Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 aprile 2022, n. 59
Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il contrasto dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entita', destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recante specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea;
Visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del consiglio del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e successive modificazioni che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010;
Visto il regolamento (UE) n. 1686/2016 del Consiglio del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Daesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entita' e gli organismi a essi associati e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e successive modificazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, che prevede che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 849/2015/UE e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, laddove e' stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze , su proposta del medesimo Comitato di sicurezza finanziaria, siano disciplinati il funzionamento del Comitato nonche' le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del sopracitato articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e in particolare l'articolo 5, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2015/849/UE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' il regolamento 847/2015/UE del Parlamento e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2010, n. 203, recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 5-bis comma 3;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonche' la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;
Visto in particolare l'articolo 4, della suddetta legge 28 luglio 2016, n. 153, che ha introdotto nel codice penale nuove norme per la repressione delle condotte di terrorismo;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 e in particolare l'articolo 6 che modifica il citato decreto legislativo n. 109 del 2007;
Visto in particolare l'articolo 6, del suddetto decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che nel modificare il decreto legislativo n. 109 del 2007 e' intervenuto tra l'altro sulla disciplina del Comitato di sicurezza finanziaria;
Tenuto conto delle risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Tenuto conto, in particolare, delle risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006, n. 1735/2006, n. 1822/2008, n. 1904/2009, n. 1988/2011, n. 1898/2011, n. 2083/2012, n. 2133/2014, n. 2170/2014, n. 2178/2014, n. 2195/2014, n. 2199/2015, n. 2214/2015, n. 2249/2015, n. 2253/2015, n. 2309/2016, n. 2322/2016, n. 2331/2016, n. 2341/2017, n. 2347/2017, n. 2354/2017, n. 2369/2017, n. 2370/2017, n. 2379/2017, n. 2395/2017, n. 2396/2017 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto della risoluzione n. 1540/2004 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Tenuto conto delle risoluzioni n. 1696/206, n. 1718/2006, n. 1737/2006, n. 1747/2007, n. 1803/2008, n. 1887/2009, n. 1929/2009, n. 2087/2013, n. 2094/2013, n. 2224/2015, n. 2207/2015, n. 2231/2015, n. 2270/2016, n. 2321/2016, n. 2270/2016, n. 2371/2017, n. 2375/2017, n. 2397/2017 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 17 dicembre 2020;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 20 luglio 2021;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota 11502 del 3 novembre 2021 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Lavori del Comitato di sicurezza finanziaria

1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, d'ora in poi denominato «Comitato», di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, mediante convocazione diramata dalla segreteria tecnica e con invio dell'ordine del giorno formato dal Presidente.
2. Ciascuna amministrazione rappresentata nel Comitato designa preventivamente il supplente che, in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo, lo sostituisce nelle riunioni con diritto di voto.
3. I supplenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle designazioni effettuate da ciascuna amministrazione.
4. Il Comitato e' regolarmente costituito in riunione con la presenza di almeno i due terzi delle amministrazioni che vi sono rappresentate. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Ciascuna amministrazione partecipa alla riunione esprimendo un voto. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato.
6. Acquisiti o comunque disponibili tutti gli elementi informativi su un determinato argomento, quando il presidente ritiene necessario assicurare la tempestiva conclusione dei lavori puo' disporre una deliberazione adottata mediante lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata, avente ad oggetto una sua proposta. La proposta del presidente si intende approvata con la risposta di almeno i due terzi dei componenti e con il consenso espresso dalla maggioranza dei componenti che abbiano trasmesso una risposta entro il termine stabilito dal presidente, comunque non inferiore a dodici ore. Il termine e' comunicato a tutti i componenti, nella stessa forma, insieme al testo della proposta, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. La deliberazione puo' sempre essere rimessa ad una riunione in presenza del Comitato, da convocare entro quarantotto ore successive alla richiesta in tal senso avanzata da uno dei componenti, entro il termine stabilito dal presidente per la risposta, mediante messaggio di posta elettronica certificata e comunicata agli altri componenti nella stessa forma.
7. Il processo verbale di ciascuna riunione del Comitato e' approvato entro la riunione successiva e firmato dal Presidente e dal segretario.
8. La Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze assicura le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
9. La segreteria tecnica del Comitato cura la sicurezza dei flussi informativi, anche mediante la definizione delle necessarie e idonee procedure.
10. Ai componenti del Comitato, sia effettivi che supplenti, non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9
maggio 2008, n. C 115.
- Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del
27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone e entita', destinate a
combattere il terrorismo e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2001, n. L 344.
- Il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27
maggio 2002, recante specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entita' associate a
Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29
maggio 2002, n. L 139.
- Il regolamento (UE) 329/2007 del Consiglio del 27
marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29
marzo 2007, n. L 88.
- Il regolamento (CE) n. 423/2007 del consiglio del 19
aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 20 aprile 2007, n. L 103.
- Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23
marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti
dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24
marzo 2012, n. L 88.
- Il regolamento (UE) n. 1686/2016 del Consiglio del 20
settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari
contro l'ISIL (Daesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e
giuridiche, le entita' e gli organismi a essi associati e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21
settembre 2016, n. L 255.
- Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30
agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti
della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga
il regolamento (CE) n. 329/2007 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 agosto 2017, n. L
224.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e);
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano
le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in
corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e
gli atti interni connessi all'espletamento del relativo
mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
- Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438,
recante (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 2001, n. 244.
- La legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
repressione del finanziamento del terrorismo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2003, n. 21.
- Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
recante (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
luglio 2005, n. 173.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
recante (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.
- La direttiva 849/2015/UE relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante (Misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale):
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento
del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle
armi di distruzione di massa e all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a
livello nazionale, e' istituito, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito
denominato: "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai
rispettivi supplenti ed e' presieduto dal direttore
generale del Tesoro.
3. I componenti del Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico,
dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo,
dall'Unita' di informazione finanziaria. Del Comitato fanno
anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia
di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o
ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in
servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un
ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai
fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il
congelamento delle risorse economiche, il Comitato e'
integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
4. In caso di assenza del direttore generale del
Tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli
altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i
rispettivi supplenti.
5. Il presidente del Comitato invita a partecipare
alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei
servizi per la informazione e la sicurezza secondo le
materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per
acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti
dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle
associazioni private di categoria. I soggetti di cui al
presente comma partecipano al Comitato senza diritto di
voto.
6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la
corretta e tempestiva attuazione delle misure di
congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione
europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi della vigente normativa.
7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano
allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di segreto di ufficio, le informazioni
riconducibili alle materie di competenza del Comitato
medesimo. Per le finalita' di cui al presente decreto il
Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti in esso
rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni
e, con propria delibera, puo' altresi' individuare
ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato
chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione
necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai
sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
8. Il Comitato e' legittimato a richiedere
all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta utile
al perseguimento delle finalita' di cui al presente
decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato le
predette informazioni.
9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed
informazioni al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per
la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento
spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
10. Le informazioni in possesso del Comitato sono
coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7
della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio.
12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto
sono disciplinati le categorie di documenti, formati o
comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato,
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi
ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei
procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e' di
centoventi giorni.
13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto
alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.».
- La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante (Norme sul
sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante (Attuazione
della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2015/849/UE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
290, S.O.:
«Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e
Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al fine di dare
attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze
promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le
amministrazioni e gli organismi interessati nonche' tra i
soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto
degli standard internazionali adottati in materia, della
analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di
sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della
direttiva.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i
rapporti con le istituzioni europee e gli organismi
internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e
degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario e di quello economico per fini di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando
gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli
organismi anzidetti. Il Ministero cura altresi' la
pubblicazione della revisione consolidata dei dati
statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne
assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 44 della direttiva.
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri
ispettivi e di controllo delle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al
fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei
procedimenti rientranti nelle proprie competenze
istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito
dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni
notizia o risultanza esistente presso i soggetti
ispezionati.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze
esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le
procedure di cui al titolo V del presente decreto.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i
poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante
misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora
le strategie di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo e coordina le misure di
contenimento del relativo rischio da parte delle autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina
il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria
nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie
funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui
all'articolo 14;
b) propone al Ministro dell'economia e delle
finanze le misure nazionali di designazione e congelamento
dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per
interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi o entita' che commettono, o tentano di commettere,
atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di
cui all'articolo 4, comma 4;
c) propone al Ministro dell'economia e delle
finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza
degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei
presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal
presente decreto e fornisce consulenza al Ministro
dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30
maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e
delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la
relazione contenente la valutazione dell'attivita' di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette
a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le autorita'
di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi
interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la
Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati
statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente,
nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e
controllo. In particolare, e' compito dell'UIF indicare,
quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni
sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni
nonche' i dati riguardanti il numero di richieste
internazionali di informazioni effettuate, ricevute e
rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o
totalmente, disaggregati per paese di controparte; e'
compito della Guardia di finanza e della Direzione
investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di
casi e delle persone investigati; e' compito del Ministero
della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone
indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di
persone condannate per reati di riciclaggio, di
autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli
importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati
nell'ambito dei relativi procedimenti; e' compito del
Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati
relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109.».
- Il regolamento 847/2015/UE del Parlamento e del
Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi, e' pubblicato nella G.U.U.E. L 141
del 5 giugno 2015.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
20 ottobre 2010, n. 203, recante (Disciplina del
funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2010, n.
286.
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80:
«Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).
- 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e'
rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed
economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e'
altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita'
con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della
corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta'
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
2-bis. Al fine di semplificare le procedure in
materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il
Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi,
tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una
distinta partizione della sezione "Amministrazione
trasparente", tutti i dati aggiornati raccolti e comunque
detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi
destinati al consumo umano provenienti dai Paesi
dell'Unione europea nonche' da Paesi terzi, anche con
riguardo ai dati identificativi degli operatori economici
che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita,
transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione
del presente articolo il Ministero della salute provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e'
escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai
commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti
del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso
agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
unicamente per il periodo nel quale la protezione e'
giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso
civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli
interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui al presente articolo,
l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.».
- La legge 28 luglio 2016, n. 153, recante (Norme per
il contrasto al terrorismo, nonche' la ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 28
luglio 2016, n. 153 (Norme per il contrasto al terrorismo,
nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta
a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione
internazionale per la soppressione di atti di terrorismo
nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del
Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la
repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio
2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta
a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale
alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione
del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015):
«Art. 4 (Modifiche al codice penale). - 1. Al codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies sono inseriti i
seguenti:
«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte
con finalita' di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei
casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1,
raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in
qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in
parte utilizzati per il compimento delle condotte con
finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e'
punito con la reclusione da sette a quindici anni,
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la
commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro
indicati al primo comma e' punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.
Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o
denaro sottoposti a sequestro). - Chiunque sottrae,
distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro,
sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle
condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo
270-sexies, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;
b) dopo l'articolo 270-sexies e' inserito il
seguente:
«Art. 270-septies (Confisca). - Nel caso di
condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno
dei delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies e' sempre disposta la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il
prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per
un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o
profitto»;
c) dopo l'articolo 280-bis e' inserito il seguente:
«Art. 280-ter (Atti di terrorismo nucleare). - E'
punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici
chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies:
1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti
in possesso.
E' punito con la reclusione non inferiore ad anni
venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno
nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in
modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che
rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si
applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia
ad oggetto materiali o aggressivi chimici o
batteriologici».».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante (Attuazione
della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e
2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno
2017, n. 140, S.O.:
«Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109). - 1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) amministrazioni interessate: gli enti preposti
alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle
autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti
alla vigilanza sul possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita', prescritti dalla
pertinente normativa di settore;
b) congelamento di fondi: il divieto, in virtu'
dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
c) congelamento di risorse economiche: il
divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della
normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al
fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,
utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo
meramente esemplificativo, la vendita, la locazione,
l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
d) finanziamento del terrorismo: qualsiasi
attivita' diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla
raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse
economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad
essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
utilizzati per il compimento di una o piu' condotte con
finalita' di terrorismo, secondo quanto previsto dalle
leggi penali, cio' indipendentemente dall'effettivo
utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la
commissione delle condotte anzidette;
e) finanziamento dei programmi di proliferazione
delle armi di distruzione di massa: la fornitura o la
raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo
realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a
sostenere o favorire tutte quelle attivita' legate
all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a
sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o
batteriologica;
f) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona
fisica o giuridica, compresi a titolo meramente
esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,
le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri
soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le
garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e
gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione
in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento
delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami
vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice
delle assicurazioni private;
g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
h) regolamenti comunitari: i regolamenti (CE) n.
2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n.
881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive
modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli
articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire,
contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo
internazionale, della proliferazione delle armi di
distruzione di massa e l'attivita' dei paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione
di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
i) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili,
ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
sotto la direzione di questi ultimi;
l) soggetti designati: le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale;
m) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). -
1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del
sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo
e del finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa e per attuare il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche per il contrasto del
finanziamento del terrorismo, del finanziamento della
proliferazione e dell'attivita' di Paesi che minacciano la
pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle
risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni
dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Il presente decreto non si applica alle
sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi
terzi, incluso l'embargo di armi.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1.
In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento
del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle
armi di distruzione di massa e all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a
livello nazionale, e' istituito, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito
denominato: "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai
rispettivi supplenti ed e' presieduto dal direttore
generale del Tesoro.
3. I componenti del Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico,
dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo,
dall'Unita' di informazione finanziaria. Del Comitato fanno
anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia
di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o
ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121,
in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un
ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai
fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il
congelamento delle risorse economiche, il Comitato e'
integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
4. In caso di assenza del direttore generale del
Tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli
altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i
rispettivi supplenti.
5. Il presidente del Comitato invita a
partecipare alle riunioni del Comitato medesimo,
rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi
rappresentanti dei servizi per la informazione e la
sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove
sia necessario per acquisire pareri ed elementi
informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli
ordini professionali e delle associazioni private di
categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano
al Comitato senza diritto di voto.
6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la
corretta e tempestiva attuazione delle misure di
congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione
europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi della vigente normativa.
7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano
allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in
materia di segreto di ufficio, le informazioni
riconducibili alle materie di competenza del Comitato
medesimo. Per le finalita' di cui al presente decreto il
Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti in esso
rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni
e, con propria delibera, puo' altresi' individuare
ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato
chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione
necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai
sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
8. Il Comitato e' legittimato a richiedere
all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta utile
al perseguimento delle finalita' di cui al presente
decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato le
predette informazioni.
9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed
informazioni al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per
la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento
spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
10. Le informazioni in possesso del Comitato sono
coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7
della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo
1°(gradi) settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 4 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con
gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri
Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio.
12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso
decreto sono disciplinati le categorie di documenti,
formati o comunque rientranti nella disponibilita' del
Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera
a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine
per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi
al Comitato e' di centoventi giorni.
13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto
alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Misure per dare diretta attuazione alle
risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del
terrorismo e del finanziamento dei programmi di
proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei
confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale). - 1. Al fine di dare
esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse
economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi
del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare
e reprimere il finanziamento del terrorismo, il
finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa e l'attivita' di Paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale, nelle more
dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione
europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorita'
giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza
finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per
interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche,
giuridiche, gruppi o entita', designati, secondo i criteri
e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo
Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla
base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le
esenzioni dal congelamento.
2. Il decreto di cui al presente articolo, salva
diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha
durata semestrale ed e' rinnovabile nelle medesime forme e
modalita'. In ogni caso, il decreto cessa di avere
efficacia al momento della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al
comma 1.»;
e) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Misure di congelamento nazionali). -
1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di
designazione disposti dalle Nazioni unite, e nel rispetto
degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle
specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea
nonche' delle iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria
in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per
un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino
a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per
interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche,
giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o
tentano di porre in essere una o piu' delle condotte con
finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi
penali, una o piu' condotte volte al finanziamento dei
programmi di proliferazione delle armi di distruzione di
massa ovvero una o piu' condotte che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale.
2. Quando la richiesta di congelamento e'
indirizzata alle Autorita' italiane da un altro Stato ai
sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato da' notizia a
tale Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale
adozione di misure di congelamento adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il decreto di cui al comma 1, avente efficacia
fin dalla data della sua adozione, e' pubblicato senza
ritardo su apposita sezione del sito web del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle autorita' di
vigilanza di settore, in ragione delle rispettive
attribuzioni. Del suddetto decreto verra' data notizia
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 4-ter (Proposte di designazione di individui
o entita' alle Nazioni Unite e all'Unione europea). - 1. Il
Comitato puo' formulare alle competenti autorita'
internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea,
proposte di designazione di individui o entita' da inserire
nelle relative liste, sulla base delle informazioni fornite
da autorita' internazionali e Stati esteri, ovvero
altrimenti acquisite.
2. Al fine di assicurare il coordinamento
internazionale, il Comitato puo' altresi' condividere la
proposta di designazione con gli organismi che svolgono
simili funzioni negli altri Paesi.
3. Il Comitato trasmette la proposta motivata di
inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1, per
il tramite del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, ai competenti organismi delle
Nazioni Unite o dell'Unione europea.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il
Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, comunicazione della
decisione di inserimento nelle liste internazionali e
comunitarie delle entita' e degli individui cittadini o
residenti in Italia e ne da' loro comunicazione secondo
quanto disposto dall'articolo 4-quater.
Art. 4-quater (Procedimento di designazione). -
1. Il Comitato, al fine della presentazione della proposta
di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli
articoli 4-bis e 4-ter, tiene conto:
a) dell'esistenza di elementi di fatto che
indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di
individui o entita' ad attivita' terroristiche;
b) dell'esistenza di un procedimento penale o di
provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del
designando;
c) della idoneita' degli elementi informativi
raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza,
la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine
di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi
con generalita' identiche o simili;
d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui
si propone il congelamento ed individui o entita' gia'
inseriti nelle liste;
e) dell'adozione, nei confronti dello stesso
soggetto, di altre misure sanzionatorie previste in
ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta
delle Nazioni Unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione
europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale;
f) di ogni informazione rilevante in suo
possesso.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo,
le forze di polizia, trasmettono proposta motivata di
segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione:
a) dei fatti accertati ed i riscontri emersi
nell'attivita' di indagine;
b) del ruolo, dei capi di imputazione e
dell'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;
c) delle fonti e tecniche di finanziamento
dell'attivita' terroristica;
d) degli elementi utili per la corretta
identificazione dei soggetti segnalati;
e) di ogni altro elemento indiziario o probatorio
che ritengano opportuno.
3. Alla proposta di cui al comma 2 sono allegati
copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali, una
nota informativa, anche in lingua inglese, corredata, nei
casi di cui all'articolo 4-ter, dagli ulteriori documenti
richiesti dalle procedure internazionali di designazione.
Alla proposta sono, altresi', allegate le schede dei
soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di cui
al presente decreto, contenenti:
a) le generalita';
b) i rapporti di parentela;
c) il luogo di residenza e di domicilio;
d) i precedenti penali e di polizia.
4. Il Comitato puo' richiedere alla Guardia di
finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo
degli accertamenti riguardanti la posizione economica,
finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di
designazione.
Art. 4-quinquies (Notifica di avvenuta iscrizione
nelle liste e aggiornamenti). - 1. Il Comitato, avvalendosi
del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza notifica agli interessati, con le modalita' di cui
agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi nelle
liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo noti
i seguenti elementi:
a) la parte pubblica dei motivi che sono a
fondamento della decisione di inserimento;
b) le misure di congelamento loro imposte;
c) gli effetti delle misure di congelamento e le
sanzioni per la loro inosservanza;
d) i casi in cui e' possibile chiedere la
cancellazione dalle liste;
e) l'autorita', nazionale ed internazionale,
competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
f) i presupposti e le modalita' per richiedere
l'autorizzazione in deroga;
g) le autorita', nazionali, comunitarie ed
internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i
provvedimenti adottati.
2. La Segreteria del Comitato comunica a tutte le
amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo
l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di
individui o entita'.
3. L'UIF cura la diffusione dell'inserimento
nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari
bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini
professionali.
4. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle
informazioni e verificare la permanenza delle condizioni
che hanno determinato l'inserimento nelle liste, il
Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti
inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e
nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli organismi
internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 4-sexies (Procedura di cancellazione dalle
liste). - 1. Nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter il
Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del
soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure
internazionali e comunitarie, formula al Comitato sanzioni
presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione europea
proposte di cancellazione dalle liste internazionali e
comunitarie di individui o entita', per il tramite del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. Nei casi di cancellazione dalle liste di cui
all'articolo 4-ter, prima di presentare la proposta, il
Comitato ne da' comunicazione, per il tramite del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
allo Stato designante.
3. Nei casi di cui all'articolo 4-bis, il
Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del
soggetto interessato formula al Ministro dell'economia e
delle finanze, proposte di cancellazione dalle liste
nazionali di individui ed entita'.
4. Al fine della presentazione delle proposte di
cancellazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo,
il Comitato tiene conto dell'esito dell'eventuale
procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che
indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi
attivita' che abbia finalita' di terrorismo, di sviluppo
dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione
di massa e di minaccia della pace e della sicurezza
internazionale.
5. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli
interessati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile e di cui agli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, la cancellazione
dei nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato si
avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del
demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma
12, del presente decreto.
6. La UIF cura la diffusione della cancellazione
dalle liste dei soggetti sia presso gli intermediari sia
presso i collegi e gli ordini professionali.
Art. 4-septies (Procedure di esenzione dal
congelamento dei fondi e delle risorse economiche). - 1. Il
Comitato, tenuto conto delle modalita' e delle necessita'
specificamente individuate dalla normativa europea ed
internazionale di riferimento, individua le modalita'
operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato
indica altresi' la documentazione che l'interessato e'
tenuto a produrre a corredo dell'istanza di esenzione.
2. Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza notifica agli
interessati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile e di cui agli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive integrazioni e modificazioni,
l'esenzione disposta ai sensi del presente articolo.
3. In caso di esenzione, il Comitato si avvale
del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 del presente
decreto.
4. La UIF cura la diffusione del provvedimento di
esenzione sia presso gli intermediari sia presso i collegi
e gli ordini professionali.»;
f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effetti del congelamento di fondi e di
risorse economiche). - 1. I fondi sottoposti a congelamento
non possono costituire oggetto di alcun atto di
trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a
congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto
di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in
qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve
le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi
dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in
violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o
indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione
dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. E' vietata la partecipazione consapevole e
deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato,
diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
6. Il congelamento e' efficace dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli
articoli 4 e 4-bis.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di
eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati
nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi
ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse
economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di
servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al
presente decreto non comportano alcun genere di
responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il
gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori
o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e'
stato determinato da negligenza.»;
g) all'articolo 6, la numerazione e la
rubricazione: «6. Adempimenti a carico delle
amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri»
sono sostituite dalle seguenti:
«Art. 6 (Adempimenti a carico delle
amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici
registri)»;
h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Obblighi di comunicazione). - 1. I
soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni,
comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del
presente decreto, indicando i soggetti coinvolti,
l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse
economiche. La comunicazione e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali
e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei
decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se
successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle
risorse economiche.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o
rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile
riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via
di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite
dal Comitato.
3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto
risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente
articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza.»;
i) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia). - 1. Le attribuzioni della UIF, previste dalle
disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate
anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
del finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa. La UIF cura il controllo
dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate
dall'Unione europea ovvero dagli organismi internazionali,
nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui
all'articolo 4-bis.
2. La UIF cura la raccolta delle informazioni e
dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti
designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a
congelamento nonche' la circolazione delle liste dei
soggetti designati e delle successive modifiche, previa
acquisizione delle informazioni da parte degli organismi
internazionali, anche per il tramite del Ministero degli
affari esteri.»;
l) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Nucleo speciale di polizia valutaria).
- 1. Le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza previste dalle
disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate
anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione
delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea,
ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli
articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo
4-bis.
2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli
articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia,
situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo
stato di utilizzazione dei beni nonche' sull'esistenza di
contratti in corso, anche se non registrati o non
trascritti. La relazione e' trasmessa al Comitato,
all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata
la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina
internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la
Guardia di finanza a compiere ogni attivita' necessaria ad
assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di
congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili,
mobili registrati, societa' o imprese, il Nucleo speciale
polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a
trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento
del Comitato ai competenti uffici, ai fini della
trascrizione del congelamento nei pubblici registri.
3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della
Guardia di finanza da' comunicazione ai soggetti designati,
con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse
economiche e della loro successiva assunzione da parte
dell'Agenzia del demanio, specificando altresi' il divieto
di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate
in caso di violazione.
4. Fatte salve le disposizioni del codice di
procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di
finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui
all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente articolo, si avvalgono delle facolta' e
dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, nonche' di quelli previsti dalla normativa valutaria,
richiamati nella legge antiriciclaggio.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria puo'
delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.»;
m) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del demanio). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti
legislativi 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e
24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia,
all'amministrazione ed alla gestione delle risorse
economiche oggetto di congelamento. Se, nell'ambito di
procedimenti penali o amministrativi, sono adottati
provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le
medesime risorse economiche, alla gestione provvede
l'autorita' che ha disposto il sequestro o la confisca.
Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi
in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la
competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in
costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
siano revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli
elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione
trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione
disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la
nomina di un custode o di un amministratore, allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale fine
puo' compiere, direttamente ovvero tramite
l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria
amministrazione. Per gli atti di straordinaria
amministrazione e' necessario il parere favorevole del
Comitato.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i
custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono
scelti di norma tra funzionari, di comprovata capacita'
tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di
aziende o imprese, anche tra chi eserciti la professione di
avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono
essere nominati amministratori di aziende o imprese
sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che
nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti
designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue
funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e
provvede all'espletamento dell'incarico secondo le
direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i
rendiconti ed il conto finale della sua attivita' ed
esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine
alla possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita'
produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il
diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi
all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal
personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante
stipula di polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che
comportino l'esercizio di attivita' di impresa, il Comitato
esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della
relativa attivita', autorizzando l'apertura di appositi
conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato
esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per
i quali si rendano necessari interventi di manutenzione
straordinaria.
8. Le spese necessarie o utili per la
conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute
dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante
prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se
dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non e'
ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese,
alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi
stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio
dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero
nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione
della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
9. Il compenso dell'amministratore e' stabilito,
sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto
del valore commerciale del patrimonio amministrato,
dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e
degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il
Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera
prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono
inserite nel conto della gestione; qualora le
disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per
il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio
provvede secondo le modalita' previste al comma 8, senza
diritto a recupero.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono
effettuate prima della redazione del conto finale. In
relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia
e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio
concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e
sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi
al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni
e sulle attivita' compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di
autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse
economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia
valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione
all'avente diritto con le modalita' di cui agli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli
articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Con la medesima
comunicazione, l'avente diritto e' altresi' invitato a
prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed e'
informato di quanto disposto dai commi 13 e 14. Il Comitato
chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare
l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione
delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale
polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia
richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati,
societa' o imprese, analoga comunicazione e' trasmessa ai
competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri
della cancellazione del congelamento.
13. Dalla cessazione delle misure di congelamento
e fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla
gestione delle risorse economiche:
a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino
alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto,
successivamente alla scadenza del termine di centottanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.
14. Se nei diciotto mesi successivi alla
comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si
presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di
cui e' stata disposta la restituzione, l'Agenzia del
demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni
mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda
ovvero in societa', decorso il suddetto termine di diciotto
mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti
al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per
finalita' sociali, secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o
l'acquisizione e' comunicato all'avente diritto ed e'
trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini
della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate
dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su
un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla
vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme
ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza
pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio,
previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del
demanio provvede alla vendita in ogni momento.
18. Nel caso in cui i soggetti designati siano
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si
applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, o l'articolo
56 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglianza puo'
essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del
congelamento e il tempo necessario al compimento degli
adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello
stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i
provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni
del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni
competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma
13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli
intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorita',
secondo la rispettiva disciplina di settore.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede secondo quanto disposto
all'articolo 15.»;
n) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Gestione dei beni non finanziari
oggetto di congelamento). - 1. Fermo quanto previsto
dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e
gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento,
il Comitato puo' individuare, in relazione alla situazione
di fatto, modalita' operative ulteriori per attuare
efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, il congelamento delle risorse
economiche.»;
o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro ad 500.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 7 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000
euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni
restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto,
nonche' qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o
di richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente di
ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la
responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore
della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero
quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della
legge medesima.»;
p) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Misure ulteriori). - 1. Nei casi di
violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime
delle disposizioni indicate dall'articolo 13, il decreto
che irroga le sanzioni e' pubblicato senza ritardo e per
estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero delle autorita' di
vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle
le modalita' attuative di rispettiva pertinenza. La
pubblicazione per estratto reca indicazione delle
violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei
soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente
applicate nonche', nel caso in cui sia adita l'autorita'
giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e
dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano
sul sito web per un periodo di cinque anni.
2. Ferma la discrezionalita' dell'amministrazione
procedente in ordine alla valutazione della
proporzionalita' della misura rispetto alla violazione
sanzionata, non si da' luogo alla pubblicazione nel caso in
cui essa possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano
carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere
differita al momento in cui essi siano venuti meno.
Art. 13-ter (Criteri per l'applicazione delle
sanzioni). - 1. Nell'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste
nel presente titolo il Ministero dell'economia e delle
finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i
profili di rispettiva competenza, considerano ogni
circostanza rilevante e, in particolare:
a) il valore dell'operazione effettuata in
violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13;
b) la gravita' e durata della violazione;
c) il grado di responsabilita' della persona
fisica o giuridica;
d) la capacita' finanziaria della persona fisica
o giuridica responsabile;
e) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle
perdite evitate per effetto della violazione, nella misura
in cui siano determinabili;
f) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi
per effetto della violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
g) il livello di cooperazione con le autorita'
competenti prestato dalla persona fisica o giuridica
responsabile;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di
cui al presente decreto.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 13 possono
essere ridotte fino ad un terzo se il soggetto sanzionato
collabora attivamente con le competenti autorita' nel corso
dell'accertamento.
3. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate
dall'articolo 13, tenuto conto della rilevanza della
violazione e del comportamento tenuto dal soggetto
obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi
previste sono aumentate sino al triplo.
4. Chi, con piu' azioni od omissioni esecutive di
un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate
dall'articolo 13, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo.
Art. 13-quater (Procedimento sanzionatorio). - 1.
Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle
proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto
dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, e di cui al presente decreto,
accertano e contestano le violazioni delle disposizioni
indicate dall'articolo 13 del presente decreto.
2. La violazione e' contestata immediatamente al
trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al
pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la
contestazione immediata non e' possibile, il verbale di
contestazione e' notificato secondo quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a
pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione.
3. L'atto di contestazione di cui al comma 2 e'
trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
4. Alle violazioni delle disposizioni indicate
dall'articolo 13 non e' applicabile il pagamento in misura
ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
5. Gli interessati possono presentare scritti
difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle
finanze nonche' chiedere di essere sentiti secondo quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze
determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone
modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Il decreto di cui al comma 6 e' adottato dal
Ministero dell'economia e delle finanze nel termine
perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali
di contestazione.
8. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere
valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che
provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta.
9. In caso di richiesta di audizione, ai sensi
del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni
tecniche, di cui al comma 8, il termine di cui al comma 7
e' prorogato di sessanta giorni. La mancata emanazione del
decreto nel termine indicato al comma 7 comporta
l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme
dovute per le violazioni contestate.
10. I provvedimenti di sequestro eventualmente
adottati perdono efficacia nel caso in cui il decreto di
cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla
data di ricevimento dei verbali di contestazione.
11. Il Ministero informa il Comitato dei
provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente
articolo.
12. Il Ministero notifica agli interessati il
decreto di cui al comma 6, secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche' con le modalita' di cui agli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli
3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni.
13. Ai procedimenti sanzionatori di cui al
presente articolo si applicano, salvo che non sia
diversamente previsto e in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.»;
q) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Strumenti di tutela). - 1. I decreti
sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono
assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. E'
competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e, le spese liquidate, in
favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione del personale.
2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si
evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla
cognizione di atti per i quali sussiste il segreto
dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e'
sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati all'Autorita'
giurisdizionale. Qualora la sospensione si protragga per un
tempo superiore a due anni, l'Autorita' giurisdizionale
puo' fissare un termine entro il quale il Comitato e'
tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a
revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto
termine, l'Autorita' giurisdizionale decide allo stato
degli atti.»;
r) all'articolo 15, la numerazione e la
rubricazione: "15. Copertura Finanziaria" sono sostituite
dalle seguenti: "Art. 15 (Copertura Finanziaria)";
s) all'articolo 16, la numerazione e la
rubricazione: "16. Disposizioni transitorie e finali" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 16 (Disposizioni
transitorie e finali)".».
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure
per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2007, n. 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento).
- 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerita' del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le
modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».

Note all'art. 1:
- Il riferimento all'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' riportato nelle note
alle premesse.
 
Art. 2

Rete degli esperti

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato si avvale dell'attivita' di ausilio di un gruppo di esperti appartenenti alle amministrazioni che vi sono rappresentate, da queste designati, denominato «rete degli esperti».
2. La rete degli esperti svolge attivita' di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, raccoglie informazioni a supporto dei lavori ed esamina ulteriori argomenti su richiesta dello stesso Comitato. La segreteria tecnica predispone un resoconto sommario delle riunioni della rete, svolte anche in modalita' a distanza, e lo sottopone per eventuali proposte di modificazione o integrazione a ciascuno che degli esperti che vi hanno partecipato.
3. Agli esperti non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
 
Art. 3

Documenti sottratti all'accesso

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni adottate a norma di legge dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso, sono esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, nonche' dell'articolo 24, comma 1 lettera a) e comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i seguenti documenti formati o detenuti dal Comitato attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alla continuita' e correttezza delle relazioni internazionali:
a) i processi verbali delle riunioni del Comitato e i resoconti sommari delle riunioni della rete degli esperti;
b) i documenti contenenti scambi di informazioni tra le amministrazioni rappresentate nel Comitato, il Comitato stesso e autorita' internazionali o Stati esteri;
c) atti, studi, analisi, proposte, relazioni che riguardano la posizione italiana nell'ambito dei procedimenti di inserimento e cancellazione dalle liste internazionali di persone ed entita' sospettati di terrorismo, ad eccezione delle parti pubbliche dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
d) atti, studi, analisi, proposte, relazioni riguardanti singoli casi ovvero le strategie di prevenzione del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa nonche' attivita' ispettive e investigative da parte delle autorita' e degli organi investigativi rappresentati nel Comitato.
2. Oltre i casi di esclusione dell'accesso di cui al comma 1, quando un documento detenuto dal Comitato riguarda informazioni relative ad uno Stato estero ovvero ad un'istituzione internazionale, l'accesso a tale documento e' consentito soltanto quando lo Stato o l'istituzione interessati acconsentono alla divulgazione delle relative informazioni e della propria identita'.
3. In riferimento ai documenti e agli atti indicati nel presente articolo, nonche' ai dati e alle informazioni in essi contenuti, l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' escluso ai sensi dell'articolo 5 - bis, comma 3, del medesimo decreto.

Note all'art. 3:
- Il riferimento all'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il riferimento all'articolo 24, comma 1 lettera a) e
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). - 1.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non
e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di
accesso civico identifica i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza
puo' essere trasmessa per via telematica secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ed e' presentata
alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni
o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso
fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel
caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
di accoglimento della richiesta di accesso civico
nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i
casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne
da' comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti
non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto,
il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli
uffici della relativa amministrazione informazioni
sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso
o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a),
il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per
un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso
la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni
delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo'
altresi' presentare ricorso al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,
l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso
si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere
del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di
accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di
riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al
difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto,
il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di
cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso
degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
- Il riferimento all'articolo 5-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' riportato nelle note
alle premesse.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. All'applicazione del presente regolamento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.
2. E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 203 del 20 ottobre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 aprile 2022

Il Ministro: Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 972

Note all'art. 4:
- Il riferimento al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 20 ottobre 2010, n. 203, recante
(Disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza
finanziaria), e' riportato nelle note alle premesse.