Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 10 maggio 2022
Adozione delle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle commissioni territoriali della navigazione interna.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recate attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE e, in particolare, l'art. 23, comma 3;
Considerata la necessita' di determinare le tariffe spettanti all'amministrazione, ai fini della copertura delle spese di funzionamento finalizzate al rilascio, al rinnovo, alla proroga e alla sostituzione del certificato europeo per la navigazione interna, dei certificati supplementare e provvisorio per la navigazione interna, per l'istituzione, aggiornamento e tenuta del registro certificati, per l'assegnazione del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) e per l'aggiornamento della banca dati europea degli scafi, nonche' connesse alla copertura degli oneri relativi alle commissioni territoriali della navigazione interna e all'esecuzione delle visite tecniche, degli accertamenti supplementari e delle ispezioni relative a tali procedure, e alle relative modalita' di versamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, le tariffe spettanti per le attivita' di cui agli articoli 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16 e 17 e all'art. 2.07 dell'allegato V del medesimo decreto legislativo svolte, su istanza di parte, dalle autorita' competenti di cui all'allegato VI del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
2. Il presente decreto determina, altresi', le tariffe spettanti per l'esecuzione delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, effettuate dalle commissioni territoriali della navigazione interna istituite ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
 
Allegato I

(art. 2, comma 1)
Tariffe a copertura degli oneri derivanti dalle attivita' delle autorita' competenti per la navigazione interna per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
7 settembre 2018, n. 114

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

(art. 3, comma 1)
Tariffe a copertura degli oneri derivanti dalle attivita' della Commissione territoriale della navigazione interna, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Tariffe per attivita' amministrative

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1, comma 1, sono poste a carico del proprietario dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita' navale e gli importi delle relative tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono indicati nell'allegato I.
2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1, comma 1.
 
Art. 3

Tariffe per le visite tecniche

1. Le spese per le visite iniziale, di rinnovo, addizionale e volontaria da parte delle commissioni territoriali della navigazione interna di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 sono poste a carico del proprietario dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita' navale e gli importi delle relative tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono indicati nell'allegato II e sono corrisposti antecedentemente all'effettuazione della visita tecnica.
2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 4

Termini e modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' di cui all'art. 1 e' effettuato, prima dell'erogazione delle prestazioni, tramite versamento su conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il successivo riversamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di imposta di bollo.
2. Nella causale del versamento sono specificati:
a) il riferimento all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, con indicazione, a seconda della tipologia di prestazione richiesta, degli articoli 6, 8, 9, 12,13, 15, 16, 17 o dell'art. 2.07 dell'allegato V;
b) il numero dell'unita' in costruzione o il numero ENI dell'unita' navale;
c) l'operazione richiesta;
d) l'amministrazione che effettua le prestazioni: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la specifica autorita' competente di cui all'allegato VI del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 alla quale e' chiesta la prestazione.
3. La ricevuta attestante l'avvenuto versamento deve essere inviata tempestivamente all'ufficio della motorizzazione civile di erogazione della prestazione.
 
Art. 5

Trattamento economico di missione

1. Al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili impiegato nelle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, spetta il trattamento economico di missione previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale del comparto funzioni centrali nonche' dalle disposizioni per il personale dei Ministeri.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, ai soggetti esterni all'Amministrazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e designati come componenti della commissione di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, nonche' agli eventuali esperti di cui all'art. 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, e' attribuito come rimborso spese lo stesso trattamento economico dovuto per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili impiegato nelle attivita' di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano anche alle corrispondenti operazioni previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1789