Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 27 maggio 2022 |
Riparto del fondo di 2 milioni di euro finalizzato all'adozione di misure destinate a fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; Visto, in particolare, il comma 813 dell'art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 13-bis, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 228 del 2021, il quale dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'adozione, nei limiti dello stanziamento previsto, di misure destinate a fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova; Visto il successivo comma 814 che prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno per l'individuazione delle misure di cui al comma 813, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone; Considerato che il Dipartimento della protezione civile, in attuazione di quanto previsto dal richiamato comma 814, ha rappresentato, con comunicazione del 21 gennaio 2022, che, in relazione agli eventi in questione, non sono state emanate disposizioni nazionali di protezione civile che abbiano disposto la nomina di un Commissario delegato all'emergenza e conseguentemente e' stata ravvisata la necessita' di acquisire presso la Direzione generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia dirette informazioni circa l'entita' e l'oggetto dei danni causati dagli eventi, la porzione di territorio interessata e gli interventi da attivare; Vista la nota n. 5605 del 17 febbraio 2022, con la quale la predetta direzione generale ha trasmesso la tabella riepilogativa di otto comuni interessati dagli eventi occorsi nel periodo dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova e dei relativi danni, con l'indicazione che le spese sostenute dai comuni per gli interventi di protezione civile di prima emergenza sono a carico della Regione Lombardia e che quindi sono escluse dal computo dei danni segnalati; Considerato, inoltre, che con la predetta nota, la Regione Lombardia ha precisato che, per le spese in questione connesse ai danni al comparto agricolo, il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ha emesso declaratoria di eccezionalita' dell'evento e che la competente Direzione generale della Regione Lombardia ha in carico la procedura per il riconoscimento di specifico contributo; Visto l'elenco degli otto comuni interessati dagli eventi di cui trattasi, redatto dalla citata struttura direzionale della Regione Lombardia sulla base delle schede di segnalazione danni presentate dai comuni stessi nei mesi di luglio e agosto 2021 tramite lo specifico applicativo Ra.S.Da (Raccolta schede danni); Considerato che le suddette schede di segnalazione dei danni contengono le stime dei danni occorsi: a) ad edifici ed infrastrutture pubbliche; b) al territorio (comparto agricolo, idrogeologico, patrimonio boschivo, rete idrografica); c) a beni di proprieta' privata; d) ad attivita' produttive; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile in data 18 marzo 2020 con la quale e' stato trasmesso l'elenco degli interventi e delle misure segnalati dai comuni del territorio della Provincia di Mantova nonche' dalla Regione Lombardia; Considerato che dalla documentazione inviata i Comuni di Quistello e San Benedetto Po non risultano aver subito danni al comparto pubblico; Ritenuto, pertanto, di dover destinare il fondo istituito dal predetto comma 813 del citato art. 1 della legge n. 234 del 2021 ai restanti sei comuni, di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto e che risultano, dal predetto elenco, avere subito danni al comparto pubblico; Accertato, pertanto, sulla base dei dati trasmessi che: hanno riportato danni ad edifici ed infrastrutture pubbliche i seguenti sei comuni: Dosolo, Gonzaga, Moglia, Pegognaga, Sabbioneta e San Giacomo delle Segnate; gli edifici e le infrastrutture pubbliche danneggiati sono individuati nelle schede in argomento o negli allegati alle schede stesse; l'importo complessivo dei danni segnalati a tale titolo ammonta ad euro 7.875.000; Considerato che il fondo di cui al comma 813 ammonta ad euro 2 milioni e che, conseguentemente, si rende necessario ripartirne la dotazione finanziaria, inferiore all'ammontare dei danni dichiarati, tra i sei comuni sopra citati in proporzione allo specifico importo da ciascuno segnalato; Vista la predetta nota del Dipartimento della protezione civile del 18 marzo 2022, con la quale viene attestato che non si riscontrano sovrapposizioni tra gli interventi di cui alla citata nota della Regione Lombardia n. 5605 del 17 febbraio 2022 e quelli ricompresi nei Piani degli interventi correlati ad eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' nei piani degli investimenti di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio e 4 aprile 2019; Ritenuto, per l'assenza di un Commissario delegato all'emergenza, di dovere assegnare gli importi erogati a valere sul fondo di cui al precitato comma 813, ripartito con le modalita' sopra indicate, direttamente ai comuni predetti, affidando agli stessi l'attuazione delle misure occorrenti per il ripristino della corrispondente parte dei danni segnalati agli edifici ed infrastrutture pubbliche individuati nelle menzionate schede di accertamento danni e nei relativi allegati; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di 4 progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente «lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche' il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Riparto del fondo
1. Il fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022, istituito dall'art. 1, comma 813, della legge n. 234 del 2021, e' ripartito tra i Comuni di Dosolo, Gonzaga, Moglia, Pegognaga, Sabbioneta e San Giacomo delle Segnate, individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, i quali, in conseguenza degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova, hanno riportato danni ad edifici ed infrastrutture pubbliche segnalati con le schede di cui al successivo comma. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' commisurato all'importo dei danni segnalati a tale titolo nelle schede trasmesse alla Regione Lombardia nei mesi di luglio ed agosto 2021 mediante l'applicativo Ra.S.Da, secondo le misure indicate pro quota nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. I comuni, cosi' come individuati nel comma 1, provvedono entro trenta giorni, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ad elaborare gli interventi da realizzare che andranno associati ai relativi codici unici di progetto (CUP) da classificare secondo le indicazioni di cui al successivo art. 3. |
| Allegato A
Assegnazione del fondo di cui all'art. 1, comma 813, della legge n. 234 del 2021 ===================================================================== | |Importo dei danni ad| | | | edifici ed | Importo | | Comune | infrastrutture | dell'assegnazione | | | pubbliche (*) | | +====================+====================+=========================+ |Dosolo | 95.000,00| 24.126,98| +--------------------+--------------------+-------------------------+ |Gonzaga | 6.240.000,00| 1.584.761,90| +--------------------+--------------------+-------------------------+ |Moglia | 1.400.000,00| 355.555,56| +--------------------+--------------------+-------------------------+ |Pegognaga | 60.000,00| 15.238,10| +--------------------+--------------------+-------------------------+ |Sabbioneta | 50.000,00| 12.698,41| +--------------------+--------------------+-------------------------+ |San Giacomo delle | | | |Segnate | 30.000,00| 7.619,05| +--------------------+--------------------+-------------------------+ | Totale complessivo| 7.875.000,00| 2.000.000,00| +--------------------+--------------------+-------------------------+ |(*) Importi dichiarati nelle schede di segnalazione danni | | presentate dai comuni alla Regione Lombardia tramite | | l'applicativo Ra.S.Da nei mesi di luglio e agosto 2021 | +-------------------------------------------------------------------+ |
| Art. 2
Modalita' di impiego e rendicontazione del contributo
1. I comuni assegnatari del contributo sono tenuti ad utilizzarlo nell'anno 2022 per il finanziamento degli interventi di ripristino degli edifici e delle infrastrutture pubbliche individuati nelle schede, e nei relativi allegati, di cui al secondo comma dell'art. 1. 2. I comuni destinatari dei contributi ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il tramite del sistema di cui al successivo art. 3, comma 2, e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto, delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine della realizzazione dell'intervento, apposita relazione come prescritto dal citato art. 158 nonche' una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi. |
| Art. 3
Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi
1. Gli enti beneficiari del contributo, cosi' come individuati nell'allegato A, sono tenuti ad affidare i lavori entro il termine del 31 dicembre 2022. Per affidamento dei lavori si intende la data di aggiudicazione del relativo contratto di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza del predetto termine, ovvero nella eventualita' di un utilizzo del contributo difforme da quanto previsto all'art. 2, comma 1, il contributo gia' trasferito sara' recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito. 2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Alluvione Mantova 2021». 3. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori e' attuato tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento. |
| Art. 4
Erogazione del contributo
1. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari nel seguente modo: erogazione di un acconto pari al 30% dell'importo finanziato; erogazione del secondo acconto sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; erogazione a saldo ai comuni beneficiari, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La certificazione dovra' essere inviata esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify |
| Art. 5
Revoca del contributo assegnato
1. Si procedera' alla revoca del contributo nei seguenti casi, elencati a fine esemplificativo e non esaustivo: a. mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 3 del presente decreto; b. violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c. plurimo finanziamento, nazionale, regionale o comunitario; d. rinuncia da parte dello stesso ente; e. in caso di revoca/annullamento del Cup e di mancato utilizzo dei sistemi di monitoraggio previsti. |
| Art. 6
Vigilanza e controlli
1. Il Ministero dell'interno vigila sugli adempimenti richiesti ed effettua, se necessario, controlli a campione, anche in loco, sulle opere oggetto di contributo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2022
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali Sgaraglia Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta |
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