Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2022 (vai al sommario)
LEGGE 17 maggio 2022, n. 61
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.


La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita'

1. La presente legge e' volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
- L'allegato I al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (versione consolidata 2016) e'
pubblicato nella GUUE 7 giugno 2016 n. C 202;
- Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2002 n. 178 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e'
pubblicato nella GUUE 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Si riporta il testo dell'art. 144, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, supplemento ordinario,
come modificato dall'art. 6 della presente legge:
«Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi
di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati
secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 3. La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in
particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la
qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento
a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di
quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli
provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni
ambientali in materia di green economy, dei criteri
ambientali minimi pertinenti di cui all'art. 34 del
presente codice e della qualita' della formazione degli
operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.
4, comma 5-quater del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128 nonche' di cui all'art. 6, comma 1, della
legge 18 agosto 2015, n. 141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette
linee di indirizzo, si applica l'art. 216, comma 18.
3. L'attivita' di emissione di buoni pasto,
consistente nell'attivita' finalizzata a rendere per il
tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo
di mensa aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di
capitali con capitale sociale versato non inferiore a
settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il
servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve
essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del
codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui
al comma 3 se a cio' autorizzati in base alle norme del
Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 3
possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto
previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'ANAC, sono ((individuati le modalita'
attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'
gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio
sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli
accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni
pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. I
predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia
fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalla
legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute
a consegnare agli esercizi convenzionati.
6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto
in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato
verso gli esercenti;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica
previsti dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno
2017, n. 122, e' garantito agli esercizi convenzionati un
unico terminale di pagamento.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi
attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o
di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione
fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza
dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni
pasto, le societa' di emissione e gli esercizi
convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della
rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di
propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per
l'intero valore facciale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.:
«Art. 1. (Imprenditore agricolo). - 1. Omissis.
2. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;
b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.
 
Art. 3

Misure per favorire l'incontro tra produttori
e gestori della ristorazione collettiva

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4
Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di
quelli provenienti da filiera corta.

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.
2. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilita' per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22 della legge n. 154 del 2016, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanita'.
3. Le regioni e gli enti, locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 28
luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 22 (Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti
provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o
comunque a ridotto impatto ambientale). - 1. In conformita'
alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita
diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre
2007, i comuni possono definire modalita' idonee di
presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta,
e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti
dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto
ambientale e di qualita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti
nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanita', i medesimi soggetti di cui al
comma 1 possono altresi' vendere direttamente al dettaglio
in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli
e alimentari, appartenenti ad uno o piu' comparti
agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria
azienda, purche' direttamente acquistati da altri
imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita
dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve
essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal
totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori
agricoli.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo
ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita
esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a
carattere religioso, benefico o politico o di promozione
dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la
comunicazione di inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio
elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio
della comunicazione al comune del luogo ove ha sede
l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso
di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
euro per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'art. 34
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o
trasformati, gia' pronti per il consumo, mediante
l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilita'
dell'impresa agricola, anche in modalita' itinerante su
aree pubbliche o private, nonche' il consumo immediato dei
prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli
arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e
con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere
igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti
agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio
di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a
prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in
cui sono ubicati i locali a cio' destinati.».
 
Art. 5

Istituzione del logo «chilometro zero»
e del logo «filiera corta»

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalita' di attribuzione dei loghi. Il medesimo decreto definisce altresi' le modalita' di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonche' gli adempimenti relativi alla tracciabilita' e alle modalita' con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il logo e' esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed e' pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
3. Il logo non puo' essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 6
Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera
corta nella ristorazione collettiva.

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' sostituito dal seguente:
«1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualita' dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresi' conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualita' della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 144, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge, si rimanda nelle note all'art. 2.
 
Art. 7

Sanzioni

1. Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicita', nella presentazione e nei documenti commerciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.
2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.
3. I proventi derivanti dall'attivita' sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.
4. Resta ferma, per le attivita' di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il
riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno
2010, n. 96», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
febbraio 2012, n. 26:
«Art. 22 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura, in qualita' di autorita' competente ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1224/2009, coordina le attivita' di controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di
porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul
commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa,
nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati,
sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di
Porto, al personale civile e militare dell'Autorita'
marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza,
ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli
agenti giurati di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e
comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese,
agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono
possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica
sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del
capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme
previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta,
qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali
o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive
attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi
dell'art. 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima
possono accedere in ogni momento presso le navi, i
galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di
deposito e di vendita, commercializzazione e
somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti
della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme
sulla disciplina della pesca.».
 
Art. 8

Abrogazione, disposizioni di coordinamento
e clausola di salvaguardia

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e' abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. E' facolta' delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 6
ottobre 2017, n. 158, recante "Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
novembre 2017, n. 256, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Promozione dei prodotti provenienti da
filiera corta o a chilometro utile). - 1. I piccoli comuni,
anche allo scopo di accrescere la sostenibilita' ambientale
del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono
promuovere, anche in forma associata, il consumo e la
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari
provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2,
favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di
ristorazione collettiva pubblica.
2. Abrogato.
3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di
servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati
alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni,
fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, costituisce titolo preferenziale per
l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantita' superiori ai
criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e
6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari
provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei
prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da
filiera corta o a chilometro utile.
4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei
prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantita'
superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 luglio 2011 deve essere adeguatamente
documentato attraverso fatture di acquisto che riportino
anche le indicazioni relative all'origine, alla natura,
alla qualita' e alla quantita' dei prodotti acquistati.».