Estratto determina n. 408/2022 del 23 maggio 2022
Medicinale: NEBIVOLOLO ACCORD. Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. Confezioni: «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769019 (in base 10); «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769021 (in base 10); «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769033 (in base 10); «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769045 (in base 10); «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769058 (in base 10); «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769060 (in base 10); «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769072 (in base 10); «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769084 (in base 10); Composizione: principio attivo: nebivololo. Produttori responsabili del rilascio dei lotti: Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Ul. Lutomierska 50, Pabianice, 95-200, Polonia; Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, Utrecht, 3526 KV, Paesi Bassi; Pharmadox Healthcare Limited, Kw20a, Kordin Industrial Estate, Paola, PLA 3000, Malta; Laboratori Fundacio' Dau, C/c 12-14 Poligon Industrial Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna. Indicazioni terapeutiche: ipertensione; trattamento dell'ipertensione essenziale. insufficienza cardiaca cronica (CHF); trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica stabile di grado lieve e moderato in aggiunta alle terapie standard nei pazienti anziani di eta' ≥ 70 anni.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 049769021 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3,78; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,09; Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nebivololo Accord» (nebivololo) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn). Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn). Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilita', ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nebivololo Accord» (nebivololo), e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |