Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 2 dicembre 2021 |
Compensazione a favore di ANAS S.p.a. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. |
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Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il comma 3 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 19 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha introdotto il comma 9-bis del medesimo art. 19; Visto l'art. 6 «Prestazione dei servizi e Corrispettivo parte servizi» del Contratto di Programma MIT/Anas 2016/2020, che prevede, fra l'altro, che «il corrispettivo e' coperto dalle risorse acquisite ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 19, comma 9-bis, ed integrate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; che «a partire dal 2018, nell'ambito dei costi coperti dal sovra canone tariffario rientrano anche quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e di gestione sulla rete stradale rientrante dalle regioni nella competenza di Anas»; che «la Concessionaria e' tenuta a comunicare al MIT e al MEF il consuntivo annuale delle risorse acquisite, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, art 19, comma 9-bis, e successive modificazioni ed integrazioni. Le risorse acquisite in eccesso rispetto al corrispettivo dovuto per la prestazione dei servizi (incluse dal 2018 le strade rientranti dalle regioni) di cui all'Allegato B vengono calcolate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza e conteggiate in apposito "Fondo"; contrariamente nel caso in cui le risorse acquisite risultassero non sufficienti per la copertura del corrispettivo servizi, la Concessionaria assorbira' eventuali disponibilita' nel "Fondo" costituite negli anni precedenti e successivi»; che per l'anno 2020 l'allegato B, relativo ai servizi, al Contratto di Programma prevede per tale voce una somma previsionale pari ad euro 677.300.000; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 214, che prevede il «Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'Anas e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario»; Visto il comma 1 del citato art. 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, con cui e' stata autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare Anas S.p.a. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020, a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il comma 2 dello stesso art. 214, cosi' come modificato dal comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, con cui viene stabilito che «la misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di Anas S.p.a. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.a. e lo Stato»; Viste le note n. CDG 0158535 del 15 marzo 2021 e n. CDG 0241676 del 20 aprile 2021 con cui Anas S.p.a. - Gruppo FS Italiane ha trasmesso la rendicontazione della riduzione delle entrate con le modalita' stabilite dal sopra richiamato comma 2 dell'art. 214 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, evidenziando, sulla base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, minori entrate per complessivi euro 170.696.772,23 di cui: euro 7.788.358,35 a seguito delle riduzioni delle entrate dei canoni di concessione autostradale ai sensi dell'art. 1, comma 1020, legge n. 296/2006, evidenziando il differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019; euro 162.908.413,88 quale differenza tra l'importo del corrispettivo di servizio previsto per l'anno 2020 dal Contratto di programma Anas e l'importo imponibile fatturato delle entrate, riferite al medesimo anno 2020, derivanti dall'integrazione del canone annuo ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista, in particolare, la sopracitata nota n. CDG 0241676 del 20 aprile 2021, con cui Anas S.p.a. - Gruppo FS Italiane segnala, altresi', che non risultano ancora pervenuti dalla societa' concessionaria CAS-Consorzio per le Autostrade Siciliane i dati relativi all'art. 1, comma 1020, legge n. 296/2006; Vista altresi' la nota Anas S.p.a. - Gruppo FS Italiane prot. n. 171651 del 19 marzo 2021, con la quale la predetta societa' ha richiesto alle concessionarie autostradali di trasmettere unitari prospetti riepilogativi, per l'intero esercizio 2020, dei dati gia' comunicati mensilmente sia a titolo di acconto che di saldo a riguardo della «Integrazione Canone Annuo art. 19, comma 9-bis della legge n. 102/09 - esercizio 2020», e la successiva nota Anas S.p.a. - Gruppo FS Italiane prot. n. 342048 del 31 maggio 2021, con la quale la medesima Societa' ha sollecitato ad alcune concessionarie autostradali la trasmissione dei predetti unitari prospetti riepilogativi; Vista altresi' la nota Anas S.p.a. prot. n. 687701 del 29 ottobre 2021 con la quale la predetta societa' ha fornito: le attestazioni dei rappresentanti delle societa' concessionarie con le quali sono stati confermati ad Anas gli importi relativi all'integrazione canone annuo ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, della legge n. 102/09 per l'anno 2020; le comunicazioni pervenute dalle societa' concessionarie che hanno evidenziato il differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 in relazione all'art. 1, comma 1020, legge n. 296/2006;
Decreta:
Art. 1
Oggetto, finalita' e ambito di applicazione
Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, individua la misura della compensazione a favore di Anas S.p.a. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020, a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
| Art. 2
Misura della compensazione a favore di Anas S.p.a.
Sulla base della rendicontazione presentata da Anas S.p.a. la riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.a. e lo Stato, e' quantificata nell'importo complessivo di euro 170.696.772,23. |
| Art. 3
Modalita' di erogazione del contributo
La direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procedera' all'erogazione del contributo in favore di Anas S.p.a. nei limiti e secondo le annualita' degli stanziamenti disponibili sul capitolo 1651 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per l'importo di euro 25.000.000 per ciascuna delle annualita' dal 2021 al 2026 e per l'importo di euro 20.696.772,23 per l'annualita' 2027, a seguito di richieste di erogazione avanzate dalla medesima societa'. |
| Art. 4
Eventuale restituzione di somme
Qualora, a seguito degli accertamenti da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali relativamente ai dati dei concessionari, dovesse emergere una variazione in diminuzione rispetto ai valori considerati da Anas S.p.a. per la quantificazione della compensazione, si procedera' al recupero per l'importo pari alla differenza rilevata. L'importo complessivo delle minori entrate, come quantificato dal presente decreto, costituisce il limite massimo ai fini della compensazione. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 2 dicembre 2021
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 90 |
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