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva
1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo, l'art. 48 del decreto legislativo
n. 82 del 2005 e' abrogato.".»

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli artt. 64, 64-bis e 66 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014,
produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai
servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai
sensi del presente articolo e con livello di sicurezza
almeno significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di
abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero
stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e
la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente
le identita' digitali SPID, la carta di identita'
elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire
l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri
servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c)
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la
carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi ((on-line))
«Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'art.
2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in
conformita' alle Linee guida, tramite il punto di accesso
telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'art. 7, comma 01, i soggetti di cui all'art. 2, comma
2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori dei
servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'art. 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto
del principio di neutralita' tecnologica, tramite
applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il
punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'art. 8, comma 2 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalita' digitale e, al fine di attuare il presente
articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'art. 64, comma 3-bis
e delle disposizioni di cui al presente articolo,
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»
«Art. 66 (Carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi). - 1. Le caratteristiche e le
modalita' per il rilascio, della carta d'identita'
elettronica sono definite dal comma 2-bis dell'art.
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.
2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,
per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle
carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole
amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale
connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi
in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle
carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, possono
contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di
dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali
strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione
di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le
Linee guida, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di
impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche, nel
rispetto delle Linee guida, e contenere le funzionalita'
della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso
per via telematica ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
8-bis.»
- Si riportano gli articoli 3-bis, 6-bis, 6-ter e
6-quater del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82:
«Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio
digitale). - 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai
servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, tramite la propria identita' digitale e anche
attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art.
64-bis.
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, i
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio
domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'art.
6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non
piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio
dall'indice di cui all'art. 6-quater secondo le modalita'
fissate nelle Linee guida.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e
4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite con
le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi'
eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di
cui all'art. 64-bis, di quello reso disponibile on-line
dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
di cui all'art. 62, ovvero recandosi presso l'ufficio
anagrafe del proprio comune di residenza.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno
l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio
digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del
medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.
Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di
gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'art.
6-quater anche nei casi di decesso del titolare del
domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta
di avvalersi del domicilio.
2.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto
a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis,
avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo
stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali
ai predetti soggetti e' attribuito un domicilio digitale
ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il
divario digitale, i documenti possono essere messi a
disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad
un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in
cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa
modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via
telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o
esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso
dichiarato, anche ai sensi dell'art. 21-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo
carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre
effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di
differenti modalita' di comunicazione rientra tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al
comma 3-bis, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un
domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale
non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale o
altra firma elettronica qualificata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica
di tali documenti su cui e' apposto a stampa il
contrassegno di cui all'art. 23, comma 2-bis o
l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore
in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un
avviso con le indicazioni delle modalita' con le quali i
suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati
al destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis
soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di
conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla
legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al
cittadino contenga una dicitura che specifichi che il
documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto come documento nativo digitale ed e'
disponibile presso l'amministrazione.
4-quater. La copia analogica con l'indicazione a
mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma
autografa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui
all'art. 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione
rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti
tra privati.
4-quinquies. e' possibile eleggere anche un domicilio
digitale speciale per determinati atti, procedimenti o
affari. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale,
colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative
alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento
delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di
favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito il
pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato
a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso
il registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art.
16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili
digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al
primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti
dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello
Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice
costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica
con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai
collegi professionali gli attributi qualificati
dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal
decreto di cui all'art. 64, comma 2-sexies.
3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine
del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite
le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali nonche' le pubbliche amministrazioni
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli
indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria
competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi
disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle
proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la
raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 6-ter (Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi). - 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei
riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico
elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali
della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici
servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti
di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di
pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono
affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori
di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti
dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno
semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento
dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini
della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione
della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.»
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione
nell'indice di cui all'art. 6-bis, nel quale sono indicati
i domicili eletti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis. La
realizzazione e la gestione del presente Indice sono
affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle
strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
deputate alla gestione dell'elenco di cui all'art. 6-bis.
e' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'art.
6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio
digitale professionale e un domicilio digitale personale
diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco
di cui all'art. 6-bis, fermo restando il diritto di
eleggerne uno diverso ai sensi dell'art. 3-bis, comma
1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei
professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite
servizi informatici individuati nelle Linee guida, i
relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui
all'art. 6-bis.
3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al
trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche
contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR
e il Ministero dell'interno provvede costantemente
all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali
delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di
cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e
trasferimento dei dati sono svolte con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge, disciplina le modalita' di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
- Per il comma 402 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Infrastruttura tecnologica, piano dei test per la verifica del
corretto funzionamento e malfunzionamenti

1. Il gestore della piattaforma sviluppa l'infrastruttura tecnologica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 15, lettera a), del decreto-legge.
2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della piattaforma verifica il corretto funzionamento della stessa piattaforma tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la totalita' dei casi d'uso e delle funzionalita' assegnate alla piattaforma dal decreto-legge e dal presente decreto attuativo.
3. L'operativita' della piattaforma e' monitorata da metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, individuate nel manuale operativo pubblicato sul sito web del gestore della piattaforma e redatto dallo stesso gestore, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.
4. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema con le modalita' di cui al comma 3, che rendono impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi documenti informatici, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto-legge.
5. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito istituzionale della stessa piattaforma, nonche' mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti. Con le stesse modalita' il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalita' della stessa piattaforma.
6. Il gestore della piattaforma rende disponibili sulla piattaforma le attestazioni di cui all'articolo 26, comma 11, lettere f) e g), del decreto-legge, con le modalita' di cui all'articolo 12 del presente decreto, dando specificatamente atto del periodo intercorso tra il malfunzionamento e il ripristino delle sue funzionalita'.
7. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e provvede al suo aggiornamento tecnologico.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Adesione dei mittenti alla piattaforma

1. I mittenti accedono alla piattaforma tramite SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE del funzionario incaricato di curare le attivita' istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.
2. Il funzionario incaricato compila il modulo di adesione, con il quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, reso disponibile sulla piattaforma.
3. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale del mittente, risultante dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, il modulo di adesione compilato ai sensi del comma 2. Il mittente restituisce il modulo di adesione, sottoscritto con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.
4. I mittenti, perfezionato il procedimento di adesione, accedono alla piattaforma a mezzo SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione.
 
Art. 5

Accesso dei destinatari alla piattaforma

1. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge.
2. Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati con le modalita' di cui all'articolo 9. Il gestore della piattaforma verifica la qualita' di legale rappresentante dell'utente, inibendo l'accesso in caso di riscontro negativo, mediante accesso al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 gestito da InfoCamere ScpA, ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso alle base dati dell'Agenzia dell'entrate in grado di restituire tale evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la qualita' di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.
3. I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di piattaforma o piu' domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti, con le modalita' indicate nel manuale operativo di cui all'articolo 3, comma 3. Al destinatario e' consentito altresi' di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia. Il sistema verifica la correttezza di domicilio e recapito digitale attraverso la predisposizione di una funzionalita' di conferma da parte del destinatario.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell' dell'art. 26 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R).»
 
Art. 6
Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da
parte del mittente

1. Il mittente rende disponibile il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo di cui all'articolo 3, comma 3, comprensive anche del ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API).
2. Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico e comunica automaticamente i relativi dati al gestore della piattaforma. Il mittente e' tenuto altresi' a precisare se l'atto da notificare riguardi o meno l'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal destinatario.
3. Il gestore della piattaforma, ove necessario, risale automaticamente al domicilio digitale generale, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge.
4. Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica) al documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali allegati. 5. Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione non sono invece conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma comunica al mittente l'impossibilita' di procedere alla notificazione ed elimina automaticamente i documenti caricati.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Spedizione digitale

1. Il gestore della piattaforma esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario. Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la spedizione digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell'invio.
2. Il gestore della piattaforma effettua il secondo tentativo di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge, solo dopo avere verificato che tutti i domicili digitali del destinatario, previsti al comma 5 del suddetto decreto-legge, risultano saturi, non validi o non attivi. Il secondo tentativo di consegna viene effettuato presso ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non attivi decorsi almeno sette giorni da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validita' o di non attivita' che impedisce la ricezione di nuove notificazioni. Se all'atto del secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma e' stato nel frattempo modificato dal destinatario, il gestore esegue la notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo.
3. Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge, con cui vengono indicate le ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e le modalita' di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione. Il gestore della piattaforma, inoltre, da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Consultazione degli atti da parte del destinatario

1. Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: il mittente, la data e l'ora di messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma, l'atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).
2. Il destinatario puo' scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l'apposita funzionalita' messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.
3. Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.
4. La notificazione si perfeziona ai sensi dell'articolo 26, comma 9, del decreto-legge.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Delega per l'accesso alla piattaforma

1. I destinatari, attraverso una specifica funzionalita' della piattaforma, nonche' attraverso il sistema di cui all'art. 64-ter del CAD, possono conferire ai soggetti delegati, indicati all'articolo 26, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni.
2. La delega conferita attraverso una specifica funzionalita' della piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del soggetto delegato, e puo' essere conferita per tutti o anche soltanto per alcuni specifici mittenti. La piattaforma elabora un codice di accettazione che il delegante comunica al delegato.
3. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa visione della proposta di delega, procede alla sua accettazione, inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.
4. La piattaforma consente al destinatario di revocare in ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La piattaforma consente altresi' al delegato di rinunciare in ogni tempo alla delega, informando automaticamente il delegante.
5. La piattaforma invia al destinatario, con periodicita' mensile, un promemoria delle deleghe attive, e consente altresi' allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto sulla piattaforma.
6. La funzionalita' di conferimento della delega, di cui ai commi precedenti, viene utilizzata anche nei casi in cui il legale rappresentante dell'ente giuridico destinatario ovvero delegato intenda conferire il potere di accedere alla piattaforma ad uno o piu' dipendenti del medesimo ente. In tal caso, la piattaforma consente di circoscrivere la delega in relazione ad uno o piu' mittenti, non e' richiesta accettazione da parte del delegato e non e' prevista la possibilita' di rinuncia.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 64-ter del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe). - 1. E'
istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato
alla responsabilita' della struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a
uno o piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita'
digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, con livello di
sicurezza almeno significativo. La presentazione della
delega avviene mediante una delle modalita' previste
dall'art. 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno
dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, presenti sul
territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono
disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al
SGD.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD,
e' generato un attributo qualificato associato
all'identita' digitale del delegato, secondo le modalita'
stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo puo'
essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in
modalita' analogica.
4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti
ad accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del
SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si
avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono
regolati, anche ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e' il titolare del trattamento dei
dati personali, ferme restando, ai sensi dell'art. 28 del
regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilita'
spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui
all'art. 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita'
di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID,
il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le
caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i
requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della
delega e di funzionamento del SGD nonche' le modalita' di
adozione di un manuale operativo contenente le specifiche
tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del
decreto. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate
le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie di
dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e,
in generale, le modalita' e procedure per assicurare il
rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente
disposizione si provvede con le risorse disponibili a
legislazione vigente.»
 
Art. 10

Notificazione in forma analogica

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, l'avviso di avvenuta ricezione, in formato cartaceo e in busta chiusa, viene notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma.
2. L'avviso di avvenuta ricezione indica il mittente, l'identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalita' con le quali e' possibile accedere alla piattaforma, nonche' le modalita' attraverso cui il destinatario puo' ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.
3. Al fine di consentire l'estrazione della copia analogica del documento anche da parte dei destinatari privi di SPID o CIE, l'avviso di avvenuta ricezione indica anche le modalita' di accesso digitale semplificato all'atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente. L'accesso semplificato puo' essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di avvenuta ricezione.
4. Al destinatario e' sempre consentito di rivolgersi al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, affinche' quest'ultimo gli consenta di estrarre copia analogica del documento informatico disponibile sulla piattaforma, tramite l'accesso semplificato di cui al comma 3. Con le stesse modalita' di cui al periodo precedente, al destinatario e' sempre consentito ottenere copia analogica delle attestazioni di cui all'articolo 12.
5. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge, il destinatario puo' acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, fornendo le generalita' e il codice fiscale.
6. Il gestore della piattaforma invia all'addetto al recapito postale le generalita', il codice fiscale e l'indirizzo fisico del destinatario nonche' il codice IUN. La piattaforma riceve dall'addetto al recapito postale i dati sullo stato della notificazione.
7. L'addetto al recapito postale comunica al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui all'art. 26, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge, mediante interfacce di servizio informatiche (API).
8. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 12, del decreto-legge, l'addetto al recapito postale inoltra alla piattaforma, mediante interfacce di servizio informatiche (API), la copia digitale conforme all'originale dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata in forma analogica. Il gestore della piattaforma conserva tali documenti in formato digitale e rilascia le attestazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h). La versione cartacea di tali documenti viene conservata dall'addetto al recapito postale.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio):
Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la
fornitura del servizio universale e delle prestazioni in
esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,
incluse le situazioni particolari delle isole minori e
delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed
agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
considerati sono quelle fissate nelle disposizioni
pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita'
diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del
servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come
segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio
nazionale" trova specificazione, secondo criteri di
ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle
esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce
per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni
stabilite dall'autorita' di regolamentazione in
installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che
e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in
presenza di particolari situazioni di natura
infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con
una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino
ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.
Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa
dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente
comma e' comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il
rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
autorita' adottano per motivi di interesse pubblico
riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che
riguardano in particolare la moralita' pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e
l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a
informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
circa le caratteristiche del servizio universale offerto,
in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'.
L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed
aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno
annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica
alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese
disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo
triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale
e' finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del
bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono
quantificati nel contratto di programma fra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
universale, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui
all'art. 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio
universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di
cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito
dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica
annualmente la quantificazione dell'onere del servizio
universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.»
 
Art. 11

Avviso di cortesia

1. Il gestore della piattaforma invia ai destinatari un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione, nei casi previsti dall'articolo 26, comma 5-bis, 6, e 7 del decreto-legge.
2. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD. Gli utenti di app IO, che risultino avere attivato il servizio di messaggistica, ricevono un messaggio che consente di abilitare il servizio di messaggistica anche per la ricezione degli avvisi di cortesia di cui al presente articolo.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 12

Attestazioni del gestore della piattaforma

1. Il gestore della piattaforma rilascia, con valore legale opponibile ai terzi, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del decreto-legge, le attestazioni relative:
a) alla data e ora di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, con indicazione della sequenza crittografica (hash) identificativa di ciascun documento associato allo IUN;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data e ora dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD o che sia stato eletto ai sensi dell'articolo 26, comma 5, lettere b) o c), del decreto legge;
c) alla data e ora di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data e ora in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge;
e) alla data e ora in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma;
g) alla data e ora di ripristino delle funzionalita' della piattaforma;
h) alla conformita' all'originale della copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge.
2. Il documento contenente le attestazioni di cui al comma 1, viene generato e marcato temporalmente dal sistema. Il gestore della piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee a garantirne l'autenticita' l'integrita' e l'immodificabilita' Le attestazioni sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte dei mittenti, destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti, anche mediante interfacce di servizio informatiche (API).

Note all'art. 12:
- Per il testo degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle
note all'art. 1.
 
Art. 13

Obblighi e responsabilita'

1. I mittenti rimangono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonche' delle informazioni fornite al gestore della stessa.
2. Il gestore della piattaforma e' responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attivita' direttamente effettuate, fatte salve le responsabilita' dell'operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attivita' di rispettiva competenza.
 
Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l'invio al gestore della piattaforma degli atti da notificare, nonche' per la trasmissione e conservazione degli stessi. I mittenti possono trattare tramite la piattaforma anche particolari categorie di dati personali e giudiziari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 10 del Regolamento (UE) 679/2016.
2. Il gestore della piattaforma e' titolare del trattamento dei dati necessari all'accesso alla piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l'adesione e l'accesso dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attivita' strumentale all'utilizzo della piattaforma stessa, ivi inclusa l'acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche.
3. Il gestore della piattaforma agisce per conto dei mittenti, in qualita' di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al comma 2 e necessari alla gestione del servizio di notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e degli avvisi di pagamento tramite la piattaforma.
4. L'addetto al recapito postale agisce come titolare del trattamento per l'espletamento delle funzioni a lui affidate ai fini della fornitura del servizio di spedizione degli atti da notificare in modalita' analogica.
5. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, agisce come responsabile del trattamento per lo sviluppo della piattaforma anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente.
6. Al fine di assicurare ai destinatari l'accessibilita' di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e dei relativi documenti informatici oggetto di notificazione, il gestore della piattaforma conserva i dati relativi per il tempo previsto dall'articolo 15.
7. Il gestore della piattaforma implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.
8. Il gestore della piattaforma effettua, prima dell'inizio dell'attivita' di trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 679/2016 e consulta il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 dello stesso Regolamento. Nella valutazione di impatto sono indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonche' le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
9. Il gestore della piattaforma, previa aggregazione, puo' utilizzare i dati acquisiti per finalita' di miglioramento dei servizi erogati, nonche' per lo sviluppo della piattaforma e la valorizzazione del patrimonio aziendale.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 15
Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla
piattaforma

1. Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD.
2. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza e' espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione.
3. Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e agli atti di cui ha la disponibilita', per i periodi rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, a mittenti e destinatari interessati, inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o CIE.
 
Art. 16

Tavolo di monitoraggio

1. Al fine di procedere alla verifica e al monitoraggio in ordine al funzionamento della piattaforma e al suo effettivo utilizzo da parte delle amministrazioni e' istituito, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito tavolo di monitoraggio al quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, nonche' del soggetto gestore della piattaforma.
2. Ai componenti del tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 17

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 febbraio 2022

Il Ministro: Colao Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 686