Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 marzo 2022, n. 64 |
Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (triennio 2016-2018)». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1984, n. 77, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2012, n. 202, con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2012, n. 277; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 59, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l'articolo 3, comma 1, con cui sono state trasferite alla Direzione generale della prevenzione sanitaria le funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante in Italia e all'estero; Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli Uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133, che ha ripartito le attivita' afferenti alla gestione centralizzata degli adempimenti amministrativo-contabili degli uffici USMAF-SASN; Visto l'Accordo collettivo nazionale del 31 marzo 2020 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (triennio 2016-2018); Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al menzionato Accordo collettivo nazionale dei medici ambulatoriali, specialisti e generici, e delle altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute al predetto Accordo collettivo nazionale del Servizio sanitario nazionale del 31 marzo 2020; Considerato che in data 16 dicembre 2020 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il triennio 2016-2018; Considerato che gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto Accordo sono valutati per gli anni dal 2010 al 2018 in euro 748.570,66, con un maggiore onere a tutto il 2020 di euro 292.892,49, per un totale complessivo di euro 1.041.463,15 comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IRAP, pari ad euro 191.962,52; Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato reso con nota n. 288184 del 23 novembre 2021 e trasmesso con nota n. 23209 del 24 novembre 2021 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 81 del 2022, espresso nell'Adunanza di sezione dell'11 gennaio 2022; Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute prot. n. 344 del 19 gennaio 2022 con cui e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e la presa d'atto espressa con nota del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 1321 del 9 febbraio 2022;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il triennio 2016-2018, riportato nel testo Allegato A, che e' parte integrante del presente regolamento. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a valere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422 «compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione degli organi di controllo, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2022
Il Ministro: Speranza Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 1348
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: «7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale». - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 reca: «Istituzione del servizio sanitario nazionale». - La legge 13 dicembre 2009, n. 172 reca: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». - La legge 30 dicembre 2020, n. 178 reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 reca: «Norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile». - Il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984 recante: «Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984. - Il decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2012, n. 202 (Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2012, n. 277. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute): «Art. 3 (Direzione generale della prevenzione sanitaria). - 1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (anziani, settore materno infantile, eta' evolutiva, migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale, disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, con particolare riguardo all'integrazione sanitaria e socio-sanitaria; disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attivita' riguardanti microrganismi geneticamente modificati; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina delle acque minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, fatte salve le competenze della direzione generale di cui all'articolo 10, ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero (USMAF-SASN).» - Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015.
Note all'art. 1: - Per l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A
(Art. 1, comma 1, del Regolamento) Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, E LE ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della Salute, i medici specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti (di seguito denominati Uffici USMAF-SASN) della Direzione generale della prevenzione sanitaria (di seguito denominata DGPRE). 2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, ivi comprese quelle medico legali, rese dai medici ambulatoriali, specialisti e generici, e dalle altre professionalita' sanitarie al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 3. I medici specialisti e generici convenzionati e le altre professionalita' sanitarie, ai quali e' comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal Direttore USMAF-SASN territorialmente competente. 4. La gestione giuridica ed economica del personale ambulatoriale disciplinato dal presente Accordo Collettivo Nazionale e' demandata dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 aprile 2015 (individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale) all'Ufficio 10 della DGPRE. Dal punto di vista tecnico sanitario i medici generici e specialisti e le altre professionalita' sanitarie ambulatoriali dipendono, invece, dai Direttori USMAF-SASN territorialmente competenti. La DGPRE cura il coordinamento tecnico funzionale degli Uffici USMAF -SASN, come previsto dal comma 2 del citato art. 3 del D.M. 08 aprile 2015 che individua i compiti e l'articolazione in unita' territoriali ed ambulatori SASN degli 8 USMAF-SASN previsti sul territorio nazionale. 5. Ai medici generici ambulatoriali ed alle altre professionalita' sanitarie si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II e III del presente Accordo. 6. Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti normativi ed economici per il triennio 2016-2018 e sara' valido fino alla pubblicazione del successivo Accordo. |
| Art. 2. Conferimento dell'incarico - Modalita' di inclusione in graduatoria
1. Il medico specialista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture dell'USMAF-SASN in qualita' di sostituto o di titolare di incarico ambulatoriale, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, nel cui territorio di competenza insiste l'ambulatorio dell'Ufficio USMAF-SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente, elencati nell'autocertificazione informativa come da modello in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE; b) essere iscritto all'Albo professionale; c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente; d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche dell'area medica o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri in virtu' della specializzazione fatta valere come titolo legittimante non possono far valere tale titolo ai fini dell'iscrizione in graduatoria. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni del precedente punteggio, a norma dell'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 5. L'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria per titoli, con validita' annuale: Per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, relativamente agli specialisti ambulatoriali. La graduatoria provvisoria e' resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell'Azienda sede del Comitato zonale. Entro 15 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all'Azienda sanitaria sede del Comitato zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 6. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell'Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna azienda costituisce notificazione ufficiale. 7. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda. |
| Art. 3. Assegnazione degli incarichi
1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, sono adottati, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE del Ministero della Salute, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti in rapporto agli ambulatori interessati all'assegnazione dell'incarico e vengono comunicati all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. L'Azienda, attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero, provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese. 2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi di cui al comma precedente, devono comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata la propria disponibilita' all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo art. 4 e ne da' comunicazione all'USMAF-SASN richiedente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due medici specialisti nella branca rappresentanti del Ministero della salute, nominati dal Direttore Generale della DGPRE, e da uno specialista designato dall'Azienda sede del comitato zonale competente. L'idoneita' all'incarico viene attribuita attraverso valutazione di attestati o esame teorico-pratico. |
| Art. 4. Modalita' per l'attribuzione degli incarichi
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 3 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del citato Accordo; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il medico e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente Accordo e medico generico ambulatoriale di cui alla norma finale n. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e degli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del citato Accordo del 31 marzo 2020 in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all'Azienda sede del Comitato zonale di ottenere un incarico di medico specialista nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale; c) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. c) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 13; d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che eserciti esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chieda il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 6; g) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuita' assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilita' a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianita' giuridica a far data dall'incarico. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla g), l'anzianita' del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea; ancora in subordine alla minore eta' anagrafica. 3. Lo specialista ambulatoriale in posizione di priorita' viene invitato dall' Azienda sede del Comitato zonale mediante lettera raccomandata o tramite PEC, di cui una copia deve essere inviata anche all'ufficio USMAF-SASN competente, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico, entro 20 giorni dal ricevimento, all'ufficio USMAF-SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa. La formalizzazione dell'incarico da parte dell'Ufficio USMAF-SASN competente dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta ricevuta l'accettazione da parte del medico specialista nominato, dovra' prontamente comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE il nominativo del medico specialista al quale e' stato conferito l'incarico, il numero delle ore, la distribuzione delle stesse nell'arco della settimana e la decorrenza dell'incarico, oltre a dover fornire a quest'ultimo Ufficio ogni altra notizia, documenti e dati utili alla gestione amministrativa e contabile del medico incaricato. 4. L'incarico e' conferito dall'Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. L'incarico conferito a tempo indeterminato e' confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. Il conferimento dell'incarico e l'eventuale mancata conferma, sono comunicate al diretto interessato, all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'Ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e ad informare l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento. Durante il periodo di prova di sei mesi allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai commi precedenti, qualora per una determinata branca si verifichi la necessita' di procedere ad un aumento di orario, l'USMAF-SASN competente, ricevuta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale DGPRE ed informati i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la possibilita' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca. L'ufficio USMAF-SASN competente, entro 15 giorni dal provvedimento, deve comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario, la consistenza numerica e la decorrenza dell'orario incrementato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure indicate nei commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, puo' conferire incarichi provvisori ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE, non puo' avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con la nomina del titolare. 7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo art. 17. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, procede alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, puo' conferire l'incarico ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE. |
| Art. 5. Incompatibilita'
1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, l'incarico non puo' essere conferito al medico che: a) svolga attivita' di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della salute; b) eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Ministero della Salute o sia titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o societa' anche di fatto che esercitino attivita' che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute; c) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo. 2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo e dal richiamato art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico, si estendono all'intero arco lavorativo del medico ambulatoriale. 3. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' comporta la decadenza dell'incarico convenzionale solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilita' o di incompatibilita' fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall'art. 38, comma 3, lettera e) dell'Accordo stesso. La risoluzione del rapporto convenzionale, su circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE, e' adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale, ove ne ravvisi la necessita', prima di adottare il provvedimento di decadenza dall'incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela del medico, puo' richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilita' o anche direttamente al medico ambulatoriale, da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale. |
| Art. 6. Massimale orario - ritardi - permessi personali - assenze a vario titolo
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici USMAF-SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto Accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. La somma degli incarichi non puo' superare le 38 ore settimanali. 2. Visto quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, eventuali ritardi, nel limite massimo di 30 minuti rispetto all' orario di servizio, potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. Al medico ed al professionista ambulatoriale puo' essere concesso, previa autorizzazione del responsabile dell'ambulatorio e compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Il limite massimo annuale di ritardi in entrata e di permessi per motivi personali non puo' essere complessivamente superiore al 20% delle ore di permesso annuale retribuito spettante a ciascun sanitario, rapportato al numero di ore di incarico, cosi' come determinato dall'art. 33, commi 1 e 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 5. In alternativa al recupero entro il mese successivo dei ritardi e dei permessi personali, il sanitario ha la possibilita' di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, che andranno decurtate nella stessa misura dal monte orario annuale. 6. I permessi annuali retribuiti del medico ambulatoriale (generico e specialista) sono disciplinati, per quanto applicabile, dall'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 11. Ad integrazione del comma 3 del richiamato art. 33 si precisa che in caso di malattia o infortunio, debitamente e clinicamente documentati, che abbiano impedito il godimento nei termini previsti dei permessi annuali retribuiti relativi all'anno precedente, il medico puo' chiedere, al suo rientro in servizio, di poter fruire anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione. Il direttore dell'USMAF-SASN autorizzera' lo slittamento dei giorni residui, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, preferibilmente nell'immediatezza del rientro in servizio del medico. 7. Le assenze per malattia e gravidanza sono disciplinate, per quanto applicabile, dall'art. 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso. La comunicazione dello stato di malattia, per il tramite del certificato, puo' avvenire per via ordinaria (cartacea) o informatica, salvo nuove e diverse disposizioni normative di carattere generale. I permessi di cui al comma 7 del richiamato art. 34 sono fruibili a giornata intera o ad ore, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 8. Le assenze non retribuite sono disciplinate, per quanto applicabile, dall'art. 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 5. I periodi di assenza non retribuita non sono conteggiati come anzianita' di incarico, con le eccezioni previste dal richiamato art. 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. |
| Art. 7. Riduzione - Mobilita' - Revoca dell'incarico
1. Richiamato l'art. 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in caso di persistente contrazione dell'attivita' (documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno) o per mutate e documentate esigenze di servizio, il Ministero della Salute, sentita la commissione consultiva centrale di cui all'art. 51, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla mobilita', di cui al successivo art. 12 del presente Accordo. In caso di mancata accettazione da parte del medico della riduzione dell'orario di attivita' o della mobilita' presso altro ambulatorio, il Ministero procede alla revoca dell'incarico. La riduzione dell'orario, la mobilita' e la revoca dell'incarico sono disposte dal Direttore Generale della DGPRE con provvedimento da comunicare all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'ar. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o della mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 3. Il Direttore Generale della DGPRE emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, disponendo la notifica del provvedimento all'interessato e la comunicazione al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 ed all'Ufficio 10 della DGPRE. 4 Lo specialista ambulatoriale, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, puo' chiedere la riduzione dell'orario di incarico, in misura non superiore alla meta' delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni. Una successiva richiesta potra' essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto. Sulle richieste di riduzione volontaria dell'orario di incarico decide con giudizio inappellabile il Direttore Generale della DGPRE entro 15 giorni dalla presentazione, tenuto conto delle primarie esigenze di servizio. |
| Art. 8. Sospensione e cessazione dell'incarico
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 37 e 38 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 37 del succitato Accordo, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal Direttore della DGPRE, sentita la commissione di cui al successivo art. 51 del presente Accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione. |
| Art. 9. Doveri e compiti dello specialista
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, lo specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) svolgere attivita' di collaborazione e propositiva ad interventi di carattere epidemiologico e di prevenzione; attenersi alle disposizioni che l'ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per il buon funzionamento dei presidi e per il perseguimento dei fini istituzionali; c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialita' farmaceutiche ed i prodotti galenici utilizzando il ricettario in dotazione e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle disposizioni ministeriali in merito alle modalita' di prescrizione; d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; e) comunicare tempestivamente all'USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno su incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il medico specialista e' tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal medico; f) effettuare le visite specialistiche, con rilascio finale dei relativi referti, richieste dal medico AME ai sensi del regolamento Air Crew (regolamento UE n. 1178/2011, come emendato dal Regolamento UE n. 290/2012); g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale; h) annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); i) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto h); j) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN; k) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN. |
| Art. 10. Medico responsabile di poliambulatorio. Nomina - Compiti - Compenso
1. Per ciascun poliambulatorio USMAF-SASN, nel quale sia addetto una pluralita' di sanitari anche ove sia in servizio un dirigente medico, il direttore dell'USMAF-SASN competente puo' incaricare un medico ambulatoriale, generico o specialista, con funzione di responsabile sanitario dell'ambulatorio, con compiti di collaborazione con le altre figure dirigenziali. 2. L'incarico di responsabile del poliambulatorio e' conferito con provvedimento del direttore dell'Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, eventualmente contenente ogni ulteriore compito attribuito oltre quelli previsti dal comma successivo; una copia deve essere restituita firmata per accettazione dell'incarico e dei compiti. L'incarico ha durata annuale tacitamente rinnovabile, salvo revoca del direttore dell'ufficio USMAF-SASN o rinuncia del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima. 3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente e svolge, oltre alla normale attivita' ambulatoriale assistenziale, funzioni di coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti sanitari ed amministrativi connessi, ai fini del buon andamento del servizio: a) vigilanza sulla legittimita' e congruita' delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura; b) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del poliambulatorio; c) formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del poliambulatorio; d) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate e dai medici fiduciari, domiciliari e di controllo ricadenti nella sua sfera di competenza territoriale, attenendosi alle modalita' indicate da disposizioni ministeriali; e) trasmissione dei dati statistici relativi alle attivita' sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di competenza; f) proposte di potenziamento di turni di medicina generale o specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche; g) segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante; h) verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei medici, delle altre professionalita' (biologi, chimici e psicologi) e del personale sanitario non medico, d'intesa con il responsabile amministrativo; i) autorizzazioni delle sostituzioni e dei prolungamenti di orario dei medici, delle altre professionalita' (biologi, chimici e psicologi) e del personale sanitario non medico, qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio. I prolungamenti di orario dei medici responsabili di poliambulatorio devono essere, invece, autorizzati preventivamente dai direttori degli USMAF-SASN territorialmente competenti; j) cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul territorio. 4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennita' mensile di coordinamento, rapportato al numero di unita' del personale sanitario ambulatoriale medico e non medico, secondo la seguente tabella: Fino a 10 unita' € 100,00; Da 11 a 20 unita' € 200,00; Oltre 20 unita' € 300,00.
5. Il medico responsabile di poliambulatorio, previo assenso del direttore USMAF-SASN, puo' nominare un sostituto, che opera soltanto in caso di assenza del titolare. In caso di contemporanea assenza anche del medico sostituto, svolgera' le funzioni di responsabile sanitario di poliambulatorio il medico ambulatoriale con maggiore anzianita' di servizio. |
| Art. 11. Procedimento disciplinare dei medici e professionisti ambulatoriali
1. In merito ai procedimenti disciplinari dei medici, generici e specialisti, e dei professionisti ambulatoriali, si richiamano l'art. 39 e gli allegati 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti e le modifiche di cui ai commi che seguono. In considerazione altresi' della specificita' professionale e delle particolari responsabilita' che caratterizzano le figure del medico ambulatoriale (generico e specialista) e del professionista convenzionato (biologo e psicologo), sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilita' disciplinari, nonche' il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele dei medici e professionisti, in analogia ai principi, per quanto applicabili, stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. 2. I criteri per l'individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dal presente regolamento e, per quanto compatibili, dall'Accordo Collettivo Nazionale del S.S.N. del 31 marzo 2020, mancata collaborazione con le strutture dirigenziali ministeriali, mancato rispetto delle norme previste dall'Allegato 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 - Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 16/04/2013 n. 62. 3. Le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravita' dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni. a) rimprovero scritto; b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di tre mesi; c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei; d) revoca dell'incarico con preavviso; e) revoca dell'incarico senza preavviso. 4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate nell'Allegato 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 - Sanzioni disciplinari. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente al medico ambulatoriale o professionista, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non puo' essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo. 5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari dei medici ambulatoriali e professionisti sono cosi' individuati: a) il direttore USMAF-SASN per le infrazioni di minore gravita', a carattere occasionale, per le quali e' prevista la sanzione del rimprovero scritto; b) il Direttore Generale della DGPRE per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravita' di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d), e). 6. Nell'ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l'esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell'istruttoria, il direttore dell'USMAF-SASN per le infrazioni di minore entita' o il Direttore Generale della DGPRE per le infrazioni piu' gravi possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' differimento dei relativi termini. Le comunicazioni ai medici ambulatoriali o ai professionisti e l'accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato: a) ogni comunicazione, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R, ovvero con notifica a mano; b) il medico ambulatoriale ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 7. Ai fini di altro procedimento disciplinare non puo' tenersi conto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione. 8. In caso di piu' violazioni compiute con un'unica azione o omissione si applica la sanzione piu' grave. 9. I modi e i tempi per l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti: a) procedimento di competenza del direttore USMAF-SASN di cui al comma 5, lettera a): I) Il direttore USMAF-SASN di cui al comma 5, lettera a), entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravita', contesta per iscritto l'addebito al medico ambulatoriale o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o da' mandato. Nel caso il direttore USMAF-SASN ritenga, invece, che la sanzione da applicare sia piu' grave di quella del rimprovero scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla notizia del fatto, trasmette gli atti al Direttore Generale della DGPRE, dandone contestuale comunicazione all'interessato; II) entro il termine fissato, il medico ambulatoriale o il professionista convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa; III) in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico ambulatoriale o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine puo' essere concesso una volta sola nel corso del procedimento; IV) il direttore USMAF-SASN, conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell'addebito. V) la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato, informandone contestualmente l'Ufficio 10 della DGPRE; b) procedimento di competenza del Direttore Generale di cui al comma 5, lettera b) in analogia al comma 9, lettera b), dell'art. 39 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, per quanto attiene alle competenze, forme e termini dei procedimenti disciplinari, si rinvia, con gli opportuni adattamenti e per quanto compatibili, al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed agli eventuali regolamenti assunti dal Ministero della Salute. Il Direttore Generale entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dal direttore USMAF-SASN ovvero dalla data nella quale ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, contesta per iscritto l'addebito al medico ambulatoriale o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o da' mandato. Entro il termine fissato, il medico ambulatoriale o il professionista convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. In caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico ambulatoriale o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine puo' essere concesso una volta sola nel corso del procedimento. Per i procedimenti di competenza del Direttore Generale il termine di conclusione del procedimento e' di 120 (centoventi) giorni dalla data di contestazione dell'addebito all'interessato. 10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, in caso di responsabilita' del Ministero, la decadenza dall'azione disciplinare; se la responsabilita' sia del medico o del professionista, comporta invece la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. n. 165/2001. 12. Al procedimento disciplinare dei medici (generici e specialisti) e dei professionisti ambulatoriali si applicano, con i necessari adattamenti terminologici e per quanto compatibili, gli allegati 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con esclusione della procedura di conciliazione di cui all'ultimo capoverso del comma 2 e dei commi 3 e 4 dell'allegato 6. 13. Avverso la sanzione disciplinare irrogata dal direttore USMAF-SASN o dal Direttore Generale della DGPRE e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentare entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore Generale della suindicata Direzione Generale del Ministero della Salute che, per la sanzione piu' lieve del richiamo scritto, decide direttamente in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. Per le sanzioni di maggiore gravita', sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'art. 51 del presente Accordo, il Direttore Generale decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 14. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, e' comunicato all'Ordine professionale di competenza, all'Ufficio 10 della DGPRE e, per i medici specialisti ed i professionisti ambulatoriali, anche al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. |
| Art. 12. Mobilita'
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute - Ufficio USMAF-SASN competente, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. Il relativo provvedimento del Direttore USMAF-SASN va comunicato al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo suindicato ed all'Ufficio 10 della DGPRE. 2. La procedura della mobilita' sara' attivata per esigenze di servizio ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialita' abbia la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Direttore generale della DGPRE, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. Il Direttore della suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione e dispone la notifica del provvedimento stesso all'interessato, informando il Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute - Ufficio USMAF-SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilita' nell'ambito degli ambulatori dell'USMAF-SASN territorialmente competente puo' essere adottato dal direttore USMAF-SASN anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio e previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE. |
| Art. 13. Indennita' di accesso - Rimborso spese viaggio localita' Insulari
1. Richiamato, per quanto compatibile, l'art. 51 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, qualora il medico o professionista ambulatoriale svolga per il Ministero della Salute un incarico al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennita' di accesso, tale indennita' sara' a carico del Ministero della Salute e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di conferimento di primo incarico di medico o professionista ambulatoriale per il Ministero della Salute, autorizzato dal Direttore Generale della DGPRE successivamente alla data di pubblicazione del presente Accordo, a conferma della disciplina gia' prevista dai precedenti Accordi, non compete l'indennita' di accesso al sanitario che risieda in un comune diverso da quello in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Al medico o professionista, che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlato a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 4. Al medico o professionista ambulatoriale, che risiede in localita' insulare compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e' corrisposto per ogni accesso un rimborso per le spese di viaggio pari al costo del biglietto di andata e ritorno tariffa residente, a mezzo traghetto, subordinato alla presentazione dei titoli di viaggio in originale. |
| Art. 14. Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria
Premesso che i medici sono tenuti a soddisfare il debito formativo, si specifica quanto segue: 1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo. 2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'art. 40 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 6 dell'art. 29 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 6. Visto il crescente obbligo formativo richiesto ai Sanitari, l'ufficio USMAF-SASN competente riconosce come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 48 ore annue, di cui la meta' organizzate dal Ministero della salute, in proporzione a un massimale orario di 38 ore settimanali di titolarita' d'incarico, la partecipazione ai corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso, purche' sia garantita la sostituzione. 7. I medici esperti in medicina aeronautica (AME) durante il periodo di validita' triennale della certificazione sono tenuti a partecipare ai convegni ed ai corsi di aggiornamento autorizzati dall'ENAC per un totale minimo di 20 ore, delle quali almeno 6 ore a cura del AMS o sotto la diretta supervisione dell'AMS, in applicazione del requisito MED.D.030 e relativa GM1.MED.D.030 del Regolamento Air Crew. Per tale partecipazione si applicano i commi 3, 4, 5, del presente articolo. |
| Art. 15. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Il Ministero della Salute assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 52 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nonche' per l'attivita' di cui al punto d) dell'art. 9 e r) ed s) dell'art. 26 del presente Accordo. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, su eventuale richiesta delle stesse. |
| Art. 16. Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa
1. Il Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari del presente Accordo, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, valutate le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento. |
| Art. 17. Sostituzioni
1. Per le sostituzioni trova applicazione, per quanto compatibile, l'art. 36 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 con le modifiche che seguono. 2. L'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza e per ciascuna branca esistente (generica e specialistica) istituisce un elenco di medici disponibili ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente con nuovi inserimenti o cancellazioni. La domanda di inserimento, compilata dal medico interessato conformemente all'allegato n. 4 del presente Accordo, deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all'indirizzo dell'USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l'ambulatorio presso il quale e' interessato ad effettuare sostituzioni. Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti, il medico dovra' espressamente dichiarare il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l'eventuale diploma di specializzazione, l'iscrizione all'Albo Professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dall'art. 5 del presente Accordo. 3. Il medico inserito nell'elenco e' tenuto a comunicare all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco, cosi' come e' tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso, pena possibile segnalazione all'Ordine Provinciale dei Medici, in caso di indisponibilita' definitiva o per un arco temporale superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni. 4. Il medico che, per qualsiasi motivo, rifiuti la sostituzione proposta per tre volte nell'arco di un anno dalla domanda di inserimento viene cancellato d'ufficio dall'elenco e potra' presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza sostituzione, fatta salva la possibilita' da parte dell'Amministrazione di consultarlo anche prima, in caso di comprovata urgenza e necessita' alla nomina di un sostituto. 5. Per le sostituzioni di durata non superiore a venti giorni, l'ufficio USMAF-SASN competente puo' assegnare l'incarico di supplenza al medico proposto dal medico titolare, individuato tra i titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo o ancora in subordine, limitatamente ai medici specialisti ambulatoriali, nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto ad indicare il sostituto, l'ufficio USMAF-SASN conferisce l'incarico di supplenza ad un medico prioritariamente individuato tra i titolari di incarico presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del massimale orario di cui all'art. 6 comma 1, o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, rispettando un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi di supplenza. In via subordinata, il medico specialista ambulatoriale sostituto potra' essere individuato tra gli iscritti nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 6. L'ufficio USMAF-SASN competente, qualora non ritenga assolutamente necessaria la sostituzione per far fronte ad esigenze di servizio, ha la facolta' di soprassedere all'assegnazione dell'incarico di supplenza. L'incarico di sostituzione allo stesso medico non puo' superare, di norma, la durata di sei mesi nell'arco dell'anno. In caso di improvvisa assenza del medico da sostituire e di impossibilita', per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio che ravvisi l'urgenza e la necessita' della sostituzione puo' nominare, in deroga alle procedure previste, un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire l'assistenza sanitaria al personale navigante. 7. L'incarico di sostituzione non puo' avere durata superiore alla durata dell'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso. Il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio, ai fini del contenimento della spesa e compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' autorizzare la sostituzione anche per un numero giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente. In ogni caso, al medico individuato per l'incarico di supplenza devono essere preventivamente comunicati la durata della sostituzione, la consistenza numerica giornaliera delle ore da effettuare e l'articolazione. 8. Nei confronti del medico supplente operano i motivi di incompatibilita' di cui all'art. 5 del presente Accordo ed all'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, tranne il caso in cui siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di ricerca di un medico sostituto in situazione di compatibilita'. In tale circostanza, il direttore dell'USMAF-SASN deve farne espressa menzione nel trasmettere all'Ufficio 10 della DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare. 9. Al medico ambulatoriale sostituto non titolare di incarico spetta il compenso di cui all'art. 20, comma 1, lettera A.1 del presente Accordo. 10. Al medico ambulatoriale sostituto che sia titolare di incarico compete il rispettivo trattamento economico gia' in godimento derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale (quota oraria). |
| Art. 18. Contributo ENPAM
1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. |
| Art. 19. Riscossione delle quote sindacali
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'art. 14 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute, Ufficio 10 della DGPRE, su espressa delega dei medici interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalita' e gli importi che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate. |
| Art. 20. Compensi
1. Il compenso orario dei medici specialisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente Accordo, disciplinato dall'art. 43 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, si articola in: a) quota oraria; b) quota variabile. A - Quota oraria A.1 Il compenso orario degli specialisti ambulatoriali dal 1 gennaio 2019 e' pari ad euro 29,12 (ventinove/12) per ogni ora di attivita'. A.2 E' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996, pari ad euro 0,04916 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita') e ad euro 0,017 per mese dal 193esimo. A.3 Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario e' maggiorato nella misura di euro 7,998. A.4 Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi la maggiorazione e' pari a euro 13,33. B - Quota variabile B.1 Ai medici specialisti dal 1° gennaio 2019 e' corrisposta la quota variabile di euro 3,86 per ora di incarico legata ad obiettivi di implementazione della ricetta dematerializzata, della cartella clinica digitale, del fascicolo sanitario elettronico. C - Arretrati C.1 Ai medici specialisti ambulatoriali titolari di incarico per gli anni dal 2010 al 2018 sono corrisposti arretrati, ai sensi dell'art. 3, tabelle A1 e A2, dell'A.C.N. del 21/06/2018, ai sensi dell'art. 5 tabella A1 dell'A.C.N. del 31/03/2020 e ai sensi della legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 come da comunicazione della SISAC, Prot. n. 397/2020 del 17 aprile 2020 (Tabella F1), da erogarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero, nella seguente misura: Arretrati 2010 euro 0,20 per le ore retribuite; Arretrati 2011 euro 0,29 per le ore retribuite; Arretrati 2012 euro 0,29 per le ore retribuite; Arretrati 2013 euro 0,29 per le ore retribuite; Arretrati 2014 euro 0,29 per le ore retribuite; Arretrati 2015 euro 0,29 per le ore retribuite; Arretrati 2016 euro 0,38 per le ore retribuite; Arretrati 2017 euro 0,67 per le ore retribuite; Arretrati 2018 euro 1,38 per le ore retribuite. 2. Richiamato per quanto compatibile l'art. 45 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, e' istituita una indennita' di disponibilita' del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, di euro 0,39 (zero/39) per ora di attivita', al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero. 3. L'indennita' di cui al comma 2 e' strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale convenzionato con il SASN ed e' erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria, ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attivita' libero professionale. L'erogazione e' subordinata alla presentazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusivita' del rapporto di lavoro, conformemente all'allegato 5 del presente Accordo. 4. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta mensilmente ai medici specialisti ambulatoriali titolari di incarico con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali. |
| Art. 21. Premio di operosita' e di collaborazione
1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di continuita' per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta, dopo un anno di servizio, il premio di operosita' nella misura e con le modalita' stabilite dall'art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'art. 20 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'art. 20 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. |
| Art. 22. Trattamento economico per varie prestazioni
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell'art. 9 e alla lettera r) dell'art. 26 del presente Accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale: a) visita a bordo di nave in porto: euro 18,35; b) visita a bordo di nave in rada: euro 47,12; c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 100,97. |
| Art. 23. Conferimento dell'incarico
1. Qualora il direttore dell'USMAF-SASN territorialmente competente ravvisi la necessita' per motivi di servizio di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Direttore generale della DGPRE, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo della sede USMAF-SASN, negli albi della capitaneria di porto competente per territorio, dell'ambulatorio dove l'incarico deve essere svolto. Il direttore dell'USMAF-SASN deve altresi' comunicare la notizia all'Ordine provinciale dei medici, ai sindacati firmatari del presente Accordo e provvederne all'inserimento sul portale internet del Ministero della salute. 2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare all'USMAF-SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espresso riferimento anche alle esperienze informatiche acquisite. 3. Nella domanda devono inoltre elencare gli incarichi professionali svolti, l'ente che li ha conferiti, il luogo ove le relative prestazioni sono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale, essere in regola con gli ECM previsti per l'anno precedente dalla legislazione vigente, essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo art. 25. 5. L'ufficio USMAF-SASN, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente Accordo, trasmettendo successivamente al Direttore della DGPRE una proposta di graduatoria, unitamente al verbale dei lavori, alla copia delle domande degli aspiranti all'incarico ed a schede riepilogative individuali. 6. Il direttore della direzione generale della Prevenzione Sanitaria approva la graduatoria, autorizzando il conferimento dell'incarico al medico che risulta al primo posto. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito all'aspirante con una minore eta' anagrafica. 7. La graduatoria, che ha validita' annuale, sara' pubblicata dall'USMAF-SASN competente con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo e dovra' contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. 8. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare una motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, da trasmettere alla direzione generale della Prevenzione Sanitaria e per conoscenza al direttore dell'USMAF-SASN. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il direttore generale di tale direzione emette provvedimento definitivo, dandone comunicazione all'ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza, il direttore generale riformula la graduatoria che sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 9. L'incarico e' conferito dall'ufficio USMAF-SASN mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita entro 30 giorni dal medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che regolano l'incarico, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Dal momento dell'accettazione da parte del vincitore dell'avviso pubblico si perfeziona l'incarico. 10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'art. 25 del presente Accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 11. Ultimate le procedure con la comunicazione obbligatoria di inizio attivita' all'ispettorato del lavoro, l'USMAF-SASN competente dovra' comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE il nominativo e le generalita' complete del medico al quale e' stato conferito l'incarico, il numero delle ore e la distribuzione oraria giornaliera nell'arco della settimana, la decorrenza dell'incarico, oltre a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla gestione amministrativa e contabile del medico al quale e' stato conferito l'incarico, accettato dal vincitore. 12. L'incarico e' conferito a tempo indeterminato, previo superamento di un periodo di prova di sei mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico. Allo scadere del sesto mese, ove da parte del Ministero della Salute, tramite l'USMAF-SASN a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificato al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende confermato in via definitiva. 13. Contro il provvedimento di mancata conferma, e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, direzione generale della Prevenzione Sanitaria, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 14. Il direttore della suindicata direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta gironi dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio USMAF-SASN, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a darne notizia all'Ufficio 10 della DGPRE, per gli adempimenti di sua competenza. 15. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della Salute risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico. 16. In caso di urgenza e necessita', in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti, l'USMAF-SASN competente, previa autorizzazione del direttore generale della DGPRE, puo' conferire un incarico provvisorio della durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi. L'incarico provvisorio cessa in ogni caso di diritto con la nomina del titolare, vincitore dell'avviso pubblico. Il conferimento dell'incarico provvisorio non puo' essere antecedente all'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo. 17. Al medico al quale e' stato conferito un incarico provvisorio ai sensi del comma precedente spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto dall'art. 17, comma 9, del presente Accordo ai medici sostituti non titolari di incarico. Non si applicano gli istituti normativi delle assenze dal servizio riconosciute ai medici ambulatoriali titolari di incarico, quali permessi annuali retribuiti, malattie, assenze non retribuite ed altri. |
| Art. 24. Massimale orario - Ritardi - Permessi personali - Assenze a vario titolo
Per massimale orario, ritardi, permessi personali ed assenze a vario titolo trova applicazione l'art. 6 del presente Accordo. |
| Art. 25. Incompatibilita'
Per le incompatibilita' si applica, per quanto compatibile, l'art. 5 del presente Accordo. |
| Art. 26. Doveri e compiti del medico generico
1. Nello svolgimento della propria attivita' ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni: a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; d) prescrive le specialita' medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari utilizzando il ricettario in dotazione e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle disposizioni ministeriali in merito alle modalita' di prescrizione; e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneita' alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale; g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale; h) rilascia la certificazione ai fini della idoneita' alla navigazione; i) effettua visite di controllo e visite ispettive; l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto l; n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio; o) puo' svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN; p) puo' svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; q) svolge attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; s) eroga, qualora medico AME certificato dall'ENAC, le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneita' psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico, attenendosi al regolamento ENAC «Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneita' per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici» ai sensi del Regolamento Air Crew, regolamento UE n. 1178/2011, come emendato dal Regolamento UE n.290/2012. Il sistema informatico previsto, detto EMPIC, deve essere utilizzato dai medici AME, ai quali, per tale compito aggiuntivo e' riconosciuta, a far data dal 01/01/2018, un'indennita' forfetaria mensile lorda omnicomprensiva di euro 30,00. t) comunicare tempestivamente all'USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno per incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il medico e' tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal medico. |
| Art. 27. Aumento orario - Assegnazione ore di turni vacanti - Istituzione nuovi turni
1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il direttore dell'USMAF-SASN territorialmente competente prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di servizio e in subordine secondo l'anzianita' di laurea, i medici titolari di incarico nell'ambulatorio USMAF-SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN eventualmente esistenti nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario, previa autorizzazione del direttore generale della DGPRE. L'aumento di orario conferito con le modalita' indicate va comunicato all'Ufficio 10 della DGPRE, per gli adempimenti di competenza. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilita' al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il direttore dell'USMAF-SASN competente attiva la procedura prevista dal precedente art. 23. |
| Art. 28. Riduzione - Revoca dell'incarico
1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 del Capo I del presente Accordo, con esclusione delle comunicazioni al Comitato Zonale di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo. |
| Art. 29. Sospensione e cessazione dell'incarico - Procedimenti disciplinari
1. Per la sospensione e cessazione dell'incarico si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 8 del Capo I del presente Accordo. 2. Per i procedimenti disciplinari si fa espresso rimando all'art. 11 del presente Accordo. |
| Art. 30. Compensi ed indennita' - Premio di collaborazione - Premio di operosita' - Sostituzioni
1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dall'art. 20 del presente Accordo per i medici specialisti ambulatoriali. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399 e successive modifiche e integrazioni. 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'art. 13 del presente Accordo. 4. Per il premio di collaborazione ed il premio di operosita' trova applicazione l'art. 21 del presente Accordo. 5. Per la disciplina delle sostituzioni si applica l'art. 17 del presente Accordo. |
| Art. 31. Altri istituti
1. Per quanto concerne gli altri istituti non espressamente regolamentati nel presente Capo II, si fa esplicito riferimento e rimando, con gli eventuali adattamenti, a quanto disposto per i medici specialisti nel Capo I del presente Accordo e all'Accordo Collettivo nazionale del 31 marzo 2020. |
| Art. 32. Conferimento dell'incarico
1. Il professionista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture dell'USMAF-SASN, in qualita' di sostituto o di titolare di incarico ambulatoriale, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta al competente ufficio dell'Azienda ove ha sede il Comitato zonale, di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nel cui territorio di competenza insiste l'ambulatorio dell'ufficio USMAF-SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nell'autocertificazione informativa come da modello in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla UE; b) essere iscritto all'Albo professionale; c) diploma di laurea in psicologia, scienze biologiche, chimica (vecchio ordinamento), ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente; possedere il titolo di specializzazione per l'inclusione in graduatoria previsto nell'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni del precedente punteggio a norma dell'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 5. L'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validita' annuale: Per ciascuna professione, secondo i criteri di cui all'allegato 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, relativamente ai professionisti. La graduatoria provvisoria e' resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale dell'Azienda sede del Comitato zonale. Entro 15 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all'Azienda sanitaria sede del Comitato zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 6. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell'Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna azienda costituisce notificazione ufficiale. 7. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda. |
| Art. 33. Assegnazione degli incarichi
1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, sono adottati, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE del Ministero della Salute, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti in rapporto agli ambulatori interessati all'assegnazione dell'incarico e vengono comunicati all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. L'Azienda, attenendosi alle precise indicazioni fornite dal Ministero, provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 2. I professionisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi, devono comunicare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata la propria disponibilita' all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo art. 34 e ne da' comunicazione all'USMAF-SASN richiedente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta del professionista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due professionisti rappresentanti del Ministero della salute, nominati dal Direttore Generale della DGPRE, e da un professionista designato dall'Azienda sede del comitato zonale competente. L'idoneita' all'incarico viene attribuita attraverso valutazione di attestati o esame teorico-pratico. |
| Art. 34. Modalita' per l'attribuzione degli incarichi
1. Premesso che il professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola area professionale e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa area o attraverso riconversione in aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 33 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il professionista e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 42; c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; d) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 36 del presente Accordo; e) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla e), l'anzianita' del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea, e, in subordine, alla minore eta' anagrafica. 3. Il professionista ambulatoriale in posizione di priorita' viene invitato dall' Azienda sede del Comitato zonale mediante lettera raccomandata o tramite PEC, di cui una copia deve essere inviata anche all'ufficio USMAF-SASN competente, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico, entro 20 giorni dal ricevimento, all'ufficio USMAF-SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa. La formalizzazione dell'incarico da parte dell'Ufficio USMAF-SASN competente dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta ricevuta l'accettazione da parte del professionista nominato, dovra' prontamente comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE il nominativo del professionista al quale e' stato conferito l'incarico, il numero delle ore, la distribuzione delle stesse nell'arco della settimana e la decorrenza dell'incarico, oltre a dover fornire a quest'ultimo Ufficio ogni altra notizia, documenti e dati utili alla gestione amministrativa e contabile del professionista incaricato. 4. L'incarico e' conferito dall'Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Dal momento dell'accettazione si ha il perfezionamento dell'incarico. L'incarico conferito a tempo indeterminato e' confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. Il conferimento dell'incarico e l'eventuale mancata conferma, sono comunicate al diretto interessato, all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'Ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e ad informare l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento. Durante il periodo di prova di sei mesi al professionista compete lo stesso trattamento economico previsto per il professionista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai commi precedenti, qualora si verifichi la necessita' di procedere ad un aumento di orario, l'USMAF-SASN competente, ricevuta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale DGPRE ed informati i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la possibilita' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' professionisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca. L'ufficio USMAF-SASN competente, entro 15 giorni dal provvedimento, deve comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento il/i nominativo/i del/i professionista/i cui e' stato incrementato l'orario, la consistenza numerica e la decorrenza dell'orario incrementato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure indicate nei commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, puo' conferire incarichi provvisori ad un professionista ambulatoriale disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE, non puo' avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con la nomina del titolare. 7. Al professionista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo all'art. 46 comma 9 del presente Accordo. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, procede alla assegnazione dei turni a professionisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, puo' conferire l'incarico ad un professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE. |
| Art. 35. Incompatibilita'
1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, l'incarico non puo' essere conferito al professionista che: a) eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Ministero della Salute o sia titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o societa' anche di fatto che esercitino attivita' che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute; b) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo. 2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo e dal richiamato art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico, si estendono all'intero arco lavorativo del professionista. 3. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilita' o di incompatibilita' fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall'art. 38, comma 3, lettera e) dell'Accordo stesso. La risoluzione del rapporto convenzionale, su circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE, e' adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale, ove ne ravvisi la necessita', prima di adottare il provvedimento di decadenza dall'incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela del professionista, puo' richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilita' o anche direttamente al professionista ambulatoriale, da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale. |
| Art. 36. Massimale orario - Ritardi - Permessi personali - Assenze a vario titolo
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' del professionista svolta negli ambulatori degli uffici USMAF-SASN si cumula con quella svolta dal professionista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto Accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. La somma degli incarichi non puo' superare le 38 ore settimanali. 2. Visto quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, eventuali ritardi, nel limite massimo di 30 minuti rispetto all' orario di servizio, potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. Al professionista ambulatoriale puo' essere concesso, previa autorizzazione del responsabile dell'ambulatorio e compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Il limite massimo annuale di ritardi in entrata e di permessi per motivi personali non puo' essere complessivamente superiore al 20% delle ore di permesso annuale retribuito spettante a ciascun sanitario, rapportato al numero di ore di incarico, cosi' come determinato dall'art. 33, commi 1 e 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 5. In alternativa al recupero entro il mese successivo dei ritardi e dei permessi personali, il professionista ha la possibilita' di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, che andranno decurtate nella stessa misura dal monte orario annuale. 6. I permessi annuali retribuiti del professionista ambulatoriale sono disciplinati, per quanto applicabile, dall'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 10. Ad integrazione del comma 3 dell'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, si precisa che in caso di malattia o infortunio, debitamente e clinicamente documentati, che abbiano impedito il godimento nei termini previsti dei permessi annuali retribuiti relativi all'anno precedente, il professionista puo' chiedere, al suo rientro in servizio, di poter fruire anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione. Il direttore dell'USMAF-SASN autorizzera' lo slittamento dei giorni residui, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio, preferibilmente nell'immediatezza del rientro in servizio del professionista. 7. Le assenze per malattia e gravidanza sono disciplinate, per quanto applicabile, dall'art. 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso. La comunicazione dello stato di malattia, per il tramite del certificato, puo' avvenire per via ordinaria (cartacea) o informatica, salvo nuove e diverse disposizioni normative di carattere generale. I permessi di cui al comma 7 del richiamato art. 34 sono fruibili a giornata intera o ad ore, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 8. Le assenze non retribuite sono disciplinate, per quanto applicabile, dall'art. 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con gli adattamenti del caso e con esclusione del comma 5. I periodi di assenza non retribuita non sono conteggiati come anzianita' di incarico, con le eccezioni previste dal richiamato art. 35 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. |
| Art. 37. Riduzione - Mobilita' - Revoca dell'incarico
1. Richiamato l'art. 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in caso di persistente contrazione dell'attivita' (documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno) o per mutate e documentate esigenze di servizio, il Ministero della Salute, sentita la commissione consultiva centrale di cui all'art. 51, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del professionista o alla mobilita', di cui all'art. 12 del presente Accordo. In caso di mancata accettazione da parte del professionista della riduzione dell'orario di attivita' o della mobilita' presso altro ambulatorio, anche di provincia o regione diversa, il Ministero procede alla revoca dell'incarico. La riduzione dell'orario, la mobilita' e la revoca dell'incarico sono disposte dal Direttore Generale della DGPRE con provvedimento da comunicare all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o della mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 3. Il Direttore Generale della DGPRE emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, disponendo la notifica del provvedimento all'interessato e la comunicazione al Comitato di cui all'art. 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 ed all'Ufficio 10 della DGPRE. 4. Il professionista ambulatoriale, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, puo' chiedere la riduzione dell'orario di incarico, in misura non superiore alla meta' delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni. Una successiva richiesta potra' essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto. Sulle richieste di riduzione volontaria dell'orario di incarico decide con giudizio inappellabile il Direttore Generale della DGPRE entro 15 giorni dalla presentazione, tenuto conto delle primarie esigenze di servizio. |
| Art. 38. Sospensione e cessazione dell'incarico
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 37 e 38 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 37 del succitato Accordo, la riammissione in servizio dello professionista deve essere disposta dal Direttore Generale della DGPRE, sentita la commissione di cui al successivo art. 51 del presente Accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione. |
| Art. 39. Doveri e compiti del professionista
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, il professionista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: a) collabora con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) si attiene alle disposizioni che l'ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; c) esegue le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. n. 458/98; d) partecipa ai programmi e ai progetti finalizzati; e) si attiene alle disposizioni contenute nel presente Accordo; f) rispetta l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico; g) comunica tempestivamente all'USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno su incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il professionista e' tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal professionista; h) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale. 2. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall'ufficio USMAF-SASN; b) annotare i dati diagnostici nell'ambito dell'NSIASN; c) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto b); d) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano dell'affidabilita' le prestazioni di competenza; e) usare le attrezzature fornite dall'ufficio SASN comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; f) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche; g) partecipare alle attivita' formative programmate dall'ufficio USMAF-SASN; h) svolgere tutte le attivita' di prevenzione e sicurezza degli alimenti propri della professione. |
| Art. 40. Procedimento disciplinare dei professionisti ambulatoriali
In merito al procedimento disciplinare dei professionisti, si rimanda integralmente all'art. 11, Capo I, del presente Accordo. |
| Art. 41. Mobilita'
L'istituto della mobilita' e' regolato dall'art. 12, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali». |
| Art. 42. Indennita' di accesso - Rimborso spese viaggio localita' Insulari
L'istituto dell'indennita' di accesso e rimborso spese viaggio in localita' insulari e' regolato dall'art. 13, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali». |
| Art. 43. Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria
L'istituto dell'aggiornamento e formazione obbligatoria e' regolato dall'art. 13, Capo I, del presente Accordo, che si intende integralmente richiamato, con esclusione del comma 7 e con i soli adattamenti terminologici della categoria «professionisti ambulatoriali». |
| Art. 44. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Il Ministero della Salute assicura i professionisti comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 52 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, su eventuale richiesta delle stesse. |
| Art. 45. Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa
In merito ai rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa, si rimanda integralmente all'art. 16, Capo I, del presente Accordo, con i necessari adattamenti terminologici. |
| Art. 46. Sostituzioni
1. Per le sostituzioni trova applicazione, per quanto compatibile, l'art. 36 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, con le modifiche che seguono. 2. L'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza istituisce un elenco di professionisti disponibili ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente con nuovi inserimenti o cancellazioni. La domanda di inserimento, compilata dal professionista interessato conformemente all'allegato n. 4 del presente Accordo, deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all'indirizzo dell'USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l'ambulatorio presso il quale e' interessato ad effettuare sostituzioni. Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti il professionista dovra' espressamente dichiarare il possesso del diploma di laurea, l'eventuale diploma di specializzazione, l'iscrizione all'Albo Professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dall'art. 5 del presente Accordo. 3. Il professionista inserito nell'elenco e' tenuto a comunicare all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco, cosi' come e' tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso, pena possibile segnalazione all'Ordine di appartenenza, in caso di indisponibilita' definitiva o per un arco temporale superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni. 4. Il professionista che, per qualsiasi motivo, rifiuti la sostituzione proposta per tre volte nell'arco di un anno dalla domanda di inserimento viene cancellato d'ufficio dall'elenco e potra' presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza sostituzione, fatta salva la possibilita' da parte dell'Amministrazione di consultarlo anche prima, in caso di comprovata urgenza e necessita' alla nomina di un sostituto. 5. Per le sostituzioni di durata non superiore a venti giorni, l'ufficio USMAF-SASN competente puo' assegnare l'incarico di supplenza al professionista proposto dal titolare, individuato tra i titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo o, ancora in subordine, nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. Per le sostituzioni di durata superiore o nei casi in cui, per giustificati motivi, il professionista non abbia provveduto ad indicare il sostituto, l'ufficio USMAF-SASN conferisce l'incarico di supplenza ad un professionista prioritariamente individuato tra i titolari di incarico presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del massimale orario di cui all'art. 6 comma 1, o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, rispettando un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi di supplenza. In via subordinata, il professionista ambulatoriale sostituto potra' essere individuato tra gli iscritti nella graduatoria di cui all'art. 19 dell'ACN del 31 marzo 2020. 6. L'ufficio USMAF-SASN competente, qualora non ritenga assolutamente necessaria la sostituzione per far fronte ad esigenze di servizio, ha la facolta' di soprassedere all'assegnazione dell'incarico di supplenza. L'incarico di sostituzione allo stesso professionista non puo' superare, di norma, la durata di sei mesi nell'arco dell'anno. In caso di improvvisa assenza del professionista da sostituire e di impossibilita', per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio che ravvisi l'urgenza e la necessita' della sostituzione puo' nominare, in deroga alle procedure previste, un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire l'assistenza sanitaria al personale navigante. 7. L'incarico di sostituzione non puo' avere durata superiore alla durata dell'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso. Il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio, ai fini del contenimento della spesa e compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' autorizzare la sostituzione anche per un numero giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente. In ogni caso, al professionista individuato per l'incarico di supplenza devono essere preventivamente comunicate la durata della sostituzione, la consistenza numerica giornaliera delle ore da effettuare e l'articolazione. 8. Nei confronti del professionista supplente operano i motivi di incompatibilita' di cui all'art. 35 del presente Accordo ed all'art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, tranne il caso in cui siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di ricerca di un professionista sostituto in situazione di compatibilita'. In tale circostanza, il direttore dell'USMAF-SASN deve farne espressa menzione nel trasmettere all'Ufficio 10 della DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare. 9. Al professionista ambulatoriale sostituto non titolare di incarico spetta il compenso previsto dall'art. 49, comma 1, lettera A.1 del presente Accordo. 10. Al professionista ambulatoriale sostituto che sia titolare di incarico compete il rispettivo trattamento economico gia' in godimento derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale (quota oraria). |
| Art. 47. Contributo previdenziale
1. Per quanto concerne il contributo previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. |
| Art. 48. Riscossione delle quote sindacali
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. In particolare il Ministero della Salute, Ufficio 10 della DGPRE, su espressa delega dei professionisti interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal professionista, con le modalita' che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate. |
| Art. 49. Compensi
1. Il compenso dei professionisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente Accordo, disciplinato dall'art. 44 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, si articola in: A) quota oraria; B) quota variabile. A - QUOTA ORARIA A.1 Il compenso orario dei professionisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 e' pari ad euro 23,71 per ogni ora di attivita'. A.2 E' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 dicembre 1998, pari a: euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita'); euro 0,022 per mese dal 193esimo. B - QUOTA VARIABILE B.1 Ai professionisti ambulatoriali dal 1° gennaio 2019 e' corrisposta la quota variabile di euro 2,34 per ora di incarico legata ad obiettivi di implementazione della ricetta dematerializzata, della cartella clinica digitale, del fascicolo sanitario elettronico. C - ARRETRATI ANNI 2010-2018 C.1 Ai professionisti ambulatoriali titolari di incarico per gli anni dal 2010 al 2018 sono corrisposti arretrati, ai sensi dell'art. 3, tabelle B1 e B2, dell'A.C.N. del 21/06/2018, ai sensi dell'art. 5 tabella B1 dell'A.C.N. del 31/03/2020 e ai sensi della Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 come da comunicazione della SISAC, Prot. n. 397/2020 del 17 aprile 2020 (Tabella G1), da erogarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero, nella seguente misura: Arretrati 2010 euro 0,14 per le ore retribuite; Arretrati 2011 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2012 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2013 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2014 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2015 euro 0,21 per le ore retribuite; Arretrati 2016 euro 0,23 per le ore retribuite; Arretrati 2017 euro 0,44 per le ore retribuite; Arretrati 2018 euro 0,95 per le ore retribuite. 2. Richiamato per quanto compatibile l'art. 45 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, e' istituita una indennita' di disponibilita' del rapporto convenzionale dei professionisti ambulatoriali, di euro 0,39 (zero/39) per ora di attivita', al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico del Ministero. 3. L'indennita' di cui al comma 2 e' strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di professionista convenzionato con il SASN ed e' erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attivita' libero professionale. L'erogazione e' subordinata alla presentazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusivita' del rapporto di lavoro, conformemente all'allegato 5 del presente Accordo. 4. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta mensilmente ai professionisti ambulatoriali titolari di incarico con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali. |
| Art. 50. Premio di operosita' e di collaborazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per l'attivita' svolta per conto del Ministero della Salute, ufficio USMAF-SASN competente, ai professionisti, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato, con le modalita' stabilite dall'art. 47 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'art. 49 del presente Accordo, lettera A, punti A.1 e A.2 e lettera B, punto B.1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. |
| Art. 51. Commissione consultiva centrale
1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, e' istituita, con decreto del Direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero della Salute; b) tre rappresentanti individuati tra i medici e i professionisti in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN, indicati dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione e' presieduta dal Direttore generale della DGPRE o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 4. La cessazione dell'incarico di medico/professionista ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 13, del presente Accordo, prevale la proposta piu' favorevole al ricorrente. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 9. Formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b). |
| Art. 52. Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione
Fermo restando, per la parte applicabile, quanto previsto dall'allegato 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti prestazioni medico legali: visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco. |
| Art. 53. Oneri di spesa
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono valutati per gli anni dal 2010 al 2018 in € 748.570,66, con un maggiore onere a tutto il 2020 di € 292.892,49, per un totale complessivo di € 1.041.463,15 comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IRAP, pari ad € 191.962,52. Norma finale n. 1 Fino all'insediamento della commissione di cui all'art. 51 del presente Accordo, e' confermata in carica la commissione di cui all'articolo 51 dell'Accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 3 ottobre 2012, n. 202. Norma finale n. 2 I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente Accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o ad aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui agli articoli 6 e 24 del presente Accordo. Norma finale n. 3 Ai medici ambulatoriali, titolari di incarico di medicina generale e specialistica, sono fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 n. 63. Norma finale n. 4 In occasione della festivita' del Santo Patrono, tenuto conto della chiusura degli uffici del Ministero della salute, osserveranno un giorno di chiusura anche gli ambulatori USMAF-SASN. Norma finale n. 5 L'applicazione di provvedimenti adottati dal Ministero della Salute che determinano una contrazione dell'attivita' ambulatoriale non potra' comportare l'automatica e unilaterale applicazione degli articoli 7, 28 e 37 del presente Accordo. Prima dell'adozione di uno degli istituti previsti dai suddetti articoli, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo saranno convocate dal Direttore generale della prevenzione al fine di cercare una possibile soluzione che tuteli gli interessi del personale ambulatoriale medico e/o quello delle altre Professionalita' sanitarie ambulatoriali (biologi e psicologi), purche' compatibile con le primarie esigenze dell'Amministrazione. Dichiarazione a verbale n. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale, nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente Accordo o dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della salute, anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 2 Nell'ipotesi che il Ministero della Salute non sia riuscito ad ottemperare in tutto o in parte all'obbligo formativo a scadere del 1° semestre di ogni anno del triennio, al sanitario vengono riconosciute fino a 100 ore annue retribuite per aggiornamento obbligatorio, rapportate ad un incarico di 38 ore settimanali. Roma, 16 dicembre 2020
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| Allegato 1 DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA Specialisti Ambulatoriali e altre professionalita' (Biologi, Chimici, Psicologi)
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| Allegato 2 AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
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| Allegato 3 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL PRESENTE ACCORDO.
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| Allegato 4 DOMANDA DI INCLUSIONE NELL'ELENCO DEI SOSTITUTI
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| Allegato 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Ai sensi dell' art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000
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