Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 giugno 2022 |
Modifica al decreto 25 luglio 2018, con il quale il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, in Isola d'Asti, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 25 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 6 agosto 2018 con il quale il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola d'Asti (Asti), Via Valtiglione n. 73 e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Visto il decreto del 29 settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 21 ottobre 2021 con il quale e' stato modificato il decreto 25 luglio 2018, e quindi sostituite le prove di analisi allegate allo stesso; Considerato che il citato laboratorio con nota del 21 febbraio 2022 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 30 luglio 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 25 luglio 2018, come modificato dal decreto 29 settembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 25 luglio 2018 per le quali il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola d'Asti (Asti), Via Valtiglione n. 73, e' autorizzato sono sostituite dalle seguenti: ===================================================================== | Denominazione della prova | Norma / metodo | +====================================+==============================+ |Titolo alcolometrico volumico totale|OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 + | |(da calcolo)/Total alcoholic |OIV-MA-AS311-02 R2009 + | |strength by volume (calculation) |OIV-MA-AS2-03B R2012 | +------------------------------------+------------------------------+ |Densita' relativa 20°C/Relative | | |density at 20°C, Massa volumica a | | |20°C/Specific gravity at 20°C | | |(0.79080-1.16836 densita' relativa | | |20°C / 0.78938-1.16626 massa | | |volumica a 20°C) |OIV-MA-AS2-01 Met B R2021 | +------------------------------------+------------------------------+ |Estratto non riduttore (da | | |calcolo)/Sugar free extract |OIV-MA-AS2-03B R2012 + | |(calculation) |OIV-MA-AS311-02 R2009 | +------------------------------------+------------------------------+ |Estratto secco totale/Total dry | | |matter |OIV-MA-AS2-03B R2012 | +------------------------------------+------------------------------+ |Fruttosio/Fructose, | | |Glucosio/Glucose |OIV-MA-AS311-02 R2009 | +------------------------------------+------------------------------+ |pH/pH (2.00-9.06 / pH) |OIV-MA-AS313-15 R2011 | +------------------------------------+------------------------------+ |Acidita' totale/Total acidity |OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015 | +------------------------------------+------------------------------+ |Acidita' volatile/Volatile acid | | |content |OIV-MA-AS313-02 R2015 | +------------------------------------+------------------------------+ |Acido sorbico (E200)/Sorbic acid | | |(E200) |OIV-MA-AS313-14A R2009 | +------------------------------------+------------------------------+ |Acido sorbico (E200)/Sorbic acid | | |(E200) |OIV-MA-AS313-14B R2009 | +------------------------------------+------------------------------+ |Ceneri/Ash |OIV-MA-AS2-04 R2009 | +------------------------------------+------------------------------+ |Diossido di carbonio (Anidride | | |carbonica)/Carbon dioxide |OIV-MA-AS314-01 R2006 | +------------------------------------+------------------------------+ |Diossido di zolfo libero (Anidride | | |solforosa libera)/Free sulphur | | |dioxide, Diossido di zolfo totale | | |(Anidride solforosa totale)/Total | | |Sulphur dioxide |OIV-MA-AS323-04B R2009 | +------------------------------------+------------------------------+ |Metanolo (Alcol metilico)/Methanol | | |(Methyl alcohol) |OIV-MA-AS312-03A R2015 | +------------------------------------+------------------------------+ | | | +------------------------------------+------------------------------+ |Titolo alcolometrico | | |volumico/Alcoholic strength by | | |volume |OIV-MA-AS312-01 Met B R2021 | +------------------------------------+------------------------------+ |Zuccheri totali: glucosio + | | |fruttosio + saccarosio (da | | |calcolo)/Total sugars: Glucose + |OIV-MA-AS311-02 R2009 + | |Fructose + Sucrose (calculation) |OIV-MA-AS2-03B R2012 | +------------------------------------+------------------------------+ |
| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino all'11 luglio 2022 data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 1° giugno 2022
p. Il direttore generale Il dirigente Cafiero |
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