Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2022 (vai al sommario)
LEGGE 17 maggio 2022, n. 60
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»).


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonche' alla sensibilizzazione della collettivita' per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonche' le seguenti:
a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;
d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attivita' finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
e) «autorita' competente»: il comune territorialmente competente;
f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorita' competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;
g) «imprenditore ittico»: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
h) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante
«Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge
4 giugno 2010, n. 96», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,
recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
relativa agli impianti portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n.
285, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
«Art. 4 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore
ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata
o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui
all'articolo 2 e le relative attivita' connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le
cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi
quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero
forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi
diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera
altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in
forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo
3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di
legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le
disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita'
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della
vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma
4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e
formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali e previdenziali e della concessione di contributi
nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad
applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di
categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme
restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3
aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione.».
 
Art. 2

Modalita' di gestione dei rifiuti
accidentalmente pescati

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Per le attivita' previste dal presente articolo, non e' necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimita' degli ormeggi.
4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che e' caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, e' gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.
6. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. e' aggiunto il seguente:
«6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».
7. Al fine di distribuire sull'intera collettivita' nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
8. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalita' per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresi' i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonche' i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorita' svolge attivita' di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Note all'art. 2:
- La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE, e' pubblicata nella GUUE 6 giugno
2019, n. L 151.
- Si riporta il testo dell'art. 212, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.
E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque
anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'
di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per
l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti
senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla
prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello
Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
la modalita' e gli importi previsti dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
regione territorialmente competente per ogni intervento di
bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197:
«Art. 4 (Impianti portuali di raccolta). - 1. In
attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e'
dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di
impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti
delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi
che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla
classificazione dello stesso porto, laddove adottata,
ovvero al traffico registrato nei tre anni solari
precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di
assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti,
evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo
standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute
dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita'
degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali
strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla
tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che
abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:
a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni
del porto;
c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
d) delle esenzioni di cui all'articolo 9.
3. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le
Autorita' competenti definiscono gli adempimenti e le
modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti
portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non
determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano
sono altresi' definiti i criteri per la determinazione
delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti
portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo
all'uso degli impianti stessi da parte delle navi.
4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti
di cucina e ristorazione derivanti da trasporti
internazionali, i gestori degli impianti portuali di
raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi
che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla
disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati
al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti
separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il
riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti
portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti
eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle
categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL,
tenendo conto delle sue linee guida. Anche a fini tariffari
sono comunque raccolti e quantificati separatamente i
residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati.
5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono
essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e di prevenzione incendi.
6. Ferma restando la disciplina in materia di
concessione di beni demaniali e di servizi espletati con
mezzi navali in regime di concessione, gli impianti
portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione
dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le
condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato
decreto legislativo.
7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione
degli impianti portuali di raccolta, nonche' del relativo
servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformita'
alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in
materia di appalti, affidamenti e concessioni, con
particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.
8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e
del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli
adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto
dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di
carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto,
alle disposizioni in materia di tracciabilita' di cui
all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa
normativa di attuazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle
procedure definite dall'Organizzazione marittima
internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed
allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli
impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di
indagine su tutti i casi segnalati di presunta
inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine
all'IMO e allo Stato segnalante.
10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 e'
previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle
navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi
ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei
rifiuti. L'indennizzo e' riconosciuto nella forma della
riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno secondo le disposizioni del
codice civile. Nel Piano sono altresi' definite modalita' e
tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni
da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli
impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune
verifiche da parte delle autorita' preposte ai controlli.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino
della legislazione in materia portuale», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 198 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni
concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200
e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani. Sino all'inizio delle attivita' del soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i
comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui
all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in
particolare:
a) le misure per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei
rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo
184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento.
2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al
di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti
sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla
provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il
proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197:
«Art. 8 (Sistemi di recupero dei costi). - 1. I costi
degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento
dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico,
sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico
delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono
gli elementi di cui all'allegato 4.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate
dall'Autorita' competente e sono calcolate in conformita'
alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono
proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero
dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le
navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al
presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi
nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di
recupero dei costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta,
indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli
impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
1) i costi amministrativi indiretti;
2) una parte significativa dei costi operativi
diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta
almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti
dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno
precedente, con la possibilita' di tenere conto anche dei
costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno
successivo;
c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il
conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della
convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per
tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo
scopo di garantire un diritto di conferimento senza
ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti,
eccetto il caso in cui il volume superi la massima
capacita' di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di
cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti
accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso
il diritto di conferimento;
d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti
accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della
corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I
costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti
possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi
di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione
dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali
disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato
4;
e) per incoraggiare il conferimento dei residui
delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze
galleggianti persistenti a viscosita' elevata, le Autorita'
competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei
rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che
sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di
rifiuti conferiti.
3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla
tariffa indiretta e' recuperata in base ai tipi e ai
quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla
nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base
dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della
nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori
del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti
elementi:
a) il tipo di attivita' cui e' adibita la nave, in
particolare quando una nave e' adibita al trasporto
marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il
funzionamento della nave dimostrano che la nave produce
minori quantita' di rifiuti e li gestisce in modo
sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque,
trasparenti, facilmente identificabili e non
discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e
dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati,
l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state
calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti
nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua
italiana ed, eventualmente, in una lingua usata
internazionalmente. A garanzia della riscossione delle
tariffe di cui al comma 1, l'Autorita' competente determina
le modalita' per la prestazione di adeguata garanzia
finanziaria e la relativa entita'.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori
degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio
riguardanti il volume e la quantita' dei rifiuti
accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente
e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico
di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo
1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede
alla integrazione del modello unico di dichiarazione
ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni
anno, una relazione contenente i dati di cui al presente
comma al Ministero della transizione ecologica per la
successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
8. Nel caso di navi in servizio di linea che
effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita'
competenti definiscono specifici criteri per la
determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da
applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in
modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti
prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente,
adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli
impianti portuali interessati.
9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto
omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita'
competente, in considerazione della categoria, tipologia
dimensioni della nave, nonche' della ridotta quantita' e
della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette
imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non
correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle
navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per
periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad
un mese, ad attivita' di lavori, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo gli interventi
infrastrutturali e la cantieristica.».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettere
b-ter) e bb), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152:
«Art. 183 (Definizioni). - (omissis).
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da
raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5;
(omissis).
bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo
185-bis;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 185-bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della
raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del
trasporto degli stessi in un impianto di recupero o
smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita'
che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, presso il sito che sia nella disponibilita'
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a
responsabilita' estesa del produttore, anche di tipo
volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo'
essere effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione,
nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una
specifica disposizione di legge, il deposito preliminare
alla raccolta puo' essere effettuato presso le aree di
pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, sono depositati nel rispetto
delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie
omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non
necessita di autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 639 e 668,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2014)»:
«Omissis.
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonche'
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Omissis.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis.
527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, per garantire accessibilita', fruibilita' e
diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale
nonche' adeguati livelli di qualita' in condizioni di
efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli
obiettivi economico-finanziari con quelli generali di
carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato
delle risorse, nonche' di garantire l'adeguamento
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa
europea, superando cosi' le procedure di infrazione gia'
avviate con conseguenti benefici economici a favore degli
enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalita'
e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti
funzioni di regolazione e controllo, in particolare in
materia di:
a) emanazione di direttive per la separazione
contabile e amministrativa della gestione, la valutazione
dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della
corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica
e per categorie di utenze, e definizione di indici di
valutazione dell'efficienza e dell'economicita' delle
gestioni a fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualita' dei servizi,
sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori, nonche' vigilanza sulle modalita' di
erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della trasparenza
delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio
dell'utenza;
d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite
la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di
servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attivita' di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio "chi inquina paga";
g) fissazione dei criteri per la definizione delle
tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi
della legislazione vigente, dall'ente di governo
dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato
e dai gestori degli impianti di trattamento;
i) verifica della corretta redazione dei piani di
ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
l) formulazione di proposte relativamente alle
attivita' comprese nel sistema integrato di gestione dei
rifiuti da assoggettare a regime di concessione o
autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza
dei mercati;
m) formulazione di proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di gravi
inadempienze e di non corretta applicazione;
n) predisposizione di una relazione annuale alle
Camere sull'attivita' svolta.
Omissis.».
 
Art. 3

Campagne di pulizia

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorita' competente ovvero su istanza presentata all'autorita' competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attivita' oggetto dell'istanza puo' essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorita' competente, la possibilita' di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonche' le modalita' di raccolta dei rifiuti.
3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonche' i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonche' i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresi' soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonche', fino alla completa operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalita' di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorita' competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresi' realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.
4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
 
Art. 4

Promozione dell'economia circolare

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalita' con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 179 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero
di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia previsto nella
pianificazione nazionale e regionale e consentito
dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV,
della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nel rispetto del principio di precauzione e
sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di
tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario,
in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale
ed economico, ivi compresi la fattibilita' tecnica e la
protezione delle risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che
garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi
da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione
della salute umana e dell'ambiente.
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 184-ter del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e'
stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto, controlla a campione,
sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,
per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un
rifiuto.».
 
Art. 5

Norme in materia di gestione
delle biomasse vegetali spiaggiate

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalita' di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilita' del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unita' fisiografica, e' effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonche' alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione e' effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorita' competente.
2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilita' e' valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorita' competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalita' per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 185 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove
riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno
di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute
umana;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione
dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano
cessato il periodo della loro validita', che siano in
disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per
il loro fine originario;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma
2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' la
posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo
ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in
sostituzione di materie prime all'interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della
parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse
dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del
regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come
materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo
2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono
costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi
da quelli in cui sono stati escavati, devono essere
valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma
1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici
in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di
cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente
capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita'
di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o
all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative
sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e
recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle
finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da
articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e
importatori di articoli pirotecnici di provvedere,
singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato
nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo
237 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 184-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un
sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un
elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e
razionale delle risorse naturale dando priorita' alle
pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera
n), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 183 (Definizioni). - (omissis).
n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto,
il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli
interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita'
di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla
raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali
di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
luglio 2016, n. 166:
«Art. 4 (Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale). - (omissis).
4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie,
norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in
materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di
controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di
coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare
l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita'
dei sistemi di controllo e della loro gestione nel
territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in
coerenza con il quadro normativo nazionale e
sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema
nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici
operanti nella materia ambientale.
(omissis).».
 
Art. 6

Misure per la raccolta
dei rifiuti galleggianti nei fiumi

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorita' di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.
2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.
3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 7

Attivita' di monitoraggio e controllo
dell'ambiente marino

1. Le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attivita' subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
si rimanda nelle note all'art. 5.
 
Art. 8

Campagne di sensibilizzazione

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalita' della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalita' di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicita' e sensibilizzazione a cura delle Autorita' di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicita' delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 ottobre 2017, recante «Approvazione del Programma di
misure, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla
definizione di strategie per l'ambiente marino», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre
2017.
- Si riporta il testo dell'art. 198 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni
concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200
e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani. Sino all'inizio delle attivita' del soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i
comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui
all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in
particolare:
a) le misure per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei
rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo
184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento.
2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al
di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti
sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla
provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il
proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».
 
Art. 9

Educazione ambientale nelle scuole
per la salvaguardia dell'ambiente

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attivita' volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonche' delle corrette modalita' di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attivita' con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attivita' previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2019, n. 195:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di
apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento
dell'educazione civica che individuano, ove non gia'
previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle
competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in
coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo
delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi
scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le
linee guida per gli istituti tecnici e professionali
vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo
le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con
particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle
mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione
civile.
(omissis).».
 
Art. 10

Modifica all'articolo 52 del codice di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 3, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172»:
«Art. 52 (Giornata del mare e cultura marina). -
(omissis).
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado possono
promuovere nell'ambito della propria autonomia e
competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del
mare.
(omissis).».
 
Art. 11

Materiali di ridotto impatto ambientale.
Riconoscimento ambientale

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attivita', utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati e' attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilita' dell'attivita' di pesca da essi svolta.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalita' e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3. E' altresi' prevista per i comuni la possibilita' di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attivita' professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si rimanda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante
«Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96»:
«Art. 18 (Cancellazione di punti). - (omissis).
2. Se il numero totale di punti assegnati alla
licenza di pesca e' superiore a due vengono cancellati due
punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere
l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi
in seguito il sistema di controllo dei pescherecci "vessel
monitoring system" - VMS o proceda alla registrazione e
alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di
pesca, della dichiarazione di trasbordo e della
dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato
all'uso di tali tecnologie, o;
b) il titolare della licenza di pesca si offra
volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per
partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento
della selettivita' degli attrezzi da pesca, o;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di
un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca
adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno
successivo all'assegnazione dei punti che comporti una
riduzione del 10 per cento delle possibilita' di pesca per
il titolare della licenza di pesca, o;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a
una attivita' di pesca che rientri in un programma di
etichettatura ecologica destinato a certificare e
promuovere etichette per i prodotti provenienti da una
corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su
temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della
pesca.
(omissis).».
 
Art. 12

Criteri generali per la disciplina
degli impianti di desalinizzazione

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) e' inserito il seguente:
«17-ter) Impianti di desalinizzazione».
2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformita' alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:
a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonche' le soglie di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si rimanda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 136 del codice della
navigazione:
«Art. 136 (Navi e galleggianti). - Per nave si
intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per
acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o
ad altro scopo.
Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono
maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere,
quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette
alla navigazione interna.
Le disposizioni che riguardano le navi si applicano,
in quanto non sia diversamente disposto, anche ai
galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente
alla navigazione o al traffico in acque marittime o
interne.».
 
Art. 13
Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 111 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei
trasporti e delle attivita' produttive, e previa intesa con
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e
di piscicoltura.».
 
Art. 14

Tavolo interministeriale
di consultazione permanente

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalita' della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, e' istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato «Tavolo interministeriale».
2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
i) tre rappresentanti delle regioni;
l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;
m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale.
3. Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 15

Relazione alle Camere

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.
 
Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica
Visto, il Guardasigilli: Cartabia